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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/08/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
N. 8265/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
TERZA SEZIONE CIVILE nella persona del giudice Dott.ssa Caterina Giovanetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al numero di ruolo sopra riportato
PROMOSSA DA
(CF: ), residente in [...], Parte_1 C.F._1
Viale Edison n. 17
(CF: ), residente in [...] C.F._2
Grandi n. 9
(CF: , residente in [...] C.F._3
n. 9,
(CF: ), residente in [...], Controparte_3 C.F._4
Corso Italia n. 37, rappresentati e difesi tutti dall'Avv. Cristina Biella, CF: , del Foro di Monza, con C.F._5 studio in Vimercate (MB), Piazza Unità D'Italia, n. 3/C ed ivi elettivamente domiciliati giusta procura telematica allegata al presente atto,
– ATTORI –
CONTRO
(C.F.: ), residente in [...], Controparte_4 C.F._6 privo di indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi ex art. 163 cpc come riformato dal D. Lgs 164/2024;
E CONTRO
pagina 1 di 11 (CF: , residente in [...] C.F._7
Manara n.2, privo di indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi ex art. 163 cpc come riformato dal D.Lgs 164/2024
– CONVENUTI CONTUMACI –
OGGETTO: azione di simulazione in via alternativa o subordinata azione revocatoria ordinaria in via ulteriormente gradata azione di risarcimento danni ex art. 2043 c.c.
Il procuratore costituito rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE:
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
Nel merito: in via principale:
- accertata e dichiarata la simulazione assoluta o relativa dell'atto di compravendita a rogito Notaio Dott.
[...]
del 13 settembre 2021 Rep. 9374 – 585 registrato a Monza il 15.09.2021 al n. 31051 serie T euro Persona_1
1.413,00 posto in essere tra le parti e ed avente ad oggetto villetta unifamiliare sita in Controparte_4 Controparte_6
Usmate Velate Via Manara n. 2 ed identificata al N.C.E.U. al foglio 20 mappale 309 P. T 1-S1 categoria A/7 cl. 4 vani 8,5 superficie catastale totale mq 276, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 276 – rendita catastale
Euro 877,98 e mappale 483 P. S1 categoria C/6 classe 4 mq 59 superficie catastale totale mq 59 rendita catastale euro
155,40, dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o inesistenza del medesimo atto di compravendita;
in via alternativa o subordinata:
- dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. e per l'effetto revocare e pertanto dichiarare inefficace nei confronti dei signori , , e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
, l'atto di compravendita a rogito Notaio Dott. del 13 settembre Controparte_3 Persona_1
2021 Rep. 9374 – 585 registrato a Monza il 15.09.2021 al n. 31051 serie T euro 1.413,00 posto in essere tra le parti e e per essa dall'erede legittima signora ed avente ad Controparte_4 Controparte_6 Controparte_5 oggetto villetta unifamiliare sita in Usmate Velate Via Manara n. 2 ed identificata al N.C.E.U. al foglio 20 mappale
309 P. T 1-S1 categoria A/7 vl. 4 vani 8,5 superficie catastale totale mq 276, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 276 – rendita catastale Euro 877,98 e mappale 483 P. S1 categoria C/6 classe 4 mq 59 superficie catastale totale mq 59 rendita catastale euro 155,40;
- ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza al Conservatore dell'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale competente;
pagina 2 di 11 In via ulteriormente subordinata: Per
-nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'atto dispositivo a rogito Notaio non sia affetto da nullità e/o inefficacia
e/o inesistenza per simulazione ovvero risulti irrevocabile ex art. 2901 c.c., accertato e dichiarato sussistente il danno cagionato agli attori dalla signora e per essa dall'erede signora condannare la Controparte_6 Controparte_5 signora al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. nell'importo pari al valore di mercato del Controparte_5 bene immobile indicato in € 718.775,00# e sito in Usmate Velate Via Manara n. 2 identificato catastalmente al
N.C.E.U. al foglio 20 mappale 309 P. T 1-S1 categoria A/7 vl. 4 vani 8,5 superficie catastale totale mq 276, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 276 – rendita catastale Euro 877,98 e mappale 483 P. S1 categoria
C/6 classe 4 mq 59 superficie catastale totale mq 59 rendita catastale euro 155,40#, o quella maggiore o minore somma che risultasse dovuta e/o provata io corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
In ogni caso:
con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, spese generali, iva e cpa nella misura di legge.
