Sentenza 16 gennaio 2026
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- 1. Affidamento diretto: la decisione di non invitare una ditta che ha mostrato interessa va motivataAccesso limitatoFederico Gavioli · https://www.altalex.com/ · 28 gennaio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01488/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1488 del 2025, proposto da
SO US, in qualità di titolare della ditta RG MULTISERVICE, rappresentata e difesa dall’avvocato Giovanna Mazzei, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Lamezia Terme Via S. Miceli n. 24/O e domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Girifalco, non costituito in giudizio;
nei confronti
Scamar S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determina del Comune di Girifalco (CZ) n. 949, Registro Generale - proposta n. 1010, del 29 settembre 2025, a firma del Responsabile del procedimento e dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Elisabetta Vinci, con la quale è stato disposto l'affidamento diretto del servizio di refezione scolastica presso la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado per l'anno scolastico 2025/2026, periodo ottobre 2025 – giugno 2026, in favore della ditta Scamar S.r.l.;
- nonché di ogni altro atto, anche non conosciuto, che sia preparatorio, presupposto, connesso o consequenziale rispetto alla suddetta determina, ivi compresi eventuali atti istruttori, pareri tecnici, relazioni, comunicazioni interne, atti di programmazione, atti di gara o di affidamento, che abbiano concorso alla formazione della volontà amministrativa o che ne costituiscano parte integrante.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il dott. FE AF e udito il difensore di parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Considerato che:
- con l’odierno ricorso, notificato il 21 ottobre 2025 e depositato in Segreteria il 31 ottobre, parte ricorrente ha dedotto: a) che in data 9 settembre 2025 il Comune di Girifalco ha pubblicato un avviso di indagine di mercato propedeutico all’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 lett. b del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Girifalco, da settembre 2025 a giugno 2026 (a.s. 2025/2026); b) di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura in discorso; c) di non aver ricevuto alcun invito alla presentazione dell’offerta e di essersi dunque recata presso gli uffici del Comune, dove avrebbe appreso informalmente di essere stata esclusa dalla gara per rispetto del principio di rotazione; d) che con determina n. 949 del 29 settembre 2025, il Comune ha disposto l’affidamento diretto del servizio alla società Scamar s.r.l.;
- quest’ultimo provvedimento viene impugnato col ricorso in esame, affidato a due motivi in diritto;
- il Comune di Girifalco e Scamar s.r.l., pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti;
- all’udienza pubblica dell’8 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 50 d.lgs. n. 36/2023 e precisamente l’erronea applicazione del principio di rotazione da parte del Comune di Girifalco.
Il motivo è infondato.
Infatti, nel caso di specie non è presente in atti un documento che comprovi che la ricorrente non ha ricevuto invito a presentare un’offerta tecnica in applicazione del principio di rotazione.
In mancanza di una prova documentale non vi sono elementi per giungere a questa conclusione, sia perché il provvedimento con cui si dispone l’affidamento diretto non vi fa alcun riferimento, sia perché non è possibile attribuire rilevanza in questa sede ad informazioni apprese informalmente da fonti non meglio precisate.
Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente censura la violazione degli artt. 3 e 1 l.n. 241/1990 nonché l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e sviamento di potere più precisamente afferma che: “ l’esclusione della società ricorrente dalla fase di invito alla presentazione dell’offerta tecnica ed economica, nonostante la regolare manifestazione di interesse, risulta priva di qualsivoglia motivazione formale ”.
Il motivo è fondato.
L’art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina le procedure per l’affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 14 e prevede, tra le varie modalità, l’” affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ”.
L’allegato I.1 al d.lgs. n. 36/2023, recante le “ definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure, degli strumenti ”, prevede all’art. 3, comma 1, lett. d) che per affidamento diretto si intende “ l’affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall’ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all’articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice ”.
Nel richiamare i requisiti generali e speciali, la norma fa sì che siano applicabili: a) i principi generali di cui all’art. 1, comma 1, l.n. 241/1990 e cioè i principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza; b) il generale obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati, e in specie del provvedimento che dispone l’affidamento diretto a un operatore, ex art. 3, l.n. 241/1990; c) l’art. 4 d.lgs. n. 36/2023 e dunque la regola per cui le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato.
Nel caso di specie nel provvedimento impugnato si legge che: “- entro i termini previsti, sono pervenute n. 4 manifestazioni di interesse con protocollo n.:11428/2025; 11354/2025; 11170/2025; 11417/2025;
- tre ditte sono state invitate suk portale acquistinretepa.it a presentare l’offerta tecnica ed
Economica ”.
Il provvedimento dà dunque conto che una delle manifestazioni di interesse, evidentemente quella dell’odierna ricorrente, non sia stata seguita dall’invito a presentare offerta tecnica. Non viene tuttavia spiegato per quali ragioni l’invito sia stato omesso.
Alla stregua dei principi suindicati una motivazione sarebbe stata necessaria, in quanto solo attraverso di essa l’amministrazione può esercitare la discrezionalità che le è attribuita in ordine alla scelta dell’affidatario, nelle procedure come quella in esame.
Peraltro, nel caso di specie non viene neanche in rilievo una scelta discrezionale a favore di una offerta piuttosto che di un'altra, ma la decisione in nuce di non invitare a presentare l’offerta una delle ditte che aveva proposto la manifestazione di interesse, il che avrebbe richiesto una motivazione rafforzata, costituendo una deroga ai principi di imparzialità e dell’accesso al mercato.
In mancanza di una congrua motivazione sul punto, il motivo è fondato.
Per l’effetto il ricorso va accolto con conseguente annullamento della determina n. 949 del 29 settembre 2025 del Comune di Girifalco.
Le spese, liquidate nella misura indicata nel dispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico del Comune di Girifalco, non anche in capo alla controinteressata, che non risulta aver avuto alcun ruolo nel vizio che ha dato causa all’annullamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determina n. 949 del 29 settembre 2025 del Comune di Girifalco.
Condanna il Comune di Girifalco al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, da liquidarsi al procuratore dichiaratosi antistatario, che liquida in € 4.000,00, oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
VO CO, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
FE AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FE AF | VO CO |
IL SEGRETARIO