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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 3348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3348 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 7401/2021 pendente:
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PO AR VA (C.F. ) e dell'Avv. SEPE PIETRO C.F._2
( ); C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ); CP_1 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'Avv. STRAZZULLO EDOARDO (C.F. ); C.F._5
APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
N. 7401/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. al
09.12.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. , con atto di citazione in appello, ha proposto impugnazione avverso la Parte_1 sentenza n. 976/2021, pubblicata il 20.09.2021, notificata il 25.10.2021, recante r.g. 1539/2018, la quale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dall'odierno appellante a seguito del sinistro stradale del 08.09.2013 in Marigliano alla via Isonzo, nel corso del quale lo stesso, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investito alla parte sinistra del corpo dal veicolo Mercedes TG. BZ097DG, di proprietà di per essere incorso il CP_1
Giudice di Pace nella violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. avendo erroneamente valutato il materiale probatorio in atti. Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, di riformare integralmente la sentenza impugnata e di accogliere la domanda proposta, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
3.1. seppure ritualmente citata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata CP_1 contumace con ordinanza del 04.10.2022.
3.2. La si è costituita nel presente grado di giudizio ed ha Controparte_2 eccepito l'illegittimità ed infondatezza dell'impugnazione, chiedendo il rigetto dello stesso con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 18.11.2021 nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza non notificata (20.09.2021) ed è parimenti procedibile ex art. 348 c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 26.11.2021, nel termine di cui all'art. 165 c.p.c.
Ancora, l'impugnazione oggetto del presente procedimento è senz'altro ammissibile, essendo stato redatto nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c. dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla
Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno
N. 7401/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199), giacché l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, che attengono alla violazione degli art. 1227 c.c., 2054 2 co. cpc e 148 cds, ed alla valutazione della prova.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il presente procedimento è stato assegnato alla scrivente in data
15.09.2025 ed è pervenuto per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.11.2025. Rinviato per esigenze di ruolo al 09.12.2025, è stato rinviato per la discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
e deciso mediante la presente sentenza.
5. L'appello non è fondato e deve essere rigettato, dovendosi evidenziare che l'appellante ha articolato un unico motivo di appello concernente l'errata valutazione del materiale istruttorio ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo il primo Giudice rigettato la domanda ritenendo non raggiunta la prova della dinamica, avendo lo stesso affermato nella sentenza impugnata che “il teste di parte attrice non è stato sufficientemente esatto nella ricostruzione della dinamica del sinistro, non indicando in maniera dettagliata le caratteristiche del presunto veicolo danneggiante, circostanze queste che hanno reso la deposizione non precisa, esauriente e convincente”.
Ed invero, la motivazione della sentenza impugnata risulta congrua, logica e puntualmente rispondente ai fatti di causa e all'applicazione alla fattispecie concreta delle norme di diritto, risultando supportata sulle prove acquisite nel corso del giudizio di prime cure e sulla valutazione delle stesse.
Al riguardo, è appena il caso di premettere che il giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o
N. 7401/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ.,
n. 1359/2014).
In primo luogo, deve osservarsi che il veicolo Mercedes di proprietà di è stato Parte_2 coinvolto in numerose ricorrenze di danno sulla base delle risultanze della banca dati IVASS prodotte in atti dalla Compagnia appellata, convenuta in prime cure. Ora, pur non potendosi dare valore dirimente al solo dato per cui il veicolo cui è addebitata la causazione del sinistro sia coinvolto in una corposa pluralità di sinistri, tale dato che emerge in maniera evidente dagli atti del giudizio impone al Tribunale un più severo scrutinio delle risultanze istruttorie ed un severo vaglio della logicità e coerenza delle risultanze istruttorie, costituendo un dato singolare ed anomalo.
Peraltro, sebbene la abbia puntualmente e specificamente contestato il reale accadimento del CP_2 sinistro sin dal primo atto di costituzione in giudizio, l'appellante, attore in primo grado, non ha fornito una prova più rigorosa del reale accadimento dell'evento.
