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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 05/07/2025, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico, dott. Liborio Fazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 879 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, ritenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.04.2025, a seguito di note scritte depositate tra le parti e vertente
TRA
(P.IVA: RT
), in persona del liquidatore legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via
Prolungamento Aschenez n. 64, presso lo studio dell'avv. Aldo Labate, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione.
Attrice
E
(C.F. ), in persona del PA P.IVA_2
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via
Michele Barillaro snc (già via S. Anna II Tronco) - Palazzo Cedir, presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'avv. Palma Spataro, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27.01.2025.
Convenuto
Nonché nei confronti di
1 (C.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Nino Bixio 54, presso lo studio dell'avv. Mario G. Zema, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Terzo chiamato
E
(C.F. Controparte_3
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, C.F._2
. Amendola 15, presso lo studio dell'avv. Domenico Controparte_4
Iofrida, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Terzo chiamato
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note conclusionali depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 24.03. 2021 la società
conveniva in giudizio, RT dinanzi all'intestato Tribunale, il per ivi PA sentirlo condannare al pagamento dell'importo di euro 2.735.839,95, comprensivo della sorte capitale oltre interessi calcolati alla data del 31 dicembre 2020 e oltre ulteriori interessi maturati dalla data del 1° gennaio 2021 sino al soddisfo. A sostegno della propria domanda rappresentava che, con Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato del 12 aprile 2007, l'
[...]
le aveva Controparte_5 affidato la gestione del servizio idrico integrato, per la durata di quattro anni e con decorrenza dall'1.07.2006. Con successivo contratto del 15 giugno 2010 l' le aveva CP_6 affidato anche “la continuazione dell'espletamento delle attività essenziali connesse al mantenimento della situazione di fatto” e,
2 quindi, l'esecuzione delle attività connesse alla gestione del servizio idrico integrato, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle reti acquedottistiche, con decorrenza dall'1.07.2010 e sino al 31.12.2011. Con ulteriore contatto del 28 maggio 2012, intervenuto tra la società attrice ed il , il predetto affidamento era, PA poi, stato prorogato per un anno, ossia dall'1.12.2012 al 31.12.2012. In tale occasione, per come previsto all'art.
6.b) del contratto, l'
[...] si era fatto carico di tutti gli oneri gravanti su CP_7 RT in relazione ai crediti vantati dall'anzidetta società nei confronti del e ceduti ad , riconoscendo come dovuta la CP_1 Controparte_8 complessiva somma di euro 8.509.138,56 per sorte capitale, oltre agli interessi maturati successivamente al 31.12.2011 sulla somma anticipata da ad , pari a quella data ad euro CP_8 RT
7.203.629,00. Con contratto del 22.05.2013, il aveva PA ulteriormente prorogato l'affidamento dei servizi alla società attrice sino al 31.12.2013. A fronte dei significativi ritardi nei pagamenti, in data 19.12.2013 aveva stipulato con il un accordo transattivo PA in virtù del quale “a fronte di determinati pagamenti RT rinunciava ad alcuni propri crediti e accettava l'addebito parziale di alcune detrazioni richieste dal ”. PA
In quella sede aveva esplicitamente chiarito di non rinunciare all'importo di euro 268.804, 26 (IVA incusa), indebitamente trattenuto dal Comune a titolo di penale, convenendo con l'Ente che tale somma avrebbe costituito oggetto di un separato accordo. Chiariva che tale importo costituiva oggetto della domanda svolta nel giudizio de quo di pagamento dell'importo residuo della fattura n. 7 del 19.06.2013 Precisava inoltre che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 comma 7 e 2 comma 2 dell'Accordo Transattivo, dovevano intendersi esclusi dalla rinuncia anche i corrispettivi spettanti alla società
per le attività di manutenzione straordinaria svolte dal RT
2006 al 2010, per un importo complessivo di euro 2.4223.067,74, nonché “l'ulteriore quota di interessi maturati e maturandi dell'1.1.2012 sul credito ceduto ad di cui all'art. 6, punto b, CP_8 del contratto del 28.5.2012 (“Costi Factoring”)”. Rappresentava che il , dopo aver esperito la PA procedura di approvazione dei debiti fuori bilancio, aveva provveduto alla corresponsione in proprio favore dei corrispettivi di manutenzione straordinaria, con grave ritardo e limitatamente alla sorte capitale, mentre era rimasto totalmente inadempiente rispetto all'obbligo di provvedere alla rifusione dei Costi di , “ribaltati” sull'Ente CP_8 medesimo secondo gli esatti importi fatturati nei propri confronti da
Controparte_9
3 Sulla scorta di tali premesse, affermava di essere creditrice nei confronti del della somma di 268.804,26 PA
(portata dalla fattura n. 7 del 19/06/2013) a titolo di corrispettivi per il servizio di depurazione e fognatura svolto nell'anno 2012 ed indebitamente trattenuta dall'amministrazione convenuta all'esito dell'applicazione di una penale per asserito inadempimento nell'esecuzione del servizio medesimo, nonché della somma di euro 70.280,90 di cui alla fattura n. 32/2016 relativa agli interessi moratori (calcolati ex D.lgs. 231/2002 dal 19/06/2013 al 30/09/2016) maturati sulla fattura n. 7/2013 e di euro 91.437,63 a titolo di ulteriori interessi maturati sulla predetta fattura dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2020. Assumeva altresì di essere creditrice della somma di euro 916.014, 43
, di cui alla fattura n. 32 del 03.10.2017, relativa agli interessi moratori (calcolati ex D.lgs.231/2002) derivanti dal ritardato pagamento delle fatture n.52/2008 (dell'importo complessivo di euro 315.700,00, scaduta in data 20 Marzo 2008 e pagata dal PA in due tranche, la prima di importo pari ad euro 165.078,74 e la seconda di importo pari ad euro 150.621,26, rispettivamente in data 31 luglio 2014 e 10 settembre 2014) n. 45/2010 (“per l'importo complessivo di euro 847.820,29, scaduta in data 29 maggio 2010 e pagata dal in due tranche, la prima ad PA importo pari ad euro 47.781,51 e la seconda di importo pari ad euro 800.038,78, rispettivamente in data 10 settembre 2014 25 settembre 2014”), n. 46/2010 (“per l'importo complessivo di euro 643.321, 27 scaduta in data 29 maggio 2010 e pagata dal PA
in due tranche, la prima di importo pari ad euro 19.014,73 e
[...] la seconda di importo pari ad euro 624.306,54, rispettivamente in data 25 settembre 2014 e 4 dicembre 2014”), n. 47/2010 (“per l' importo complessivo di euro 175.732,24, scaduta in data 29 maggio 2010 e pagata dal in due tranche, la prima PA
d'importo pari ad euro 57.366, 64 e la seconda di importo pari ad euro 118.365,60, rispettivamente in data 4 dicembre 2014 e 30 Marzo 2015”) e n. 253/2011 (“dell'importo complessivo di euro 440.493,74, scaduta in data 29 agosto 2011 e pagata dal PA in data 12 Aprile 2015”), emesse dalla società in RT relazione ai corrispettivi di manutenzione straordinaria. Precisava che la differenza tra il quantum portato dalla fattura n. 253/2011 e quello di cui al bonifico disposto dall'Ente ai fini del pagamento della fattura medesima era dovuto ad un procedimento di pignoramento presso terzi azionato da un creditore della società medesima. Dunque, il aveva provveduto al pagamento PA delle citate fatture ma con notevole ritardo rispetto alla loro emissione, con conseguente obbligo in capo allo stesso di versare gli interessi moratori maturati. 4 Asseriva ancora di essere creditrice nei confronti del PA
della somma di euro 878.243, 75 di cui alle fatture n.
[...]
157/2012, n. 2/2012, n. 3/2013, n. 40/2013, n. 42/2013, n. 5/2014, n. 7/2014, n. 44/2014, n. 45/2014, emesse in relazione ai costi di factoring derivanti dal contratto concluso con Controparte_9
essendosi l'Ente medesimo accollatosi tali oneri per effetto
[...] dell'art.
6.b) del contratto del 28.5.2012, nonché per effetto degli articoli 1 comma 4 e 2 comma 2 dell'accordo transattivo concluso in data 19.12.2013, nonché della somma di euro 511.058,98 a titolo di interessi moratori maturati, ex art. D.lgs. 231/2002, alla data del 31.12.2020, sulle predette fatture. Affermava, poi, la sussistenza dei presupposti per l'emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti del
[...]
per la somma di euro 2.305.317,16 oltre interessi PA fino al giorno del pagamento, essendo il relativo credito liquido, certo ed esigibile nonché fondato su prova scritta. Chiedeva, infine, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la fondatezza del credito vantato da RT [...]
, per le ragioni esposte e per l'effetto condannare il RT
in persona del suo legale rappresentante PA pro tempore al pagamento dell'importo di Euro 2.735.839, 95 (sorte capitale oltre interessi calcolati sino al 31 dicembre 2020) oltre interessi maturandi dalla data del 1 gennaio 2021 sino al dì del soddisfo, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
emettere alla prima udienza e comunque prima della precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ordinanza di ingiunzione nei confronti del in favore di PA [...]
per la somma onnicomprensiva di Euro RT
2.735.839, 95, per le ragioni esposte;
il tutto con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata alla prima udienza del 9.09.2021, si costituiva tardivamente in giudizio il
[...]
, contrastando la domanda attorea. PA
In particolare, contestava la fattura n. 7 del 19.06.2013, portante la somma di euro 268.804,26 (iva inclusa), assumendo che l'importo di euro 448.007,08 – come riconosciuto anche dalla stessa attrice – era già stato corrisposto e che la somma residua di euro 268.804,26 (iva inclusa), afferente a prestazioni servizio di depurazione e fognatura, non fosse dovuta poiché legittimamente decurtata per effetto della penale applicata in ragione del mancato svuotamento delle vasche del depuratore di AV (problema noto sin dal 2010 e mai risolto, atteso che nel 2014 si era proceduto ad un parziale smaltimento dei fanghi accumulati).
5 Chiariva in proposito che la mancata esecuzione della pulizia (operazione che, secondo l'amministrazione convenuta, rientrava nella manutenzione ordinaria contrattualmente prevista) aveva impedito la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'impianto, già affidati ad altra impresa, nonché compromesso il funzionamento del
[...]
. Parte_2
Infatti, con nota prot.51 del 16.11.2012, acquisita al prot. dell'Ente il 19.11.2012, la società aveva denunciato che l'omessa Parte_3 realizzazione degli interventi preliminari previsti a carico di ditte terze avesse negativamente inciso sul regolare andamento dei lavori. Deduceva che, nonostante i numerosi solleciti (tra cui quello del 13 novembre 2012 e quello del 16 novembre 2012) inoltrati alla società, questa era rimasta completamente inerte, cagionando un danno al servizio comunale di depurazione. Pertanto, con lettera del 13.11.2012 prot.168128, il PA
aveva contestato alla società un generale
[...] RT decadimento delle prestazioni di manutenzione ordinaria e di pulizia sia degli impianti di depurazione che di sollevamento e, in applicazione dell'art.13 del contratto all'epoca vigente, aveva provveduto alla decurtazione della somma di euro 268.804,26 iva inclusa (di cui 196.433,88 per servizio depurazione ed euro 72.370,38 per il segmento fognatura). Precisava inoltre che, poiché le giustificazioni addotte con nota prot. 5137 del 20.11.201, dalla società erano estremamente RT generiche, il Comune medesimo, nell'accordo transattivo del 9 dicembre 2013, aveva espressamente escluso di rinunciare all'applicazione della predetta penale. Affermava, pertanto, la non dovutezza della citata somma, né tantomeno degli interessi moratori richiesti dall'attrice, peraltro erroneamente calcolati anche sull'IVA, eccependo in ogni caso l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata. Quanto alla pretesa attorea avente ad oggetto il pagamento degli interessi moratori asseritamente maturati sulle somme portate dalle fatture n.52/2008, n. 45/2010, n. 46/2010, n. 47/2010 e n. 253/2011, rappresentava anzitutto che le predette fatture avevano costituito oggetto dell'accordo transattivo intervenuto in data 19.12.2013. Infatti, all'art. 7 del citato accordo, la si era dichiarata RT creditrice della somma di e 2.423.067,74 per attività di manutenzione straordinaria effettuata negli anni 2006/2010 ed il PA
, evidenziando trattarsi di pretese non riconosciute,
[...] astrattamente costituenti debiti fuori bilancio, aveva chiarito che l'accertamento dell'an e del quantum di siffatte pretese era di fatto condizionato all'espletamento della procedura di cui all'art. 194, comma 1 lett. e ), del d.lgs. 267/2000 e che “Definita attraverso la predetta procedura, comunque da concludersi entro il 31.03.2014, 6 l'eventuale ammissibilità e l'importo del credito riconosciuto, verranno stabiliti i termini di pagamento, in accordo tra le parti”. Dunque, con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 272 del 20.12.2013 aveva riconosciuto i debiti fuori bilancio per complessivi € 2.423.537,74 derivanti dalla manutenzione straordinaria anni 2006/2010, per come definiti nell'accordo del 19.12.2013, provvedendo altresì al relativo pagamento. Chiariva che l'obbligo di provvedere al pagamento delle somme portate dalle citate fatture (di cui in bilancio non vi era alcuna previsione) era giuridicamente sorto soltanto all'esito della procedura di cui all'art. 194, comma 1 lett. e), sicché prima di quel momento le somme medesime non potevano ritenersi produttive di interessi, che infatti non erano stati oggetto della procedura di riconoscimento, peraltro esperibile esclusivamente nei limiti dell'arricchimento e dell'utilità dell'Ente. Eccepiva, altresì, l'inapplicabilità in specie della disciplina di cui al D.lgs. 231/2001 con conseguente inammissibilità delle domande svolte dall'attrice ai sensi di tale normativa. Quanto, poi, alla somma di 878.243,75 richiesta da
[...]
