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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/11/2025, n. 1480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1480 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2723/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARTONI TOMMASO Parte_1 C.F._1 AR, elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO 22 PRATO presso il difensore avv. TARTONI TOMMASO AR Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRA' GIOVANNI e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 LONDI BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA RIMINI 49 PRATO presso il difensore avv. PETRA' GIOVANNI Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e, dedotto di essere stato dipendente della predetta Parte_1 Controparte_1 società dal 6.8.2021 in forza di contratto a tempo indeterminato con mansioni di addetto alla movimentazione e alla manutenzione delle biciclette elettriche o meccaniche per lo sharing e al coordinamento degli altri lavoratori (qualifica di operaio e inquadramento al livello 6 del CCNL
Logistica e Trasporti), ha impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto per sommatoria comunicatogli dal datore di lavoro con lettera del 20.2.2023; ha fatto valere la nullità/illegittimità del recesso per erroneità del termine del periodo di comporto e perché la malattia
(o, comunque, il suo aggravamento) hanno avuto origine datoriale in ragione di fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni;
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- accertare l'illegittimità e/o la nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, ai sensi dell'art. 2110 c.c. irrogato nei confronti del sig. e conseguentemente condannare la Parte_1 società ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.23/2015, o, in subordine, voglia Controparte_1 condannare la società ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 23/2015; Controparte_1
- con vittoria di spese, funzioni e competenze, oltre IVA e CPA, come per legge”. Costituitasi in giudizio, la società resistente ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto. La causa, istruita documentalmente e con assunzione di prova per testi e CTU medico legale, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Impugnazione del licenziamento
E' documentato (dallo stesso contratto di lavoro depositato dal ricorrente come doc. 1) che è stato Pt_1 assunto dalla resistente in data 15.9.2021 (e non dal 6.8.2021 come allegato in ricorso) e non risulta vi sia stata continuità con le precedenti assunzioni che il ricorrente ha avuto con i precedenti datori di lavoro (vd. contratti di lavoro sub docc. 2, 3 e 4 fasc. ric.).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 63 CCNL Logistica e Trasporti applicato (doc. 18 fasc. ric.; doc. 3 fasc. res.), alla data di comunicazione del recesso del 20.2.2023, il periodo di comporto era di 245 giorni di calendario (proprio del dipendente con anzianità di servizio non superiore a 5 anni) e non di
365 giorni di calendario (riconosciuto ai dipendenti con anzianità di servizio superiore a 5 anni).
Pertanto, è infondata la doglianza del ricorrente di erronea applicazione del termine del comporto, avendo il datore di lavoro comunicato il recesso per avere completato in data 10.2.2023 il Pt_1 comporto di 245 giorni in ragione del raggiungimento di n. 250 giorni di malattia nel periodo
12.10.2021-15.2.2023, come da elenco di assenze per malattia riportato nella medesima comunicazione di licenziamento.
Passando ad esaminare l'ulteriore motivo di impugnazione del licenziamento, deve rilevarsi in fatto che:
- il ricorrente in data 17.5.2021 (anteriormente, quindi all'assunzione da parte della odierna resistente)
è stato vittima di trauma lombare da sforzo (riconosciuto da INAIL infortunio sul lavoro) con assenza lavorativa fino al 18.6.2021 (docc.
5-6 fasc. ric.);
- il 12.8.2021, in sede di visita preventiva da parte della resistente, il medico competente ha prescritto una limitazione della movimentazione manuale dei carichi a 18 kg (doc. 7 fasc. ric.);
- a seguito di aggravamento delle condizioni di salute (RMN del 28.12.2021: doc 8 fasc. ric.), il medico competente ha prescritto la limitazione della movimentazione manuale dei carichi superiore a 5 kg, con esclusione di quella superiore a 9 kg (visita di controllo del 18.1.2022: doc. 9 fasc. ric.);
- in occasione della visita di controllo del 27.5.2022 sono state confermate le limitazioni della visita del
18.1.2022 (doc. 11 fasc. ric.).
Ciò posto, non sono in contestazione le assenze per malattia per totali n. 250 giorni riportate nella lettera di licenziamento e ricavabili dai certificati medici prodotti in atti (doc. 19 fasc. ric.; doc. 4 fasc. res.). Piuttosto, essendo i certificati medici stati tutti rilasciati per lombosciatalgia sx (doc. 19 cit.), il ricorrente ha riferito che l'infermità sarebbe stata causata o, comunque, aggravata dalle condizioni di lavoro in violazione dell'art. 2087 c.c., essendo stato adibito dalla resistente ad effettuare movimentazione manuale di carichi (biciclette e batterie) di peso superiore a quello massimo indicato nelle prescrizioni del medico competente (18 kg prima, 9 kg dopo).