Deve osservarsi che la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite),
N. 7401/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ. sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
Dall'esame degli atti di causa, questo Giudice non ritiene che sia stata fornita una tranquillizzante prova circa il reale accadimento del sinistro e la dinamica come descritta in citazione né la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei danni derivanti dal sinistro come indicati dall'attore, condividendosi sul punto le medesime considerazioni effettuate dal primo Giudice.
Nel caso in esame, l'unica teste escussa, ha ripetuto pedissequamente quanto Testimone_1 riportato nell'atto di citazione, riportando, da un lato, dettagli precisi (i quattro fari dell'auto investitrice, che uno degli investiti avesse il codino, il nome della Farmacia nei pressi della quale sarebbe accaduto il sinistro), salvo dichiarare di non ricordare in quale punto è avvenuto l'impatto tra l'autoveicolo ed i pedoni e risultare estremamente generica nel riportare le concrete modalità dell'impatto (cfr. verbale di udienza del 14.10.2019: “ADR: Preciso che i pedoni vennero urtato sul loro fianco sinistro, ma non ricordo precisamente in quale punto del corpo;
ricordo però che, a seguito dell'urto, caddero a terra sul loro lato destro”). In particolare, a risultare scarsamente plausibile è la dinamica descritta per cui il veicolo di proprietà della avrebbe colpito i due pedoni, i quali camminavano “a distanza Pt_2 ravvicinata” l'uno dinanzi all'altro, dopo aver cercato di evitare i due pedoni sterzando verso la propria destra e che il , che sarebbe caduto sul proprio lato destro, abbia poi riportato danni al viso Pt_1
“poiché cadendo finì a faccia a terra” non essendo stato in alcun modo chiarito in quale modo sarebbe avvenuto l'impatto, in quale modo l'auto avrebbe arrestato la sua corsa, quale fosse la velocità del veicolo, qual era la posizione dei danneggiati a seguito dell'urto, rappresentandosi che la teste prima riferisce che l'appellante sarebbe caduto sul lato destro e poi rappresenta che lo stesso sarebbe caduto con il viso a terra.
Né la teste ha fornito alcun dettaglio ulteriore rispetto a quanto specificamente riportato nell'atto di citazione che consenta di ritenere che il fatto si sia realmente verificato.
Quindi, l'unica deposizione in atti, alla luce di quanto rilevato, non consente un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, mancando peraltro ulteriori elementi probatori, orali o documentali, che possano confermare la genuinità e la veridicità delle dichiarazioni rese, dovendosi evidenziare che, pur essendo stato l'appellante colpito sul lato sinistro, non ha riportato su quel lato alcun tipo di lesione, neanche in modo superficiale.
N. 7401/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . Con riguardo alla CTU, deve precisarsi, conformemente a granitica giurisprudenza di legittimità, che la stessa “non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando
l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (cfr. Tribunale di Arezzo,
17.03.2020, n. 238; Cass. civ., Sez. III, 14.02.2006, n. 3191). Ne consegue che la stessa può essere utilizzata ai fini della prova del danno conseguenza ma, in mancanza di una tranquillizzante prova in merito all'effettivo realizzarsi dell'evento e al nesso di causalità con le lesioni lamentate, non può essere utilizzata onde supplire alle carenze istruttorie circa l'an della domanda risarcitoria.
Tanto premesso, deve essere rigettato l'appello proposto con integrale conferma della sentenza impugnata ed ogni ulteriore questione, seppure proposta, deve ritenersi assorbita nella presente decisione.
6. Le spese di lite seguono strettamente il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, come da dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria non effettuata ed applicazione della riduzione di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 55 del 2014 per l'assenza di situazioni complesse in fatto e in diritto. Nulla per le spese nei rapporti con
[...]