a titolo di oneri sostenuti in virtù del contratto RT di factoring concluso nel 2012 con l'Ente Controparte_9 convenuto rappresentava di aver estinto la propria posizione debitoria provvedendo a pagare il quantum dovuto direttamente in favore della società cessionaria, sicché l'attrice nulla poteva più pretendere, a tale titolo, nei propri confronti. Invero, in ossequio a quanto pattuito con all'art. 9 RT dell'accordo transattivo concluso nel 2013 (“Per la quota parte del credito ceduta ad pari ad € 8.507.741,81 il CP_8 CP_1 provvederà, ai sensi di quanto previsto nel contratto del 28.05.2012 a regolare i rapporti ed i termini di pagamento direttamente con l'istituto cessionario), aveva provveduto a raggiungere un ulteriore accordo con il creditore cessionario e, quindi, al pagamento di tutti gli importi dovuti in relazione alle fatture oggetto di cessione. Eccepiva in ogni caso l'assenza di apposito impegno di spesa in ordine alla richiesta dei costi di factoring ed eventuali interessi, con conseguente applicazione dell'art. 191 co. 4 TUEL. Si opponeva alla richiesta di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per assenza dei relativi presupposti, non essendo i crediti azionati dall'attrice certi, liquidi ed esigibili e non costituendo le fatture prodotte in allegato all'atto di citazione prova adeguata della sussistenza dei crediti medesimi. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea ovvero, in subordine, la riduzione del quantum dovuto.
7 All'udienza del 27.02.2022, parte attrice chiedeva di essere
“autorizzata a chiamare in causa i Dirigenti del CP_1 CP_1
che hanno sottoscritto il contratto datato 28 maggio 2012,
[...] allegato n. 5 all'atto di citazione, e l'accordo transattivo datato 19 dicembre 2013, allegato n. 7 dell'atto di citazione, nella persona, il primo, dell'architetto e, per il secondo, dottore Controparte_3
”; parte convenuta si opponeva alla richiesta di Controparte_2 autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi assumendo che gli stessi avrebbero dovuto essere chiamati già ab origine e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. Con ordinanza del 29.01.2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi e , fissando Controparte_3 Controparte_2
l'udienza del 15.09.2022.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 27.07.2022, si costituiva in giudizio , il quale in via Controparte_2 preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sottolineando anzitutto come la chiamata in giudizio svolta nei propri confronti dall'attrice non costituisse una conseguenza delle difese svolte dal essendosi quest'ultimo limitato a richiamare il testo CP_1 dell'art. 191 co. 4 TUEL senza tuttavia svolgere nei propri confronti alcun addebito di responsabilità. In ogni caso, egli non aveva mai disposto acquisizioni di beni o servizi, né autorizzato alcuna fornitura in violazione degli obblighi previsti dai primi tre commi dell'art. 191 TUEL, sicché doveva escludersi la sussistenza di una propria responsabilità. Contestava poi la fondatezza della domanda attorea, affermando che il
, sottoscrivendo l'accordo transattivo del 19 PA dicembre 2013, aveva semplicemente preso atto della dichiarazione con cui la società aveva affermato di essere RT creditrice della somma di euro 2.423.067,74 “per attività di manutenzione straordinaria effettuata negli anni dal 2006 al 2010, nonché dell'ulteriore quota di interessi maturati e maturandi dall'1.1.2012 sul credito ceduto ad di cui all'art. 6, punto b, CP_8 del contratto del 28.05.2012” e, preso atto che siffatta pretesa costituiva, in astratto, un debito fuori bilancio, aveva rappresentato la necessità di espletare la procedura di cui all'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000, al cui esito era evidentemente subordinato sia l'an che il quantum del riconoscimento della pretesa. Quindi, il si era limitato a prendere atto della pretesa, CP_1 subordinandone l'eventuale riconoscimento all'esito positivo della citata procedura e, quindi, ad una formale deliberazione di riconoscimento del debito da parte dell'organo consiliare dell'Ente.
8 Doveva, quindi, escludersi che il (o per CP_1 PA esso, il funzionario), sottoscrivendo l'accordo del 19.12.2013, avesse inteso ammettere l'esistenza del credito. Con specifico riguardo agli interessi moratori asseritamente maturati dopo l'intervenuto riconoscimento del debito fuori bilancio, rilevava che con l'accordo transattivo del 19.12.2013 le parti avevano stabilito che, ove la procedura di cui all'art. 194, comma 1, lett. e), del D.lgs. 267/2000 si fosse conclusa positivamente, le stesse avrebbero provveduto a concordare i termini e le modalità di pagamento dei relativi importi. Tuttavia, dopo l'espletamento della procedura anzidetta (positivamente espletata e conclusa nella seduta consiliare del 20.12.2012), l'intesa sui termini non era mai stata formalizzata, né un accordo sul punto era mai stato sollecitato dalla società Parte_4
sicché non era individuabile in concreto un dies a quo da cui far
[...] eventualmente decorrere gli interessi. Sosteneva, inoltre, che, a fronte de riconoscimento del debito fuori bilancio operato mediante deliberazione della Commissione Straordinaria n. 272/2013, doveva escludersi la sussistenza di una propria responsabilità, non avendo egli in alcun modo ordinato le prestazioni relative agli interventi che avevano generato il debito per la gestione del servizio idrico o per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria afferenti al servizio in parola. Eccepiva l'inapplicabilità in specie della disciplina di cui al D.lgs. 231/2002, derivando il credito vantato dalla società attrice non già da un contratto, bensì da un atto amministrativo conseguente a una procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio. Quanto, poi, alle ulteriori somme pretese dalla società attrice, evidenziava come il avesse assolto gli obblighi assunti con la CP_1 sottoscrizione dell'accordo transattivo del 19 dicembre 2013. Invero, l' convenuto aveva provveduto, entro il termine pattuito CP_5 del 31 dicembre 2013, al pagamento della quota residua di credito di cui al punto 1.5 del predetto accordo, giusti mandati quietanzati nn. 10430, 10432 e 10433 del 27.12.2013. Inoltre, con accordo del 22 luglio 2014 concluso con Controparte_9
l'Ente aveva definito la posizione debitoria relativa al credito
[...] ceduto dalla società alla citata società di factoring. RT
Contestava anche la pretesa attorea avente ad oggetto l'importo di euro 268.804,26, (oltre euro 161.718,53 per interessi moratori, asseritamente maturati dal 2013 al 2020), essendo tale somma stata debitamente trattenuta dal a titolo di penali PA applicate a seguito degli inadempimenti perpetrati dalla società
nell'esecuzione del servizio affidatole. RT
Aggiungeva che nell'accordo transattivo del 19.12.2013, la predetta somma non era stata inclusa tra i crediti riconosciuti, ma che, anzi, le 9 parti avevano specificamente rinviato ad altra sede per la definizione della questione avente ad oggetto siffatta pretesa, senza che però poi ciò avvenisse concretamente. Pertanto, in assenza di qualsivoglia successivo accordo o di un accertamento giudiziale sul punto, doveva escludersi la sussistenza di un diritto dell'attrice alla corresponsione degli importi richiesti. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“preliminarmente statuire in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al dott. ad Controparte_2 essere evocato in giudizio;
- in ogni caso accertare e dichiarare che nessun rapporto di natura obbligatoria può essere sorto, quand'anche in via sussidiaria e/o surrogatoria, tra il dott. e la Controparte_2 società in relazione al presunto credito da RT quest'ultima preteso nei confronti del e PA conseguentemente e per l'effetto respingere la domanda di parte attrice, in quanto assolutamente infondata sia in fatto che in diritto, oltre che temeraria e non provata, con condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite ed accessori di legge.”.
In data 6.09.2022 si costituiva in giudizio Controparte_3
, il quale in via preliminare eccepiva la nullità della chiamata di
[...] terzo effettuata nei propri confronti da parte attrice, deducendo in tal senso che l'esigenza di estendere il contraddittorio nei propri confronti non costituiva una conseguenza delle eccezioni svolte dal convenuto, ma afferiva a valutazioni che erano già nella disponibilità dell'attrice al momento della introduzione del giudizio. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, eccependo in primo luogo la non invocabilità in specie dell'art 191 co. 4 TUEL, in virtù del fatto che l'accordo dallo stesso sottoscritto, in data 28.05.2012, in qualità di legale rappresentante del convenuto, era stato CP_1 stipulato in presenza del relativo impegno di spesa. Affermava, quindi, che il predetto accordo – sul quale l'attrice fondava la pretesa svolta nei propri confronti - risultava assistito da regolare copertura finanziaria, per come attestato dalla Deliberazione della Giunta Municipale n. 298 del 30 dicembre 2012, richiamata nel corpo del contratto medesimo, con cui la Giunta aveva approvato i termini Contr dell'accordo intervenuto con e , nonché stabilito di RT impegnare i costi sul capitolo 13413 del bilancio comunale. Chiariva, inoltre, di aver sottoscritto il menzionato accordo in attuazione di un atto d'indirizzo della Commissione Prefettizia (n. 48/2013) e della determina dirigenziale di imputazione della spesa a bilancio, nonché in conformità al parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del Servizio Finanziario. Contestava comunque la fondatezza delle pretese creditorie svolte da parte attrice affermando, in particolare l'incompatibilità della richiesta
10 avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 268.804,26 con la fattispecie di cui all'art. 191 co. 4 TUEL, essendo pacifica la sussistenza inter partes di un contratto scritto. Eccepiva, poi, l'improponibilità nei propri confronti della domanda avente ad oggetto la somma di euro 916.014, 43 - asseritamente dovuta a titolo di interessi moratori per interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dalla società attrice tra il 2006 ed il 2010 – atteso che tali lavori erano stati realizzati in virtù di un contratto sottoscritto, in data 15.06.2010, tra (nella persona del dott. ) CP_6 Persona_1 ed , ossia in esecuzione di un rapporto contrattuale RT rispetto al quale il era rimasto estraneo. PA
Sottolineava, inoltre, che sottoscrivendo il Parte_4 contratto del 28.05.2012, aveva espressamente rinunciato a qualsiasi ulteriore diritto maturato per le attività svolte sino al 31.12.2011 (“quali, aggiornamento prezzi, riserve e interessi di mora…”) ed aveva confermato tale rinuncia anche in sede di sottoscrizione dell'accordo transattivo del 19.12.2013. Negava anche la tenutezza a corrispondere la somma di euro 878.243,75 per oneri di factoring e di euro 511.058,98 per relativi interessi, all'uopo precisando di essersi limitato a sottoscrivere il contratto del 28.05.2012 in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale e, quindi, a formalizzare una decisione che, nella sostanza, era espressione della volontà del menzionato organo collegiale. In ogni caso, in occasione dell'accordo transattivo del 19.12.2013, la società , ricostruendo le pretese creditorie residue, non RT aveva fatto alcuna menzione degli interessi corrisposti ad CP_8 con ciò rinunciando ad ogni futura pretesa sugli stessi. Affermava ancora la non dovutezza delle somme pretese dall'attrice a titolo di interessi moratori, stante l'assenza di una formale costituzione in mora e non avendo la società attrice, prima del giudizio de quo, avanzato alcuna richiesta di pagamento nei propri confronti. In ogni caso, la domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi moratori prodotti sulle somme già corrisposte dall'Ente convenuto all'esito della procedura di cui all'art. 194 TUEL era da ritenersi inammissibile, atteso che prima dell'espletamento della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e delle altre operazioni conducenti alla quantificazione, la somma dovuta alla società era indeterminata e, per tale ragione, non poteva RT produrre interessi, tantomeno al tasso commerciale. Sosteneva, infine, che all'esito dell'adempimento degli impegni assunti dal con l'accordo transattivo del 19.12.2013, le obbligazioni CP_1 sorte con il contratto sottoscritto il 28.05.2012 dovevano ritenersi estinte. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. dichiarare la nullità della 11 citazione in giudizio dell'arch. Controparte_3 disponendo la sua estromissione dal giudizio;
2. Rigettare la richiesta d'ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per assenza dei presupposti di legge;
3. accertare e dichiarare che nessun rapporto obbligatorio è mai sorto direttamente fra l'arch. e Controparte_3
e, conseguentemente, dichiarare il difetto di PA0 legittimazione passiva del terzo chiamato;
4. in ogni caso, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto anche alla luce delle rinunce intervenute e, comunque, non provata né in ordine all'an né in ordine al quantum.”
