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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. IX, sentenza 09/01/2026, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 307/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SERAFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17081/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190186533544502 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9434/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, quale erede di Nominativo_1, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720190186533544502, avente ad oggetto le somme dovute da Nominativo_1, deceduto nel 2018, a seguito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 36 bis dpr 600/73 della dichiarazione Modello Unico presentata per l'anno 2016.
A fondamento del gravame la ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito e la decadenza dell'amministrazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, alla luce della normativa adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, che ha determinato la sospensione e la proroga del termine di prescrizione applicabile nella specie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Ai sensi dell'art. 25 d.p.r. 602/73 il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Nella specie, la cartella di pagamento ha ad oggetto le somme dovute a seguito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 36 bis dpr 600/73 della dichiarazione Modello Unico presentata per l'anno 2016, ossia la dichiarazione presentata nell'anno 2017. Ne discende che la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2020.
Devono tuttavia trovare applicazione nella specie le disposizioni previste dall'art. 68 d.lgs. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ai sensi del primo comma della richiamata disposizione, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Deve poi trovare applicazione, visto il richiamo operato dall'art. 68 comma primo d.lgs. n. 18/2020, l'art. 12 comma 2 del D. Lgs. n. 159/2015, in base al quale qualora sia stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Considerato che periodo di sospensione è cessato il 31.08.2021, il termine di prescrizione deve ritenersi prorogato sino al 31.12.2023.
Ne discende che, al momento della notificazione della cartella di pagamento impugnata, il 12.09.2024, il termine era già decorso.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza della resistente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna la resistente al rimborso delle spese processuali in favore del procuratore della ricorrente, avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro in euro 950,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, 1 ottobre 2025 Il Giudice est. dott.ssa Chiara Serafini
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 9, riunita in udienza il 01/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
SERAFINI CHIARA, Giudice monocratico in data 01/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 17081/2024 depositato il 19/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190186533544502 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9434/2025 depositato il
08/10/2025
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1, quale erede di Nominativo_1, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 09720190186533544502, avente ad oggetto le somme dovute da Nominativo_1, deceduto nel 2018, a seguito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 36 bis dpr 600/73 della dichiarazione Modello Unico presentata per l'anno 2016.
A fondamento del gravame la ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito e la decadenza dell'amministrazione.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, alla luce della normativa adottata per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19, che ha determinato la sospensione e la proroga del termine di prescrizione applicabile nella specie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Ai sensi dell'art. 25 d.p.r. 602/73 il concessionario notifica la cartella di pagamento, al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Nella specie, la cartella di pagamento ha ad oggetto le somme dovute a seguito del controllo eseguito ai sensi dell'art. 36 bis dpr 600/73 della dichiarazione Modello Unico presentata per l'anno 2016, ossia la dichiarazione presentata nell'anno 2017. Ne discende che la cartella di pagamento avrebbe dovuto essere notificata entro il 31.12.2020.
Devono tuttavia trovare applicazione nella specie le disposizioni previste dall'art. 68 d.lgs. n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ai sensi del primo comma della richiamata disposizione, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Deve poi trovare applicazione, visto il richiamo operato dall'art. 68 comma primo d.lgs. n. 18/2020, l'art. 12 comma 2 del D. Lgs. n. 159/2015, in base al quale qualora sia stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Considerato che periodo di sospensione è cessato il 31.08.2021, il termine di prescrizione deve ritenersi prorogato sino al 31.12.2023.
Ne discende che, al momento della notificazione della cartella di pagamento impugnata, il 12.09.2024, il termine era già decorso.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la cartella di pagamento impugnata deve essere annullata.
3. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza della resistente.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna la resistente al rimborso delle spese processuali in favore del procuratore della ricorrente, avv. Difensore_1, dichiaratosi antistatario, liquidate in euro in euro 950,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Così deciso in Roma, 1 ottobre 2025 Il Giudice est. dott.ssa Chiara Serafini