, attesa la contumacia di quest'ultima. CP_1
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
N. 7401/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace sentenza Parte_1
n. 976/2021, pubblicata il 20.09.2021, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 976/2021, pubblicata il
20.09.2021;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
Compagni Assicuratrice che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre I.V.A., CP_2
C.P.A. e rimborso forfetario al 15%, come per legge;
c) nulla per le spese nei confronti di CP_1
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l' appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola, in data 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 7401/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G .
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I N O L A
______________________
I SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice, dott.ssa Federica Peluso, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n.r.g. 7401/2021 pendente:
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
PO AR VA (C.F. ) e dell'Avv. SEPE PIETRO C.F._2
( ); C.F._3
APPELLANTE
E
(C.F. ); CP_1 C.F._4
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_1 dell'Avv. STRAZZULLO EDOARDO (C.F. ); C.F._5
APPELLATA
OGGETTO: lesione personale
N. 7401/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 1 | P A G . CONCLUSIONI: come da note scritte depositate con scadenza ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. al
09.12.2025;
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo.
2. , con atto di citazione in appello, ha proposto impugnazione avverso la Parte_1 sentenza n. 976/2021, pubblicata il 20.09.2021, notificata il 25.10.2021, recante r.g. 1539/2018, la quale aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale proposta dall'odierno appellante a seguito del sinistro stradale del 08.09.2013 in Marigliano alla via Isonzo, nel corso del quale lo stesso, nell'attraversare la strada sulle strisce pedonali, veniva investito alla parte sinistra del corpo dal veicolo Mercedes TG. BZ097DG, di proprietà di per essere incorso il CP_1
Giudice di Pace nella violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. avendo erroneamente valutato il materiale probatorio in atti. Chiedeva, pertanto, in accoglimento dell'appello proposto, di riformare integralmente la sentenza impugnata e di accogliere la domanda proposta, con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio.
3.1. seppure ritualmente citata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata CP_1 contumace con ordinanza del 04.10.2022.
3.2. La si è costituita nel presente grado di giudizio ed ha Controparte_2 eccepito l'illegittimità ed infondatezza dell'impugnazione, chiedendo il rigetto dello stesso con condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite del presente grado di giudizio.
4. In via del tutto preliminare, va dato atto che l'impugnazione è stata proposta in data 18.11.2021 nel termine di cui all'art. 327 c.p.c., tenuto conto della data di pubblicazione della sentenza non notificata (20.09.2021) ed è parimenti procedibile ex art. 348 c.p.c. essendo stata iscritta a ruolo in data 26.11.2021, nel termine di cui all'art. 165 c.p.c.
Ancora, l'impugnazione oggetto del presente procedimento è senz'altro ammissibile, essendo stato redatto nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c. dovendosi aderire all'interpretazione fornita dalla
Suprema Corte in virtù della quale “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012 vanno
N. 7401/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 2 | P A G . interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instatiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 16.11.2017, n. 27199), giacché l'appellante ha adeguatamente esposto le censure mosse alla sentenza oggetto del presente appello, che attengono alla violazione degli art. 1227 c.c., 2054 2 co. cpc e 148 cds, ed alla valutazione della prova.
Acquisito il fascicolo di primo grado, il presente procedimento è stato assegnato alla scrivente in data
15.09.2025 ed è pervenuto per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.11.2025. Rinviato per esigenze di ruolo al 09.12.2025, è stato rinviato per la discussione ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c.
e deciso mediante la presente sentenza.
5. L'appello non è fondato e deve essere rigettato, dovendosi evidenziare che l'appellante ha articolato un unico motivo di appello concernente l'errata valutazione del materiale istruttorio ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo il primo Giudice rigettato la domanda ritenendo non raggiunta la prova della dinamica, avendo lo stesso affermato nella sentenza impugnata che “il teste di parte attrice non è stato sufficientemente esatto nella ricostruzione della dinamica del sinistro, non indicando in maniera dettagliata le caratteristiche del presunto veicolo danneggiante, circostanze queste che hanno reso la deposizione non precisa, esauriente e convincente”.
