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Sentenza 21 marzo 2024
Sentenza 21 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/03/2024, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2473/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2473/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CUOMO PASQUALE
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 CP_1
e dell'avv. GIUDICE IVAN
[...]
OPPOSTO
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via principale e nel merito:
• revocare e dichiarare nullo e dichiarare privo di ogni efficacia il Decreto Ingiuntivo opposto n.
1041/2023 - R.G. 1992/2023, emesso dal Tribunale di Lodi in data 24/07/2023, depositato in data 16/08/2023, per i motivi di cui in narrativa, poiché infondato in fatto ed in diritto;
pagina 1 di 16 • In ogni caso rigettare ogni ulteriore domanda e avversa pretesa del ricorrente Avv. CP_1
oggi opposto;
In subordine:
• Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuto un accoglimento anche parziale delle domande avversarie, riquantificare e ridurre la pretesa dell'Avv. in base CP_1
alle risultanze che effettivamente emergeranno in corso di causa;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore dell'Avv. Pasquale
Cuomo che ha anticipato i primi e non riscosso i secondi.”
Conclusioni per l'avv. CP_1
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale e nel merito:
- per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere le domande ex adverso formulate, confermando il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente,
- condannare la signora al pagamento in favore dell'Avv. Parte_1 CP_1 dell'importo ingiunto di € 57.256,62 oltre interessi come da domanda, le spese della
[...] procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi e in € 406,50 per spese esenti, oltre il 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA e le ulteriori spese necessarie;
- condannare la signora e l'Avv. Pasquale Cuomo, in solido tra loro, a Parte_1 risarcire l'Avv. dei danni da lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.; CP_1
- condannare la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00.
- condannare la ricorrente alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).
- Oltre maggiorazione 30% dei compensi per predisposizione atti con collegamenti ai documenti ex art. 4 c. 1 bis D.M. 55/14.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Oggetto della presente causa è l'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 4.10.2023, avverso il decreto ingiuntivo n. 1041/2023 del 24.7.2023
(pubblicato il 16.8.2023), con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto alla predetta il pagamento pagina 2 di 16 di € 57.256,62, oltre interessi e spese, a favore dell'Avv. pagamento dovuto per CP_1
l'assistenza giudiziale e stragiudiziale prestata dall'avvocato a favore delle propria assistita,
Parte_1
Nello specifico parte opponente ha contestato il quantum del compenso domandato in sede monitoria, a tal fine rilevando che le parti avevano fissato in complessivi € 16.000,00 (oltre spese) il compenso per l'assistenza legale;
parte opponente, inoltre, ha eccepito di aver già versato all'avv. € 18.063,86, e non la minor somma indicata in sede monitoria, CP_1 pari a € 14.363,86; da ultimo, parte opponente ha contestato l'applicazione da parte dell'avv. di maggiorazioni prive di giustificazione e di spese non documentate. CP_1
Nel giudizio così radicato si è costituito l'avv. il quale ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Al fine di decidere in ordine alla fondatezza dell'opposizione, occorre riscostruire – brevemente – i fatti alla base della domanda di pagamento formulata dall'avv. CP_1
Dalla documentazione presente in atti si evince che l'avv. ha assistito CP_1 Pt_1
in relazione ai seguenti procedimenti. Parte_1
a) Procedimento di mediazione obbligatoria n. 186/2018, Persona_1
e LA SS – presso Camera Arbitrale di Milano – sezione competente Persona_2
di Lodi.
In particolare, l'avv. in data 7.3.2018 ha depositato l'istanza di CP_1
mediazione obbligatoria davanti alla Camera Arbitrale di Milano - Sezione competente
Lodi, convenendo LA SS e rispettivamente, madre e sorella Controparte_2 dell'istante (doc. 1 fascicolo monitorio).
La procedura si è conclusa il 25.5.2018 a seguito del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti (doc. 2 fascicolo monitorio).
b) Procedimento n. 2587/2018 R.G. avanti al Tribunale di Lodi, Persona_1
- SS LA -
[...] Persona_2 Parte_2
In particolare, la causa è stata introdotta in data 26.7.2018 da nei Parte_1 Pt_1
confronti della sorella, e della madre, LA SS;
contraddittorio Controparte_2
poi che è stato esteso – per ordine del Giudice – anche al cognato, Parte_2
(doc. 5 fascicolo monitorio).
pagina 3 di 16 Per quanto qui interessa la causa è stata istruita, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., mediante l'espletamento di una CTU, per la quale è stato incaricato il geom. Controparte_3
A seguito del decesso di LA SS, in data 23.11.2022 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio (doc. 17 fascicolo monitorio), il quale è stato poi riassunto da Parte_1
con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data 25.11.2022 (doc. 19 fascicolo
[...]
monitorio).
c) Procedimento cautelare n. 2587/2018-1 avanti al Tribunale di Lodi promosso da
[...]
e LA SS nei confronti di Controparte_2 Parte_1
e LA SS, con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, Controparte_2
hanno domandato che venisse ordinata alla Conservatoria dei Registri di Milano la cancellazione della domanda giudiziale di accertamento della lesione della quota di legittima di e della simulazione degli atti di compravendita Parte_1
immobiliare.
Nel giudizio si è costituita domandando il rigetto del ricorso (doc. Parte_1
24 fascicolo monitorio).
All'esito della prima udienza del 9.10.2019 (doc. 25 fascicolo monitorio), il Giudice, con ordinanza depositata in data 8.11.2019, ha rigettato il ricorso, riservando la decisione sulle spese al definitivo (doc. 26 fascicolo monitorio).
d) Procedimento di mediazione obbligatoria n. 792/22, Persona_1
– presso Camera Arbitrale di Milano - Sezione competente di Lodi. CP_2 Pt_1
con istanza depositata in data 17.11.2022 ha introdotto un Parte_1
secondo procedimento di mediazione, al fine di dirimere le questioni ereditarie sorte a seguito del decesso della madre, LA SS (doc. 28 fascicolo monitorio).
All'incontro del 15.3.2023 le parti hanno raggiunto un accordo complessivo, riguardante sia l'eredità paterna sia quella materna;
l'accordo è stato sottoscritto anche da Parte_2
(doc. 30 fascicolo monitorio). Per quanto qui interessa, la parti al punto 3)
[...] dell'accordo si sono impegnate ad abbandonare il giudizio pendente avanti al Tribunale di
Lodi.
pagina 4 di 16 Con comunicazione mail del 9.3.2023 l'avv. ha comunicato quanto CP_1 segue a “Gentile Signora a seguito dell'incontro di Parte_1 Pt_1
oggi, la presente per comunicare che, redatto il verbale di mediazione, il mandato dello scrivente terminerà con la partecipazione all'incontro di mediazione del 15 marzo p.v..
Successivamente, provvederò a far liquidare le parcelle all'Ordine degli Avvocati di
Milano” (doc. 7 parte opposta).
A seguito della firma dell'accordo, poi, ha dato mandato all'avv. Parte_1
Pasquale Cuomo di assisterla nella gestione della successione ereditaria (doc. 31 fascicolo monitorio).
e) Procedimento n. 60474/2018 avanti al Giudice di Pace di Milano,
[...]
Parte_3
L'avv. ha introdotto, in nome e per conto di il CP_1 Parte_1
procedimento n. 60474/2018 avanti al Giudice di Pace di Milano nei confronti di al fine di far accertare che era beneficiaria Organizzazione_1 Parte_1
delle polizze nn. 3346623 e 3322264 stipulate, in vita, dal padre, (doc. 40 Persona_3
fascicolo monitorio).