In via istruttoria:
disporsi CTU estimativa per quantificare il valore di mercato del bene.”
EPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Occorre premettere che la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie;
secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito, infatti, per assolvere all'obbligo motivazionale, il giudice: “non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali e a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali è fondato il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutte le altre ricostruzioni, gli altri rilievi e le circostanze che, sebbene non siano menzionati specificamente, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, dovendosi ritenere, diversamente, che la motivazione non possa qualificarsi come succinta nel senso voluto dall'articolo 118 delle disposizioni di attuazione c.p.c.; è sufficiente, cioè, il riferimento alle ragioni in fatto e in diritto ritenute idonee a giustificare la soluzione adottata;
con specifico riguardo all'accertamento del fatto, dunque, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116
c.p.c., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque pagina 3 di 11 acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione 'logica' ed 'adeguata' dell'adottata decisione evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse.” (Cass. civ. 24.03.2016, n.
5882; Cass. civ. 16.12.2015, n. 25289; Cass. civ. 10.02.2015, n. 2498; Cass. civ. 02.12.2014, n. 25509;
Cass. civ. 17.05.2013, n. 12123; Cass. civ. 15.05.2013, n. 11699; Cass. civ. 11.07.2012, n. 11645; Cass. civ. 28.05.2012, n. 8451; Cass. civ. 20.02.2012, n. 2412; Cass. civ. 24.11.2011, n. 24843; Cass. civ.
27.09.2011, n. 19748; Cass. civ. 15.04.2011, n. 8767; Cass. civ. 12.04.2011, n. 8294; Cass. civ. 28.10.2009,
n. 22801; Trib. Torino, sez. I, 18.05.2023, n. 2090; Trib. Venezia, sez. I, 2.10.2023, n. 1666).
Osservato in fatto che:
• con atto di citazione ritualmente notificato in data 10 dicembre 2024, i IG.ri
[...]
, , E Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
convenivano in giudizio i IG.ri e Controparte_3 Controparte_4 [...]
quale erede dell'avente causa IG.ra per sentire dichiarare la Controparte_5 Controparte_6 simulazione assoluta o relativa o revocare, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di compravendita a rogito Notaio Dott. del 13 settembre 2021 Rep. 9374 – 585 registrato a Persona_1
Monza il 15 settembre 2021 al n. 31051 serie T euro 1.413,00 ed in pari data trascritto posto in essere tra le parti e e per essa dall'erede legittima signora Controparte_4 Controparte_6
moglie del dante causa ed avente ad oggetto villetta Controparte_5 Controparte_4 unifamiliare sita in Usmate Velate Via Manara n. 2 ed identificata al N.C.E.U. al foglio 20 mappale 309 P. T 1-S1 categoria A/7 vl. 4 vani 8,5 superficie catastale totale mq 276, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 276 – rendita catastale Euro 877,98 e mappale 483 P. S1 categoria C/6 classe 4 mq 59 superficie catastale totale mq 59 rendita catastale euro 155,40, o in subordine condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti e quantificati nel valore di mercato del bene immobile oggetto di cessione titolo di responsabilità extracontrattuale;
• a fondamento delle domande gli attori esponevano:
− di essere creditori dei IG. per la somma complessiva di € 1.88.572,49 e Controparte_4 precisamente: i) il IG. della somma complessiva di € 1.312.108,64, Parte_1 oltre interessi e successive occorrende, in forza di atto di precetto notificato in data 15.03.2024 e ricevuto dal debitore in data 21.03.2024, contestualmente al decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo emesso in data 15.03.2024 dal Tribunale di Monza n. 825/2024,
R.G. n. 1517/2024, Rep. n. 1090/2024, pubblicato in data 15.03.2024 emesso su riconoscimento pagina 4 di 11 di debito sottoscritto in data 31 dicembre 2019 (cfr. doc. n. 1); ii) la IG.ra Controparte_1 della somma complessiva di € 55.622,04, oltre interessi e successive occorrende, in
[...] forza di atto di precetto notificato in data 15.03.2024 e ricevuto dal debitore in data 13.04.2024, contestualmente al decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo emesso in data
04.05.2024 dal Tribunale di Monza n. 1077/2024, R.G. n. 1524/2024, Rep. n. 1393/2024, pubblicato in data 05.04.2024, emesso su riconoscimento di debito sottoscritto in data 30 novembre 2018 (doc. n. 2); iii) il IG. della somma complessiva di Controparte_2
€ 252.249,00, oltre interessi e successive occorrende, in forza di atto di precetto notificato in data 14.03.2024 e ricevuto dal debitore in data 22.03.2024, contestualmente al decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo emesso in data 12.03.2024 dal Tribunale di Monza n.
