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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/06/2025, n. 978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 978 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 25801/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 25801/2024; promossa da:
elettivamente domiciliata in Via DUCHESSA JOLANDA, 34 Torino Parte_1 presso lo studio dell'avv. BRACONI STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in VIA ROSTA, 12 Torino presso lo studio dell'avv. CP_1
PORTALUPI UGHETTA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 CP_1
quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 31/10/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1 segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi e, soprattutto, a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore sia affidato con modalità condivisa a entrambi i genitori, Per_1
che eserciteranno la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente per quanto attiene le scelte inerenti l'ordinaria amministrazione, mentre dovranno assumere concordemente le decisioni inerenti la straordinaria amministrazione, ivi incluse quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
DISPONE che il figlio mantenga la residenza anagrafica e la dimora principale presso la madre in
Pianezza, Via Grange n. 19.
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diverso accordo con CP_1
la SI , con il seguente calendario: Pt_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita dall'asilo/scuola sino alla domenica alle ore 21,00 allorquando il padre riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
Per_1
- tutti i mercoledì pomeriggio, dall'uscita dall'asilo/scuola sino alle ore 21,00, con accompagnamento di presso l'abitazione materna a cura del padre;
Per_1
- un ulteriore pomeriggio infrasettimanale nei fine settimana di spettanza materna, nella giornata del venerdì dall'uscita dall'asilo/scuola sino alle ore 21,00, con accompagnamento presso l'abitazione materna del minore oppure il sabato allorquando la sig.ra è impegnata lavorativamente, dalle Pt_1 ore 10,00 sino alle ore 17,00, con prelievo e accompagnamento del minore presso l'abitazione materna a cura del padre. La sig.ra comunicherà al sig. con almeno due giorni di Pt_1 CP_1
preavviso, il giorno infrasettimanale (venerdì o sabato);
- ad anni alterni, la sera della Vigilia di Natale e il giorno di Natale nei seguenti termini: dalle ore
19,00 del 24 dicembre fino alle ore 11,00 del 25 dicembre con un genitore e dalle ore 11,30 alle ore
21,00 del 25 dicembre con l'altro genitore;
sempre ad anni alterni, il minore trascorrerà le ulteriori vacanze natalizie dal 25 dicembre ore 21,00 al 1° gennaio ore 11,00 con un genitore e dal 1° gennaio ore 11,30 al 6 gennaio ore 21,00 con l'altro genitore.
In caso di disaccordo tra i genitori, negli anni dispari, il minore trascorrerà il 24 dicembre dalle ore
19,00 fino alle ore 11,00 del 25 dicembre con la mamma e starà con il padre dalle ore 11,30 alle ore
21,00 del 25 dicembre allorquando riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna e, quindi, il minore trascorrerà la restante parte delle vacanze con la madre dal 25 dicembre ore 21,00 fino al 1° gennaio ore 11,00 e con il padre dal 1° gennaio dalle ore 11,30 fino al 6 gennaio allorquando quest'ultimo entro le ore 21,00 riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
negli anni pari avverrà il contrario;
- quattro settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, con ciascun genitore, i periodi saranno concordati entro il 31 maggio di ogni anno. Con la madre trascorrerà: una Per_1
settimana nel mese di maggio, una settimana nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto;
con il padre: una settimana nel mese di luglio, due settimane nel mese di agosto, una settimana nel mese di settembre con partenza dal 4 settembre.