Il Giudice di Pace di Milano, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 24.1.2019, ha disposto la sospensione della causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c., attesa la pregiudizialità della causa pendente avanti al Tribunale di Lodi volta a far accertare la qualità di erede legittima di (doc. 41 fascicolo monitorio). Parte_1
f) Assistenza stragiudiziale.
Da ultimo, l'avv. ha domandato la liquidazione del compenso per CP_1
l'assistenza stragiudiziale prestata a favore di per tutta la durata Parte_1
della sopra elencate procedure giudiziali e stragiudiziali;
assistenza consistita in particolare nella corrispondenza con le banche e gli enti assicurativi, nonché negli incontri in studio con la propria assistita.
3. Tutto ciò considerato, occorre innanzitutto dare atto che – pur dovendosi ritenere pacifico il conferimento dell'incarico all'avv. da parte di in CP_1 Parte_1
relazione ai procedimenti sopra elencati alle lettere da a) ad e) – dai documenti prodotti non pagina 5 di 16 emerge in alcun modo che tra le parti sia intercorso un accordo scritto avente ad oggetto i compensi per l'attività di assistenza legale svolta dall'avv. CP_1
Al riguardo, parte opponente ha dedotto l'esistenza di un accordo verbale mediante il quale le parti avrebbero fissato in complessivi € 16.000,00 il compenso spettante all'avv. CP_1
[...]
Tale accordo – quand'anche fosse stato provato – avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, prescrivendo la legge la forma scritta a pena di nullità (art. 2333 ultimo comma c.c.).
Conseguentemente, in assenza di accordo scritto, nel quantificare il compenso spettante al difensore in esecuzione del contratto di patrocinio concluso con il cliente, occorre attenersi alle tabelle di riferimento (cfr. Corte Appello Milano 26.4.2023 n. 1330).
4. Per quanto riguarda il procedimento di mediazione obbligatoria n. 186/2018 l'avv. CP_1
ha presentato la seguente nota pro forma (doc. 4 fascicolo monitorio):
[...]
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: mediazione e negoziazione assistita
Valore dell'affare: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase dell'attivazione, valore medio: € 1.008,00
Fase di negoziazione, valore medio: € 2.016,00
Compenso tabellare (valori medio) € 3.024,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 3.024,00
Spese generali (15%) € 453,60
Spese di trasferta € 200,00
Altre spese imponibili € 500,00
Cassa Avvocati ( 4% ) € 167,10
Totale imponibile € 4.344,70
IVA 22% su Imponibile € 955,83
COMPENSO LIQUIDABILE € 5.300,53
pagina 6 di 16 Sul punto deve evidenziarsi innanzitutto l'erroneità delle somme richieste, avendo l'avv. CP_1
applicato le tabelle di cui al D.M. n. 147/2022, entrate in vigore successivamente allo
[...]
svolgimento delle attività di cui alla nota pro forma.
Inoltre, nella nota sopra riportata, l'avv. ha chiesto il rimborso delle spese di CP_1 trasferta (pari a € 200,00) ed altre spese imponibili non relative a trasferta (pari ad € 500,00), le quali non possono essere riconosciute in tale sede, in assenza di alcuna documentazione a supporto delle stesse.
Ciò posto, tenuto conto dell'oggetto e del valore della procedura di mediazione (ricompreso nello scaglione “indeterminabile complessità media”), della natura della stessa, delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta, il compenso – alla luce dei parametri medi del D.M. 55/2014 – deve essere determinato in € 2.205,00 (pari alla somma di € 735,00 per la fase di attivazione ed €
1.470,00 per la fase di negoziazione), alla quale devono essere aggiunti € 330,75 per spese generali (15%), € 101,43 per cassa avvocati (4%) ed € 580,18 a titolo di iva sull'imponibile
(22%), per un totale di € 3.217,36.
5. Per quanto riguarda il giudizio ordinario avanti al Tribunale di Lodi n. 2587/2018,
[...]
l'avv. Persona_1 Parte_4 Parte_2 CP_1
ha presentato la seguente nota pro forma (doc. 21 fascicolo monitorio):
[...]
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore dell'affare: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Compenso tabellare (valore medio) € 9.850,00
Aumento del 60% (art. 4, comma 2) € 5.910,00
Aumento del 25 % (art. 4, comma 6) € 5.316,25
PROSPETTO FINALE
Compenso totale € 21.076,25
Spese generali (15%) € 3.161,44
pagina 7 di 16 Spese di trasferta € 200,00
Altre spese imponibili € 2.000,00
Cassa Avvocati (4%) € 1.057,51
Totale imponibile € 27.495,20
IVA 22% su Imponibile € 6.048,94
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 € 545,00
COMPENSO LIQUIDABILE € 34.089,14
Sul punto deve evidenziarsi innanzitutto l'erroneità delle somme richieste, avendo l'avv. CP_1
applicato – anche in questo caso – le tabelle di cui al D.M. n. 147/2022, entrate in
[...]
vigore successivamente allo svolgimento delle attività di cui alla nota pro forma.
Anche in questo caso, poi, l'avv. ha chiesto il rimborso delle spese di trasferta CP_1
(pari a € 200,00) ed altre spese imponibili non relative a trasferta (pari ad € 2.000,00), le quali, in assenza di alcuna documentazione a supporto delle stesse, non possono essere in tale sede riconosciute.
Parte opposta, inoltre, ha richiesto l'aumento del 60% del compenso ai sensi dell'art. 4 co. 2
D.M. 55/2014, per la “presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale”.
Come noto, l'articolo 4 comma 2 del D.M. 55/2014 prevede che “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Al giudice, dunque, è data la facoltà – e non l'obbligo – di aumentare il compenso, con conseguente onere di motivazione sia qualora riconosca l'aumento, sia nel caso contrario (Cass. civ. 14/01/2020, n. 461).
Nel caso di specie l'avv. si è limitato a domandare l'aumento del 60% a tal fine CP_1 allegando la presenza di tre convenuti. Dall'esame degli atti – in mancanza di diversa specifica allegazione – emerge l'omogeneità delle difese articolate da parte attrice, le quali dunque non sono state differenziate a seconda dei convenuti. In altri termini, nell'ambito del giudizio n.
pagina 8 di 16 2587/2018 non sono state articolate difese tali da giustificare l'aumento per la presenza di più controparti. Conseguentemente, non può essere riconosciuto l'aumento del 60% domandato dall'avv. CP_1
Da ultimo, il ricorrente ha domandato l'aumento del 25% ai sensi dell'art. 4 co. 6 D.M. 55/2014.
Anche tale voce non può essere riconosciuta tenuto conto del fatto che la transazione è stata raggiunta nell'ambito della mediazione n. 792/22, per la quale l'Avv. ha CP_1
presentato separata nota pro forma. Ed infatti, a ragionare diversamente, si finirebbe per riconoscere due volte all'avv. il compenso per la stessa transazione, una prima CP_1
volta sotto forma di aumento del compenso ex art. 4 co. 6 D.M. 55/2014 nell'ambito della procedimento n. 2587/2018 e una seconda volta come autonoma voce di liquidazione nell'ambito della mediazione n. 792/22.
