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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/02/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA – SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Sara Pitinari
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 11174/2022 promossa con atto di citazione notificato da:
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1 in Venezia-Tessera, via vecchio hangar n. 41/7 rappresentato e difeso dall'avv. A. Niero
- opponente -
contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
n. 2 int. 3, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessio Morosin e Silvestrina Patron
- opposto -
In punto: opposizione a precetto
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte opponente:
“Nel merito: Accertarsi e dichiararsi per le ragioni esposte che nulla è dovuto dal sig. alla sig.ra Pt_1 CP_1
In ogni caso: Spese, compensi, competenze, diritti ed onorari rifusi.”;
Per parte opponente:
“1) NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le eccezioni e domande formulate da Pt_1 nell'atto di citazione ex art. 615 c.p.c. notificato in data 16.12.2022, in quanto assolutamente inammissibili, pretestuose, temerarie ed infondate per i motivi sopra esposti;
2) IN OGNI CASO: condannare il sig. alla rifusione integrale delle spese del giudizio in favore della Pt_1 sig.ra . CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'atto di precetto, notificato in data 30/11/2022, ha intimato all'ex coniuge CP_1 Parte_1
il pagamento dell'importo di € 15.475,15 pari al 40% della seconda rata percepita dal sig. a
[...] Pt_1 titolo di trattamento di fine rapporto, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie per cure odontoiatriche del figlio in forza della sentenza n. 1038/2020, pubblicata il 2/7/20, con cui il Tribunale di Persona_1 ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra e CP_2 CP_1 Parte_1 in data 22/12/90, alle condizioni dichiarate dalle parti all'udienza dell'11/6/20.
Nell'opporsi al precetto, parte attrice ha eccepito: a) che non sono dovuti gli importi richiesti a titolo di seconda rata del TFR in quanto il figlio non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica;
b) che non Persona_1 sono dovuti gli importi richiesti per cure odontoiatriche in quanto tali spese non sono state concordate, in contrasto con quanto previsto dalla giurisprudenza di legittimità. Conseguentemente, parte attrice ha chiesto la sospensione, ex art. 615 c.p.c., dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha chiesto il rigetto totale delle avverse domande poiché infondate.
Con ordinanza depositata in data 21/04/2023, il Giudice ha definito la fase cautelare del presente procedimento accogliendo l'istanza di sospensione.
A seguito dello scambio delle memorie ex art. 183, sesto comma, c.p.c. il Giudice ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 27/11/2024, le parti hanno precisato le conclusioni come in epigrafe.
Infine, la causa è stata trattenuta in decisione senza attività istruttoria sulle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di opposizione ha eccepito che non sono dovute le somme Parte_1 richieste dall'ex coniuge a titolo di TFR poiché la sentenza azionata prevede che le stesse siano CP_1 pagate esclusivamente al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio della coppia Per_1
Tale eccezione è fondata.
Con la sentenza n. 1038/2020, pubblicata il 2/7/20, il Tribunale di Venezia ha regolato i rapporti economici tra i coniugi prevedendo che “fintantoché non avrà raggiunto l'autonomia economica, il sig.
Per_1 Pt_1 corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 400,00 a titolo di assegno divorzile, e l'ulteriore somma CP_1 mensile di € 200,00 a titolo di concorso al mantenimento del figlio oltre al 50% delle spese
Per_1 straordinarie a questo occorrenti secondo il protocollo in uso presso questo tribunale. Le parti danno atto del fatto che il versamento in favore di sarà eseguito secondo le modalità con quest'ultimo concordate;
-
Per_1 quando avrà raggiunto l'autonomia economica, il sig. corrisponderà alla sig.ra la
Per_1 Pt_1 CP_1 somma mensile di € 350,00 a titolo di assegno divorzile. Il sig. si impegna altresì a corrispondere alla Pt_1 sig.ra una somma corrispondente al 40% del T.F.R. allo stesso corrisposto.” CP_1
Ciò premesso si deve ritenere che il contenuto della sentenza azionata sia inequivoco e preveda il pagamento delle somme dovute a titolo di TFR solo una volta che sia giunto all'indipendenza economica, Persona_1 la quale pacificamente è stata raggiunta solo dopo la notifica dell'atto di precetto, come da documentazione agli atti.
Con il secondo motivo, parte opponente ha eccepito che le somme richieste da parte dell'ex coniuge per cure odontoiatriche non sono dovute in quanto non concordate.
Tale eccezione, seppure infondata in quanto non risulta aver manifestato all'ex coniuge Parte_1 un'opposizione, è in parte superata in ragione dell'avvenuto pagamento almeno in parte del debito.
Risulta, infatti, che in data 13.12.2022 l'opponente ha pagato all'ex coniuge l'importo di euro 1.750,00 residuando a titolo si spese straordinarie la sola somma di euro 69,00 oltre spese relative all'atto di precetto per euro 516,52.
Alla luce di tutte le precedenti considerazioni si ritiene di dover accertare che la sig.ra ha diritto Parte_2 di procedere esecutivamente nei confronti del sig. per la residua somma di euro Parte_1
69,00 oltre euro 516,52 per il precetto.
Le spese attesa la reciproca soccombenza devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide:
- accerta che è creditore nei confronti della sig.ra per euro 585,52; Parte_1 CP_1
- spese compensate.
Venezia, 24.2.2025
IL GIUDICE
-dott.ssa Sara Pitinari-