La prova per testi assunta ha permesso di dimostrare che il ricorrente, nei periodi in cui non è stato assente per malattia, è stato adibito – per l'intera durata del turno giornaliero di 8 ore – alla movimentazione manuale di bicilette (di peso di circa 30 kg), seguendo i movimenti descritti dal teste nonché alla movimentazione manuale di batterie dal peso variabile dal 3,6 kg a 4,6 Testimone_1
kg) (contenute in casse di 5, poi di 4), provvedendo al carico e allo scarico delle biciclette e delle batterie sul e dal furgone, limitando poi l'attività alla sola movimentazione manuale delle batterie a partire da novembre 2021.
E' da escludere che, prima di maggio 2022, gli autisti fossero stati muniti di pedana obliqua volta a favorire le attività di carico e scarico delle biciclette sul e dal furgone, essendo tale fornitura stata prevista per ciascun furgone come impegno della resistente alla sezione 4 dell'accordo aziendale sottoscritto il 2.5.2022 con Filt Cgil Toscana “per facilitare e rendere più sicure e meno gravose le operazioni di carico/scarico delle biciclette sui/dai mezzi” (doc. 10 fasc. ric.); è evidente che, se i furgoni fossero già stati muniti di tali pedane, non vi sarebbe stato bisogno di concordare con la organizzazione sindacale tale impegno datoriale, peraltro esteso alla redazione di una “specifica istruzione di lavoro” e alla attivazione del “relativo addestramento a tutti i lavoratori interessati entro il
15 giugno”, oltre alla verifica circa le procedure di movimentazione e al peso delle casse di batteria.
Sul punto, attendibile e da preferire è stata quindi la deposizione del teste (che ha Testimone_2 riferito che la resistente ha messo a disposizione degli autisti dei furgoni le pedane oblique a partire da maggio 2022), mentre non risultano attendibili le contrarie indicazioni dei testi e Testimone_3 Tes_4
(secondo cui già nel 2021 vi sarebbe state queste pedane).
[...]
Ne consegue che il ricorrente, nei periodi lavorativi presso la resistente, ha operato sollevando – frequentemente e mediante movimenti di lateralità – pesi (biciclette e casse di batteria) di peso superiore a 18 kg e a 9 kg, in violazione delle prescrizioni del medico competente, senza essere munito di strumenti di ausilio.
Sulla scorta di tali risultanze, che evidenziano una condotta datoriale violativa dell'art. 2087 c.c., nonché della documentazione medica in atti e dell'esame clinico effettuato, il CTU dott. ha Per_1 valutato che la ripetuta attività lavorativa, “gravante su preesistente specifiche, ha determinato la frequente riacutizzazione di sintomatologia dolorosa e disfunzionale a carico della colonna lombare con conseguente ricorso a terapia antalgica specifica e riposo”, incidendo sulle assente successive al secondo giudizio del medico competente (18.2.2022) per un totale di 183 giorni.
Il giudicante condivide e fa proprie le conclusioni dell'ausiliario, congruamente motivate e frutto di una valutazione attenta di tutte le risultanze istruttorie in atti, non inficiate per il fatto che nel quesito la data di inizio del rapporto di lavoro sia stata indicata nel 6.8.2021 (anzichè 15.9.2021), stante la ininfluenza del dato ai fini delle conclusioni raggiunte.
Escludendosi i n. 183 giorni di malattia costituenti aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente ed aventi eziologia datoriale, i residui n. 67 giorni di assenza per malattia nel periodo considerato nella comunicazione di recesso non fanno superare il periodo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva e sopra richiamato.
Il recesso è quindi nullo, in quanto adottato in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c., posta a tutela del diritto alla salute del lavoratore (Cass., SU., 12568/2018, Cass.,
19661/2022, Cass., 23674/2022, Cass., 5244/2023).
Tutela applicabile
Come noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 23/2015, limitatamente alla parola “espressamente”, così rimuovendo – quanto alla fattispecie del licenziamento nullo, la limitazione della tutela reintegratoria ai soli “casi di nullità espressamente previsti dalla legge”.
Pertanto, la tutela in oggetto può essere applicata anche in caso di licenziamento adottato in violazione di norme imperative, a prescindere dalla sanzione espressa della nullità, quale è l'art. 2110 c.c.
Pertanto, spetta al ricorrente la tutela reintegratoria piena di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 D.Lgs.
23/2015, senza che sia motivo di indeterminatezza la mancata quantificazione della ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (formulandosi sul punto pronuncia di condanna generica).