794/2024, R.G. n. 1518/2024, Rep. n. 1048/2024, pubblicato in data 13.03.2024, emesso su riconoscimento di debito sottoscritto in data 10 settembre 2019 (doc. n. 3); iv) la IG.ra
[...]
della somma di complessiva di € 188.572,49, oltre interessi e successive Controparte_3 occorrende, in forza di atto di precetto notificato in data 13.03.2024 e ricevuto dal debitore in data 19.03.2024, contestualmente al decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo emesso in data 21.02.2024 dal Tribunale di Monza n. 593/2024, R.G. n. 1026/2024, Rep. n.
745/2024, pubblicato in data 22.02.2024, emesso su riconoscimento di debito sottoscritto in data 31 dicembre 2019 (doc. n. 4);
− che la simulazione dell'atto di compravendita emergeva dallo stretto rapporto di parentela dei contraenti e del rappresentante dell'avente causa, dalla riserva di diritto di abitazione a favore dell'alienante senza obbligo di rendiconto né di versamento di cauzione, dal prezzo dimidiato, dalla modalità di pagamento;
− che sussiste il pregiudizio (eventus damni) arrecato dall'atto di compravendita sopra descritto, per aver variato qualitativamente il patrimonio del debitore, composto da esigue quote di beni immobili tutte gravate da ipoteca giudiziale iscritta in data 18 maggio 2022 in forza di decreto ingiuntivo per capitale pari ad € 1.000.000 (cfr. doc. n. 8), e reso così maggiormente incerto e dispendioso il soddisfacimento del credito quale esito dell'esperimento di azioni esecutive;
− che l'immobile veniva venduto al prezzo di € 375.644,00, notevolmente inferiore al valore del bene stimato in € 718.775,00 (cfr. doc. n. 9), con contestuale riserva a favore del IG. CP_4
pagina 5 di 11 del diritto di abitazione vitalizio ex art. 1022 c.c., senza obbligo di cauzione, né di CP_4 inventario sulle unità immobiliari in oggetto;
− che il prezzo veniva in gran parte corrisposto con assegni bancari emessi nel 2002/2003, data assai risalente rispetto alla sottoscrizione dell'atto avvenuta il 13 settembre 2021;
− l'anteriorità di tale ragione di credito rispetto all'atto di dismissione trascritto in data
15 settembre 2021 (cfr. doc. 6 fasc. attore);
− la consapevolezza (scientia fraudis) in capo al sig. , alienante, di recare Controparte_4 pregiudizio alle ragioni dei creditori per aver posto in essere l'atto di alienazione successivamente alla sottoscrizione dei riconoscimenti di debito nei confronti degli attori e successivamente all'avvenuta estinzione di debito nei confronti di altro soggetto, che aveva avviato azione esecutiva sull'immobile stesso;
− la consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori in capo alla terza acquirente
(c.d. partecipatio fraudis) IG.ra suocera dell'alienante in gravi condizioni di salute, Controparte_6 data l'età, e rappresentata per la stipulazione dell'atto di alienazione dalla figlia IG.ra
[...] moglie del debitore IG. ; Controparte_5 Controparte_4
− i convenuti, IG. e IG. quale unica erede della IG.ra Controparte_4 Controparte_5
deceduta poco dopo l'atto di acquisto sub iudice il 25 marzo 2022, nonostante la Controparte_6 regolarità della notificazione dell'atto di citazione non si costituivano in giudio e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia;
− depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 19 giungo 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza al 22 luglio 2025 per l'espletamento degli incombenti di cui all'art. 281 sexies c.p.c.;
− a tale udienza il Giudice, si istanza di parte attrice, introitava la causa a sentenza.