Con ordinanza a verbale del 12.01.2023 il Giudice rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti nonché la richiesta di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. formulata da parte attrice e, visti gli artt. 187 e 281 bis e ss. c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 9.04.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.02.2024, il Giudice “ritenuta l'inammissibilità della produzione documentale che parte attrice ha effettuato il 21 febbraio 2024 ovverosia oltre le preclusioni che governano il rito, trattandosi di documenti datati 2012, 2013 e 2014, e quindi non di formazione sopravvenuta, che parte attrice avrebbe potuto offrire in comunicazione con la costituzione ovvero con la memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e non deducendo la parte alcunché in merito a pregresse richieste di ottenimento della documentazione de qua rivolte ad (soggetto da cui Controparte_8 provengono i documenti versati tardivamente nell'incarto processuale)”, rigettava la richiesta di parte attrice di acquisizione della documentazione di cui all'udienza del 22.02.2024, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 29.04.2025, celebratasi con le forme di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
I) La convenzione di affidamento del servizio integrato, l'accordo transattivo e le domande formulate in giudizio.
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda si osserva quanto segue.
Con convenzione per la gestione del servizio idrico integrato del 12 aprile 2017 l' PA1 ha affidato alla società CQ S.c.p.a. la
[...]
12 gestione del servizio idrico integrato per quattro anni a decorrere dal 1° luglio 2006 e che, in data 12.04.2007 (doc. 3 parte attrice).
Con successivo contratto del 15 giugno 2010, l'ATO 5 RC ha affidato alla società CQ S.c.p.a. “la continuazione dell'espletamento delle attività essenziali connesse al mantenimento della situazione di fatto e, quindi, alla gestione e conduzione di quanto fin qui gestito, comprese le attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, controllo e custodia degli impianti di depurazione, degli impianti di sollevamento e delle reti afferenti agli stessi. Se necessario al fine del mantenimento della situazione di fatto, su indicazione del singolo Comune potrà essere affidato ad anche RT
l'espletamento delle attività essenziali connesse alla gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, controllo e custodia degli impianti e delle reti acquedottistiche. È inoltre compresa la manutenzione straordinaria, laddove la manutenzione è finalizzata al mantenimento del ripristino delle apparecchiature e dell'efficienza del sistema nello stato di fatto in cui si trova, fatti salvi i casi di usura per fine ciclo e/o danno accidentale e/o di forza maggiore…” con decorrenza dal primo luglio 2010 e sino al 31 dicembre 2011 (doc. 4 parte attrice).
Con contratto del 28 maggio 2012 il Commissario Liquidatore dell'ATO 5 RC ha affidato, con decorrenza dal primo gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2012, alla società CQ S.c.p.a. “la continuazione dell'espletamento delle attività essenziali connesse al mantenimento della situazione di fatto, e, quindi, alla gestione e conduzione di quanto fin qui gestito, comprese le attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, controllo e custodia degli impianti di depurazione, degli impianti di sollevamento e delle reti afferenti agli stessi. È inoltre compresa la manutenzione straordinaria, laddove la manutenzione è finalizzata al mantenimento del ripristino delle apparecchiature e dell'efficienza del sistema nello stato di fatto in cui si trova, fatti salvi i casi di usura per fine ciclo e/o danno accidentale e/o di forza maggiore. “ ”, per le suddette attività, RT presenterà, a consuntivo, il report dei costi sostenuti…”, (doc. 5). Inoltre, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, con il predetto contratto il (ricadente nell'ATO 5) si è fatto PA carico, a far data dal 1 gennaio 2012, “di tutti gli oneri gravanti su
in relazione ai crediti vantati dalla stessa società nei RT confronti del e ceduti ad , con il CP_1 Controparte_9 riconoscimento e l'accettazione del Comune stesso e ammontanti, in linea di capitale a € 8.509,138,56 oltre gli interessi maturati successivamente al 31/12/2011 sulla somma anticipata da ad CP_8 Co
e pari, alla predetta data a € 7.203.629,00” (art. 6 b).
13 Con successivo contratto del 22 maggio 2013, il PA
ha novamente affidato alla società CQ S.c.p.a. il
[...] predetto servizio.
Risulta, altresì, documentalmente che in data 19 dicembre 2013 la società CQ S.c.p.a. ed il hanno PA raggiunto un accordo transattivo, con cui - premettendo “- che la CQ S.C.p.A. è titolare di vari crediti nei confronti del
[...]
, per come accertato dai competenti dirigenti;
- che PA il non riconosce integralmente i crediti attivati e comunque CP_1 ritiene di essere titolare di controcrediti anche in relazione al danno subito per effetto dell'accantonamento di somme impignorabili;
che il si trova in situazione di squilibrio finanziario che potrebbe CP_1 determinare il dissesto ai sensi dell'art. 244 d.lgs. 267/200, e ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 243 d.lgs. n. 267/2000; - che l'art. 243 bis, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, come introdotto dal d.lgs. n. 174/2012, convertito in legge 7/12/2012 n. 213, prevede una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili e il finanziamento dei predetti debiti anche mediante un piano di rateizzazione convenuto con i creditori…(….)…che pertanto, le parti intendono addivenire ad una definizione transattiva dei rapporti economici del presente atto” - le parti all'art. 1 hanno previsto che “1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il riconosce di essere PA debitore di CQ S.C.p.A., dalla data del 31 dicembre 2012, per i servizi di gestione ordinaria del ciclo idrico integrato e per interventi di manutenzione straordinaria, di complessivi € 11.999.245, 51 (di cui € 8.507.741, 81 dovuti ad cui Controparte_9 RT ha ceduto il relativo credito), importo che, secondo quanto accertato dal competente dirigente del Settore Servizi Tecnici, costituisce credito certo, liquido ed esigibile, al netto delle detrazioni applicate nell'anno 2012 per interventi eseguiti in sostituzione e per penale, come di seguito riportate…(…)… 3.Nel corso del 2013 sono stati erogati, alla data di sottoscrizione del presente accordo, complessivi € 3.455.116, 94 di cui 3.248.007,65 per gestione ordinaria ed € 207.109,29 per manutenzione straordinaria in bilancio a titolo di pagamento in acconto dei corrispettivi maturati al 31.12.2012, per cui l'importo complessivo del debito attuale (compresa la residua quota di € 8.507.741,81 ceduta ad è pari Controparte_9 ad € 8.544.128,57 per come risultante dal prospetto riassuntivo di seguito riportato…(…)… 4. CQ S.C.p.A. si impegna, alle condizioni di cui al comma seguente, a rinunciare a tutti gli interessi maturati e maturandi nel corso del rapporto contrattuale, nonché ad accessori e spese legali ed a confermare la rinuncia alla quota della sorte capitale di € 14 1.800.000,00 pari alla riduzione transattiva di cui al punto 6,punto c), del contratto del 28.05.2012, nonché ad accettare le detrazioni derivanti dagli interventi sostituivi di cui al comma 2 (per € 189.078,94), ad eccezione delle penali, già oggetto di contestazione e che dovranno essere successivamente definite in separata sede.
5. Le rinunce di cui al comma precedente sono condizionate dal credito residuo pari, al netto della quota ceduta ad ad € 36.386, 76 CP_8 che dovrà avvenire entro il 31.12.2013.
6. I pagamenti possono essere sospesi nel caso in cui sopravvenga la necessità di acquisire chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata. In questo caso, alla società in epigrafe verrà assegnato un termine per produrre quanto richiesto.
7. In aggiunta al credito di cui al comma 2, la società assume di essere creditrice RT della somma di € 2.423.067, 74 per attività di manutenzione straordinaria effettuata negli anni del 2006 al 2010, nonché dell'ulteriore quota di interessi maturati e maturandi dall'1.1.2012 sul credito ceduto ad di cui all'art. 6, punto b, del contratto CP_8 del28.05.2012. Il , costituendo le anzidette PA pretese allo stato non riconosciute, astrattamente un debito fuori bilancio, dovrà esperire la formale procedura di cui all'art. 194 comma 1, lett. e), del D.lgs. 267/2000, al cui esito è condizionato sia l'an che il quantum del riconoscimento della stessa pretesa, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente.
8. Definita attraverso la predetta procedura, comunque da concludersi entro il 31.03.2014, l'eventuale ammissibilità e l'importo del credito riconosciuto, verranno stabiliti i termini di pagamento, in accordo tra le parti.
9. Per la quota parte del credito ceduta ad pari ad € CP_8
8.507.741,81 il provvederà, ai sensi di quanto previsto nel CP_1 contratto del 28.05.2012, a regolare i rapporti ed i termini di pagamento direttamente con l'Istituto cessionario.” All'art. 2 del predetto accordo, può ancora leggersi che “1.
dichiara di non aver in atto avviato procedure giudiziarie RT volte al recupero del credito di cui all'art.1.
2. Con il pagamento degli importi di cui all'articolo 1, alle scadenze ivi indicate e fatti salvi gli esiti delle procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 7 del medesimo art. 1, RT rinuncia comunque agli atti di futura volta al recupero del credito oggetto del presente accordo.
3. Con la ricezione degli importi di cui all'art. 1, alle scadenze ivi indicate e fatti salvi gli esiti delle procedure di definizione delle penali di cui al comma 4 del detto art. 1 e di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 7 del medesimo art. 1, si RT dichiara integralmente soddisfatta di ogni competenza in relazione ai crediti di cui all'art. 1 e nulla più avrà a pretendere nei confronti del 15 per qualsiasi diritto, ragione e/o pretesa in PA relazione ai medesimi crediti….”. (doc. 7).
Nell'ambito del presente giudizio, la società RT
(già CQ Scpa) ha domandato la condanna del
[...]
al pagamento della somma di euro PA
2.735.839, 95, a titolo di fatture insolute emesse a vario titolo, oltre interessi calcolati alla data del 31 dicembre 2020 e oltre ulteriori interessi maturati dalla data del 1° gennaio 2021 sino al soddisfo. Nel dettaglio, la società attrice ha chiesto: a) il pagamento di euro 268.804, 26 (IVA inclusa) di cui alla fattura n. 7/2013, relativa alle prestazioni rese da , nel dicembre 2012, per il servizio di RT depurazione e fognatura, nonché il pagamento della somma di euro 70.280, 90 di cui alla fattura n. 32/2016, relativa agli interessi moratori maturati sulla somma di cui alla fattura n. 7/2013 da 19 giugno 2013 sino al 30 settembre 2016 e l'ulteriore somma di euro 91.437, 63 a titolo di interessi maturati, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2016 ed il 31 dicembre 2020, in conseguenza del mancato pagamento della predetta fattura;
b) il pagamento di euro 916.014, 43 di cui alla fattura n. 6/2017, relativa agli interessi moratori ex art. D.lgs. 231/2002, maturati in conseguenza del ritardato pagamento delle fatture n.52/2008, n. 45/2010, n. 46/2010, n. 47/2010 e n. 253/2011, emesse dalla società in relazione ai RT corrispettivi di manutenzione straordinaria ed interamente pagate dal quanto a sorte capitale;
c) il pagamento di PA euro 878.243, 75 di cui alle fatture n. 157/2012, n. 2/2012, n. 3/2013, n. 40/2013, n. 42/2013, n. 5/2014, n. 7/2014, n. 44/2014, n. 45/2014, relative al pagamento dei costi di factoring dovuti da in favore di in RT Controparte_9 esecuzione del contratto di factoring sottoscritto con essa Banca in data 5.11.2010, nonché il pagamento di euro 511.058,98 a titolo di interessi moratori calcolati ex art. D.lgs. 231/2002 sulle predette fatture.
