Articolo 3 della Legge 5 maggio 1976, n. 207
Articolo 2
Versione
28 maggio 1976
Art. 3.

All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 174.625.000 si provvede, per gli anni 1975 e 1976, mediante corrispondente riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 28 maggio 1976
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