In difetto di accordo fra i genitori, trascorrerà la settimana che comprende il 5 maggio, la Per_1
prima settimana di luglio e due settimane ad agosto con la madre dal 1° al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari, mentre trascorrerà con il padre la seconda settimana di luglio, due settimane ad agosto dal 1° al 15 agosto negli anni dispari e dal giorno 16 al 31 agosto negli anni pari e una settimana a settembre con partenza dal 4 settembre (il 3 settembre compleanno di
, con l'obbligo di ciascuna parte di comunicare all'altra la località di soggiorno con il Per_1
minore entro il 31 maggio di ogni anno;
- l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore. L'intero periodo delle vacanze scolastiche di Carnevale con ciascun genitore ad anni alterni. In caso di disaccordo, durante le vacanze di Pasqua il figlio starà con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. Parallelamente, durante le vacanze scolastiche di Carnevale, il minore trascorrerà negli anni pari le vacanze di Carnevale con il padre e negli anni dispari con la madre;
- in occasione delle altre festività nazionali e/o infrasettimanali (compresi eventuali “ponti scolastici”), secondo il criterio dell'alternanza, in modo da essere pariteticamente divise tra i genitori nel corso dell'anno. Nel caso in cui una festività, che per l'alternanza di cui sopra competerebbe alla madre, coincidesse con il giorno spettante al padre, il signor potrà vedere il figlio, senza pernottamento, il giorno CP_1
antecedente la stessa festività o il giorno immediatamente successivo alla stessa, che verrà comunicato alla madre con il solito preavviso di due giorni a cura del signor CP_1
- in occasione del compleanno del figlio, 3 settembre, lo stesso starà mezza giornata con ciascun genitore. In caso di disaccordo, negli anni dispari, starà con il padre dalle ore 10,00 fino Per_1
alle ore 17,00 e con la madre dalle ore 17,30, negli anni pari starà con la madre dalle ore 10,00 fino alle ore 17,00 e con il padre dalle ore 17,30 con pernottamento e riaccompagnamento presso la casa della madre il mattino seguente entro le ore 10,00/centro estivo;
- le parti convengono reciprocamente che, durante i rispettivi periodi di vacanza trascorsi con il figlio, si sospenderà l'ordinario calendario di frequentazione e che dopo una vacanza trascorsa con un genitore, il figlio trascorrerà il week-end successivo con l'altro genitore e da qui ripartirà l'alternanza;
- in ogni caso, il padre potrà vedere il figlio ogni volta che ne manifesti il desiderio, Per_1
compatibilmente con le esigenze organizzative della madre;
- il genitore che non si trova con il minore potrà contattare l'altro genitore per avere notizie del figlio anche con “videochiamata” compatibilmente con i propri impegni lavorativi e organizzativi;
- ove non specificato il luogo di prelievo e di riaccompagnamento del minore deve intendersi la residenza della madre;
- il signor dovrà comunicare alla SI , con almeno due giorni di preavviso, i CP_1 Pt_1
propri impedimenti a recarsi a prendere il figlio.
PRENDE ATTO che le parti si rendono disponibili a modificare quanto sopra in ragione di specifiche esigenze, anche lavorative, contingenti e temporanee (in quest'ultimo caso, ciascuna parte dovrà adoperarsi in tempo utile, massimo due giorni, per avvertire l'altro genitore degli impedimenti intercorsi e dell'impossibilità di rispettare il regime di visita concordato in modo da organizzarsi diversamente) e sempre nel rispetto delle primarie necessità del figlio.
In particolare, qualora per ragioni oggettive, previamente comunicate, il sig. non potesse CP_1
esercitare il proprio diritto di visita, avrà diritto al recupero graduale degli incontri con il figlio, ovvero, concorderà con la sig.ra il prolungamento del periodo di permanenza del figlio Pt_1
presso di sé durante le vacanze estive/festive e/o altri ponti, oppure allungando di qualche giorno, durante la settimana e/o nei week-end di propria spettanza, i tempi di permanenza con il figlio.
DISPONE che il sig. corrisponda il contributo al mantenimento in favore del figlio CP_1 Per_1
alla SI nella misura di euro 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e Pt_1
da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative, centri estivi, gite - concordate o necessitate e previamente documentate – sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino, cui le parti fanno espresso richiamo. Come previsto dal suddetto Protocollo, il signor entro dieci giorni successivi alla richiesta da parte della CP_1
SI e della presentazione del relativo giustificativo, rimborserà il 50% delle spese extra Pt_1
anticipate dalla stessa in favore del figlio minore.
PRENDE ATTO che, per quanto riguarda la mensa scolastica, la SI si impegna a Pt_1
intestarsi il relativo contratto, subentrando al signor sin dalla sottoscrizione del ricorso, CP_1 nonché a rimborsare i relativi costi eventualmente già maturati per l'anno scolastico in corso 2024-
2025.
PRENDE ATTO che la SI continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico e Pt_1
universale, che ad oggi, il signor versa unitamente al contributo al mantenimento in favore CP_1
del figlio minore alla SI stessa. A tal uopo le parti si impegnano a richiedere all'INPS Pt_1 il cambio di intestazione dell'assegno suddetto che verrà direttamente percepito dalla SI Pt_1
sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
PRENDE ATTO che le parti si obbligano a comunicare ogni cambio di residenza o domicilio, unitamente ai propri recapiti telefonici e a concedere sin da ora il proprio assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio per il figlio minore.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Valentina Giuditta Soria Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. v.g. 25801/2024; promossa da:
elettivamente domiciliata in Via DUCHESSA JOLANDA, 34 Torino Parte_1 presso lo studio dell'avv. BRACONI STEFANIA che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
elettivamente domiciliato in VIA ROSTA, 12 Torino presso lo studio dell'avv. CP_1
PORTALUPI UGHETTA che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato a [...] il [...]. Per_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e , non coniugati, i Parte_1 CP_1
quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere. Con ricorso congiuntamente depositato il 31/10/2024 e Parte_1 [...]
hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis CP_1 segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi e, soprattutto, a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
DISPONE che il figlio minore sia affidato con modalità condivisa a entrambi i genitori, Per_1
che eserciteranno la responsabilità genitoriale anche disgiuntamente per quanto attiene le scelte inerenti l'ordinaria amministrazione, mentre dovranno assumere concordemente le decisioni inerenti la straordinaria amministrazione, ivi incluse quelle relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.
DISPONE che il figlio mantenga la residenza anagrafica e la dimora principale presso la madre in
Pianezza, Via Grange n. 19.
DISPONE che il sig. possa vedere e tenere con sé il figlio minore, salvo diverso accordo con CP_1
la SI , con il seguente calendario: Pt_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio dall'uscita dall'asilo/scuola sino alla domenica alle ore 21,00 allorquando il padre riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
Per_1
- tutti i mercoledì pomeriggio, dall'uscita dall'asilo/scuola sino alle ore 21,00, con accompagnamento di presso l'abitazione materna a cura del padre;
Per_1
- un ulteriore pomeriggio infrasettimanale nei fine settimana di spettanza materna, nella giornata del venerdì dall'uscita dall'asilo/scuola sino alle ore 21,00, con accompagnamento presso l'abitazione materna del minore oppure il sabato allorquando la sig.ra è impegnata lavorativamente, dalle Pt_1 ore 10,00 sino alle ore 17,00, con prelievo e accompagnamento del minore presso l'abitazione materna a cura del padre. La sig.ra comunicherà al sig. con almeno due giorni di Pt_1 CP_1
preavviso, il giorno infrasettimanale (venerdì o sabato);
- ad anni alterni, la sera della Vigilia di Natale e il giorno di Natale nei seguenti termini: dalle ore
19,00 del 24 dicembre fino alle ore 11,00 del 25 dicembre con un genitore e dalle ore 11,30 alle ore
21,00 del 25 dicembre con l'altro genitore;
sempre ad anni alterni, il minore trascorrerà le ulteriori vacanze natalizie dal 25 dicembre ore 21,00 al 1° gennaio ore 11,00 con un genitore e dal 1° gennaio ore 11,30 al 6 gennaio ore 21,00 con l'altro genitore.
In caso di disaccordo tra i genitori, negli anni dispari, il minore trascorrerà il 24 dicembre dalle ore
19,00 fino alle ore 11,00 del 25 dicembre con la mamma e starà con il padre dalle ore 11,30 alle ore
21,00 del 25 dicembre allorquando riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna e, quindi, il minore trascorrerà la restante parte delle vacanze con la madre dal 25 dicembre ore 21,00 fino al 1° gennaio ore 11,00 e con il padre dal 1° gennaio dalle ore 11,30 fino al 6 gennaio allorquando quest'ultimo entro le ore 21,00 riaccompagnerà il minore presso l'abitazione materna;
negli anni pari avverrà il contrario;
- quattro settimane durante le vacanze estive, anche non consecutive, con ciascun genitore, i periodi saranno concordati entro il 31 maggio di ogni anno. Con la madre trascorrerà: una Per_1
settimana nel mese di maggio, una settimana nel mese di luglio e due settimane nel mese di agosto;
con il padre: una settimana nel mese di luglio, due settimane nel mese di agosto, una settimana nel mese di settembre con partenza dal 4 settembre.