Dal canto suo, il convenuto ha contestato la debenza degli CP_1 importi portati dalle singole fatture azionate ed ha pertanto richiesto il rigetto della domanda attorea. A fronte delle difese articolate dal – il quale, nel contrastare CP_1 la domanda attorea, ha eccepito, con riguardo alla richiesta sub b) ed a quella sub c) - la mancanza di impegno contabile e, quindi, l'operatività dell'art. 191 TUEL – ha chiesto ed ottenuto la chiamata in giudizio di e Controparte_3 Controparte_2
, chiedendo, in via subordinata rispetto alla domanda svolta
[...] nei confronti dell'Ente, di accertare la responsabilità solidale degli stessi
“nella loro qualità di dipendenti e/o funzionari del PA3
[...]
[...] , che hanno sottoscritto rispettivamente il contratto del 28
[...] maggio 2012 e l'accordo transattivo del 19 dicembre 2013 con la società attrice” e del e per l'effetto di PA
“condannarli in solido tra loro al pagamento alla somma onnicomprensiva di Euro 2.735.839,95 (sorte capitale oltre interessi calcolati sino al 31 dicembre 2020) oltre interessi maturandi dalla data del 1 gennaio 2021 sino al dì del soddisfo, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia”.
II) Le fatture n. 7 del 19 giugno 2013 e n. 32 del 3 ottobre 2016
Tanto premesso, procedendo all'esame nel merito della domanda attorea, si rileva che, come anticipato, l'attrice assume anzitutto di essere creditrice nei confronti del PA dell'importo residuo della fattura n. 7 del 19 giugno 2013, pari ad euro 268.804,26 (IVA inclusa), asseritamente dovuto a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione e fognatura reso nel dicembre del 2012.
Sul punto appare utile anzitutto chiarire che risulta incontestato tra le parti che la somma anzidetta sia in astratto dovuta per le prestazioni rese nell'anno di interesse, ma non è stata corrisposta in ragione degli asseriti inadempimenti della società che RT avrebbero fatto scattare la penale applicata e dall'Ente, poi decurtata dai corrispettivi dovuti per l'anno 2012.
La società attrice, dunque, in questa sede, insta per il pagamento del saldo della fattura sul presupposto dell'illegittimità della penale applicata mediante trattenuta sui canoni mensili dovuti a titolo di corrispettivo per il servizio reso.
Ora, premesso che in sede di accordo transattivo del 19 dicembre 2012, la società ha espressamente escluso dall'oggetto RT delle rinunce svolte le “penali, già oggetto di contestazione e che dovranno essere successivamente definite in separata sede” e che secondo la ricostruzione concordemente offerta dalle parti alcun successivo accordo è stato raggiunto sul punto, si osserva che la penale di cui si discorre è stata applicata con nota prot. 168128 del 13 novembre 2012, conseguente alla nota prot. 35514 dell'1.03.2012 con cui il convenuto ha sollecitato la società a provvedere RT alla pulizia ed allo svuotamento delle vasche ex biodischi della linea di impianto di depurazione in località AV “affinché l'impresa NDM (recte MDM n.d.r.), titolare dell'appalto in oggetto (Lavori di riattivazione seconda linea impianto di depurazione località AV n.d.r.), possa installare il sistema Sanitaire a microbolle ed alla pulizia
17 e svuotamento di canali d'ingresso e vasche dissabbiatore per installare i nuovi carroponti” (doc. 2 . CP_1
Nel dettaglio, nella nota prot. 168128 del 13.11.2012 può leggersi che:
“A seguito di sopraluoghi eseguiti e delle numerose segnalazioni pervenute si è constatato che negli ultimi mesi si registra un generale decadimento de livello dei servizi resi da codesta Società specie per quanto concerne le operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia degli impianti sia di depurazione che di sollevamento, con particolare riferimento alle vasche dell'impianto di AV ed ai siti di stoccaggio dei prodotti da smaltire. Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 13 del contratto vigente si applica la prevista penale il cui importo è di seguito riportato (…) …L'importo di euro 268.804, 25 dovrà essere decurtato dai compensi a Voi dovuti per il 2012 ed esposto nella relativa fattura” (doc. 1 parte convenuta). In riscontro alla predetta comunicazione, la società , con RT nota del 20.11.2012, ha contrastato gli addebiti dell'Ente, sostenendo che “il servizio ordinario è stato realizzato nei termini pattuiti ed eventuali disfunzioni e ritardi nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di una certa rilevanza, sono da attribuire, in via esclusiva, agli omessi pagamenti da parte del PA
. In ragione di ciò, qualsivoglia responsabilità per tali presunte
[...] inadempienze è da addebitarsi al medesimo, che nulla potrà CP_1 eccepire o contestare alla scrivente società” (doc. 9 parte attrice).
Ebbene, appare subito evidente come a fronte delle contestazioni di indempimento svolte dal che, pur nella loro PA sinteticità, si rivelano comunque sufficientemente specifiche e puntuali, l'odierna attrice si sia limitata a negarne la fondatezza, senza però addurre alcun elemento utile a sconfessarle, ovvero a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dello strumento di cui all'art. 1460 c.c. Invero, la società , a giustificazione di eventuali RT disfunzioni e ritardi, ha genericamente eccepito l'inadempimento dell'Ente nella corresponsione dei pagamenti dovuti, ma non ha chiarito con riferimento a quali mensilità il si sarebbe reso insolvente, CP_1 né tantomeno la consistenza e l'incidenza di tale presunto mancato adempimento. Peraltro, parte attrice, neppure nell'ambito dell'odierno giudizio ha offerto degli elementi che consentano di ritenere non fondate le contestazioni in virtù delle quali l'Ente convenuto è pervenuto all'applicazione della penale, essendosi piuttosto limitata a ribadire l'illegittimità della penale medesima per difetto dei presupposti previsti dall'art. 12 del contratto all'epoca vigente inter partes (ossia il contratto del 28.5.2012), sul presupposto (già sostenuto in sede di contestazioni stragiudiziali) secondo cui tale articolo consentiva 18 l'applicazione delle penali “solo nelle ipotesi di particolare gravità, che non siano state oggetto di una immediata rimozione”. Tale ultimo assunto risulta tuttavia privo di alcun pregio, in quanto al citato articolo 12 si prevede esclusivamente che “In caso di inadempimento o adempimento inesatto ad “ ” saranno RT applicate penali nella misura del 5% dell'importo contrattuale” senza affatto condizionare l'applicabilità delle penali alla sussistenza di inadempimenti particolarmente gravi.
Alla luce di quanto sopra, le doglianze formulate da parte attrice, in ordine alla presunta illegittimità della penale applicata dall'amministrazione convenuta non risultano fondate, non essendo riuscita a fornire la prova del RT
a a contrastare gli addebiti del
CP_1
Deve, pertanto, ritenersi che il abbia PA legittimamente trattenuto la somma di euro 268.804, 26 sui canoni relativi all'anno 2012, sicché la pretesa de qua deve essere disattesa.
Le considerazioni che precedono inducono al rigetto della domanda in esame, con conseguente assorbimento di ogni altra questione sollevata sul punto.
Ne discende altresì il rigetto della pretesa attorea tesa alla condanna del al pagamento della somma di cui alla fattura n. 32 del 3 CP_1 ott , pari ad euro 70.280, 90, asseritamente dovuti a titolo di interessi moratori (calcolati ex D.lgs. 231/2022 dal 19 giugno 2013 al 30 settembre 2016) per il mancato pagamento della fattura n. 7 del 19.06.2013, nonché quella tesa alla condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della somma di euro 91.437, 63, a titolo di interessi maturati, in conseguenza del mancato pagamento della citata fattura n. 7 del 19.06.2013, nel periodo dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2020.
II) La fattura n. 6 del 23 novembre 2017
Per quanto concerne, poi, l'ulteriore credito di euro 916.014, 43, portato dalla fattura n. 6 del 23 novembre 2017, relativa agli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, asseritamente derivanti dal ritardato pagamento delle fatture n.52/2008, n. 45/2010, n. 46/2010, n. 47/2010 e n. 253/2011, emesse dalla società in RT relazione ai corrispettivi di manutenzione straordinaria occorre svolgere alcune precisazioni preliminari.
Il quantum complessivamente portato dalle fatture di cui sopra, per come riconosciuto dalla stessa attrice, è stato interamente corrisposto 19 dal , all'esito di apposita procedura di PA approvazione del debito fuori bilancio.
Infatti, in sede di accordo transattivo del 19.12.2013, il
[...]
, a fronte della dichiarazione resa da - PA RT con cui quest'ultima si è affermata creditrice nei confronti dell' CP_5 della complessiva somma di euro 2.423.067, 74 per attività di manutenzione straordinaria effettuata negli anni dal 2006 al 2010 (nonché, secondo quanto infra si dirà, dell'ulteriore quota di interessi maturati e maturandi dall'1.1.2012 sul credito ceduto a di CP_8 cui all'art. 6, punto b, del contratto del 28.05.2012) - ha chiarito trattarsi di pretesa astrattamente configurabile un debito fuori bilancio ed ha pertanto rinviato la valutazione circa l'an ed il quantum della stessa (comunque in quella sede non riconosciuta) alla conclusione della formale procedura di cui all'art. 194 co. 1 lett. e) del TUEL.
Da quanto emerge dagli atti di causa, il convenuto, con CP_1 deliberazione n. 272 del 20.12.2013 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, ha poi provveduto al riconoscimento del predetto debito fuori bilancio (doc. 5 parte convenuta). In particolare, la Commissione Straordinaria ha riconosciuto i debiti fuori bilancio per complessivi euro 2.423.537,74 derivanti dalla manutenzione straordinaria eseguita dalla società nel RT periodo compreso tra il 1° luglio 2006 ed il 31 dicembre 2010. A tale delibera è seguito, all'esito di approvazione del piano di rientro, il pagamento della somma di euro 2.423.537,74 in favore dell'odierna attrice.
Ciò posto, la domanda attorea tesa al riconoscimento degli interessi moratori maturati sulla predetta somma nel periodo compreso tra l'emissione di ciascuna delle singole fatture più sopra citate ed il relativo pagamento non può essere accolta.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte “in tema di obbligazioni degli enti locali, il riconoscimento di un debito fuori bilancio è atto discrezionale ed impegna l'ente pubblico dal quale promana, entro i limiti della somma riconosciuta: a tal fine – peraltro – il debito di maggiore importo deve risultare da contratto stipulato nelle forme prescritte. Una volta riconosciuto il debito è produttivo di interessi e di obbligazione risarcitoria ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. a decorrere dal riconoscimento, diventando in tale momento liquido ed esigibile” (Cass. n. 1265/2003; Cass n. 19562/2003).
Dunque, poiché la somma di euro 2.423.537,74 è divenuta esigibile nei confronti del soltanto dopo l'adozione della CP_1 PA
20 Delibera per il riconoscimento del debito, deve escludersi che, prima di tale momento, sulla somma medesima siano maturati interessi.
Con riguardo alla pretesa di cui si discorre è, peraltro, da escludersi anche la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità dei terzi chiamati, per la considerazione assorbente che il meccanismo invocato dall'attrice di cui all'art. 191 co. 4 TUEL – secondo cui nel caso di acquisizione di beni e servizi in violazione delle previsioni di cui ai precedenti commi, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi del successivo art. 194 co. 1 lett. e), direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che ha consentito la fornitura – opera soltanto laddove non abbia avuto luogo la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. e). Peraltro, parte attrice, assumendo che le presunte responsabilità del e del , deriverebbero dall'aver sottoscritto, il primo, CP_3 CP_2
o del 012 e, il secondo, l'accordo transattivo del 19.12.2013, omette di considerare che i funzionari nei confronti dei quali agire ex art. 191 co. 4 TUEL andrebbero individuati in coloro i quali hanno consentito la fornitura di beni e servizi in assenza di regolare impegno di spesa.
Ad abundantiam si osserva che la tesi attorea secondo cui il , CP_2 sottoscrivendo l'accordo transattivo del 19.12.2013, avrebbe l'impegno di esperire la procedura del riconoscimento del debito per tutti i crediti vantati da in esecuzione dell'art. 6b del RT
Contratto 2012 (senza esclusione dei relativi interessi moratori), oltre ad essere smentita dal tenore testuale dell'accordo medesimo, appare altresì priva di fondamento giuridico, ove si consideri che detto riconoscimento consegue all'attivazione di un procedimento discrezionale, in cui è riservata all'ente la valutazione dell'utilità e dell'arricchimento ottenuti con l'acquisizione di beni e servizi, attraverso l'assunzione di un'obbligazione sprovvista di copertura contabile.
Parimenti priva di fondamento è, poi, anche l'assunto secondo il quale l'Arch. sarebbe personalmente responsabile per i crediti CP_3 maturati da a titolo di interessi moratori sui corrispettivi RT fatturati per utenzione straordinaria eseguita nel periodo 2006-2010, atteso che tali corrispettivi sarebbero stati indicati come dovuti nella premessa 32 del contratto sottoscritto, in data 28.05.2012, dal predetto funzionario, richiamata all'art. 1 del contratto medesimo. Infatti, il riconoscimento del debito fuori bilancio – categoria in cui senz'altro rientrava il debito in parola – deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, né può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di
21 fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative (ex multis Cass. n. 30109/2018).
