Sentenza 5 marzo 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/03/2003, n. 3246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3246 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOM0 32 46/ 03 REPUBBLICA. POPO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Giuseppe IANNIRUDERTO R.G. N. 15221/00 Cron.7452 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Alberto SPANO' Consigliere Rep+ Consigliere Dott. Fernando LUPI 04.06/11/02 Rel. Consigliere Dott. Attilio CELENTANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC IL, ER AL. ER SC PL, SC IN, IN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in INPS persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2002 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato е difeso dagli avvocati GIUSEPPE 3772 -1- FABIANI, UMBERTO LUIGI PICCIOTTO, PILERIO SPADAFORA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 48/99 del Tribunale di SONDRIO, depositata il 12/07/99 R.G.N. 1/99; - : udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per L'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza del 1°/12 luglio 1999 il Tribunale di Sondrio, respingendo l'appello degli interessati, confermava la decisione del Pretore della stessa sede, che aveva rigettato le domande con le quali IL AM ed altri otto lavoratori avevano chiesto la condanna dell'INPS al pagamento dell'indennità di disoccupazione prevista dalla legge 25 luglio 1975, n. 402. Il Tribunale escludeva che, in base ai documenti prodotti in causa consistenti nel provvedimento dell'INPS di reiezione della domanda degli interessati, nel loro ricorso al Comitato provinciale dell'Istituto ed in una attestazione del datore di lavoro svizzero sul periodo lavorativo svolto - gli appellanti avessero "sofferto uno stato di disoccupazione per il mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale, che in conseguenza di ciò siano rimpatriati in Italia, che tale rimpatrio sia intervenuto entro 180 giorni dal mancato rinnovo del contratto, che si siano iscritti all'ufficio di collocumento entro 30 giorni dal rimpatrio e che a tale ufficio abbiano presentato attestazione del datore di lavoro estero in relazione al mancato rinnovo del contratto". Negava, inoltre, che la disposizione invocata a favore dei lavoratori "rimpatriati" potesso essere estesa a questo caso, essendo pacifico che lutti i lavoratori de quibus erano stati assunti nella stagione successiva dai medesimi rispettivi datori di lavoro esteri, escludeva che, nei periodi di sosta tra la fine di una stagione e l'inizio della successiva, ricorra uno stato di disoccupazione (aggravato dalla necessità del rimpatrio), riscontrando questa convinzione nell'art. 3, 1° comma, della legge in argomento, che attribuisce il beneficio richiesto a condizione che sia stato svolto un nuovo periodo di 3 lavoro per almeno 12 mesi, di cui almeno 7 all'estero e nell'art. 7 bis della I. 20 maggio 1988, n. 160 che attribuisce il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla 1. 12 giugno 1984, n. 228 ai lavoratori frontalieri in Svizzera con contratto di lavoro stagionale "anche per i periodi di sosta stagionale". Per la cassazione di tale decisione ricorrono, formulando un articolato motivo di censura, IL AM, SO IN, RV IN, LI AM e TI AM. L'istituto si è costituito depositando solamente procura e non ha partecipato alla discussione. Motivi della decisione I ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 4 della 1. 25 luglio 1975, n. 402 e degli artt. 2697, cod.civ., e 421 e 437, cod.proc.civ., oltre a motivazione insufficiente e contraddittoria, osservando che i presupposti per la concessione del beneficio, indicati dalla sentenza ["1) che sussista uno stato di disoccupazione derivante da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale -o da licenziamento (art. 1, co. 1, parte 1); 2) che il lavoratore italiano sia, in conseguenza di ciò rimpatriato (ibidem); 3) che il rimpatrio sia avvenuto entro il termine di 180 giorni dalla cessazione del contratto stagionale o dal licenziamento (art. 1, cpv.); 4) che il lavoratore si sia iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza in Italia entro i 30 giorni successivi al rimpatrio (art- 2, co. §); 5) che a tale ufficio abbia prodotto dichiarazione del datore di lavoro estero attestante il mancato rinnovo del contratto - ovvero il licenziamento (art 2, cpv.)], erano stati tutti verificati e non contestati dall'INPS, ad eccezione di quello 4 concernente il mancato rinnovo contrattuale;