In difetto di accordo fra i genitori, trascorrerà la settimana che comprende il 5 maggio, la Per_1
prima settimana di luglio e due settimane ad agosto con la madre dal 1° al 15 agosto negli anni pari e dal 16 al 31 agosto negli anni dispari, mentre trascorrerà con il padre la seconda settimana di luglio, due settimane ad agosto dal 1° al 15 agosto negli anni dispari e dal giorno 16 al 31 agosto negli anni pari e una settimana a settembre con partenza dal 4 settembre (il 3 settembre compleanno di
, con l'obbligo di ciascuna parte di comunicare all'altra la località di soggiorno con il Per_1
minore entro il 31 maggio di ogni anno;
- l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua ad anni alterni con ciascun genitore. L'intero periodo delle vacanze scolastiche di Carnevale con ciascun genitore ad anni alterni. In caso di disaccordo, durante le vacanze di Pasqua il figlio starà con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. Parallelamente, durante le vacanze scolastiche di Carnevale, il minore trascorrerà negli anni pari le vacanze di Carnevale con il padre e negli anni dispari con la madre;
- in occasione delle altre festività nazionali e/o infrasettimanali (compresi eventuali “ponti scolastici”), secondo il criterio dell'alternanza, in modo da essere pariteticamente divise tra i genitori nel corso dell'anno. Nel caso in cui una festività, che per l'alternanza di cui sopra competerebbe alla madre, coincidesse con il giorno spettante al padre, il signor potrà vedere il figlio, senza pernottamento, il giorno CP_1
antecedente la stessa festività o il giorno immediatamente successivo alla stessa, che verrà comunicato alla madre con il solito preavviso di due giorni a cura del signor CP_1
- in occasione del compleanno del figlio, 3 settembre, lo stesso starà mezza giornata con ciascun genitore. In caso di disaccordo, negli anni dispari, starà con il padre dalle ore 10,00 fino Per_1
alle ore 17,00 e con la madre dalle ore 17,30, negli anni pari starà con la madre dalle ore 10,00 fino alle ore 17,00 e con il padre dalle ore 17,30 con pernottamento e riaccompagnamento presso la casa della madre il mattino seguente entro le ore 10,00/centro estivo;
- le parti convengono reciprocamente che, durante i rispettivi periodi di vacanza trascorsi con il figlio, si sospenderà l'ordinario calendario di frequentazione e che dopo una vacanza trascorsa con un genitore, il figlio trascorrerà il week-end successivo con l'altro genitore e da qui ripartirà l'alternanza;
- in ogni caso, il padre potrà vedere il figlio ogni volta che ne manifesti il desiderio, Per_1
compatibilmente con le esigenze organizzative della madre;
- il genitore che non si trova con il minore potrà contattare l'altro genitore per avere notizie del figlio anche con “videochiamata” compatibilmente con i propri impegni lavorativi e organizzativi;
- ove non specificato il luogo di prelievo e di riaccompagnamento del minore deve intendersi la residenza della madre;
- il signor dovrà comunicare alla SI , con almeno due giorni di preavviso, i CP_1 Pt_1
propri impedimenti a recarsi a prendere il figlio.
PRENDE ATTO che le parti si rendono disponibili a modificare quanto sopra in ragione di specifiche esigenze, anche lavorative, contingenti e temporanee (in quest'ultimo caso, ciascuna parte dovrà adoperarsi in tempo utile, massimo due giorni, per avvertire l'altro genitore degli impedimenti intercorsi e dell'impossibilità di rispettare il regime di visita concordato in modo da organizzarsi diversamente) e sempre nel rispetto delle primarie necessità del figlio.
In particolare, qualora per ragioni oggettive, previamente comunicate, il sig. non potesse CP_1
esercitare il proprio diritto di visita, avrà diritto al recupero graduale degli incontri con il figlio, ovvero, concorderà con la sig.ra il prolungamento del periodo di permanenza del figlio Pt_1
presso di sé durante le vacanze estive/festive e/o altri ponti, oppure allungando di qualche giorno, durante la settimana e/o nei week-end di propria spettanza, i tempi di permanenza con il figlio.
DISPONE che il sig. corrisponda il contributo al mantenimento in favore del figlio CP_1 Per_1
alla SI nella misura di euro 350,00 mensili, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e Pt_1
da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT. Le spese mediche non coperte dal S.S.N., scolastiche, sportive, ricreative, centri estivi, gite - concordate o necessitate e previamente documentate – sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno, come previsto dal Protocollo del Tribunale di Torino, cui le parti fanno espresso richiamo. Come previsto dal suddetto Protocollo, il signor entro dieci giorni successivi alla richiesta da parte della CP_1
SI e della presentazione del relativo giustificativo, rimborserà il 50% delle spese extra Pt_1
anticipate dalla stessa in favore del figlio minore.
PRENDE ATTO che, per quanto riguarda la mensa scolastica, la SI si impegna a Pt_1
intestarsi il relativo contratto, subentrando al signor sin dalla sottoscrizione del ricorso, CP_1 nonché a rimborsare i relativi costi eventualmente già maturati per l'anno scolastico in corso 2024-
2025.
PRENDE ATTO che la SI continuerà a percepire il 100% dell'assegno unico e Pt_1
universale, che ad oggi, il signor versa unitamente al contributo al mantenimento in favore CP_1
del figlio minore alla SI stessa. A tal uopo le parti si impegnano a richiedere all'INPS Pt_1 il cambio di intestazione dell'assegno suddetto che verrà direttamente percepito dalla SI Pt_1
sin dalla sottoscrizione del presente ricorso.
PRENDE ATTO che le parti si obbligano a comunicare ogni cambio di residenza o domicilio, unitamente ai propri recapiti telefonici e a concedere sin da ora il proprio assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e del documento di identità valido per l'espatrio per il figlio minore.
NULLA sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
06.06.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Valentina Giuditta Soria Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.