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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/03/2025, n. 1168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1168 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. VG2025/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 febbraio 2025 da
1) , cittadina italiana, nata a [...] il [...] e residente a Parte_1
Milano, via Pacini, 2 (C.F. C.F._1 e 2) cittadino italiano, nato il [...] a [...] e residente a [...] Giovanni da Verrazzano 26 interno A (C.F. ); C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'l'avv. Federica Pagliano (C.F. ) - pec: C.F._3
presso il quale hanno eletto domicilio telematico;
Email_1 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 23 settembre 1995 a Chiaravalle nella parrocchia S. Maria e S. Pietro (Anno 1995 Numero 0428 Registro 07 Parte 2 Serie A). In separazione dei beni. Con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Persona_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Parte_3 nata a [...] il [...], cittadina italiana. Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
A) I coniugi si danno il reciproco consenso a vivere separati, nel mutuo e reciproco rispetto.
B) Le figlie maggiorenni, non ancora autonome economicamente, e Parte_3 Parte_4
continueranno ad avere residenza anagrafica e punto di riferimento abitativo presso la casa
[...] coniugale, insieme alla madre, in Milano, via Pacini, 2.
La figlia maggiore invece, è economicamente indipendente, è coniugata e vive Persona_1 stabilmente con il marito. Il padre ha già lasciato la casa coniugale nel mese di aprile 2024, asportando alcuni dei propri beni ed effetti personali e si impegna a prelevare quanto ancora presente nei prossimi mesi. C) Le frequentazioni delle figlie con i genitori saranno regolate secondo accordi presi direttamente con le medesime.
D) I genitori concordano che corrisponderanno direttamente alle figlie e (con Parte_3 Parte_4 pagamenti sui rispettivi conti correnti delle ragazze) un contributo mensile ordinario di euro 400,00 per ciascuna, che terranno a proprio carico nella misura del 50% ciascuno e ciò fino a quando valuteranno concordemente che le ragazze siano in grado di essere pienamente autonome economicamente.
E) I genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie delle figlie, fino all'indipendenza economica delle stesse, come da Linee Guida del Tribunale di Milano, che qui si riportano e che devono considerarsi parte integrante dell'accordo, al fine di individuare quali spese siano comprese nella somma sopra indicata e quali escluse:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”
F) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
G) Quanto infine al mantenimento delle figlie ancora conviventi con la madre, considerato l'assegno versato dai coniugi direttamente alle ragazze, il signor si impegna a versare alla IG.ra Per_1 Pt_1 la somma di euro 400,00 al mese a tiolo di contributo per il vitto e l'alloggio (tra cui luce, gas, spese condominiali, collaboratrice domestica etc. etc.) considerando che la figlia nel periodo Parte_4 infrasettimanale alloggia presso il Collegio Universitario di Alessandria e che il fine settimana trona nella casa coniugale. Il IG. verserà alla IG.ra tale importo sul suo conto personale Per_1 Pt_1
BA NE il 5 di ogni mese.
H) Si chiede poi che il Tribunale prenda atto delle ulteriori seguenti pattuizioni. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi derivanti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 2° comma c.p.c., anche in via transattiva e ai fini della separazione, le parti si impegnano ad effettuare le seguenti operazioni:
i) estinzione del conto cointestato presso BA NE (IBAN
[...]). Il saldo presente sul conto andrà suddiviso tra i coniugi al 50% e versato pro quota sui rispettivi conti personali.
ii) la IG.ra si impegna volturare a suo nome tutte le utenze dell'appartamento di sua Pt_1 proprietà ad oggi intestate al IG. Parte_2
ii) l'autovettura LF TG (targata EW017YF) intestata al IG. verrà utilizzata da lui e Parte_2 dalle figlie secondo le necessità che, di volta in volta, si presenteranno.
Il bollo auto, la revisione e l'assicurazione verranno pagati dal IG. La IG.ra Per_1 Pt_1 rimborserà al IG. il 25% di tale spesa fino alla vendita o alla rottamazione dell'autovettura in Per_1 questione.
iii) Le parti concordano di procedere alla liquidazione del TFR maturato al 31.12.2023 dalla collaboratrice domestica , attualmente alle dipendenze della IG.ra . Persona_2 Pt_1
L'importo complessivamente dovuto di euro 2.460,00 verrà suddiviso al 50%. iv) L'immobile a Lavagna (GE), intestato ad entrambi i coniugi, verrà gestito in comune e tutte le spese ordinarie (luce, gas, condominio, IMU, TARI e altre) verranno suddivise al 50%. Le spese straordinarie eventualmente sostenute da una delle parti per la gestione dell'immobile verranno rimborsate dall'altra, dietro presentazione di documentazione comprovante l'esborso. Ad in inizio anno i IGg.ri e stileranno un calendario per dividere equamente i periodi di fruizione Per_1 Pt_1 della casa per loro e per le figlie.