Ciò posto, tenuto conto dell'oggetto e del valore della causa (ricompreso nello scaglione
“indeterminabile complessità media”), della natura della stessa, delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta, il compenso – alla luce dei parametri medi del D.M. 55/2014 – deve essere determinato in € 6.934,00 (pari alla somma di € 2.025,00 per la fase di studio, €
1.349,00 per la fase introduttiva ed € 3.560,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione), alla quale devono essere aggiunti € 1.040,10 per spese generali (15%), € 318,96 per cassa avvocati (4%) ed
€ 1.824,47 a titolo di iva sull'imponibile (22%), per un totale di € 10.117,53.
6. Per quanto riguarda il procedimento cautelare n. 2587/2018-1 R.G. promosso da CP_2
e LA SS nei confronti di parte opposta ha presentato la
[...] Parte_1
seguente nota pro forma (doc. 27 fascicolo monitorio):
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore dell'affare: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 992,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 672,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.204,00
Fase decisionale, valore medio: € 635,00
Compenso tabellare (valore medio) € 3.503,00
pagina 9 di 16 Aumento del 30% (art. 4, comma 2) € 1.050,00
PROSPETTO FINALE
Compenso totale € 4.553,90
Spese generali (15%) € 683,09
Spese di trasferta € 100,00
Altre spese imponibili € 400,00
Cassa Avvocati ( 4% ) € 229,48
Totale imponibile € 5.966,48
IVA 22% su Imponibile € 1.312,62
COMPENSO LIQUIDABILE € 7.279,09
Sul punto deve evidenziarsi innanzitutto l'erroneità delle somme richieste, avendo l'avv. CP_1
applicato – anche in questo caso – le tabelle di cui al D.M. n. 147/2022, entrate in
[...] vigore successivamente allo svolgimento dell'attività di cui alla nota pro forma, nonché chiesto il rimborso delle spese di trasferta (pari a € 100,00) ed altre spese imponibili non relative a trasferta
(pari ad € 400,00) non documentate.
Ciò posto, tenuto conto dell'oggetto e del valore della causa (ricompreso nello scaglione
“indeterminabile complessità bassa”), della natura della stessa, delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta, il compenso – alla luce dei parametri medi del D.M. 55/2014 – deve essere determinato in € 3.117,80 (pari alla somma di € 2.060,00 per la fase di studio, €
978,00 per la fase introduttiva ed € 1.416,00 per la fase decisionale, non potendosi invece riconoscere alcuna somma per la fase istruttoria, non essendosi la stessa svolta, e dedotto l'importo di € 1.336,20 ai sensi dell'art. 4 co. 4 D.M. 55/2014, attesa l'assenza di “specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”), alla quale devono essere aggiunti € 467,67 per spese generali (15%), € 143,42 per cassa avvocati (4%) ed € 820,36 a titolo di iva sull'imponibile
(22%), per un totale di € 4.549,25.
7. Per quanto riguarda il procedimento di Mediazione obbligatoria n. 792/22 introdotto avanti alla
Camera Arbitrale di Milano, parte opposta ha presentato la seguente nota pro forma (doc. 29 fascicolo monitorio):
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: mediazione e negoziazione assistita pagina 10 di 16 Valore dell'affare: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase dell'attivazione, valore medio: € 1.008,00
Fase di negoziazione, valore medio: € 2.016,00
Conciliazione, valore medio: € 3.931,00
Compenso tabellare (valori medio) € 6.955,00
Aumento del 20% (art.19 comma 1) € 1.391,00
PROSPETTO FINALE
Compenso totale € 8.346,00
Spese di trasferta € 100,00
Altre spese imponibili € 500,00
Cassa Avvocati ( 4% ) € 357,84
Totale imponibile € 9.303,84
IVA 22% su Imponibile € 2.046,84
COMPENSO LIQUIDABILE € 11.350,68
Nel caso in oggetto è stato correttamente applicato il D.M. n. 147 del 13/08/2022, essendo stata depositata l'istanza di mediazione in data 17.11.2022, e pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.M. 147/2022.
Di contro, anche in questo caso, non possono essere riconosciute le somme richieste a titolo di rimborso delle spese di trasferta (pari a € 100,00) ed altre spese imponibili non relative a trasferta
(pari ad € 500,00), non essendo le stesse documentate.
Analogamente, non può essere riconosciuto l'aumento ai sensi dell'art. 19 co. 1 D.M. 55/2014.
Come noto, tale norma, nel disciplinare i “parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
pagina 11 di 16 Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento”.
A fondamento della richiesta di aumento, l'avv. ha dedotto quanto segue: “La CP_1
difficoltà insorta in sede di conciliazione era determinata dal fatto che la signora SS LA, alla morte del marito, era andata a vivere a casa della figlia , chiudendo ogni Controparte_2
rapporto con . , inoltre, nelle more della successione Pt_1 Controparte_4 Per_3
, aveva versato interamente ed illegittimamente, le somme giacenti sul conto corrente
[...] cointestato n. 757/2058, alla signora LA SS, quale erede universale testamentaria” (cfr. pag. 8 ricorso decreto ingiuntivo).
Tali circostanze non possono essere tali da giustificare un aumento del compenso, tenuto conto peraltro del fatto che le questioni oggetto della mediazione erano in parte ben note al difensore di il quale già assisteva la stessa da diversi anni per le questioni relative Parte_1 all'eredità del padre, Persona_3
Ciò posto, tenuto conto dell'oggetto e del valore della procedura (ricompreso nello scaglione
“indeterminabile complessità media”), della natura della stessa, delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta, il compenso – alla luce dei parametri medi del D.M. 147/2022– deve essere determinato in € 5.326,00 (pari alla somma di € 772,00 per la fase di attivazione, €
1.544,00 per la fase introduttiva ed € 3.010,00 per la fase della conciliazione), alla quale devono essere aggiunti € 798,90 per spese generali (15%), € 245,00 per cassa avvocati (4%) ed €
1.401,38 a titolo di iva sull'imponibile (22%), per un totale di € 7.771,28.
8. Per quanto riguarda infine il procedimento innanzi al Giudice di Pace di Milano n. 60474/2018 parte opposta ha presentato la seguente nota pro forma (doc. 42 fascicolo monitorio):
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudice di pace
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 352,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 567,00
Compenso tabellare (valori medi) € 1.344,00
pagina 12 di 16 PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 1.344,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 201,60
Spese di trasferta € 100,00
Altre spese imponibili non relative a trasferta € 300,00
Cassa Avvocati (4%) € 77,82
Totale imponibile € 2.023,42
IVA 22% su Imponibile € 445,15
COMPENSO LIQUIDABILE € 2.468,57
Sul punto deve evidenziarsi innanzitutto l'erroneità delle somme richieste, avendo l'avv. CP_1
applicato – anche in questo caso – le tabelle di cui al D.M. n. 147/2022, entrate in
[...] vigore successivamente allo svolgimento dell'attività di cui alla nota pro forma, nonché chiesto il rimborso delle spese di trasferta (pari a € 100,00) ed altre spese imponibili non relative a trasferta
(pari ad € 300,00) non documentate.
Ciò posto, tenuto conto dell'oggetto e del valore della procedura (ricompreso nello scaglione da €
1.101,00 a € 5.200,00, tenuto conto della dichiarazione di valore fatta nell'atto introduttivo), della natura della stessa, delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta, il compenso – alla luce dei parametri medi del D.M. 55/2014 – deve essere determinato in € 465,00 (pari alla somma di € 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva), alla quale devono essere aggiunti € 69,75 per spese generali (15%), € 21,39 per cassa avvocati (4%) ed € 122,35 a titolo di iva sull'imponibile (22%), per un totale di € 678,49.
9. Da ultimo, parte opposta ha domandato il pagamento di € 11.628,30 per l'assistenza stragiudiziale prestata durante lo svolgimento di tutta la “sopra elencata assistenza giudiziale e stragiudiziale” (doc. 32 fascicolo monitorio); l'avv. in particolare, ha dedotto di CP_1 aver “eseguito una notevole attività stragiudiziale di corrispondenza con Banche e Enti assicurativi nonché di incontri in studio con l'assistita” (cfr. pag. 9 ricorso monitorio).
Nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di assistenza stragiudiziale, essendo il compenso per tali attività già ricompreso nelle liquidazioni sopra fatte. Ed infatti, la stessa attività (colloqui con il cliente e corrispondenza con banche ed enti) non può formare oggetto di liquidazioni distinte, configurandosi altrimenti un'ingiustificata duplicazione del compenso.
pagina 13 di 16 Ebbene, non può ritenersi che tali attività stragiudiziali abbiano assunto un'autonoma rilevanza, dovendo le stesse essere ricondotte nell'ambito dell'attività prodromica ai giudizi per i quali la tariffa forense prevede già uno specifico compenso per la “fase di studio della controversia”
Sul punto, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21565 del 2020 ha ribadito che “i rimborsi ed
i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituire il naturale completamento.”
Tale connessione e complementarietà sussiste ogni qual volta le prestazioni concretamente svolte siano catalogate tra le attività giudiziali, come ad esempio la ricerca e lo studio dei documenti o siano strettamente funzionali o preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuale o che ad esse siano complementari.
Nel caso di specie l'attività stragiudiziale è consistita nella partecipazione alla lettura del testamento olografo di , negli appuntamenti in studio con la cliente e nei rapporti Persona_3
epistolari con le banche e le assicurazioni dove erano radicati i conti e le polizze del de cuius.
In definitiva, non può non riconoscersi la connessione e complementarietà delle anzidette prestazioni stragiudiziali con l'attività giudiziale e stragiudiziale (procedure di mediazione) svolta dall'avv. CP_1
10. Tutto ciò considerato, il compenso totale spettante all'avv. è pari a CP_1 complessivi € 26.333,98 (3.217,43 + € 10.117,53 + € 4.594,25 + € 7.771,28 + € 678,49).
Da tale somma deve essere detratto quanto versato in questi anni da a Parte_1
titolo di acconto.
Al riguardo, parte opponente ha eccepito che in sede di ricorso monitorio l'avv. CP_1 avrebbe erroneamente quantificato tali somme in € 14.363,86, anziché in € 18.063,86.
Innanzitutto deve ritenersi pacifico che ha corrisposto all'avv. Parte_1 CP_1
la somma di € 14.363,86 attraverso i seguenti pagamenti:
[...]
- € 2.537,60 in data 05/02/2018;
- € 2.537,60 in data 05/03/2018;
- € 2.500,00 in data 25/06/2018;
- € 700,00 in data 29/05/2019;
- € 800,00 in data 13/09/2019;
pagina 14 di 16 - € 2.188,68 in data 11/04/2022;
- € 3.099,98 in data 29/11/2022;
Dalla documentazione presente in atti, e in particolare dall'esame degli estratti conto allegati da parte opponente, si evince inoltre che ha effettuato i seguenti bonifici a Parte_1 favore dell'avv. CP_1
- € 1.700,00 in data 24.9.2018 avente causale “Saldo impugnazione, , CP_5 [...]
” (doc. 2 parte opponente); Org_2
- € 500,00 in data 30.11.2018 avente causale “per impugnazione testamento” (doc. 2 parte opponente);
- € 750,00 in data 18.2.2020 a mezzo bonifico avente causale “per testamento” (doc. 4 parte opponente);
- € 750,00 in data 5.3.2020 a mezzo bonifico avente causale “per testamento” (doc. 4 parte opponente).
Come noto, ai sensi dell'art. 1193 co. 1 c.c. “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”.
In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, dunque, spetta innanzitutto al debitore la facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, e in sua mancanza la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore;
qualora poi l'imputazione non sia effettuata né dal debitore né dal creditore soccorrono i criteri legali di cui al secondo comma dell'art. 1193 c.c.
Facendo applicazione di tali principi, deve essere innanzitutto ricompreso tra gli anticipi versati in relazione al procedimento n. 2587/2018 il versamento di € 500,00 effettuato dall'opponente in data 30.11.2018, il quale, in presenza di una specifica imputazione del debitore, non può essere riferito – contrariamente a quanto dedotto da parte opposta – al compenso per l'assistenza legale nel procedimento di nomina di amministratore di sostegno in favore della madre di Parte_1
[...]
Per le stesse ragioni devono essere ricompresi tra gli anticipi effettuati i due versamenti del
18.2.2020 e del 5.3.2020, pari a € 750,00 ciascuno.
Per quanto riguarda infine il pagamento di € 1.700,00, dalla causale del bonifico si evince una molteplice imputazione da parte della debitrice (“ , Controparte_6 CP_5 [...]
”). Ciò posto, in mancanza di altri criteri, deve ritenersi che la somma sia da suddividere Org_2
pagina 15 di 16 in parti uguali tra le tre distinte attività (impugnazione, saldo e saldo citazione), una sola CP_5 delle quali (ossia quella riferibile al procedimento ex art. 710 c.p.c., “ ”) deve essere CP_5
esclusa dalle attività oggetto della domanda di pagamento formulata con il ricorso monitorio.
Conseguentemente deve essere ricompreso tra gli anticipi effettuati anche il versamento di €
1.133,33.
Alla luce delle anzidette considerazioni deve ritenersi che ha versato a Parte_1
titolo di acconto complessivamente € 17.497,19 (pari a 14.363,86 + 1.133,33 + 500,00 + 750,00
+ 750,00).
11. Tutto ciò considerato deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1041/2023 del 24.7.2023
(pubblicato il 16.8.2023) e deve essere condannata a corrispondere Parte_1 all'avv. la somma di € 8.836,79 (pari a € 26.333,98 - € 17.497,19), oltre CP_1
interessi legali dalla domanda al saldo.
12. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e della considerevole riduzione dell'importo liquidato, in accoglimento delle contestazioni di parte opponente, devono essere interamente compensate dalle parti.
12.1 Quanto infine alla domanda di risarcimento danno da lite temeraria spiegata da parte opposta, la stessa deve ritenersi infondata, non ravvisandosi i richiesti requisiti per l'accoglimento della domanda, atteso il parziale accoglimento delle eccezioni di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1041/2023 emesso dal Tribunale di Lodi il 24.7.2023 (e pubblicato il 16.8.2023);
2) condanna a corrispondere all'avv. la somma di € Parte_1 CP_1
8.836,79, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Tribunale di Lodi, 20/03/2024
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Isadora Loi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2473/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CUOMO PASQUALE
OPPONENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2 CP_1
e dell'avv. GIUDICE IVAN
[...]
OPPOSTO
Conclusioni
Conclusioni per Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via principale e nel merito:
• revocare e dichiarare nullo e dichiarare privo di ogni efficacia il Decreto Ingiuntivo opposto n.
1041/2023 - R.G. 1992/2023, emesso dal Tribunale di Lodi in data 24/07/2023, depositato in data 16/08/2023, per i motivi di cui in narrativa, poiché infondato in fatto ed in diritto;
pagina 1 di 16 • In ogni caso rigettare ogni ulteriore domanda e avversa pretesa del ricorrente Avv. CP_1
oggi opposto;
In subordine:
• Nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse riconosciuto un accoglimento anche parziale delle domande avversarie, riquantificare e ridurre la pretesa dell'Avv. in base CP_1
alle risultanze che effettivamente emergeranno in corso di causa;
Il tutto con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore dell'Avv. Pasquale
Cuomo che ha anticipato i primi e non riscosso i secondi.”