deducono che di ciò il Tribunale non ha tenuto. conto, violando l'art. 2697 c.c., ed assumono che, comunque, lo stesso avrebbe dovuto esercitare i poteri istruttori di ufficio, disponendo gli opportuni accertamenti. Sostengono che non esiste, nel rapporto di lavoro stagionale, un diritto alla riassunzione, che, ove si verifichi in un momento successivo, è inidonea a "costituire rinnovo del contratto", non essendo sufficiente la mera ricorrenza di due contratti successivi con lo stesso datore di lavoro ad integrare l'ipotesi del "rinnovo contrattuale", quale fatto dirimente del diritto;
contestano, quindi, l'interpretazione data dal Tribunale all'art. 3 della legge n. 402/75, in quanto, se non v'è contestualità fra la data di cessazione del precedente rapporto e il rinnovo contrattuale per la stagione successiva, v'è stato di disoccupazione. Rileva la Corte che identica questione è stata già esaminata all'udienza del 18 dicembre 2001 e decisa con una serie di sentenze che hanno accolto i ricorsi dei lavoratori (Cass., 27 marzo 2002 n. 4409; 27 marzo 2002 n. 4424; 8 aprile 2002 n. 5010; 13 maggio 2002 n. 6912). Non vi è motivo di discostarsi da tali precedenti, pur con qualche necessaria puntualizzazione in ordine al secondo profilo della censura. Si può, pertanto, osservare, quanto al primo aspetto della doglianza, incentrato sul mancato esercizio dell'impulso d'ufficio, che in base alla giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi che, seppure il potere diretto all'integrazione del materiale probatorio, conferito al giudice dall'art. 421 c.p.c., sia espressione di un'attività discrezionale, tuttavia l'ingiustificato mancato esercizio può dar luogo ad un'inerzia di attività che, nel contesto 5 della valutazione complessiva del materiale probatorio, fra cui rientrano anche i fatti pacifici fra le parti, si trasferisce sul piano del difetto di motivazione (v. Cass., 20 giugno 1990 n. 6175; 8 novembre 1991 n. 11915; 14 luglio 1992 n. 8503; 2 agosto 1996 n. 6995; 6 luglio 2000 n. 9034), in considerazione del seguente principio di diritto sotteso alle indicate statuizioni: "Il rito del lavoro, pur non attuando un sistema inquisitorio puro, tende a contemperare, in considerazione della particolare natura dei rapporti controversi, il principio dispositivo che obbedisce alla regola - formale di giudizio fondata sull'onere della prova · con quello della ricerca della verità materiale, mediante una rilevante ed efficace azione del giudice nel processo. Ne consegue che, quando le risultanze di causa offrono significativi dati di indagine, il giudice non può limitarsi a fare meccanica applicazione della suddetta regola formale di giudizio, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, ma ha il potere-dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale ed idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti””. Nella fattispecie in csamc, il Tribunalc, pur non risultando contestato né da parte dell'INPS né dalla decisione del Pretore l'esistenza delle altre condizioni (diverse dal contestato mancato rinnovo del contratto) richieste dalla norma in questione, ed a fronte della pacifica produzione sia della domanda che del ricorso amministrativi, non esercitando il suo potere di 1indagine in un contesto caratterizzato da dati significativi è incorso in- un'inerzia che appare illogica. Anche il secondo profilo di doglianza è fondato. 6 L'art. 1 della legge 25 luglio 1975, n. 402, în tema di "Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati", dispone: "In caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, i lavoratori italiani rimpatriati, nonché i lavoratori frontalieri, hanno diritto al trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni, detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme ed accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sé e per i propri familiari. La concessione delle prestazioni di cui al precedente comma è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data di licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempre che il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1 novembre 