Premesso in diritto:
• i presupposti per il valido esperimento dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. sono: l'esistenza di un credito in capo a chi agisce in giudizio, un atto di disposizione posto in essere dal soggetto convenuto prima o, più frequentemente, dopo il sorgere del credito, il pericolo di un danno per il creditore (c.d. eventus damni), la consapevolezza di ledere la garanzia creditoria in capo a colui nei confronti del quale l'azione è diretta e (c.d. consilium fraudis o scientia damni), se l'atto è a titolo oneroso, anche in capo al terzo;
pagina 6 di 11 • la legittimazione ad esperire l'azione revocatoria promana non solo da un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche da un credito derivante da fideiussione;
secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti: “…la prestata fideiussione in relazione alle future obbligazioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore successivi alla fideiussione - se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore - sono soggetti, ai sensi dell'art.
2901, n. 1, prima parte, c.c. alla predetta azione, in base al requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore. L'acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente si deve far risalire al momento della nascita del credito, infatti, a tale momento necessita far riferimento per determinare se l'atto pregiudizievole sia anteriore o successivo alla nascita del credito”
(cfr. Cass. civ. 5.07.2023, n. 19012);
• ai sensi dell'art. 2901, co. 1, c.c. così come interpretato dalla prevalente dottrina e giurisprudenza, per «atto di disposizione» deve intendersi l'atto con cui il debitore dismette la proprietà di un cespite ovvero rinunzia ad un diritto, nonché quello con cui conferisce dei beni in un fondo patrimoniale ovvero concede una garanzia reale (pegno o ipoteca) ovvero attribuisce un diritto reale di godimento (cfr., sia pure in obiter, Cass. civ., 19.02.2013, n. 4005; Cass. civ. n.
12045/2010);
• l'ulteriore presupposto dell'actio pauliana è rappresentato da un pregiudizio concreto (eventus damni) alle ragioni creditorie dell'attore, consistente nel depauperamento della garanzia patrimoniale generica rappresentata dai beni del debitore, e la cui rimozione - operata mediante la declaratoria di inefficacia dell'atto di disposizione compiuto dal debitore - rappresenta il risultato utile legittimante la proposizione dell'azione da parte del creditore;
• a fondamento dell'azione non è, dunque, richiesta la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile - in termini economico-monetari - la soddisfazione, anche coattiva, del credito vantato dall'attore
(cfr. Cass. civ. 7.02.2024, n. 3462; Cass. civ., 3.02.2015, n. 1902; Cass. civ., 9.02.2012, n. 1896);
• il danno o pericolo di danno possono concernere sia l'entità della responsabilità patrimoniale, che può essere pregiudicata da diminuzioni o pericoli di diminuzione di beni, sia la qualità dei beni su cui cade, che può essere pregiudicata dalla sostituzione di beni facilmente aggredibili esecutivamente e non distraibili dal debitore, con beni distraibili (denaro), oppure non pagina 7 di 11 facilmente aggredibili dai creditori;
costituiscono dunque pregiudizio revocatorio tutti gli atti dispositivi in grado di escludere i beni del debitore dall'azione esecutiva dei creditori, anche nel caso in cui la quantità permanga invariata, quali ad esempio la vendita di un immobile, ancorché
a giusto prezzo;
l'alienazione della sola nuda proprietà con riserva di usufrutto;
il conferimento dei beni in un fondo patrimoniale (cfr. Tribunale Tivoli, 26.03.2020, n.499);
• l'accertamento de "eventus damni" non presuppone una valutazione del pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore istante ma richiede solo la dimostrazione, da parte di quest'ultimo, della pericolosità dell'atto impugnato, in termini di una possibile, quanto eventuale, infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore (cfr. Cass. civ. 29.09.2021, n. 26310);
• qualora, secondo il debitore l'atto dispositivo non arrechi alcun pregiudizio alle ragioni del creditore, l'onere della prova ricade proprio sullo stesso, che deve dimostrare che il patrimonio residuo è idoneo a garantire ugualmente il soddisfacimento del credito;
sul punto così testualmente si è espressa di recente la Corte di Cassazione, disciplinando altresì gli oneri probatori delle parti: “il presupposto oggettivo dell'azione (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui
l'atto dispositivo comprometta la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando determini una modificazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che determini una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, così gravando sul creditore l'onere di provare dette modifiche quantitative
o qualitative della garanzia patrimoniale. Viceversa, è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore1” (cfr.