Conclusioni per l'avv. CP_1
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta e disattesa, In via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
In via principale e nel merito:
- per tutti i motivi di cui in narrativa, respingere le domande ex adverso formulate, confermando il decreto ingiuntivo opposto e, conseguentemente,
- condannare la signora al pagamento in favore dell'Avv. Parte_1 CP_1 dell'importo ingiunto di € 57.256,62 oltre interessi come da domanda, le spese della
[...] procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.242,00 per compensi e in € 406,50 per spese esenti, oltre il 15% per spese forfettarie, CPA ed IVA e le ulteriori spese necessarie;
- condannare la signora e l'Avv. Pasquale Cuomo, in solido tra loro, a Parte_1 risarcire l'Avv. dei danni da lite temeraria, ex art. 96 c.p.c.; CP_1
- condannare la ricorrente al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00.
- condannare la ricorrente alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato dai d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori).
- Oltre maggiorazione 30% dei compensi per predisposizione atti con collegamenti ai documenti ex art. 4 c. 1 bis D.M. 55/14.”
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. Oggetto della presente causa è l'opposizione proposta da con ricorso Parte_1
depositato in data 4.10.2023, avverso il decreto ingiuntivo n. 1041/2023 del 24.7.2023
(pubblicato il 16.8.2023), con il quale il Tribunale di Lodi ha ingiunto alla predetta il pagamento pagina 2 di 16 di € 57.256,62, oltre interessi e spese, a favore dell'Avv. pagamento dovuto per CP_1
l'assistenza giudiziale e stragiudiziale prestata dall'avvocato a favore delle propria assistita,
Parte_1
Nello specifico parte opponente ha contestato il quantum del compenso domandato in sede monitoria, a tal fine rilevando che le parti avevano fissato in complessivi € 16.000,00 (oltre spese) il compenso per l'assistenza legale;
parte opponente, inoltre, ha eccepito di aver già versato all'avv. € 18.063,86, e non la minor somma indicata in sede monitoria, CP_1 pari a € 14.363,86; da ultimo, parte opponente ha contestato l'applicazione da parte dell'avv. di maggiorazioni prive di giustificazione e di spese non documentate. CP_1
Nel giudizio così radicato si è costituito l'avv. il quale ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
2. Al fine di decidere in ordine alla fondatezza dell'opposizione, occorre riscostruire – brevemente – i fatti alla base della domanda di pagamento formulata dall'avv. CP_1
Dalla documentazione presente in atti si evince che l'avv. ha assistito CP_1 Pt_1
in relazione ai seguenti procedimenti. Parte_1
a) Procedimento di mediazione obbligatoria n. 186/2018, Persona_1
e LA SS – presso Camera Arbitrale di Milano – sezione competente Persona_2
di Lodi.
In particolare, l'avv. in data 7.3.2018 ha depositato l'istanza di CP_1
mediazione obbligatoria davanti alla Camera Arbitrale di Milano - Sezione competente
Lodi, convenendo LA SS e rispettivamente, madre e sorella Controparte_2 dell'istante (doc. 1 fascicolo monitorio).
La procedura si è conclusa il 25.5.2018 a seguito del mancato raggiungimento di un accordo tra le parti (doc. 2 fascicolo monitorio).
b) Procedimento n. 2587/2018 R.G. avanti al Tribunale di Lodi, Persona_1
- SS LA -
[...] Persona_2 Parte_2
In particolare, la causa è stata introdotta in data 26.7.2018 da nei Parte_1 Pt_1
confronti della sorella, e della madre, LA SS;
contraddittorio Controparte_2
poi che è stato esteso – per ordine del Giudice – anche al cognato, Parte_2
(doc. 5 fascicolo monitorio).
pagina 3 di 16 Per quanto qui interessa la causa è stata istruita, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., mediante l'espletamento di una CTU, per la quale è stato incaricato il geom. Controparte_3
A seguito del decesso di LA SS, in data 23.11.2022 è stata dichiarata l'interruzione del giudizio (doc. 17 fascicolo monitorio), il quale è stato poi riassunto da Parte_1
con ricorso ex art. 303 c.p.c. depositato in data 25.11.2022 (doc. 19 fascicolo
[...]
monitorio).
c) Procedimento cautelare n. 2587/2018-1 avanti al Tribunale di Lodi promosso da
[...]
e LA SS nei confronti di Controparte_2 Parte_1
e LA SS, con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, Controparte_2
hanno domandato che venisse ordinata alla Conservatoria dei Registri di Milano la cancellazione della domanda giudiziale di accertamento della lesione della quota di legittima di e della simulazione degli atti di compravendita Parte_1
immobiliare.
Nel giudizio si è costituita domandando il rigetto del ricorso (doc. Parte_1
24 fascicolo monitorio).
All'esito della prima udienza del 9.10.2019 (doc. 25 fascicolo monitorio), il Giudice, con ordinanza depositata in data 8.11.2019, ha rigettato il ricorso, riservando la decisione sulle spese al definitivo (doc. 26 fascicolo monitorio).
d) Procedimento di mediazione obbligatoria n. 792/22, Persona_1
– presso Camera Arbitrale di Milano - Sezione competente di Lodi. CP_2 Pt_1
con istanza depositata in data 17.11.2022 ha introdotto un Parte_1
secondo procedimento di mediazione, al fine di dirimere le questioni ereditarie sorte a seguito del decesso della madre, LA SS (doc. 28 fascicolo monitorio).
All'incontro del 15.3.2023 le parti hanno raggiunto un accordo complessivo, riguardante sia l'eredità paterna sia quella materna;
l'accordo è stato sottoscritto anche da Parte_2
(doc. 30 fascicolo monitorio). Per quanto qui interessa, la parti al punto 3)
[...] dell'accordo si sono impegnate ad abbandonare il giudizio pendente avanti al Tribunale di
Lodi.
pagina 4 di 16 Con comunicazione mail del 9.3.2023 l'avv. ha comunicato quanto CP_1 segue a “Gentile Signora a seguito dell'incontro di Parte_1 Pt_1
oggi, la presente per comunicare che, redatto il verbale di mediazione, il mandato dello scrivente terminerà con la partecipazione all'incontro di mediazione del 15 marzo p.v..
Successivamente, provvederò a far liquidare le parcelle all'Ordine degli Avvocati di
Milano” (doc. 7 parte opposta).
A seguito della firma dell'accordo, poi, ha dato mandato all'avv. Parte_1
Pasquale Cuomo di assisterla nella gestione della successione ereditaria (doc. 31 fascicolo monitorio).
e) Procedimento n. 60474/2018 avanti al Giudice di Pace di Milano,
[...]
Parte_3
L'avv. ha introdotto, in nome e per conto di il CP_1 Parte_1
procedimento n. 60474/2018 avanti al Giudice di Pace di Milano nei confronti di al fine di far accertare che era beneficiaria Organizzazione_1 Parte_1
delle polizze nn. 3346623 e 3322264 stipulate, in vita, dal padre, (doc. 40 Persona_3
fascicolo monitorio).
Il Giudice di Pace di Milano, con provvedimento reso all'esito dell'udienza del 24.1.2019, ha disposto la sospensione della causa ai sensi dell'art. 295 c.p.c., attesa la pregiudizialità della causa pendente avanti al Tribunale di Lodi volta a far accertare la qualità di erede legittima di (doc. 41 fascicolo monitorio). Parte_1
f) Assistenza stragiudiziale.