1974.". L'articolo 2 dispone, al primo comma: "Il trattamento di cui all'art. 1 è dovuto a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data di mancato rinnovo del contratto di lavoro". L'art. 3 prevede, poi, che "i lavoratori di cui all'art. 1 che abbiano fruito del trattamento previsto dall'articolo medesimo possono nuovamente beneficiarne sempreché abbiano effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno 12 mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero". Secondo il testo legislativo sono soggetti protetti i lavoratori italiani 7 rimasti disoccupati e rimpatriati a seguito di licenziamento o di mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero; ad essi sono assimilati i frontalieri. L'evento rischio protetto per i lavoratori italiani all'estero è, dunque, lo stato di disoccupazione accompagnato dal rimpatrio;
i frontalieri (per tali intendendosi i lavoratori italiani titolari di un permesso di lavoro per confinanti), ovviamente, non rimpatriano, per la semplice ragione che non sono mai espatriati, e per essi il termine per l'iscrizione nelle liste di collocamento decorre dalla data di mancato rinnovo del contratto di lavoro. Mentre la disoccupazione derivante da licenziamento di un lavoratore occupato a tempo indeterminato non pone particolari problemi interpretativi, la fattispecie del “mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale” va esaminata con particolare attenzione per comprendere quale tipo di rischio il legislatorc abbia inteso tutelare nei confronti dei lavoratori stagionali. Non va dimenticato che la normativa in questione interviene in un momento storico nel quale la legislazione italiana non ha ancora previsto la lutela contro la disoccupazione per i lavoratori precari c stagionali occupati in Italia. La tutela previdenziale contro la disoccupazione si era formata, e non soltanto in Italia, soprattutto con riferimento al lavoro stabile e a tempo pieno;
e la disoccupazione nelle fasi intermedie tra un rapporto e l'altro, tipica del lavoro precario, può essere diversa, come è stato rilevato in dottrina, dalla disoccupazione frizionale, dipendente dall'assestamento dell'incontro tra domanda ed offerta, e trasformarsi in sottoccupazione. L'art. 40 del r.d. 4 ottobre 1935, n. 1827 escludeva dalla assicurazione contro la disoccupazione involontaria, fra gli altri, “coloro che solo 8 occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui”(n. 8) e “coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi”(n. 9). Soltanto con l'art. 7, comma 3, del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160, e con l'art. 1, comma 2, del d.l. 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con modifiche, nella legge 1° giugno 1991, n. 169, la tutela contro la disoccupazione è stata estesa, con requisiti ridotti, ai lavoratori precari e stagionali. Tanto ricordato, deve innanzitutto cscludersi che il legislatore abbia usato l'espressione "mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale” per indicare una cosa completamente diversa, quale la trasformazione del contratto di lavoro a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato o la proroga del contratto stagionale in corso. Tanto precisato, va rilevato che il lavoro stagionale si caratterizza per la inattività fra una stagione e l'altra (si pensi all'attività di uno stabilimento balneare o di un albergo sito in una località turistica, che resti aperto solo in determinati periodi dell'anno); il lavoratore stagionale all'estero può rimanere disoccupato (c, quindi, rimpatriarc) sia se il contratto di lavoro stagionale gli sia stato rinnovato, per la prossima stagione, già alla conclusione del contratto in corso, sia se ciò non avvenga, L'accostamento fra licenziamento (con la 'interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale deve avere, peraltro, un senso;
deve esserci un clemento che accomuna, nella previsione legislativa, le due ipotesi. Tale elemento va individuato nella incertezza sulla possibilità di reperire 9 una nuova occupazione;