Ed invero, la motivazione della sentenza impugnata risulta congrua, logica e puntualmente rispondente ai fatti di causa e all'applicazione alla fattispecie concreta delle norme di diritto, risultando supportata sulle prove acquisite nel corso del giudizio di prime cure e sulla valutazione delle stesse.
Al riguardo, è appena il caso di premettere che il giudice di merito gode, di ampia discrezionalità, sempre che ne offra adeguata motivazione. Ed infatti, la Suprema Corte, in un recente arresto giurisprudenziale, ha ribadito il consolidato principio di diritto per cui “la valutazione delle prove raccolte costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all'esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o
N. 7401/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 3 | P A G . minore attendibilità delle fonti di prova” (per il principio, Cass. Sez. Un. 30 settembre 2020, n. 20867; in precedenza già Cass. civ., sez. lav., n. 1272/1981; Cass. civ., sez. lav., n. 2565/1979, per cui “a norma dell'art. 116 c.p.c. rientra nel potere discrezionale del giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare all'uopo le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, fra le varie risultanze istruttorie, quelle ritenute idonee e rilevanti”).
Altrettanto pacifico è il principio secondo cui l'apprezzamento del giudice di merito, nel porre a fondamento della propria decisione una argomentazione, tratta dalla analisi di fonti di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e le circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (ex plurimis, cfr. Cass. civ., n. 21187/2019). Sono infatti riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, per cui è insindacabile, in sede di legittimità, l'accertamento dei fatti operato dal Giudice di merito, ove con la censura proposta se ne voglia sostituire un altro ad esito diverso (Cass. civ.,
n. 1359/2014).
In primo luogo, deve osservarsi che il veicolo Mercedes di proprietà di è stato Parte_2 coinvolto in numerose ricorrenze di danno sulla base delle risultanze della banca dati IVASS prodotte in atti dalla Compagnia appellata, convenuta in prime cure. Ora, pur non potendosi dare valore dirimente al solo dato per cui il veicolo cui è addebitata la causazione del sinistro sia coinvolto in una corposa pluralità di sinistri, tale dato che emerge in maniera evidente dagli atti del giudizio impone al Tribunale un più severo scrutinio delle risultanze istruttorie ed un severo vaglio della logicità e coerenza delle risultanze istruttorie, costituendo un dato singolare ed anomalo.
Peraltro, sebbene la abbia puntualmente e specificamente contestato il reale accadimento del CP_2 sinistro sin dal primo atto di costituzione in giudizio, l'appellante, attore in primo grado, non ha fornito una prova più rigorosa del reale accadimento dell'evento.
Deve osservarsi che la valutazione di attendibilità, secondo la giurisprudenza di legittimità cui si ritiene di aderire, si riferisce alla veridicità della deposizione, sottoposta alla valutazione discrezionale del giudice, sulla base di elementi di natura oggettiva (precisione, completezza, possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite),
N. 7401/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 4 | P A G . con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (cfr. Cass. civ. sez. I, 30/03/2023, n. 8988).
Dall'esame degli atti di causa, questo Giudice non ritiene che sia stata fornita una tranquillizzante prova circa il reale accadimento del sinistro e la dinamica come descritta in citazione né la ricostruzione dei fatti e l'individuazione dei danni derivanti dal sinistro come indicati dall'attore, condividendosi sul punto le medesime considerazioni effettuate dal primo Giudice.