Da ultimo, l'avv. ha domandato la liquidazione del compenso per CP_1
l'assistenza stragiudiziale prestata a favore di per tutta la durata Parte_1
della sopra elencate procedure giudiziali e stragiudiziali;
assistenza consistita in particolare nella corrispondenza con le banche e gli enti assicurativi, nonché negli incontri in studio con la propria assistita.
3. Tutto ciò considerato, occorre innanzitutto dare atto che – pur dovendosi ritenere pacifico il conferimento dell'incarico all'avv. da parte di in CP_1 Parte_1
relazione ai procedimenti sopra elencati alle lettere da a) ad e) – dai documenti prodotti non pagina 5 di 16 emerge in alcun modo che tra le parti sia intercorso un accordo scritto avente ad oggetto i compensi per l'attività di assistenza legale svolta dall'avv. CP_1
Al riguardo, parte opponente ha dedotto l'esistenza di un accordo verbale mediante il quale le parti avrebbero fissato in complessivi € 16.000,00 il compenso spettante all'avv. CP_1
[...]
Tale accordo – quand'anche fosse stato provato – avrebbe dovuto essere dichiarato nullo, prescrivendo la legge la forma scritta a pena di nullità (art. 2333 ultimo comma c.c.).
Conseguentemente, in assenza di accordo scritto, nel quantificare il compenso spettante al difensore in esecuzione del contratto di patrocinio concluso con il cliente, occorre attenersi alle tabelle di riferimento (cfr. Corte Appello Milano 26.4.2023 n. 1330).
4. Per quanto riguarda il procedimento di mediazione obbligatoria n. 186/2018 l'avv. CP_1
ha presentato la seguente nota pro forma (doc. 4 fascicolo monitorio):
[...]
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: mediazione e negoziazione assistita
Valore dell'affare: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase dell'attivazione, valore medio: € 1.008,00
Fase di negoziazione, valore medio: € 2.016,00
Compenso tabellare (valori medio) € 3.024,00
PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 3.024,00
Spese generali (15%) € 453,60
Spese di trasferta € 200,00
Altre spese imponibili € 500,00
Cassa Avvocati ( 4% ) € 167,10
Totale imponibile € 4.344,70
IVA 22% su Imponibile € 955,83
COMPENSO LIQUIDABILE € 5.300,53
pagina 6 di 16 Sul punto deve evidenziarsi innanzitutto l'erroneità delle somme richieste, avendo l'avv. CP_1
applicato le tabelle di cui al D.M. n. 147/2022, entrate in vigore successivamente allo
[...]
svolgimento delle attività di cui alla nota pro forma.
Inoltre, nella nota sopra riportata, l'avv. ha chiesto il rimborso delle spese di CP_1 trasferta (pari a € 200,00) ed altre spese imponibili non relative a trasferta (pari ad € 500,00), le quali non possono essere riconosciute in tale sede, in assenza di alcuna documentazione a supporto delle stesse.
Ciò posto, tenuto conto dell'oggetto e del valore della procedura di mediazione (ricompreso nello scaglione “indeterminabile complessità media”), della natura della stessa, delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta, il compenso – alla luce dei parametri medi del D.M. 55/2014 – deve essere determinato in € 2.205,00 (pari alla somma di € 735,00 per la fase di attivazione ed €
1.470,00 per la fase di negoziazione), alla quale devono essere aggiunti € 330,75 per spese generali (15%), € 101,43 per cassa avvocati (4%) ed € 580,18 a titolo di iva sull'imponibile
(22%), per un totale di € 3.217,36.
5. Per quanto riguarda il giudizio ordinario avanti al Tribunale di Lodi n. 2587/2018,
[...]
l'avv. Persona_1 Parte_4 Parte_2 CP_1
ha presentato la seguente nota pro forma (doc. 21 fascicolo monitorio):
[...]
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore dell'affare: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 5.670,00
Compenso tabellare (valore medio) € 9.850,00
Aumento del 60% (art. 4, comma 2) € 5.910,00
Aumento del 25 % (art. 4, comma 6) € 5.316,25
PROSPETTO FINALE
Compenso totale € 21.076,25
Spese generali (15%) € 3.161,44
pagina 7 di 16 Spese di trasferta € 200,00
Altre spese imponibili € 2.000,00
Cassa Avvocati (4%) € 1.057,51
Totale imponibile € 27.495,20
IVA 22% su Imponibile € 6.048,94
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72 € 545,00
COMPENSO LIQUIDABILE € 34.089,14
Sul punto deve evidenziarsi innanzitutto l'erroneità delle somme richieste, avendo l'avv. CP_1
applicato – anche in questo caso – le tabelle di cui al D.M. n. 147/2022, entrate in
[...]
vigore successivamente allo svolgimento delle attività di cui alla nota pro forma.
Anche in questo caso, poi, l'avv. ha chiesto il rimborso delle spese di trasferta CP_1
(pari a € 200,00) ed altre spese imponibili non relative a trasferta (pari ad € 2.000,00), le quali, in assenza di alcuna documentazione a supporto delle stesse, non possono essere in tale sede riconosciute.
Parte opposta, inoltre, ha richiesto l'aumento del 60% del compenso ai sensi dell'art. 4 co. 2
D.M. 55/2014, per la “presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale”.
Come noto, l'articolo 4 comma 2 del D.M. 55/2014 prevede che “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell'avvenuta riunione e nel caso in cui l'avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti”.
Al giudice, dunque, è data la facoltà – e non l'obbligo – di aumentare il compenso, con conseguente onere di motivazione sia qualora riconosca l'aumento, sia nel caso contrario (Cass. civ. 14/01/2020, n. 461).
Nel caso di specie l'avv. si è limitato a domandare l'aumento del 60% a tal fine CP_1 allegando la presenza di tre convenuti. Dall'esame degli atti – in mancanza di diversa specifica allegazione – emerge l'omogeneità delle difese articolate da parte attrice, le quali dunque non sono state differenziate a seconda dei convenuti. In altri termini, nell'ambito del giudizio n.
pagina 8 di 16 2587/2018 non sono state articolate difese tali da giustificare l'aumento per la presenza di più controparti. Conseguentemente, non può essere riconosciuto l'aumento del 60% domandato dall'avv. CP_1
Da ultimo, il ricorrente ha domandato l'aumento del 25% ai sensi dell'art. 4 co. 6 D.M. 55/2014.
Anche tale voce non può essere riconosciuta tenuto conto del fatto che la transazione è stata raggiunta nell'ambito della mediazione n. 792/22, per la quale l'Avv. ha CP_1
presentato separata nota pro forma. Ed infatti, a ragionare diversamente, si finirebbe per riconoscere due volte all'avv. il compenso per la stessa transazione, una prima CP_1
volta sotto forma di aumento del compenso ex art. 4 co. 6 D.M. 55/2014 nell'ambito della procedimento n. 2587/2018 e una seconda volta come autonoma voce di liquidazione nell'ambito della mediazione n. 792/22.
Ciò posto, tenuto conto dell'oggetto e del valore della causa (ricompreso nello scaglione
“indeterminabile complessità media”), della natura della stessa, delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta, il compenso – alla luce dei parametri medi del D.M. 55/2014 – deve essere determinato in € 6.934,00 (pari alla somma di € 2.025,00 per la fase di studio, €
1.349,00 per la fase introduttiva ed € 3.560,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione), alla quale devono essere aggiunti € 1.040,10 per spese generali (15%), € 318,96 per cassa avvocati (4%) ed
€ 1.824,47 a titolo di iva sull'imponibile (22%), per un totale di € 10.117,53.