***** ***** *****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Chiaravalle in data 23 settembre 1995;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Susanna Terni Giudice
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17 febbraio 2025 da
1) , cittadina italiana, nata a [...] il [...] e residente a Parte_1
Milano, via Pacini, 2 (C.F. C.F._1 e 2) cittadino italiano, nato il [...] a [...] e residente a [...] Giovanni da Verrazzano 26 interno A (C.F. ); C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'l'avv. Federica Pagliano (C.F. ) - pec: C.F._3
presso il quale hanno eletto domicilio telematico;
Email_1 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 23 settembre 1995 a Chiaravalle nella parrocchia S. Maria e S. Pietro (Anno 1995 Numero 0428 Registro 07 Parte 2 Serie A). In separazione dei beni. Con i seguenti figli: nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Persona_1 nata a [...] il [...], cittadina italiana;
Parte_3 nata a [...] il [...], cittadina italiana. Parte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17 febbraio 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
A) I coniugi si danno il reciproco consenso a vivere separati, nel mutuo e reciproco rispetto.
B) Le figlie maggiorenni, non ancora autonome economicamente, e Parte_3 Parte_4
continueranno ad avere residenza anagrafica e punto di riferimento abitativo presso la casa
[...] coniugale, insieme alla madre, in Milano, via Pacini, 2.
La figlia maggiore invece, è economicamente indipendente, è coniugata e vive Persona_1 stabilmente con il marito. Il padre ha già lasciato la casa coniugale nel mese di aprile 2024, asportando alcuni dei propri beni ed effetti personali e si impegna a prelevare quanto ancora presente nei prossimi mesi. C) Le frequentazioni delle figlie con i genitori saranno regolate secondo accordi presi direttamente con le medesime.
D) I genitori concordano che corrisponderanno direttamente alle figlie e (con Parte_3 Parte_4 pagamenti sui rispettivi conti correnti delle ragazze) un contributo mensile ordinario di euro 400,00 per ciascuna, che terranno a proprio carico nella misura del 50% ciascuno e ciò fino a quando valuteranno concordemente che le ragazze siano in grado di essere pienamente autonome economicamente.
E) I genitori sosterranno, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie delle figlie, fino all'indipendenza economica delle stesse, come da Linee Guida del Tribunale di Milano, che qui si riportano e che devono considerarsi parte integrante dell'accordo, al fine di individuare quali spese siano comprese nella somma sopra indicata e quali escluse:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) ticket sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche
e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.”
F) Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
G) Quanto infine al mantenimento delle figlie ancora conviventi con la madre, considerato l'assegno versato dai coniugi direttamente alle ragazze, il signor si impegna a versare alla IG.ra Per_1 Pt_1 la somma di euro 400,00 al mese a tiolo di contributo per il vitto e l'alloggio (tra cui luce, gas, spese condominiali, collaboratrice domestica etc. etc.) considerando che la figlia nel periodo Parte_4 infrasettimanale alloggia presso il Collegio Universitario di Alessandria e che il fine settimana trona nella casa coniugale. Il IG. verserà alla IG.ra tale importo sul suo conto personale Per_1 Pt_1
BA NE il 5 di ogni mese.
H) Si chiede poi che il Tribunale prenda atto delle ulteriori seguenti pattuizioni. Nell'ambito della regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali tra i coniugi derivanti dal matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.51, 2° comma c.p.c., anche in via transattiva e ai fini della separazione, le parti si impegnano ad effettuare le seguenti operazioni:
i) estinzione del conto cointestato presso BA NE (IBAN
[...]). Il saldo presente sul conto andrà suddiviso tra i coniugi al 50% e versato pro quota sui rispettivi conti personali.
ii) la IG.ra si impegna volturare a suo nome tutte le utenze dell'appartamento di sua Pt_1 proprietà ad oggi intestate al IG. Parte_2
ii) l'autovettura LF TG (targata EW017YF) intestata al IG. verrà utilizzata da lui e Parte_2 dalle figlie secondo le necessità che, di volta in volta, si presenteranno.
Il bollo auto, la revisione e l'assicurazione verranno pagati dal IG. La IG.ra Per_1 Pt_1 rimborserà al IG. il 25% di tale spesa fino alla vendita o alla rottamazione dell'autovettura in Per_1 questione.
iii) Le parti concordano di procedere alla liquidazione del TFR maturato al 31.12.2023 dalla collaboratrice domestica , attualmente alle dipendenze della IG.ra . Persona_2 Pt_1
L'importo complessivamente dovuto di euro 2.460,00 verrà suddiviso al 50%. iv) L'immobile a Lavagna (GE), intestato ad entrambi i coniugi, verrà gestito in comune e tutte le spese ordinarie (luce, gas, condominio, IMU, TARI e altre) verranno suddivise al 50%. Le spese straordinarie eventualmente sostenute da una delle parti per la gestione dell'immobile verranno rimborsate dall'altra, dietro presentazione di documentazione comprovante l'esborso. Ad in inizio anno i IGg.ri e stileranno un calendario per dividere equamente i periodi di fruizione Per_1 Pt_1 della casa per loro e per le figlie.
***** ***** *****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio a Chiaravalle in data 23 settembre 1995;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 19.3.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Fulvia De Luca Dott.ssa laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG