CA
Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 14/12/2025, n. 2158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2158 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 737/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 737/2023 R.G.
PROMOSSA DA
, con il patrocinio dell'avv. GABRIELE Parte_1 C.F._1
CHIARADONNA;
NEI CONFRONTI DI
, QUALE MANDATARIA, Controparte_1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. BIOCCA GAETANO;
[...] P.IVA_1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto, emesso a seguito di ricorso dell'agosto 2020 di quale mandataria Parte_2 di quest'ultima cessionaria di ex art. 58 TUB, il Controparte_1 CP_3
Tribunale di Bologna ingiungeva a , ed a , in Parte_3 Parte_1 Parte_4 qualità di fideiussori della società Ortofrost s.r.l., il pagamento, in solido, di € 300.000.
*
Con sentenza n. 391/2023, il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione proposta da e confermava il decreto ingiuntivo nei suoi confronti. Parte_1
*
Avverso tale sentenza interponeva appello il soccombente opponente, insistendo per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
*
Resisteva Dovalue nella suindicata qualità.
*
Precisate le conclusioni, come in atti, e depositati gli scritti conclusivi, con ordinanza del
17.10.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte appellante contesta come erroneamente il primo giudice abbia rigettato l'eccezione, da essa sollevata, di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, nonostante non avesse prodotto il contratto di cessione, come Controparte_1 ormai ritenuto necessario dalla citata giurisprudenza.
2) Il motivo, peraltro formulato senza considerare la specifica motivazione del primo giudice, è manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, non considerata col gravame, non reputa affatto necessaria la produzione del contratto di cessione, quando, come nella fattispecie in esame, l'avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, consenta di affermare con certezza che il credito azionato dalla società di cartolarizzazione rientra fra i crediti ceduti (ved. pag. 5 della motivazione del primo giudice, non contestata). Va trascritto, al riguardo, il seguente, chiarissimo stralcio della sentenza della Corte di cassazione n. 3405/2024:
<.. la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. Data pubblicazione 06/02/2024 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798;
Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58
TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione>.
3)Il rigetto del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo motivo, afferente la motivazione alternativa, con la quale il primo giudice ha rigettato l'eccezione de qua.
4)Con i successivi motivi, diffusamente argomentati, parte appellante lamenta, in buona sostanza, come il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 5 di entrambi i contratti di fideiussione, secondo cui dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore
e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art.
1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.>
5) Ciò lamenta in quanto con l'opposizione aveva espressamente formulato l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., osservando come nel termine di sei mesi previsto per legge non sia stata intrapresa alcuna azione giudiziaria né nei confronti del debitore principale, né tantomeno nei confronti dei fideiussori>. 6)La dedotta circostanza è pacifica posto dalla documentazione prodotta da risulta: CP_2
-che la chiusura del conto corrente de quo risale al luglio 2012;
-che il fallimento della società garantita risale al maggio 2013;
-che la domanda di insinuazione al passivo risale al giugno 2014.
7)Occorre, dunque, verificare se ricorra o meno la nullità delle clausole di deroga all'art. 1957 c.c., esclusa dal primo giudice, non prima di aver osservato come i contratti di garanzia in esame non siano qualificabili, come erroneamente dedotto da parte appellata, quali contratti autonomi di garanzia, posto che non è stato previsto che il garante non possa sollevare le eccezioni, che potrebbe sollevare il garantito.
8) Il primo giudice scrive:< L'opponente ha rilevato che, essendo un Parte_1
consumatore, la fideiussione sarebbe invalida ab origine in quanto atto gratuito a favore di professionista poiché naturalmente squilibrato.
Tale eccezione non può essere accolta, in quanto fondata su deduzioni generiche e non circostanziate, essendo tese a sostenere uno squilibrio in re ipsa per il solo fatto che la fideiussione sarebbe stata rilasciata da soggetto non agente nell'ambito della sua attività a favore di professionista>.
9)Il motivo, con il quale viene specificatamente contestata la motivazione sopra riportata, è fondato e va accolto in forza, non prima di aver richiamato l'ormai consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 Per_1 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il CP_4 fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (C.D.. atti strumentali in senso proprio)> (cfr. Cass. n. 5868/2023).