ne consegue che il lavoratore stagionale al quale sia stato, più o meno contestualmente alla scadenza del periodo lavorato, rinnovato il contratto per la prossima stagione, pur essendo, al momento, privo di lavoro alla pari del lavoratore cui il contratto non sia stato rinnovato, non si trova in uno stato di incertezza occupazionale, avuto riguardo alle caratteristiche del lavoro stagionale, con riferimento alla prossima stagione lavorativa. Quello che impedisce l'intervento previdenziale, nel caso di contratti stagionali, è quel requisito di relativa stabilità occupazionale, che deve rilenersi soddisfatto, come già evidenziato nella sentenza n. 4424 dcl 27 marzo 2002, da una relativa contestualità fra la data di scadenza e il rinnovo del contratto. Ne consegue che quando il rinnovo, pur intervenuto con il medesimo datore di lavoro, non è avvenuto in epoca ragionevolmente coeva al terminc del precedente contratto, ciò non è sufficiente ad escludere, nella concorrenza degli altri requisiti, il diritto al trattamento di disoccupazione. Il Tribunale e, prima, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno, invece, ritenuto (così finendo, con un accertamento a posteriori di un elemento intervenuto successivamente, per vanificare le finalità del trattamento di disoccupazione) che un nuovo contratto stagionale, intervenuto con il medesimo datore di lavoro, al di fuori ed indipendentemente dalla previsione del suo rinnovo in epoca ragionevolmente coeva al termine dcl precedente, sia sufficiente ad escludere il diritto all'indennità di disoccupazione. Ma, contrariamente a quanto ritiene il Tribunale, in assenza di una 10 rionovala opzione contrattuale sorge per l'assicurato il diritto alla corresponsione della prestazione previdenziale. Né argomenti favorevoli alla contraria tesi, seguita dal Tribunale, possono rinvenirsi nell'art. 7 bis del d.l. 21 marzo 1988, n. 86, come convertito con la legge 20 maggio 1988, n. 160. L'avere previsto, per i lavoratori frontalieri italiani occupati in Svizzera con contratto di lavoro stagionale, il diritto ai trattamenti speciali di disoccupazione di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 228, anche per i periodi di sosta stagionale, fino ad un massimo di novanta giornate, non osta alla Interpretazione sopra illustrata dell'art. 1 della legge n. 402 del 1975. La fattispecie regolata dal citato art. 7 bis è, infatti, diversa c, per certi aspetti, più ampia di quella prevista dalla legge n. 402 del 1975, atteso che per i lavoratori frontalieri occupati in Svizzera l'eventuale rinnovo del contratto di lavoro per la stagione successiva, ancorché contestuale alla conclusione del precedente periodo di lavoro, non sarebbe di ostacolo alla fruizione della indennità di disoccupazione di cui alla legge n. 228/84. Il ricorso va quindi accolto e la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Corte di Appello di Brescia, anche per la regolamentazione delle spese di questo giudizio. Il giudice del rinvio, oltre a rimediare alla illogicità sopra evidenziata in ordine all'accertamento degli altri requisiti non oggetto di espressa contestazione, si atterrà al seguente principio di diritto: "Lo stato di disoccupazione indennizzabile, di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, per i lavoratori italiani occupati all'estero, ai quali non sia stato rinnovato il contratto di lavoro stagionale, è costituito dal periodo di 11 inattività precedente la stipulazione di un nuovo contratto di lavoro, anche se stagionale. In tale ipotesi, concorrendo gli altri requisiti prescritti dalla legge (rimpatrio per i non frontalieri;
iscrizione nelle liste di collocamento;
produzione di documentazione attestante la mancata stipulazione di un nuovo contratio;
effettuazione di un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno 12 mesi, di cui almeno sette all'estero, per le richieste del trattamento di disoccupazione successive alla prima), il lavoratore stagionale ha diritto al trattamento di disoccupazione. Non è quindi ostativo alla concessione del trattamento, nella concorrenza degli altri requisiti, il contratto di lavoro stagionale (per la stagione successiva) stipulato con lo stesso datore di lavoro dopo il suddetto periodo di inattività”.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Brescia. Così deciso in Roma il 6 novembre 2002. Il cons. estensore Il Presidente ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, D. REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. I NCELLIER! DELLA LEGG 533 Depositato in Concelleria MAR. 2003 KIL GANGELANCELLIERE 12