Non deve disporsi alcuna detrazione a titolo di aliunde perceptum, non risultando agli atti che il lavoratore abbia ripreso lavorare e non avendo la resistente fornito puntuali indicazioni o circostanze di fatto specifiche sulla cui base poter assolvere al relativo onere probatorio (cfr., Cass., 2499/2017 e
Cass., ord., 16136/2018 in motivazione). Spese di giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, come liquidate da separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, respinta ogni altra eccezione e difesa,
1) dichiara la nullità del licenziamento per superamento del comporto applicato al ricorrente Pt_1
dalla resistente con comunicazione del 20.2.2023 per violazione dell'art. 2110 c.c.
[...] Controparte_1
e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs 23/2015, condanna la resistente Controparte_1 alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in favore dello stesso di Parte_1 una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (20.2.2023) sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna altresì la resistente al versamento dei contributi previdenziali ed Controparte_1 assistenziali con riferimento al medesimo periodo;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 9.257,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
3) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU medico legale, come Controparte_1 già liquidate da separato provvedimento.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 13 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1“[…] ho trovato un metodo di carico delle bici che gli altri colleghi già facevano, ovverosia affiancare la bici parallela al posteriore aperto del furgone, alzare la parte anteriore (più leggera) tenendo il freno posteriore azionato in modo da creare una leva, quindi fare 45 gradi di rotazione e una volta che la ruota anteriore si era appoggiata sul furgone, appoggiare su esso una parte del telaio per far diminuire il peso, e poi con la mano destra o sinistra alzare la parte posteriore più pesante (perché contiene batteria e motore) e quando anche la ruota posteriore è sul furgone, spingere leggermente sul furgone. Io ne appoggio così due o tre e poi salgo sul furgone e ne sistemo per bene. Penso che anche il ricorrente facesse così”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Tommaso Maria Gualano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2723/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TARTONI TOMMASO Parte_1 C.F._1 AR, elettivamente domiciliato in VIALE VITTORIO VENETO 22 PRATO presso il difensore avv. TARTONI TOMMASO AR Parte ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETRA' GIOVANNI e dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 LONDI BARBARA, elettivamente domiciliato in VIA RIMINI 49 PRATO presso il difensore avv. PETRA' GIOVANNI Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha convenuto in giudizio e, dedotto di essere stato dipendente della predetta Parte_1 Controparte_1 società dal 6.8.2021 in forza di contratto a tempo indeterminato con mansioni di addetto alla movimentazione e alla manutenzione delle biciclette elettriche o meccaniche per lo sharing e al coordinamento degli altri lavoratori (qualifica di operaio e inquadramento al livello 6 del CCNL
Logistica e Trasporti), ha impugnato il licenziamento per superamento del periodo di comporto per sommatoria comunicatogli dal datore di lavoro con lettera del 20.2.2023; ha fatto valere la nullità/illegittimità del recesso per erroneità del termine del periodo di comporto e perché la malattia
(o, comunque, il suo aggravamento) hanno avuto origine datoriale in ragione di fattori di nocività insiti nelle modalità di esercizio delle mansioni;
ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- accertare l'illegittimità e/o la nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto, ai sensi dell'art. 2110 c.c. irrogato nei confronti del sig. e conseguentemente condannare la Parte_1 società ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del D. Lgs. n.23/2015, o, in subordine, voglia Controparte_1 condannare la società ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 23/2015; Controparte_1
- con vittoria di spese, funzioni e competenze, oltre IVA e CPA, come per legge”. Costituitasi in giudizio, la società resistente ha contestato la fondatezza del ricorso, chiedendone il rigetto perché infondato in fatto e in diritto. La causa, istruita documentalmente e con assunzione di prova per testi e CTU medico legale, è stata decisa all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.
***
Impugnazione del licenziamento
E' documentato (dallo stesso contratto di lavoro depositato dal ricorrente come doc. 1) che è stato Pt_1 assunto dalla resistente in data 15.9.2021 (e non dal 6.8.2021 come allegato in ricorso) e non risulta vi sia stata continuità con le precedenti assunzioni che il ricorrente ha avuto con i precedenti datori di lavoro (vd. contratti di lavoro sub docc. 2, 3 e 4 fasc. ric.).
Ne consegue che, ai sensi dell'art. 63 CCNL Logistica e Trasporti applicato (doc. 18 fasc. ric.; doc. 3 fasc. res.), alla data di comunicazione del recesso del 20.2.2023, il periodo di comporto era di 245 giorni di calendario (proprio del dipendente con anzianità di servizio non superiore a 5 anni) e non di
365 giorni di calendario (riconosciuto ai dipendenti con anzianità di servizio superiore a 5 anni).