Nel caso in esame, l'unica teste escussa, ha ripetuto pedissequamente quanto Testimone_1 riportato nell'atto di citazione, riportando, da un lato, dettagli precisi (i quattro fari dell'auto investitrice, che uno degli investiti avesse il codino, il nome della Farmacia nei pressi della quale sarebbe accaduto il sinistro), salvo dichiarare di non ricordare in quale punto è avvenuto l'impatto tra l'autoveicolo ed i pedoni e risultare estremamente generica nel riportare le concrete modalità dell'impatto (cfr. verbale di udienza del 14.10.2019: “ADR: Preciso che i pedoni vennero urtato sul loro fianco sinistro, ma non ricordo precisamente in quale punto del corpo;
ricordo però che, a seguito dell'urto, caddero a terra sul loro lato destro”). In particolare, a risultare scarsamente plausibile è la dinamica descritta per cui il veicolo di proprietà della avrebbe colpito i due pedoni, i quali camminavano “a distanza Pt_2 ravvicinata” l'uno dinanzi all'altro, dopo aver cercato di evitare i due pedoni sterzando verso la propria destra e che il , che sarebbe caduto sul proprio lato destro, abbia poi riportato danni al viso Pt_1
“poiché cadendo finì a faccia a terra” non essendo stato in alcun modo chiarito in quale modo sarebbe avvenuto l'impatto, in quale modo l'auto avrebbe arrestato la sua corsa, quale fosse la velocità del veicolo, qual era la posizione dei danneggiati a seguito dell'urto, rappresentandosi che la teste prima riferisce che l'appellante sarebbe caduto sul lato destro e poi rappresenta che lo stesso sarebbe caduto con il viso a terra.
Né la teste ha fornito alcun dettaglio ulteriore rispetto a quanto specificamente riportato nell'atto di citazione che consenta di ritenere che il fatto si sia realmente verificato.
Quindi, l'unica deposizione in atti, alla luce di quanto rilevato, non consente un'adeguata ricostruzione dei fatti di causa, mancando peraltro ulteriori elementi probatori, orali o documentali, che possano confermare la genuinità e la veridicità delle dichiarazioni rese, dovendosi evidenziare che, pur essendo stato l'appellante colpito sul lato sinistro, non ha riportato su quel lato alcun tipo di lesione, neanche in modo superficiale.
N. 7401/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 5 | P A G . Con riguardo alla CTU, deve precisarsi, conformemente a granitica giurisprudenza di legittimità, che la stessa “non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando
l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse” (cfr. Tribunale di Arezzo,
17.03.2020, n. 238; Cass. civ., Sez. III, 14.02.2006, n. 3191). Ne consegue che la stessa può essere utilizzata ai fini della prova del danno conseguenza ma, in mancanza di una tranquillizzante prova in merito all'effettivo realizzarsi dell'evento e al nesso di causalità con le lesioni lamentate, non può essere utilizzata onde supplire alle carenze istruttorie circa l'an della domanda risarcitoria.
Tanto premesso, deve essere rigettato l'appello proposto con integrale conferma della sentenza impugnata ed ogni ulteriore questione, seppure proposta, deve ritenersi assorbita nella presente decisione.
6. Le spese di lite seguono strettamente il principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, come da dispositivo, in base ai parametri previsti dal D.M 55 del 2014, come modificato dal D.M. 147 del 2022, tenuto conto del valore della controversia, con esclusione della fase istruttoria non effettuata ed applicazione della riduzione di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 55 del 2014 per l'assenza di situazioni complesse in fatto e in diritto. Nulla per le spese nei rapporti con
[...]
, attesa la contumacia di quest'ultima. CP_1
7. Ai sensi di quanto previsto dall'art.
1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge “quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione,
N. 7401/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 6 | P A G . principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola – I Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Giudice di Pace sentenza Parte_1
n. 976/2021, pubblicata il 20.09.2021, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza n. 976/2021, pubblicata il
20.09.2021;
b) condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1
Compagni Assicuratrice che si liquidano in € 1.701,00 per compensi, oltre I.V.A., CP_2
C.P.A. e rimborso forfetario al 15%, come per legge;
c) nulla per le spese nei confronti di CP_1
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l' appellante tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in Nola, in data 11 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Federica Peluso
N. 7401/2021 ART. 281 SEXIES COD. PROC. CIV. 7 | P A G .