In conclusione, le domande avanzate da parte attrice con riguardo alla pretesa in esame debbono essere rigettate tanto nei confronti del convenuto che nei confronti dei terzi chiamati.
III) Le fatture n. 157/2012, n. 2/2012, n. 3/2013, n. 40/2013, n. 42/2013, n. 5/2014, n. 7/2014, n. 44/2014, n. 45/2014.
Residua a questo punto da esaminare la domanda attorea tesa alla condanna di parte convenuta al pagamento della somma di euro 878.243, 75, di cui alle fatture n. 157/2012, n. 2/2012, n. 3/2013, n. 40/2013, n. 42/2013, n. 5/2014, n. 7/2014, n. 44/2014, n. 45/2014, nonché alla somma di euro 511.058,98 a titolo di interessi moratori calcolati ex art. D.lgs. 231/2002 sulle predette fatture.
Sul punto si osserva che le fatture di cui innanzi sono state emesse dalla società CQ S.c.p.a. nei confronti del PA
tra il 5 novembre 2012 ed il 1° ottobre 2014, in relazione al
[...]
“Ribaltamento degli oneri (contratto 28/05/2012)”, Controparte_8 ossia al ribaltamento degli oneri gravanti in capo alla predetta società in virtù del contratto di factoring dalla medesima stipulato con
[...] ed in esecuzione del quale ebbe a cedere al predetto Controparte_9 istituto bancario, pro solvendo, i crediti maturati nei confronti dell'odierno convenuto.
L'attrice sostiene, infatti, che l'amministrazione convenuta sarebbe tenuta al pagamento di tali fatture, poiché la stessa, in sede di stipula del contratto del 28.5.2013 ha assunto il seguente impegno “Il
[...]
a far data dal 1° gennaio 2012 si fa carico di tutti gli PA oneri gravanti su in relazione ai crediti vantati dalla RT stessa società nei confronti del e ceduti ad CP_1 CP_8
”.
[...]
Ora, sul punto appare anzitutto utile osservare che assumendo l'impegno appena richiamato, l'odierno convenuto abbia reso una vera e propria dichiarazione di accollo dei costi di factoring gravanti in capo ad . RT
Ancora, si rileva che il , nell'ambito PA dell'accordo transattivo intervenuto tra le stesse parti il successivo 19.12.2013, a fronte della dichiarazione resa, all'art. 1.7., dalla di essere titolare (anche) “dell'ulteriore quota di interessi RT maturati e maturandi dall'1.1.2012 sul credito ceduto ad di CP_8 cui all'art. 6 punto b. del contratto del 28.05.2012”, ritenne trattarsi di una pretesa integrante, in astratto, gli estremi di un debito fuori bilancio e, pertanto, rimise ogni valutazione circa l'an ed il quantum 22 dell'asserito credito al successivo espletamento della procedura di cui all'art. 194 co. 1 lett. e) del TUEL.
Si condivide, dunque, l'assunto attoreo secondo cui la pretesa concernente il ribaltamento dei costi di factoring rimase effettivamente estranea all'oggetto delle rinunce svolte nella predetta sede da
, dovendosi ritenere –anche alla luce del richiamo al RT contratto del 28.05.2012, contenuto nell'art.
1.7. dell'accordo transattivo, – che con il termine “interessi maturati e maturandi dall'1.1.2012” le parti intendessero fare riferimento agli interessi passivi maturati in capo alla società in relazione ai crediti ceduti a e, quindi, ai costi di factoring. Controparte_9
In ordine, poi, alla circostanza che l'amministrazione convenuta non ebbe a riconoscere la pretesa in parola all'esito della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, non può ritenersi configurabile, né in capo al convenuto né tantomeno in capo ai terzi chiamati, alcun tipo responsabilità, ribadendo quanto più sopra chiarito circa le modalità con cui è possibile operare tale riconoscimento ed alla natura discrezionale della procedura ex art. 194 co. 1 lett. e) del TUEL.
Al netto di tale precisazione, la pretesa de quo poteva senz'altro essere azionata in questa sede dalla società attrice, tenuto conto che non risulta che questa sia stata oggetto di rinuncia in sede di accordo transattivo e che, il nell'ambito PA dell'accordo raggiunto, in data 22.07.2014, con Controparte_9 ha definito la posizione debitoria che aveva nei confronti della
[...] predetta società in relazione ai crediti ceduti da , RT limitatamente alla quota capitale ed agli interessi di cui alle fatture oggetto di cessione (doc. 7 parte convenuta).
In altri termini, avuto riguardo al compendio probatorio in atti, non si può ritenere che il debito accollatosi dal in sede di CP_1 sottoscrizione del contratto datato 28.05.2012 - avente, cioè, ad oggetto i costi di factoring gravanti in capo ad - sia stato RT ad oggi assolto dall'Ente medesimo.
Tanto chiarito, la pretesa in esame non può però trovare accoglimento, stante il rilievo assorbente che la stessa non risulta adeguatamente provata.
Infatti, l'attrice si è limitata a produrre delle fatture emesse nei propri confronti da da cui non è dato evincersi il Controparte_9 rapporto contrattuale di riferimento, senza neppure dimostrare di averle regolarmente notificate all'amministrazione convenuta, nonché delle fatture emesse nei confronti del in PA relazione al ribaltamento oneri , tuttavia non Controparte_8 quietanzate. 23 A tanto si aggiunga che l'ulteriore produzione documentale resa da parte attrice in data 21.02.2024 - come già rilevato con ordinanza del 9.04.2024 – è da ritenersi inammissibile e, pertanto, di essa non può tenersi conto ai fini della presente decisione.
Da quanto precede discende il rigetto della domanda in esame, tanto nei confronti del convenuto quanto nei confronti dei terzi CP_1 chiamati.
In definitiva la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Tenuto conto degli esiti complessivi della lite, della complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate, nonché del valore della controversia e del suo oggetto, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite, tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Reggio Calabria il 05/07/2025
Il Giudice
Liborio Fazzi
24
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice unico, dott. Liborio Fazzi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 879 dell'anno 2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi, ritenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 29.04.2025, a seguito di note scritte depositate tra le parti e vertente
TRA
(P.IVA: RT
), in persona del liquidatore legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via
Prolungamento Aschenez n. 64, presso lo studio dell'avv. Aldo Labate, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione.
Attrice
E
(C.F. ), in persona del PA P.IVA_2
Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via
Michele Barillaro snc (già via S. Anna II Tronco) - Palazzo Cedir, presso l'Avvocatura Civica, rappresentato e difeso dall'avv. Palma Spataro, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 27.01.2025.
Convenuto
Nonché nei confronti di
1 (C.F. ), Controparte_2 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Via Nino Bixio 54, presso lo studio dell'avv. Mario G. Zema, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Terzo chiamato
E
(C.F. Controparte_3
, elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, C.F._2
. Amendola 15, presso lo studio dell'avv. Domenico Controparte_4
Iofrida, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Terzo chiamato
OGGETTO: altri contratti atipici
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da note conclusionali depositate ai sensi dell'art.127 ter c.p.c..
PREMESSO IN FATTO
Con atto di citazione notificato in data 24.03. 2021 la società
conveniva in giudizio, RT dinanzi all'intestato Tribunale, il per ivi PA sentirlo condannare al pagamento dell'importo di euro 2.735.839,95, comprensivo della sorte capitale oltre interessi calcolati alla data del 31 dicembre 2020 e oltre ulteriori interessi maturati dalla data del 1° gennaio 2021 sino al soddisfo. A sostegno della propria domanda rappresentava che, con Convenzione per la gestione del servizio idrico integrato del 12 aprile 2007, l'
[...]
le aveva Controparte_5 affidato la gestione del servizio idrico integrato, per la durata di quattro anni e con decorrenza dall'1.07.2006. Con successivo contratto del 15 giugno 2010 l' le aveva CP_6 affidato anche “la continuazione dell'espletamento delle attività essenziali connesse al mantenimento della situazione di fatto” e,
2 quindi, l'esecuzione delle attività connesse alla gestione del servizio idrico integrato, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle reti acquedottistiche, con decorrenza dall'1.07.2010 e sino al 31.12.2011. Con ulteriore contatto del 28 maggio 2012, intervenuto tra la società attrice ed il , il predetto affidamento era, PA poi, stato prorogato per un anno, ossia dall'1.12.2012 al 31.12.2012. In tale occasione, per come previsto all'art.
6.b) del contratto, l'
[...] si era fatto carico di tutti gli oneri gravanti su CP_7 RT in relazione ai crediti vantati dall'anzidetta società nei confronti del e ceduti ad , riconoscendo come dovuta la CP_1 Controparte_8 complessiva somma di euro 8.509.138,56 per sorte capitale, oltre agli interessi maturati successivamente al 31.12.2011 sulla somma anticipata da ad , pari a quella data ad euro CP_8 RT
7.203.629,00. Con contratto del 22.05.2013, il aveva PA ulteriormente prorogato l'affidamento dei servizi alla società attrice sino al 31.12.2013. A fronte dei significativi ritardi nei pagamenti, in data 19.12.2013 aveva stipulato con il un accordo transattivo PA in virtù del quale “a fronte di determinati pagamenti RT rinunciava ad alcuni propri crediti e accettava l'addebito parziale di alcune detrazioni richieste dal ”. PA
In quella sede aveva esplicitamente chiarito di non rinunciare all'importo di euro 268.804, 26 (IVA incusa), indebitamente trattenuto dal Comune a titolo di penale, convenendo con l'Ente che tale somma avrebbe costituito oggetto di un separato accordo. Chiariva che tale importo costituiva oggetto della domanda svolta nel giudizio de quo di pagamento dell'importo residuo della fattura n. 7 del 19.06.2013 Precisava inoltre che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 comma 7 e 2 comma 2 dell'Accordo Transattivo, dovevano intendersi esclusi dalla rinuncia anche i corrispettivi spettanti alla società
per le attività di manutenzione straordinaria svolte dal RT
2006 al 2010, per un importo complessivo di euro 2.4223.067,74, nonché “l'ulteriore quota di interessi maturati e maturandi dell'1.1.2012 sul credito ceduto ad di cui all'art. 6, punto b, CP_8 del contratto del 28.5.2012 (“Costi Factoring”)”. Rappresentava che il , dopo aver esperito la PA procedura di approvazione dei debiti fuori bilancio, aveva provveduto alla corresponsione in proprio favore dei corrispettivi di manutenzione straordinaria, con grave ritardo e limitatamente alla sorte capitale, mentre era rimasto totalmente inadempiente rispetto all'obbligo di provvedere alla rifusione dei Costi di , “ribaltati” sull'Ente CP_8 medesimo secondo gli esatti importi fatturati nei propri confronti da
Controparte_9
3 Sulla scorta di tali premesse, affermava di essere creditrice nei confronti del della somma di 268.804,26 PA
(portata dalla fattura n. 7 del 19/06/2013) a titolo di corrispettivi per il servizio di depurazione e fognatura svolto nell'anno 2012 ed indebitamente trattenuta dall'amministrazione convenuta all'esito dell'applicazione di una penale per asserito inadempimento nell'esecuzione del servizio medesimo, nonché della somma di euro 70.280,90 di cui alla fattura n. 32/2016 relativa agli interessi moratori (calcolati ex D.lgs. 231/2002 dal 19/06/2013 al 30/09/2016) maturati sulla fattura n. 7/2013 e di euro 91.437,63 a titolo di ulteriori interessi maturati sulla predetta fattura dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2020. Assumeva altresì di essere creditrice della somma di euro 916.014, 43
, di cui alla fattura n. 32 del 03.10.2017, relativa agli interessi moratori (calcolati ex D.lgs.231/2002) derivanti dal ritardato pagamento delle fatture n.52/2008 (dell'importo complessivo di euro 315.700,00, scaduta in data 20 Marzo 2008 e pagata dal PA in due tranche, la prima di importo pari ad euro 165.078,74 e la seconda di importo pari ad euro 150.621,26, rispettivamente in data 31 luglio 2014 e 10 settembre 2014) n. 45/2010 (“per l'importo complessivo di euro 847.820,29, scaduta in data 29 maggio 2010 e pagata dal in due tranche, la prima ad PA importo pari ad euro 47.781,51 e la seconda di importo pari ad euro 800.038,78, rispettivamente in data 10 settembre 2014 25 settembre 2014”), n. 46/2010 (“per l'importo complessivo di euro 643.321, 27 scaduta in data 29 maggio 2010 e pagata dal PA
in due tranche, la prima di importo pari ad euro 19.014,73 e
[...] la seconda di importo pari ad euro 624.306,54, rispettivamente in data 25 settembre 2014 e 4 dicembre 2014”), n. 47/2010 (“per l' importo complessivo di euro 175.732,24, scaduta in data 29 maggio 2010 e pagata dal in due tranche, la prima PA
d'importo pari ad euro 57.366, 64 e la seconda di importo pari ad euro 118.365,60, rispettivamente in data 4 dicembre 2014 e 30 Marzo 2015”) e n. 253/2011 (“dell'importo complessivo di euro 440.493,74, scaduta in data 29 agosto 2011 e pagata dal PA in data 12 Aprile 2015”), emesse dalla società in RT relazione ai corrispettivi di manutenzione straordinaria. Precisava che la differenza tra il quantum portato dalla fattura n. 253/2011 e quello di cui al bonifico disposto dall'Ente ai fini del pagamento della fattura medesima era dovuto ad un procedimento di pignoramento presso terzi azionato da un creditore della società medesima. Dunque, il aveva provveduto al pagamento PA delle citate fatture ma con notevole ritardo rispetto alla loro emissione, con conseguente obbligo in capo allo stesso di versare gli interessi moratori maturati. 4 Asseriva ancora di essere creditrice nei confronti del PA
della somma di euro 878.243, 75 di cui alle fatture n.