10)Deve osservarsi: -che è pacifico che sia un consumatore, non risultando alcuna circostanza, Parte_1 neppure allegata dall'opposta, che consenta di affermare che abbia stipulato il contratto di fideiussione per la suindicata finalità;
-che si presumono vessatorie, ex art. 33 D.Lvo n. 206/2005 (non tenuto in considerazione dal primo giudice), per quanto qui rileva, le clausole che prevedono, a carico del consumatore, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni;
-che le clausole il cui contenuto è stato sopra trascritto, derogando all'art. 1957 c.c., comportavano per l'appunto una tale limitazione;
-che, dunque, il primo giudice, avrebbe dovuto rilevarne la nullità ex art. 36 comma terzo,
D. Lvo n. 206/2005, in mancanza di prova contraria e non essendo stato neppure allegato lo svolgimento di trattative individuali.
11)Una volta affermata la nullità delle clausole di deroga all'art. 1957 c.c., non resta che accogliere la relativa eccezione formulata dal . Pt_1
12)Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
13) Seguono la soccombenza le spese di lite, liquidate, come in dispositivo, in favore dell'Erario, posto che è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in Parte_1 relazione ad entrambi i gradi.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 737/2023 R.G., in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, revoca l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti di e condanna l'opposta alla refusione, in favore Parte_1 dell'Erario, delle spese di lite, liquidate in € 7.000 per il primo grado e nel medesimo importo per il secondo grado, oltre spese di notifica e di contributo unificato, rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 18.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Bologna, Terza Sezione Civile, composta dai sigg. magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente dott. ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott. ssa Antonella Romano Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 737/2023 R.G.
PROMOSSA DA
, con il patrocinio dell'avv. GABRIELE Parte_1 C.F._1
CHIARADONNA;
NEI CONFRONTI DI
, QUALE MANDATARIA, Controparte_1 CP_2
con il patrocinio dell'avv. BIOCCA GAETANO;
[...] P.IVA_1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto, emesso a seguito di ricorso dell'agosto 2020 di quale mandataria Parte_2 di quest'ultima cessionaria di ex art. 58 TUB, il Controparte_1 CP_3
Tribunale di Bologna ingiungeva a , ed a , in Parte_3 Parte_1 Parte_4 qualità di fideiussori della società Ortofrost s.r.l., il pagamento, in solido, di € 300.000.
*
Con sentenza n. 391/2023, il Tribunale di Bologna rigettava l'opposizione proposta da e confermava il decreto ingiuntivo nei suoi confronti. Parte_1
*
Avverso tale sentenza interponeva appello il soccombente opponente, insistendo per la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
*
Resisteva Dovalue nella suindicata qualità.
*
Precisate le conclusioni, come in atti, e depositati gli scritti conclusivi, con ordinanza del
17.10.2025 la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Con il primo motivo, parte appellante contesta come erroneamente il primo giudice abbia rigettato l'eccezione, da essa sollevata, di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, nonostante non avesse prodotto il contratto di cessione, come Controparte_1 ormai ritenuto necessario dalla citata giurisprudenza.
2) Il motivo, peraltro formulato senza considerare la specifica motivazione del primo giudice, è manifestamente infondato, posto che la giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, non considerata col gravame, non reputa affatto necessaria la produzione del contratto di cessione, quando, come nella fattispecie in esame, l'avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, consenta di affermare con certezza che il credito azionato dalla società di cartolarizzazione rientra fra i crediti ceduti (ved. pag. 5 della motivazione del primo giudice, non contestata). Va trascritto, al riguardo, il seguente, chiarissimo stralcio della sentenza della Corte di cassazione n. 3405/2024:
<.. la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte (Cass., 22/06/2023, n. 17944; Cass., 13/06/2019, n. Data pubblicazione 06/02/2024 15884; Cass., 16/04/2021, n. 10200; Cass., 05/11/2020, n. 24798;
Cass., 02/03/2016, n. 4116). Non è infatti sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58
TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione, che presuppone che l'avviso anzidetto, per poter fungere da prova dell'avvenuta cessione, contenga tutti gli elementi necessari a identificare con precisione il credito, in modo tale da poter affermare con certezza la sua inclusione nella cessione>.