Pertanto, è infondata la doglianza del ricorrente di erronea applicazione del termine del comporto, avendo il datore di lavoro comunicato il recesso per avere completato in data 10.2.2023 il Pt_1 comporto di 245 giorni in ragione del raggiungimento di n. 250 giorni di malattia nel periodo
12.10.2021-15.2.2023, come da elenco di assenze per malattia riportato nella medesima comunicazione di licenziamento.
Passando ad esaminare l'ulteriore motivo di impugnazione del licenziamento, deve rilevarsi in fatto che:
- il ricorrente in data 17.5.2021 (anteriormente, quindi all'assunzione da parte della odierna resistente)
è stato vittima di trauma lombare da sforzo (riconosciuto da INAIL infortunio sul lavoro) con assenza lavorativa fino al 18.6.2021 (docc.
5-6 fasc. ric.);
- il 12.8.2021, in sede di visita preventiva da parte della resistente, il medico competente ha prescritto una limitazione della movimentazione manuale dei carichi a 18 kg (doc. 7 fasc. ric.);
- a seguito di aggravamento delle condizioni di salute (RMN del 28.12.2021: doc 8 fasc. ric.), il medico competente ha prescritto la limitazione della movimentazione manuale dei carichi superiore a 5 kg, con esclusione di quella superiore a 9 kg (visita di controllo del 18.1.2022: doc. 9 fasc. ric.);
- in occasione della visita di controllo del 27.5.2022 sono state confermate le limitazioni della visita del
18.1.2022 (doc. 11 fasc. ric.).
Ciò posto, non sono in contestazione le assenze per malattia per totali n. 250 giorni riportate nella lettera di licenziamento e ricavabili dai certificati medici prodotti in atti (doc. 19 fasc. ric.; doc. 4 fasc. res.). Piuttosto, essendo i certificati medici stati tutti rilasciati per lombosciatalgia sx (doc. 19 cit.), il ricorrente ha riferito che l'infermità sarebbe stata causata o, comunque, aggravata dalle condizioni di lavoro in violazione dell'art. 2087 c.c., essendo stato adibito dalla resistente ad effettuare movimentazione manuale di carichi (biciclette e batterie) di peso superiore a quello massimo indicato nelle prescrizioni del medico competente (18 kg prima, 9 kg dopo).
La prova per testi assunta ha permesso di dimostrare che il ricorrente, nei periodi in cui non è stato assente per malattia, è stato adibito – per l'intera durata del turno giornaliero di 8 ore – alla movimentazione manuale di bicilette (di peso di circa 30 kg), seguendo i movimenti descritti dal teste nonché alla movimentazione manuale di batterie dal peso variabile dal 3,6 kg a 4,6 Testimone_1
kg) (contenute in casse di 5, poi di 4), provvedendo al carico e allo scarico delle biciclette e delle batterie sul e dal furgone, limitando poi l'attività alla sola movimentazione manuale delle batterie a partire da novembre 2021.
E' da escludere che, prima di maggio 2022, gli autisti fossero stati muniti di pedana obliqua volta a favorire le attività di carico e scarico delle biciclette sul e dal furgone, essendo tale fornitura stata prevista per ciascun furgone come impegno della resistente alla sezione 4 dell'accordo aziendale sottoscritto il 2.5.2022 con Filt Cgil Toscana “per facilitare e rendere più sicure e meno gravose le operazioni di carico/scarico delle biciclette sui/dai mezzi” (doc. 10 fasc. ric.); è evidente che, se i furgoni fossero già stati muniti di tali pedane, non vi sarebbe stato bisogno di concordare con la organizzazione sindacale tale impegno datoriale, peraltro esteso alla redazione di una “specifica istruzione di lavoro” e alla attivazione del “relativo addestramento a tutti i lavoratori interessati entro il
15 giugno”, oltre alla verifica circa le procedure di movimentazione e al peso delle casse di batteria.
Sul punto, attendibile e da preferire è stata quindi la deposizione del teste (che ha Testimone_2 riferito che la resistente ha messo a disposizione degli autisti dei furgoni le pedane oblique a partire da maggio 2022), mentre non risultano attendibili le contrarie indicazioni dei testi e Testimone_3 Tes_4
(secondo cui già nel 2021 vi sarebbe state queste pedane).
[...]
Ne consegue che il ricorrente, nei periodi lavorativi presso la resistente, ha operato sollevando – frequentemente e mediante movimenti di lateralità – pesi (biciclette e casse di batteria) di peso superiore a 18 kg e a 9 kg, in violazione delle prescrizioni del medico competente, senza essere munito di strumenti di ausilio.