6. Per quanto riguarda il procedimento cautelare n. 2587/2018-1 R.G. promosso da CP_2
e LA SS nei confronti di parte opposta ha presentato la
[...] Parte_1
seguente nota pro forma (doc. 27 fascicolo monitorio):
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale
Valore dell'affare: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 992,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 672,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.204,00
Fase decisionale, valore medio: € 635,00
Compenso tabellare (valore medio) € 3.503,00
pagina 9 di 16 Aumento del 30% (art. 4, comma 2) € 1.050,00
PROSPETTO FINALE
Compenso totale € 4.553,90
Spese generali (15%) € 683,09
Spese di trasferta € 100,00
Altre spese imponibili € 400,00
Cassa Avvocati ( 4% ) € 229,48
Totale imponibile € 5.966,48
IVA 22% su Imponibile € 1.312,62
COMPENSO LIQUIDABILE € 7.279,09
Sul punto deve evidenziarsi innanzitutto l'erroneità delle somme richieste, avendo l'avv. CP_1
applicato – anche in questo caso – le tabelle di cui al D.M. n. 147/2022, entrate in
[...] vigore successivamente allo svolgimento dell'attività di cui alla nota pro forma, nonché chiesto il rimborso delle spese di trasferta (pari a € 100,00) ed altre spese imponibili non relative a trasferta
(pari ad € 400,00) non documentate.
Ciò posto, tenuto conto dell'oggetto e del valore della causa (ricompreso nello scaglione
“indeterminabile complessità bassa”), della natura della stessa, delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta, il compenso – alla luce dei parametri medi del D.M. 55/2014 – deve essere determinato in € 3.117,80 (pari alla somma di € 2.060,00 per la fase di studio, €
978,00 per la fase introduttiva ed € 1.416,00 per la fase decisionale, non potendosi invece riconoscere alcuna somma per la fase istruttoria, non essendosi la stessa svolta, e dedotto l'importo di € 1.336,20 ai sensi dell'art. 4 co. 4 D.M. 55/2014, attesa l'assenza di “specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto”), alla quale devono essere aggiunti € 467,67 per spese generali (15%), € 143,42 per cassa avvocati (4%) ed € 820,36 a titolo di iva sull'imponibile
(22%), per un totale di € 4.549,25.
7. Per quanto riguarda il procedimento di Mediazione obbligatoria n. 792/22 introdotto avanti alla
Camera Arbitrale di Milano, parte opposta ha presentato la seguente nota pro forma (doc. 29 fascicolo monitorio):
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: mediazione e negoziazione assistita pagina 10 di 16 Valore dell'affare: da € 52.001 a € 260.000
Fase Compenso
Fase dell'attivazione, valore medio: € 1.008,00
Fase di negoziazione, valore medio: € 2.016,00
Conciliazione, valore medio: € 3.931,00
Compenso tabellare (valori medio) € 6.955,00
Aumento del 20% (art.19 comma 1) € 1.391,00
PROSPETTO FINALE
Compenso totale € 8.346,00
Spese di trasferta € 100,00
Altre spese imponibili € 500,00
Cassa Avvocati ( 4% ) € 357,84
Totale imponibile € 9.303,84
IVA 22% su Imponibile € 2.046,84
COMPENSO LIQUIDABILE € 11.350,68
Nel caso in oggetto è stato correttamente applicato il D.M. n. 147 del 13/08/2022, essendo stata depositata l'istanza di mediazione in data 17.11.2022, e pertanto successivamente all'entrata in vigore del D.M. 147/2022.
Di contro, anche in questo caso, non possono essere riconosciute le somme richieste a titolo di rimborso delle spese di trasferta (pari a € 100,00) ed altre spese imponibili non relative a trasferta
(pari ad € 500,00), non essendo le stesse documentate.
Analogamente, non può essere riconosciuto l'aumento ai sensi dell'art. 19 co. 1 D.M. 55/2014.
Come noto, tale norma, nel disciplinare i “parametri generali per la determinazione dei compensi” prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza, del pregio dell'attività prestata, dell'importanza dell'opera, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.
pagina 11 di 16 Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento”.
A fondamento della richiesta di aumento, l'avv. ha dedotto quanto segue: “La CP_1
difficoltà insorta in sede di conciliazione era determinata dal fatto che la signora SS LA, alla morte del marito, era andata a vivere a casa della figlia , chiudendo ogni Controparte_2
rapporto con . , inoltre, nelle more della successione Pt_1 Controparte_4 Per_3
, aveva versato interamente ed illegittimamente, le somme giacenti sul conto corrente
[...] cointestato n. 757/2058, alla signora LA SS, quale erede universale testamentaria” (cfr. pag. 8 ricorso decreto ingiuntivo).
Tali circostanze non possono essere tali da giustificare un aumento del compenso, tenuto conto peraltro del fatto che le questioni oggetto della mediazione erano in parte ben note al difensore di il quale già assisteva la stessa da diversi anni per le questioni relative Parte_1 all'eredità del padre, Persona_3
Ciò posto, tenuto conto dell'oggetto e del valore della procedura (ricompreso nello scaglione
“indeterminabile complessità media”), della natura della stessa, delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta, il compenso – alla luce dei parametri medi del D.M. 147/2022– deve essere determinato in € 5.326,00 (pari alla somma di € 772,00 per la fase di attivazione, €
1.544,00 per la fase introduttiva ed € 3.010,00 per la fase della conciliazione), alla quale devono essere aggiunti € 798,90 per spese generali (15%), € 245,00 per cassa avvocati (4%) ed €
1.401,38 a titolo di iva sull'imponibile (22%), per un totale di € 7.771,28.
8. Per quanto riguarda infine il procedimento innanzi al Giudice di Pace di Milano n. 60474/2018 parte opposta ha presentato la seguente nota pro forma (doc. 42 fascicolo monitorio):
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: giudice di pace
Valore della causa: da € 5.201 a € 26.000
Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 425,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 352,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 567,00
Compenso tabellare (valori medi) € 1.344,00
pagina 12 di 16 PROSPETTO FINALE
Compenso tabellare € 1.344,00
Spese generali (15% sul compenso totale) € 201,60
Spese di trasferta € 100,00
Altre spese imponibili non relative a trasferta € 300,00
Cassa Avvocati (4%) € 77,82
Totale imponibile € 2.023,42
IVA 22% su Imponibile € 445,15
COMPENSO LIQUIDABILE € 2.468,57
Sul punto deve evidenziarsi innanzitutto l'erroneità delle somme richieste, avendo l'avv. CP_1
applicato – anche in questo caso – le tabelle di cui al D.M. n. 147/2022, entrate in
[...] vigore successivamente allo svolgimento dell'attività di cui alla nota pro forma, nonché chiesto il rimborso delle spese di trasferta (pari a € 100,00) ed altre spese imponibili non relative a trasferta
(pari ad € 300,00) non documentate.
Ciò posto, tenuto conto dell'oggetto e del valore della procedura (ricompreso nello scaglione da €
1.101,00 a € 5.200,00, tenuto conto della dichiarazione di valore fatta nell'atto introduttivo), della natura della stessa, delle questioni trattate e dell'attività professionale svolta, il compenso – alla luce dei parametri medi del D.M. 55/2014 – deve essere determinato in € 465,00 (pari alla somma di € 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva), alla quale devono essere aggiunti € 69,75 per spese generali (15%), € 21,39 per cassa avvocati (4%) ed € 122,35 a titolo di iva sull'imponibile (22%), per un totale di € 678,49.