Cass. civ. 27.02.2024, n. 5113);
• la prospettazione dell'anteriorità o della posteriorità del credito, rispetto all'atto dispositivo, ha conseguenze sull'intensità dell'elemento soggettivo richiesto, dovendosi nell'un caso allegare e provare meramente il dolo generico, cioè la mera consapevolezza del possibile danno che possa derivare dall'atto dispositivo, e nell'altro, invece, la ricorrenza del dolo specifico, ossia la consapevole volontà di pregiudicare le ragioni del creditore (cfr. Cass. civ. 29.05.2013, n. 13446);
• qualora l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, infatti, unica condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la consapevolezza, c.d. scientia damni, del pregiudizio arrecato 1 “Il diverso principio, secondo cui è onere del curatore fallimentare, che agisca in revocatoria ordinaria ai sensi dell'art. 66 legge fal., provare anche la consistenza dei crediti ammessi al passivo, fa eccezione alla regola generale, sopra indicata, per ragioni connesse alla particolarità della fattispecie dell'azione revocatoria ex art. 66 legge fallim. Da un lato, infatti, tale azione viene esperita dal curatore, il quale rappresenta contemporaneamente sia la massa dei creditori sia il debitore stesso fallito e, dall'altro, l'onere in questione, per il principio della vicinanza della prova, non può essere posto a carico del convenuto, beneficiario dell'atto impugnato, che non è tenuto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del suo dante causa”. pagina 8 di 11 alle ragioni creditorie, non essendo necessario alcun intento fraudolento (c.d. animus nocendi) (cfr.
Cass. civ. 30.12.2014, n. 27546; Cass. civ. 5.07.2013, n. 16825);
• se l'atto dispositivo successivo all'insorgere del credito viene realizzato a titolo oneroso è necessario dimostrare un ulteriore requisito, ossia la consapevolezza in capo al terzo avente causa del debitore disponente di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore, c.d. participatio fraudis;
• qualora, invece, l'atto dispositivo sia successivo all'origine del credito ma posto in essere a titolo gratuito, la c.d. partecipatio fraudis non è richiesta, essendo irrilevante la posizione del terzo (Cass. civ., n. 21808/2015; cfr. Cass. civ., n. 17867/2007);
Applicando al caso in esame i principi sopra richiamati, il Tribunale ritiene che:
• è pacifica la natura di atto a titolo oneroso della compravendita disposta dal IG. CP_4
a favore della suocera quasi novantenne IG.ra come sopra meglio
[...] Controparte_6 descritta;
• è provata la sussistenza dell'eventus damni, avendo il trasferimento modificato qualitativamente la consistenza patrimoniale del debitore spogliandolo dell'unico bene immobile non gravato da iscrizioni pregiudizievoli, rendendo così, con alta probabilità, meno fruttuosa l'eventuale esecuzione per la pacifica maggiore volatilità del denaro rispetto al bene immobile e per le iscrizione ipotecaria gravante sulle esigue quote di proprietà degli altri beni immobili facenti parte del patrimonio del convenuto;
Controparte_4
• il debitore, infatti, avrebbe dovuto dimostrare che l'atto dispositivo non ha arrecato alcun pregiudizio alle ragioni del creditore, essendo il patrimonio residuo perfettamente idoneo a garantire ugualmente il soddisfacimento del credito;
• nel caso di specie il debitore, rimasto contumacie, non ha assolto all'onere probatorio su di esso incombente;
• è provata la sussistenza e l'anteriorità dei crediti vantati dagli attori dai riconoscimenti di debito sottoscritti dal IG. tra il dicembre 2018 e il dicembre 2019, poi cristallizzati Controparte_4 con l'emissione del decreto ingiuntivi specificamente indicati in epigrafe, non opposti e, pertanto, divenuti definitivi (cfr. doc. 6 fasc. attore), rispetto all'atto di compravendita trascritto in data 15 settembre 2021 (cfr. doc. 5 fasc. attore);
pagina 9 di 11 • è provata la sussistenza della scientia damni in capo al debitore, che, alla luce della documentazione prodotta, al momento della stipula dell'atto dispositivo era necessariamente a conoscenza del proprio debito, e, di conseguenza, dell'impatto inevitabile che tale atto di dismissione avrebbe generato sulla garanzia patrimoniale;
• l'atto di compravendita è stato stipulato dopo aver sottoscritto gli atti di riconoscimento di debito nei confronti degli attori e dopo aver subito esecuzione immobiliare da altro creditore sul bene oggetto di alienazione, estinta a seguito di pagamento, circostanza quest'ultima che dimostra, sebbene nel caso non necessario, altresì l'animus nocendi;
• trattandosi di atto dispositivo a titolo oneroso, è necessaria la sussistenza della c.d. partecipatio fraudis in capo ai terzi aventi causa dal debitore disponente;
• partecipatio fraudis evincibile dal rapporto di coniugio e di convivenza (cfr. doc. n. 11) sussistente tra il IG. e la IG.ra procuratrice della di lei madre Controparte_4 Controparte_5
IG.ra avente causa, dovendo valutarsi ai sensi dell'art. 1391 c.c. gli stati Controparte_6 soggettivi rilevanti di scienza di determinate circostanze in capo al rappresentante.