[...]
157/2012, n. 2/2012, n. 3/2013, n. 40/2013, n. 42/2013, n. 5/2014, n. 7/2014, n. 44/2014, n. 45/2014, emesse in relazione ai costi di factoring derivanti dal contratto concluso con Controparte_9
essendosi l'Ente medesimo accollatosi tali oneri per effetto
[...] dell'art.
6.b) del contratto del 28.5.2012, nonché per effetto degli articoli 1 comma 4 e 2 comma 2 dell'accordo transattivo concluso in data 19.12.2013, nonché della somma di euro 511.058,98 a titolo di interessi moratori maturati, ex art. D.lgs. 231/2002, alla data del 31.12.2020, sulle predette fatture. Affermava, poi, la sussistenza dei presupposti per l'emissione di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti del
[...]
per la somma di euro 2.305.317,16 oltre interessi PA fino al giorno del pagamento, essendo il relativo credito liquido, certo ed esigibile nonché fondato su prova scritta. Chiedeva, infine, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare la fondatezza del credito vantato da RT [...]
, per le ragioni esposte e per l'effetto condannare il RT
in persona del suo legale rappresentante PA pro tempore al pagamento dell'importo di Euro 2.735.839, 95 (sorte capitale oltre interessi calcolati sino al 31 dicembre 2020) oltre interessi maturandi dalla data del 1 gennaio 2021 sino al dì del soddisfo, o a quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
emettere alla prima udienza e comunque prima della precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c., ordinanza di ingiunzione nei confronti del in favore di PA [...]
per la somma onnicomprensiva di Euro RT
2.735.839, 95, per le ragioni esposte;
il tutto con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata alla prima udienza del 9.09.2021, si costituiva tardivamente in giudizio il
[...]
, contrastando la domanda attorea. PA
In particolare, contestava la fattura n. 7 del 19.06.2013, portante la somma di euro 268.804,26 (iva inclusa), assumendo che l'importo di euro 448.007,08 – come riconosciuto anche dalla stessa attrice – era già stato corrisposto e che la somma residua di euro 268.804,26 (iva inclusa), afferente a prestazioni servizio di depurazione e fognatura, non fosse dovuta poiché legittimamente decurtata per effetto della penale applicata in ragione del mancato svuotamento delle vasche del depuratore di AV (problema noto sin dal 2010 e mai risolto, atteso che nel 2014 si era proceduto ad un parziale smaltimento dei fanghi accumulati).
5 Chiariva in proposito che la mancata esecuzione della pulizia (operazione che, secondo l'amministrazione convenuta, rientrava nella manutenzione ordinaria contrattualmente prevista) aveva impedito la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dell'impianto, già affidati ad altra impresa, nonché compromesso il funzionamento del
[...]
. Parte_2
Infatti, con nota prot.51 del 16.11.2012, acquisita al prot. dell'Ente il 19.11.2012, la società aveva denunciato che l'omessa Parte_3 realizzazione degli interventi preliminari previsti a carico di ditte terze avesse negativamente inciso sul regolare andamento dei lavori. Deduceva che, nonostante i numerosi solleciti (tra cui quello del 13 novembre 2012 e quello del 16 novembre 2012) inoltrati alla società, questa era rimasta completamente inerte, cagionando un danno al servizio comunale di depurazione. Pertanto, con lettera del 13.11.2012 prot.168128, il PA
aveva contestato alla società un generale
[...] RT decadimento delle prestazioni di manutenzione ordinaria e di pulizia sia degli impianti di depurazione che di sollevamento e, in applicazione dell'art.13 del contratto all'epoca vigente, aveva provveduto alla decurtazione della somma di euro 268.804,26 iva inclusa (di cui 196.433,88 per servizio depurazione ed euro 72.370,38 per il segmento fognatura). Precisava inoltre che, poiché le giustificazioni addotte con nota prot. 5137 del 20.11.201, dalla società erano estremamente RT generiche, il Comune medesimo, nell'accordo transattivo del 9 dicembre 2013, aveva espressamente escluso di rinunciare all'applicazione della predetta penale. Affermava, pertanto, la non dovutezza della citata somma, né tantomeno degli interessi moratori richiesti dall'attrice, peraltro erroneamente calcolati anche sull'IVA, eccependo in ogni caso l'intervenuta prescrizione della pretesa azionata. Quanto alla pretesa attorea avente ad oggetto il pagamento degli interessi moratori asseritamente maturati sulle somme portate dalle fatture n.52/2008, n. 45/2010, n. 46/2010, n. 47/2010 e n. 253/2011, rappresentava anzitutto che le predette fatture avevano costituito oggetto dell'accordo transattivo intervenuto in data 19.12.2013. Infatti, all'art. 7 del citato accordo, la si era dichiarata RT creditrice della somma di e 2.423.067,74 per attività di manutenzione straordinaria effettuata negli anni 2006/2010 ed il PA
, evidenziando trattarsi di pretese non riconosciute,
[...] astrattamente costituenti debiti fuori bilancio, aveva chiarito che l'accertamento dell'an e del quantum di siffatte pretese era di fatto condizionato all'espletamento della procedura di cui all'art. 194, comma 1 lett. e ), del d.lgs. 267/2000 e che “Definita attraverso la predetta procedura, comunque da concludersi entro il 31.03.2014, 6 l'eventuale ammissibilità e l'importo del credito riconosciuto, verranno stabiliti i termini di pagamento, in accordo tra le parti”. Dunque, con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 272 del 20.12.2013 aveva riconosciuto i debiti fuori bilancio per complessivi € 2.423.537,74 derivanti dalla manutenzione straordinaria anni 2006/2010, per come definiti nell'accordo del 19.12.2013, provvedendo altresì al relativo pagamento. Chiariva che l'obbligo di provvedere al pagamento delle somme portate dalle citate fatture (di cui in bilancio non vi era alcuna previsione) era giuridicamente sorto soltanto all'esito della procedura di cui all'art. 194, comma 1 lett. e), sicché prima di quel momento le somme medesime non potevano ritenersi produttive di interessi, che infatti non erano stati oggetto della procedura di riconoscimento, peraltro esperibile esclusivamente nei limiti dell'arricchimento e dell'utilità dell'Ente. Eccepiva, altresì, l'inapplicabilità in specie della disciplina di cui al D.lgs. 231/2001 con conseguente inammissibilità delle domande svolte dall'attrice ai sensi di tale normativa. Quanto, poi, alla somma di 878.243,75 richiesta da
[...]
a titolo di oneri sostenuti in virtù del contratto RT di factoring concluso nel 2012 con l'Ente Controparte_9 convenuto rappresentava di aver estinto la propria posizione debitoria provvedendo a pagare il quantum dovuto direttamente in favore della società cessionaria, sicché l'attrice nulla poteva più pretendere, a tale titolo, nei propri confronti. Invero, in ossequio a quanto pattuito con all'art. 9 RT dell'accordo transattivo concluso nel 2013 (“Per la quota parte del credito ceduta ad pari ad € 8.507.741,81 il CP_8 CP_1 provvederà, ai sensi di quanto previsto nel contratto del 28.05.2012 a regolare i rapporti ed i termini di pagamento direttamente con l'istituto cessionario), aveva provveduto a raggiungere un ulteriore accordo con il creditore cessionario e, quindi, al pagamento di tutti gli importi dovuti in relazione alle fatture oggetto di cessione. Eccepiva in ogni caso l'assenza di apposito impegno di spesa in ordine alla richiesta dei costi di factoring ed eventuali interessi, con conseguente applicazione dell'art. 191 co. 4 TUEL. Si opponeva alla richiesta di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per assenza dei relativi presupposti, non essendo i crediti azionati dall'attrice certi, liquidi ed esigibili e non costituendo le fatture prodotte in allegato all'atto di citazione prova adeguata della sussistenza dei crediti medesimi. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea ovvero, in subordine, la riduzione del quantum dovuto.
7 All'udienza del 27.02.2022, parte attrice chiedeva di essere
“autorizzata a chiamare in causa i Dirigenti del CP_1 CP_1
che hanno sottoscritto il contratto datato 28 maggio 2012,
[...] allegato n. 5 all'atto di citazione, e l'accordo transattivo datato 19 dicembre 2013, allegato n. 7 dell'atto di citazione, nella persona, il primo, dell'architetto e, per il secondo, dottore Controparte_3
”; parte convenuta si opponeva alla richiesta di Controparte_2 autorizzazione alla chiamata in causa dei terzi assumendo che gli stessi avrebbero dovuto essere chiamati già ab origine e chiedeva la concessione dei termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c. Con ordinanza del 29.01.2022 il Giudice autorizzava la chiamata in causa dei terzi e , fissando Controparte_3 Controparte_2
l'udienza del 15.09.2022.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 27.07.2022, si costituiva in giudizio , il quale in via Controparte_2 preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, sottolineando anzitutto come la chiamata in giudizio svolta nei propri confronti dall'attrice non costituisse una conseguenza delle difese svolte dal essendosi quest'ultimo limitato a richiamare il testo CP_1 dell'art. 191 co. 4 TUEL senza tuttavia svolgere nei propri confronti alcun addebito di responsabilità. In ogni caso, egli non aveva mai disposto acquisizioni di beni o servizi, né autorizzato alcuna fornitura in violazione degli obblighi previsti dai primi tre commi dell'art. 191 TUEL, sicché doveva escludersi la sussistenza di una propria responsabilità. Contestava poi la fondatezza della domanda attorea, affermando che il
, sottoscrivendo l'accordo transattivo del 19 PA dicembre 2013, aveva semplicemente preso atto della dichiarazione con cui la società aveva affermato di essere RT creditrice della somma di euro 2.423.067,74 “per attività di manutenzione straordinaria effettuata negli anni dal 2006 al 2010, nonché dell'ulteriore quota di interessi maturati e maturandi dall'1.1.2012 sul credito ceduto ad di cui all'art. 6, punto b, CP_8 del contratto del 28.05.2012” e, preso atto che siffatta pretesa costituiva, in astratto, un debito fuori bilancio, aveva rappresentato la necessità di espletare la procedura di cui all'art. 194, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 267/2000, al cui esito era evidentemente subordinato sia l'an che il quantum del riconoscimento della pretesa. Quindi, il si era limitato a prendere atto della pretesa, CP_1 subordinandone l'eventuale riconoscimento all'esito positivo della citata procedura e, quindi, ad una formale deliberazione di riconoscimento del debito da parte dell'organo consiliare dell'Ente.