Sulla scorta di tali risultanze, che evidenziano una condotta datoriale violativa dell'art. 2087 c.c., nonché della documentazione medica in atti e dell'esame clinico effettuato, il CTU dott. ha Per_1 valutato che la ripetuta attività lavorativa, “gravante su preesistente specifiche, ha determinato la frequente riacutizzazione di sintomatologia dolorosa e disfunzionale a carico della colonna lombare con conseguente ricorso a terapia antalgica specifica e riposo”, incidendo sulle assente successive al secondo giudizio del medico competente (18.2.2022) per un totale di 183 giorni.
Il giudicante condivide e fa proprie le conclusioni dell'ausiliario, congruamente motivate e frutto di una valutazione attenta di tutte le risultanze istruttorie in atti, non inficiate per il fatto che nel quesito la data di inizio del rapporto di lavoro sia stata indicata nel 6.8.2021 (anzichè 15.9.2021), stante la ininfluenza del dato ai fini delle conclusioni raggiunte.
Escludendosi i n. 183 giorni di malattia costituenti aggravamento delle condizioni di salute del ricorrente ed aventi eziologia datoriale, i residui n. 67 giorni di assenza per malattia nel periodo considerato nella comunicazione di recesso non fanno superare il periodo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva e sopra richiamato.
Il recesso è quindi nullo, in quanto adottato in violazione della norma imperativa di cui all'art. 2110, comma 2, c.c., posta a tutela del diritto alla salute del lavoratore (Cass., SU., 12568/2018, Cass.,
19661/2022, Cass., 23674/2022, Cass., 5244/2023).
Tutela applicabile
Come noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 22/2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. 23/2015, limitatamente alla parola “espressamente”, così rimuovendo – quanto alla fattispecie del licenziamento nullo, la limitazione della tutela reintegratoria ai soli “casi di nullità espressamente previsti dalla legge”.
Pertanto, la tutela in oggetto può essere applicata anche in caso di licenziamento adottato in violazione di norme imperative, a prescindere dalla sanzione espressa della nullità, quale è l'art. 2110 c.c.
Pertanto, spetta al ricorrente la tutela reintegratoria piena di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2 D.Lgs.
23/2015, senza che sia motivo di indeterminatezza la mancata quantificazione della ultima retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR (formulandosi sul punto pronuncia di condanna generica).
Non deve disporsi alcuna detrazione a titolo di aliunde perceptum, non risultando agli atti che il lavoratore abbia ripreso lavorare e non avendo la resistente fornito puntuali indicazioni o circostanze di fatto specifiche sulla cui base poter assolvere al relativo onere probatorio (cfr., Cass., 2499/2017 e
Cass., ord., 16136/2018 in motivazione). Spese di giudizio
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Le spese di CTU, come liquidate da separato provvedimento, sono definitivamente poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, Sezione Lavoro, respinta ogni altra eccezione e difesa,
1) dichiara la nullità del licenziamento per superamento del comporto applicato al ricorrente Pt_1
dalla resistente con comunicazione del 20.2.2023 per violazione dell'art. 2110 c.c.
[...] Controparte_1
e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, D.Lgs 23/2015, condanna la resistente Controparte_1 alla reintegra del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento in favore dello stesso di Parte_1 una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento (20.2.2023) sino a quello dell'effettiva reintegra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
condanna altresì la resistente al versamento dei contributi previdenziali ed Controparte_1 assistenziali con riferimento al medesimo periodo;
2) condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 9.257,00 per Controparte_1 compensi, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, oltre Iva e Cpa come per legge se dovuti;
3) pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU medico legale, come Controparte_1 già liquidate da separato provvedimento.
Sentenza pronunciata all'esito del deposito delle note di trattazione scritta di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Firenze, 13 novembre 2025
Il Giudice dott. Tommaso Maria Gualano
Ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1“[…] ho trovato un metodo di carico delle bici che gli altri colleghi già facevano, ovverosia affiancare la bici parallela al posteriore aperto del furgone, alzare la parte anteriore (più leggera) tenendo il freno posteriore azionato in modo da creare una leva, quindi fare 45 gradi di rotazione e una volta che la ruota anteriore si era appoggiata sul furgone, appoggiare su esso una parte del telaio per far diminuire il peso, e poi con la mano destra o sinistra alzare la parte posteriore più pesante (perché contiene batteria e motore) e quando anche la ruota posteriore è sul furgone, spingere leggermente sul furgone. Io ne appoggio così due o tre e poi salgo sul furgone e ne sistemo per bene. Penso che anche il ricorrente facesse così”.