3)Il rigetto del primo motivo rende superfluo l'esame del secondo motivo, afferente la motivazione alternativa, con la quale il primo giudice ha rigettato l'eccezione de qua.
4)Con i successivi motivi, diffusamente argomentati, parte appellante lamenta, in buona sostanza, come il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola di cui all'art. 5 di entrambi i contratti di fideiussione, secondo cui dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore
e il termine entro il quale agire per l'adempimento, in deroga a quanto previsto dall'art.
1957 c.c., si stabilisce in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita”.>
5) Ciò lamenta in quanto con l'opposizione aveva espressamente formulato l'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., osservando come nel termine di sei mesi previsto per legge non sia stata intrapresa alcuna azione giudiziaria né nei confronti del debitore principale, né tantomeno nei confronti dei fideiussori>. 6)La dedotta circostanza è pacifica posto dalla documentazione prodotta da risulta: CP_2
-che la chiusura del conto corrente de quo risale al luglio 2012;
-che il fallimento della società garantita risale al maggio 2013;
-che la domanda di insinuazione al passivo risale al giugno 2014.
7)Occorre, dunque, verificare se ricorra o meno la nullità delle clausole di deroga all'art. 1957 c.c., esclusa dal primo giudice, non prima di aver osservato come i contratti di garanzia in esame non siano qualificabili, come erroneamente dedotto da parte appellata, quali contratti autonomi di garanzia, posto che non è stato previsto che il garante non possa sollevare le eccezioni, che potrebbe sollevare il garantito.
8) Il primo giudice scrive:< L'opponente ha rilevato che, essendo un Parte_1
consumatore, la fideiussione sarebbe invalida ab origine in quanto atto gratuito a favore di professionista poiché naturalmente squilibrato.
Tale eccezione non può essere accolta, in quanto fondata su deduzioni generiche e non circostanziate, essendo tese a sostenere uno squilibrio in re ipsa per il solo fatto che la fideiussione sarebbe stata rilasciata da soggetto non agente nell'ambito della sua attività a favore di professionista>.
9)Il motivo, con il quale viene specificatamente contestata la motivazione sopra riportata, è fondato e va accolto in forza, non prima di aver richiamato l'ormai consolidato arresto della giurisprudenza di legittimità, secondo cui soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , e 14 Per_1 settembre 2016, in causa C-534/15, , dovendo pertanto ritenersi consumatore il CP_4 fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (C.D.. atti strumentali in senso proprio)> (cfr. Cass. n. 5868/2023).
10)Deve osservarsi: -che è pacifico che sia un consumatore, non risultando alcuna circostanza, Parte_1 neppure allegata dall'opposta, che consenta di affermare che abbia stipulato il contratto di fideiussione per la suindicata finalità;
-che si presumono vessatorie, ex art. 33 D.Lvo n. 206/2005 (non tenuto in considerazione dal primo giudice), per quanto qui rileva, le clausole che prevedono, a carico del consumatore, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni;
-che le clausole il cui contenuto è stato sopra trascritto, derogando all'art. 1957 c.c., comportavano per l'appunto una tale limitazione;
-che, dunque, il primo giudice, avrebbe dovuto rilevarne la nullità ex art. 36 comma terzo,
D. Lvo n. 206/2005, in mancanza di prova contraria e non essendo stato neppure allegato lo svolgimento di trattative individuali.
11)Una volta affermata la nullità delle clausole di deroga all'art. 1957 c.c., non resta che accogliere la relativa eccezione formulata dal . Pt_1
12)Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo nei suoi confronti.
13) Seguono la soccombenza le spese di lite, liquidate, come in dispositivo, in favore dell'Erario, posto che è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato in Parte_1 relazione ad entrambi i gradi.
PQM
La Corte d'appello, definitivamente pronunziando nel procedimento n. 737/2023 R.G., in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza, revoca l'opposto decreto ingiuntivo nei confronti di e condanna l'opposta alla refusione, in favore Parte_1 dell'Erario, delle spese di lite, liquidate in € 7.000 per il primo grado e nel medesimo importo per il secondo grado, oltre spese di notifica e di contributo unificato, rimborso spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte
d'appello in data 18.11.2025.
Il Consigliere estensore dott. ssa Antonella Romano
Il Presidente dott. Giovanni Salina