9. Da ultimo, parte opposta ha domandato il pagamento di € 11.628,30 per l'assistenza stragiudiziale prestata durante lo svolgimento di tutta la “sopra elencata assistenza giudiziale e stragiudiziale” (doc. 32 fascicolo monitorio); l'avv. in particolare, ha dedotto di CP_1 aver “eseguito una notevole attività stragiudiziale di corrispondenza con Banche e Enti assicurativi nonché di incontri in studio con l'assistita” (cfr. pag. 9 ricorso monitorio).
Nessuna somma può essere riconosciuta a titolo di assistenza stragiudiziale, essendo il compenso per tali attività già ricompreso nelle liquidazioni sopra fatte. Ed infatti, la stessa attività (colloqui con il cliente e corrispondenza con banche ed enti) non può formare oggetto di liquidazioni distinte, configurandosi altrimenti un'ingiustificata duplicazione del compenso.
pagina 13 di 16 Ebbene, non può ritenersi che tali attività stragiudiziali abbiano assunto un'autonoma rilevanza, dovendo le stesse essere ricondotte nell'ambito dell'attività prodromica ai giudizi per i quali la tariffa forense prevede già uno specifico compenso per la “fase di studio della controversia”
Sul punto, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 21565 del 2020 ha ribadito che “i rimborsi ed
i compensi previsti per le prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia prestato la sua opera in giudizio, sempre che dette prestazioni non siano connesse e complementari con quelle giudiziali, sì da costituire il naturale completamento.”
Tale connessione e complementarietà sussiste ogni qual volta le prestazioni concretamente svolte siano catalogate tra le attività giudiziali, come ad esempio la ricerca e lo studio dei documenti o siano strettamente funzionali o preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuale o che ad esse siano complementari.
Nel caso di specie l'attività stragiudiziale è consistita nella partecipazione alla lettura del testamento olografo di , negli appuntamenti in studio con la cliente e nei rapporti Persona_3
epistolari con le banche e le assicurazioni dove erano radicati i conti e le polizze del de cuius.
In definitiva, non può non riconoscersi la connessione e complementarietà delle anzidette prestazioni stragiudiziali con l'attività giudiziale e stragiudiziale (procedure di mediazione) svolta dall'avv. CP_1
10. Tutto ciò considerato, il compenso totale spettante all'avv. è pari a CP_1 complessivi € 26.333,98 (3.217,43 + € 10.117,53 + € 4.594,25 + € 7.771,28 + € 678,49).
Da tale somma deve essere detratto quanto versato in questi anni da a Parte_1
titolo di acconto.
Al riguardo, parte opponente ha eccepito che in sede di ricorso monitorio l'avv. CP_1 avrebbe erroneamente quantificato tali somme in € 14.363,86, anziché in € 18.063,86.
Innanzitutto deve ritenersi pacifico che ha corrisposto all'avv. Parte_1 CP_1
la somma di € 14.363,86 attraverso i seguenti pagamenti:
[...]
- € 2.537,60 in data 05/02/2018;
- € 2.537,60 in data 05/03/2018;
- € 2.500,00 in data 25/06/2018;
- € 700,00 in data 29/05/2019;
- € 800,00 in data 13/09/2019;
pagina 14 di 16 - € 2.188,68 in data 11/04/2022;
- € 3.099,98 in data 29/11/2022;
Dalla documentazione presente in atti, e in particolare dall'esame degli estratti conto allegati da parte opponente, si evince inoltre che ha effettuato i seguenti bonifici a Parte_1 favore dell'avv. CP_1
- € 1.700,00 in data 24.9.2018 avente causale “Saldo impugnazione, , CP_5 [...]
” (doc. 2 parte opponente); Org_2
- € 500,00 in data 30.11.2018 avente causale “per impugnazione testamento” (doc. 2 parte opponente);
- € 750,00 in data 18.2.2020 a mezzo bonifico avente causale “per testamento” (doc. 4 parte opponente);
- € 750,00 in data 5.3.2020 a mezzo bonifico avente causale “per testamento” (doc. 4 parte opponente).
Come noto, ai sensi dell'art. 1193 co. 1 c.c. “Chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”.
In presenza di una pluralità di rapporti obbligatori, dunque, spetta innanzitutto al debitore la facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, e in sua mancanza la scelta spetta, ex art. 1195 c.c., al creditore;
qualora poi l'imputazione non sia effettuata né dal debitore né dal creditore soccorrono i criteri legali di cui al secondo comma dell'art. 1193 c.c.
Facendo applicazione di tali principi, deve essere innanzitutto ricompreso tra gli anticipi versati in relazione al procedimento n. 2587/2018 il versamento di € 500,00 effettuato dall'opponente in data 30.11.2018, il quale, in presenza di una specifica imputazione del debitore, non può essere riferito – contrariamente a quanto dedotto da parte opposta – al compenso per l'assistenza legale nel procedimento di nomina di amministratore di sostegno in favore della madre di Parte_1
[...]
Per le stesse ragioni devono essere ricompresi tra gli anticipi effettuati i due versamenti del
18.2.2020 e del 5.3.2020, pari a € 750,00 ciascuno.
Per quanto riguarda infine il pagamento di € 1.700,00, dalla causale del bonifico si evince una molteplice imputazione da parte della debitrice (“ , Controparte_6 CP_5 [...]
”). Ciò posto, in mancanza di altri criteri, deve ritenersi che la somma sia da suddividere Org_2
pagina 15 di 16 in parti uguali tra le tre distinte attività (impugnazione, saldo e saldo citazione), una sola CP_5 delle quali (ossia quella riferibile al procedimento ex art. 710 c.p.c., “ ”) deve essere CP_5
esclusa dalle attività oggetto della domanda di pagamento formulata con il ricorso monitorio.
Conseguentemente deve essere ricompreso tra gli anticipi effettuati anche il versamento di €
1.133,33.
Alla luce delle anzidette considerazioni deve ritenersi che ha versato a Parte_1
titolo di acconto complessivamente € 17.497,19 (pari a 14.363,86 + 1.133,33 + 500,00 + 750,00
+ 750,00).
11. Tutto ciò considerato deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1041/2023 del 24.7.2023
(pubblicato il 16.8.2023) e deve essere condannata a corrispondere Parte_1 all'avv. la somma di € 8.836,79 (pari a € 26.333,98 - € 17.497,19), oltre CP_1
interessi legali dalla domanda al saldo.
12. Le spese di lite, tenuto conto dell'esito complessivo della controversia e della considerevole riduzione dell'importo liquidato, in accoglimento delle contestazioni di parte opponente, devono essere interamente compensate dalle parti.
12.1 Quanto infine alla domanda di risarcimento danno da lite temeraria spiegata da parte opposta, la stessa deve ritenersi infondata, non ravvisandosi i richiesti requisiti per l'accoglimento della domanda, atteso il parziale accoglimento delle eccezioni di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così decide:
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 1041/2023 emesso dal Tribunale di Lodi il 24.7.2023 (e pubblicato il 16.8.2023);
2) condanna a corrispondere all'avv. la somma di € Parte_1 CP_1
8.836,79, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
3) compensa le spese di lite tra le parti.
Tribunale di Lodi, 20/03/2024
Il Giudice
dott.ssa Giulia Isadora Loi
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