Per le considerazioni sopra svolte, la domanda revocatoria proposta degli attori deve essere accolta e pertanto:
l'atto di compravendita a rogito Notaio Dott. del 13 settembre 2021 Rep. 9374 – Persona_1
585 registrato a Monza il 15.09.2021 al n. 31051 serie T euro 1.413,00 e trascritto in pari data posto in essere tra le parti e e per essa dall'erede legittima signora Controparte_4 Controparte_6 [...] ed avente ad oggetto la villetta unifamiliare sita in Usmate Velate Via Manara n. 2 ed Controparte_5 identificata al N.C.E.U. al foglio 20 mappale 309 P. T 1-S1 categoria A/7 vl. 4 vani 8,5 superficie catastale totale mq 276, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 276 – rendita catastale Euro
877,98 e mappale 483 P. S1 categoria C/6 classe 4 mq 59 superficie catastale totale mq 59 rendita catastale euro 155,40 va dichiarato inefficace nei confronti dei IG.ri , Parte_1
, e . Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
L'obbligo per il Conservatore di provvedere alla annotazione e/o trascrizione della sentenza discende ex lege dalla presente statuizione.
La domanda di accertamento e declaratoria di simulazione dell'atto di compravendita svolta in via alternativa rispetto alla domanda revocatoria, in quanto incompatibili, si intende rigettata.
pagina 10 di 11 Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91, co. 1, c.p.c., e si liquidano in dispositivo ai sensi del
D.M. 55/2014, tenuto conto del valore del credito (cfr. da ultimo Cassazione 3 aprile 2024 n. 8818) e dell'attività processuale effettivamente svolta.
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da Parte_1
, e contro
[...] Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
e ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese o Controparte_4 Controparte_5 assorbite, così provvede:
- accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e dell'atto di compravendita a rogito Notaio Dott. Controparte_2 Controparte_3
del 13 settembre 2021 Rep. 9374 – 585 registrato a Monza il 15.09.2021 al Persona_1
n. 31051 serie 1T euro 1.413,00 e trascritto il 15.09.2021 presso la conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2 ai nn. 129849-88335 posto in essere tra le parti e Controparte_4
e per essa dall'erede legittima signora ed avente ad Controparte_6 Controparte_5 oggetto la villetta unifamiliare sita in Usmate Velate Via Manara n. 2 ed identificata al N.C.E.U. al foglio 20 mappale 309 P. T 1-S1 categoria A/7 vl. 4 vani 8,5 superficie catastale totale mq 276, superficie catastale totale escluse aree scoperte mq 276 – rendita catastale Euro 877,98 e mappale 483 P. S1 categoria C/6 classe 4 mq 59 superficie catastale totale mq 59 rendita catastale euro 155,40;
- condanna i convenuti al pagamento in solido tra loro a favore degli attori della somma di
€ 700,00 per esborsi ed di € 9.000,00 ciascuno per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e
IVA, se ed in quanto dovuta, a titolo di rifusione delle spese di lite;
- ordina all'Agenzia del Territorio competente la trascrizione/annotazione della emananda sentenza.
Sentenza ex lege provvisoriamente esecutiva con riguardo ai soli capi condannatori.
Così deciso in Monza il 13 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Giovanetti
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