8 Doveva, quindi, escludersi che il (o per CP_1 PA esso, il funzionario), sottoscrivendo l'accordo del 19.12.2013, avesse inteso ammettere l'esistenza del credito. Con specifico riguardo agli interessi moratori asseritamente maturati dopo l'intervenuto riconoscimento del debito fuori bilancio, rilevava che con l'accordo transattivo del 19.12.2013 le parti avevano stabilito che, ove la procedura di cui all'art. 194, comma 1, lett. e), del D.lgs. 267/2000 si fosse conclusa positivamente, le stesse avrebbero provveduto a concordare i termini e le modalità di pagamento dei relativi importi. Tuttavia, dopo l'espletamento della procedura anzidetta (positivamente espletata e conclusa nella seduta consiliare del 20.12.2012), l'intesa sui termini non era mai stata formalizzata, né un accordo sul punto era mai stato sollecitato dalla società Parte_4
sicché non era individuabile in concreto un dies a quo da cui far
[...] eventualmente decorrere gli interessi. Sosteneva, inoltre, che, a fronte de riconoscimento del debito fuori bilancio operato mediante deliberazione della Commissione Straordinaria n. 272/2013, doveva escludersi la sussistenza di una propria responsabilità, non avendo egli in alcun modo ordinato le prestazioni relative agli interventi che avevano generato il debito per la gestione del servizio idrico o per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria afferenti al servizio in parola. Eccepiva l'inapplicabilità in specie della disciplina di cui al D.lgs. 231/2002, derivando il credito vantato dalla società attrice non già da un contratto, bensì da un atto amministrativo conseguente a una procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio. Quanto, poi, alle ulteriori somme pretese dalla società attrice, evidenziava come il avesse assolto gli obblighi assunti con la CP_1 sottoscrizione dell'accordo transattivo del 19 dicembre 2013. Invero, l' convenuto aveva provveduto, entro il termine pattuito CP_5 del 31 dicembre 2013, al pagamento della quota residua di credito di cui al punto 1.5 del predetto accordo, giusti mandati quietanzati nn. 10430, 10432 e 10433 del 27.12.2013. Inoltre, con accordo del 22 luglio 2014 concluso con Controparte_9
l'Ente aveva definito la posizione debitoria relativa al credito
[...] ceduto dalla società alla citata società di factoring. RT
Contestava anche la pretesa attorea avente ad oggetto l'importo di euro 268.804,26, (oltre euro 161.718,53 per interessi moratori, asseritamente maturati dal 2013 al 2020), essendo tale somma stata debitamente trattenuta dal a titolo di penali PA applicate a seguito degli inadempimenti perpetrati dalla società
nell'esecuzione del servizio affidatole. RT
Aggiungeva che nell'accordo transattivo del 19.12.2013, la predetta somma non era stata inclusa tra i crediti riconosciuti, ma che, anzi, le 9 parti avevano specificamente rinviato ad altra sede per la definizione della questione avente ad oggetto siffatta pretesa, senza che però poi ciò avvenisse concretamente. Pertanto, in assenza di qualsivoglia successivo accordo o di un accertamento giudiziale sul punto, doveva escludersi la sussistenza di un diritto dell'attrice alla corresponsione degli importi richiesti. Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“preliminarmente statuire in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva in capo al dott. ad Controparte_2 essere evocato in giudizio;
- in ogni caso accertare e dichiarare che nessun rapporto di natura obbligatoria può essere sorto, quand'anche in via sussidiaria e/o surrogatoria, tra il dott. e la Controparte_2 società in relazione al presunto credito da RT quest'ultima preteso nei confronti del e PA conseguentemente e per l'effetto respingere la domanda di parte attrice, in quanto assolutamente infondata sia in fatto che in diritto, oltre che temeraria e non provata, con condanna della stessa alla rifusione delle spese di lite ed accessori di legge.”.
In data 6.09.2022 si costituiva in giudizio Controparte_3
, il quale in via preliminare eccepiva la nullità della chiamata di
[...] terzo effettuata nei propri confronti da parte attrice, deducendo in tal senso che l'esigenza di estendere il contraddittorio nei propri confronti non costituiva una conseguenza delle eccezioni svolte dal convenuto, ma afferiva a valutazioni che erano già nella disponibilità dell'attrice al momento della introduzione del giudizio. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda, eccependo in primo luogo la non invocabilità in specie dell'art 191 co. 4 TUEL, in virtù del fatto che l'accordo dallo stesso sottoscritto, in data 28.05.2012, in qualità di legale rappresentante del convenuto, era stato CP_1 stipulato in presenza del relativo impegno di spesa. Affermava, quindi, che il predetto accordo – sul quale l'attrice fondava la pretesa svolta nei propri confronti - risultava assistito da regolare copertura finanziaria, per come attestato dalla Deliberazione della Giunta Municipale n. 298 del 30 dicembre 2012, richiamata nel corpo del contratto medesimo, con cui la Giunta aveva approvato i termini Contr dell'accordo intervenuto con e , nonché stabilito di RT impegnare i costi sul capitolo 13413 del bilancio comunale. Chiariva, inoltre, di aver sottoscritto il menzionato accordo in attuazione di un atto d'indirizzo della Commissione Prefettizia (n. 48/2013) e della determina dirigenziale di imputazione della spesa a bilancio, nonché in conformità al parere favorevole di regolarità contabile rilasciato dal Dirigente del Servizio Finanziario. Contestava comunque la fondatezza delle pretese creditorie svolte da parte attrice affermando, in particolare l'incompatibilità della richiesta
10 avente ad oggetto il pagamento della somma di euro 268.804,26 con la fattispecie di cui all'art. 191 co. 4 TUEL, essendo pacifica la sussistenza inter partes di un contratto scritto. Eccepiva, poi, l'improponibilità nei propri confronti della domanda avente ad oggetto la somma di euro 916.014, 43 - asseritamente dovuta a titolo di interessi moratori per interventi di manutenzione straordinaria eseguiti dalla società attrice tra il 2006 ed il 2010 – atteso che tali lavori erano stati realizzati in virtù di un contratto sottoscritto, in data 15.06.2010, tra (nella persona del dott. ) CP_6 Persona_1 ed , ossia in esecuzione di un rapporto contrattuale RT rispetto al quale il era rimasto estraneo. PA
Sottolineava, inoltre, che sottoscrivendo il Parte_4 contratto del 28.05.2012, aveva espressamente rinunciato a qualsiasi ulteriore diritto maturato per le attività svolte sino al 31.12.2011 (“quali, aggiornamento prezzi, riserve e interessi di mora…”) ed aveva confermato tale rinuncia anche in sede di sottoscrizione dell'accordo transattivo del 19.12.2013. Negava anche la tenutezza a corrispondere la somma di euro 878.243,75 per oneri di factoring e di euro 511.058,98 per relativi interessi, all'uopo precisando di essersi limitato a sottoscrivere il contratto del 28.05.2012 in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale e, quindi, a formalizzare una decisione che, nella sostanza, era espressione della volontà del menzionato organo collegiale. In ogni caso, in occasione dell'accordo transattivo del 19.12.2013, la società , ricostruendo le pretese creditorie residue, non RT aveva fatto alcuna menzione degli interessi corrisposti ad CP_8 con ciò rinunciando ad ogni futura pretesa sugli stessi. Affermava ancora la non dovutezza delle somme pretese dall'attrice a titolo di interessi moratori, stante l'assenza di una formale costituzione in mora e non avendo la società attrice, prima del giudizio de quo, avanzato alcuna richiesta di pagamento nei propri confronti. In ogni caso, la domanda avente ad oggetto il pagamento degli interessi moratori prodotti sulle somme già corrisposte dall'Ente convenuto all'esito della procedura di cui all'art. 194 TUEL era da ritenersi inammissibile, atteso che prima dell'espletamento della procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio e delle altre operazioni conducenti alla quantificazione, la somma dovuta alla società era indeterminata e, per tale ragione, non poteva RT produrre interessi, tantomeno al tasso commerciale. Sosteneva, infine, che all'esito dell'adempimento degli impegni assunti dal con l'accordo transattivo del 19.12.2013, le obbligazioni CP_1 sorte con il contratto sottoscritto il 28.05.2012 dovevano ritenersi estinte. Chiedeva, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, 1. dichiarare la nullità della 11 citazione in giudizio dell'arch. Controparte_3 disponendo la sua estromissione dal giudizio;
2. Rigettare la richiesta d'ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. per assenza dei presupposti di legge;
3. accertare e dichiarare che nessun rapporto obbligatorio è mai sorto direttamente fra l'arch. e Controparte_3
e, conseguentemente, dichiarare il difetto di PA0 legittimazione passiva del terzo chiamato;
4. in ogni caso, rigettare la domanda perché infondata in fatto ed in diritto anche alla luce delle rinunce intervenute e, comunque, non provata né in ordine all'an né in ordine al quantum.”
Con ordinanza a verbale del 12.01.2023 il Giudice rigettava le istanze istruttorie avanzate dalle parti nonché la richiesta di ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. formulata da parte attrice e, visti gli artt. 187 e 281 bis e ss. c.p.c., rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 9.04.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.02.2024, il Giudice “ritenuta l'inammissibilità della produzione documentale che parte attrice ha effettuato il 21 febbraio 2024 ovverosia oltre le preclusioni che governano il rito, trattandosi di documenti datati 2012, 2013 e 2014, e quindi non di formazione sopravvenuta, che parte attrice avrebbe potuto offrire in comunicazione con la costituzione ovvero con la memoria istruttoria di cui all'art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e non deducendo la parte alcunché in merito a pregresse richieste di ottenimento della documentazione de qua rivolte ad (soggetto da cui Controparte_8 provengono i documenti versati tardivamente nell'incarto processuale)”, rigettava la richiesta di parte attrice di acquisizione della documentazione di cui all'udienza del 22.02.2024, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Infine, all'udienza del 29.04.2025, celebratasi con le forme di cui all'art. 127ter c.p.c., le parti precisavano le proprie conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
I) La convenzione di affidamento del servizio integrato, l'accordo transattivo e le domande formulate in giudizio.
Ai fini di una migliore comprensione della vicenda si osserva quanto segue.
Con convenzione per la gestione del servizio idrico integrato del 12 aprile 2017 l' PA1 ha affidato alla società CQ S.c.p.a. la
[...]
12 gestione del servizio idrico integrato per quattro anni a decorrere dal 1° luglio 2006 e che, in data 12.04.2007 (doc. 3 parte attrice).
Con successivo contratto del 15 giugno 2010, l'ATO 5 RC ha affidato alla società CQ S.c.p.a. “la continuazione dell'espletamento delle attività essenziali connesse al mantenimento della situazione di fatto e, quindi, alla gestione e conduzione di quanto fin qui gestito, comprese le attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, controllo e custodia degli impianti di depurazione, degli impianti di sollevamento e delle reti afferenti agli stessi. Se necessario al fine del mantenimento della situazione di fatto, su indicazione del singolo Comune potrà essere affidato ad anche RT
l'espletamento delle attività essenziali connesse alla gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, controllo e custodia degli impianti e delle reti acquedottistiche. È inoltre compresa la manutenzione straordinaria, laddove la manutenzione è finalizzata al mantenimento del ripristino delle apparecchiature e dell'efficienza del sistema nello stato di fatto in cui si trova, fatti salvi i casi di usura per fine ciclo e/o danno accidentale e/o di forza maggiore…” con decorrenza dal primo luglio 2010 e sino al 31 dicembre 2011 (doc. 4 parte attrice).
Con contratto del 28 maggio 2012 il Commissario Liquidatore dell'ATO 5 RC ha affidato, con decorrenza dal primo gennaio 2012 e sino al 31 dicembre 2012, alla società CQ S.c.p.a. “la continuazione dell'espletamento delle attività essenziali connesse al mantenimento della situazione di fatto, e, quindi, alla gestione e conduzione di quanto fin qui gestito, comprese le attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e programmata, controllo e custodia degli impianti di depurazione, degli impianti di sollevamento e delle reti afferenti agli stessi. È inoltre compresa la manutenzione straordinaria, laddove la manutenzione è finalizzata al mantenimento del ripristino delle apparecchiature e dell'efficienza del sistema nello stato di fatto in cui si trova, fatti salvi i casi di usura per fine ciclo e/o danno accidentale e/o di forza maggiore. “ ”, per le suddette attività, RT presenterà, a consuntivo, il report dei costi sostenuti…”, (doc. 5). Inoltre, per quel che rileva ai fini del presente giudizio, con il predetto contratto il (ricadente nell'ATO 5) si è fatto PA carico, a far data dal 1 gennaio 2012, “di tutti gli oneri gravanti su
in relazione ai crediti vantati dalla stessa società nei RT confronti del e ceduti ad , con il CP_1 Controparte_9 riconoscimento e l'accettazione del Comune stesso e ammontanti, in linea di capitale a € 8.509,138,56 oltre gli interessi maturati successivamente al 31/12/2011 sulla somma anticipata da ad CP_8 Co
e pari, alla predetta data a € 7.203.629,00” (art. 6 b).
13 Con successivo contratto del 22 maggio 2013, il PA
ha novamente affidato alla società CQ S.c.p.a. il
[...] predetto servizio.
Risulta, altresì, documentalmente che in data 19 dicembre 2013 la società CQ S.c.p.a. ed il hanno PA raggiunto un accordo transattivo, con cui - premettendo “- che la CQ S.C.p.A. è titolare di vari crediti nei confronti del
[...]
, per come accertato dai competenti dirigenti;
- che PA il non riconosce integralmente i crediti attivati e comunque CP_1 ritiene di essere titolare di controcrediti anche in relazione al danno subito per effetto dell'accantonamento di somme impignorabili;
che il si trova in situazione di squilibrio finanziario che potrebbe CP_1 determinare il dissesto ai sensi dell'art. 244 d.lgs. 267/200, e ha attivato la procedura di riequilibrio finanziario prevista dall'art. 243 d.lgs. n. 267/2000; - che l'art. 243 bis, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, come introdotto dal d.lgs. n. 174/2012, convertito in legge 7/12/2012 n. 213, prevede una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili e il finanziamento dei predetti debiti anche mediante un piano di rateizzazione convenuto con i creditori…(….)…che pertanto, le parti intendono addivenire ad una definizione transattiva dei rapporti economici del presente atto” - le parti all'art. 1 hanno previsto che “1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Il riconosce di essere PA debitore di CQ S.C.p.A., dalla data del 31 dicembre 2012, per i servizi di gestione ordinaria del ciclo idrico integrato e per interventi di manutenzione straordinaria, di complessivi € 11.999.245, 51 (di cui € 8.507.741, 81 dovuti ad cui Controparte_9 RT ha ceduto il relativo credito), importo che, secondo quanto accertato dal competente dirigente del Settore Servizi Tecnici, costituisce credito certo, liquido ed esigibile, al netto delle detrazioni applicate nell'anno 2012 per interventi eseguiti in sostituzione e per penale, come di seguito riportate…(…)… 3.Nel corso del 2013 sono stati erogati, alla data di sottoscrizione del presente accordo, complessivi € 3.455.116, 94 di cui 3.248.007,65 per gestione ordinaria ed € 207.109,29 per manutenzione straordinaria in bilancio a titolo di pagamento in acconto dei corrispettivi maturati al 31.12.2012, per cui l'importo complessivo del debito attuale (compresa la residua quota di € 8.507.741,81 ceduta ad è pari Controparte_9 ad € 8.544.128,57 per come risultante dal prospetto riassuntivo di seguito riportato…(…)… 4. CQ S.C.p.A. si impegna, alle condizioni di cui al comma seguente, a rinunciare a tutti gli interessi maturati e maturandi nel corso del rapporto contrattuale, nonché ad accessori e spese legali ed a confermare la rinuncia alla quota della sorte capitale di € 14 1.800.000,00 pari alla riduzione transattiva di cui al punto 6,punto c), del contratto del 28.05.2012, nonché ad accettare le detrazioni derivanti dagli interventi sostituivi di cui al comma 2 (per € 189.078,94), ad eccezione delle penali, già oggetto di contestazione e che dovranno essere successivamente definite in separata sede.
5. Le rinunce di cui al comma precedente sono condizionate dal credito residuo pari, al netto della quota ceduta ad ad € 36.386, 76 CP_8 che dovrà avvenire entro il 31.12.2013.
6. I pagamenti possono essere sospesi nel caso in cui sopravvenga la necessità di acquisire chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata. In questo caso, alla società in epigrafe verrà assegnato un termine per produrre quanto richiesto.
7. In aggiunta al credito di cui al comma 2, la società assume di essere creditrice RT della somma di € 2.423.067, 74 per attività di manutenzione straordinaria effettuata negli anni del 2006 al 2010, nonché dell'ulteriore quota di interessi maturati e maturandi dall'1.1.2012 sul credito ceduto ad di cui all'art. 6, punto b, del contratto CP_8 del28.05.2012. Il , costituendo le anzidette PA pretese allo stato non riconosciute, astrattamente un debito fuori bilancio, dovrà esperire la formale procedura di cui all'art. 194 comma 1, lett. e), del D.lgs. 267/2000, al cui esito è condizionato sia l'an che il quantum del riconoscimento della stessa pretesa, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'Ente.
8. Definita attraverso la predetta procedura, comunque da concludersi entro il 31.03.2014, l'eventuale ammissibilità e l'importo del credito riconosciuto, verranno stabiliti i termini di pagamento, in accordo tra le parti.
9. Per la quota parte del credito ceduta ad pari ad € CP_8
8.507.741,81 il provvederà, ai sensi di quanto previsto nel CP_1 contratto del 28.05.2012, a regolare i rapporti ed i termini di pagamento direttamente con l'Istituto cessionario.” All'art. 2 del predetto accordo, può ancora leggersi che “1.
dichiara di non aver in atto avviato procedure giudiziarie RT volte al recupero del credito di cui all'art.1.
2. Con il pagamento degli importi di cui all'articolo 1, alle scadenze ivi indicate e fatti salvi gli esiti delle procedure di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 7 del medesimo art. 1, RT rinuncia comunque agli atti di futura volta al recupero del credito oggetto del presente accordo.
3. Con la ricezione degli importi di cui all'art. 1, alle scadenze ivi indicate e fatti salvi gli esiti delle procedure di definizione delle penali di cui al comma 4 del detto art. 1 e di riconoscimento del debito fuori bilancio di cui al comma 7 del medesimo art. 1, si RT dichiara integralmente soddisfatta di ogni competenza in relazione ai crediti di cui all'art. 1 e nulla più avrà a pretendere nei confronti del 15 per qualsiasi diritto, ragione e/o pretesa in PA relazione ai medesimi crediti….”. (doc. 7).
Nell'ambito del presente giudizio, la società RT
(già CQ Scpa) ha domandato la condanna del
[...]
al pagamento della somma di euro PA
2.735.839, 95, a titolo di fatture insolute emesse a vario titolo, oltre interessi calcolati alla data del 31 dicembre 2020 e oltre ulteriori interessi maturati dalla data del 1° gennaio 2021 sino al soddisfo. Nel dettaglio, la società attrice ha chiesto: a) il pagamento di euro 268.804, 26 (IVA inclusa) di cui alla fattura n. 7/2013, relativa alle prestazioni rese da , nel dicembre 2012, per il servizio di RT depurazione e fognatura, nonché il pagamento della somma di euro 70.280, 90 di cui alla fattura n. 32/2016, relativa agli interessi moratori maturati sulla somma di cui alla fattura n. 7/2013 da 19 giugno 2013 sino al 30 settembre 2016 e l'ulteriore somma di euro 91.437, 63 a titolo di interessi maturati, nel periodo compreso tra il 1 ottobre 2016 ed il 31 dicembre 2020, in conseguenza del mancato pagamento della predetta fattura;
b) il pagamento di euro 916.014, 43 di cui alla fattura n. 6/2017, relativa agli interessi moratori ex art. D.lgs. 231/2002, maturati in conseguenza del ritardato pagamento delle fatture n.52/2008, n. 45/2010, n. 46/2010, n. 47/2010 e n. 253/2011, emesse dalla società in relazione ai RT corrispettivi di manutenzione straordinaria ed interamente pagate dal quanto a sorte capitale;
c) il pagamento di PA euro 878.243, 75 di cui alle fatture n. 157/2012, n. 2/2012, n. 3/2013, n. 40/2013, n. 42/2013, n. 5/2014, n. 7/2014, n. 44/2014, n. 45/2014, relative al pagamento dei costi di factoring dovuti da in favore di in RT Controparte_9 esecuzione del contratto di factoring sottoscritto con essa Banca in data 5.11.2010, nonché il pagamento di euro 511.058,98 a titolo di interessi moratori calcolati ex art. D.lgs. 231/2002 sulle predette fatture.
Dal canto suo, il convenuto ha contestato la debenza degli CP_1 importi portati dalle singole fatture azionate ed ha pertanto richiesto il rigetto della domanda attorea. A fronte delle difese articolate dal – il quale, nel contrastare CP_1 la domanda attorea, ha eccepito, con riguardo alla richiesta sub b) ed a quella sub c) - la mancanza di impegno contabile e, quindi, l'operatività dell'art. 191 TUEL – ha chiesto ed ottenuto la chiamata in giudizio di e Controparte_3 Controparte_2
, chiedendo, in via subordinata rispetto alla domanda svolta
[...] nei confronti dell'Ente, di accertare la responsabilità solidale degli stessi
“nella loro qualità di dipendenti e/o funzionari del PA3
[...]
[...] , che hanno sottoscritto rispettivamente il contratto del 28
[...] maggio 2012 e l'accordo transattivo del 19 dicembre 2013 con la società attrice” e del e per l'effetto di PA
“condannarli in solido tra loro al pagamento alla somma onnicomprensiva di Euro 2.735.839,95 (sorte capitale oltre interessi calcolati sino al 31 dicembre 2020) oltre interessi maturandi dalla data del 1 gennaio 2021 sino al dì del soddisfo, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia”.
II) Le fatture n. 7 del 19 giugno 2013 e n. 32 del 3 ottobre 2016
Tanto premesso, procedendo all'esame nel merito della domanda attorea, si rileva che, come anticipato, l'attrice assume anzitutto di essere creditrice nei confronti del PA dell'importo residuo della fattura n. 7 del 19 giugno 2013, pari ad euro 268.804,26 (IVA inclusa), asseritamente dovuto a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione e fognatura reso nel dicembre del 2012.
Sul punto appare utile anzitutto chiarire che risulta incontestato tra le parti che la somma anzidetta sia in astratto dovuta per le prestazioni rese nell'anno di interesse, ma non è stata corrisposta in ragione degli asseriti inadempimenti della società che RT avrebbero fatto scattare la penale applicata e dall'Ente, poi decurtata dai corrispettivi dovuti per l'anno 2012.
La società attrice, dunque, in questa sede, insta per il pagamento del saldo della fattura sul presupposto dell'illegittimità della penale applicata mediante trattenuta sui canoni mensili dovuti a titolo di corrispettivo per il servizio reso.
Ora, premesso che in sede di accordo transattivo del 19 dicembre 2012, la società ha espressamente escluso dall'oggetto RT delle rinunce svolte le “penali, già oggetto di contestazione e che dovranno essere successivamente definite in separata sede” e che secondo la ricostruzione concordemente offerta dalle parti alcun successivo accordo è stato raggiunto sul punto, si osserva che la penale di cui si discorre è stata applicata con nota prot. 168128 del 13 novembre 2012, conseguente alla nota prot. 35514 dell'1.03.2012 con cui il convenuto ha sollecitato la società a provvedere RT alla pulizia ed allo svuotamento delle vasche ex biodischi della linea di impianto di depurazione in località AV “affinché l'impresa NDM (recte MDM n.d.r.), titolare dell'appalto in oggetto (Lavori di riattivazione seconda linea impianto di depurazione località AV n.d.r.), possa installare il sistema Sanitaire a microbolle ed alla pulizia
17 e svuotamento di canali d'ingresso e vasche dissabbiatore per installare i nuovi carroponti” (doc. 2 . CP_1
Nel dettaglio, nella nota prot. 168128 del 13.11.2012 può leggersi che:
“A seguito di sopraluoghi eseguiti e delle numerose segnalazioni pervenute si è constatato che negli ultimi mesi si registra un generale decadimento de livello dei servizi resi da codesta Società specie per quanto concerne le operazioni di manutenzione ordinaria e pulizia degli impianti sia di depurazione che di sollevamento, con particolare riferimento alle vasche dell'impianto di AV ed ai siti di stoccaggio dei prodotti da smaltire. Pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 13 del contratto vigente si applica la prevista penale il cui importo è di seguito riportato (…) …L'importo di euro 268.804, 25 dovrà essere decurtato dai compensi a Voi dovuti per il 2012 ed esposto nella relativa fattura” (doc. 1 parte convenuta). In riscontro alla predetta comunicazione, la società , con RT nota del 20.11.2012, ha contrastato gli addebiti dell'Ente, sostenendo che “il servizio ordinario è stato realizzato nei termini pattuiti ed eventuali disfunzioni e ritardi nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria di una certa rilevanza, sono da attribuire, in via esclusiva, agli omessi pagamenti da parte del PA
. In ragione di ciò, qualsivoglia responsabilità per tali presunte
[...] inadempienze è da addebitarsi al medesimo, che nulla potrà CP_1 eccepire o contestare alla scrivente società” (doc. 9 parte attrice).
Ebbene, appare subito evidente come a fronte delle contestazioni di indempimento svolte dal che, pur nella loro PA sinteticità, si rivelano comunque sufficientemente specifiche e puntuali, l'odierna attrice si sia limitata a negarne la fondatezza, senza però addurre alcun elemento utile a sconfessarle, ovvero a dimostrare la sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dello strumento di cui all'art. 1460 c.c. Invero, la società , a giustificazione di eventuali RT disfunzioni e ritardi, ha genericamente eccepito l'inadempimento dell'Ente nella corresponsione dei pagamenti dovuti, ma non ha chiarito con riferimento a quali mensilità il si sarebbe reso insolvente, CP_1 né tantomeno la consistenza e l'incidenza di tale presunto mancato adempimento. Peraltro, parte attrice, neppure nell'ambito dell'odierno giudizio ha offerto degli elementi che consentano di ritenere non fondate le contestazioni in virtù delle quali l'Ente convenuto è pervenuto all'applicazione della penale, essendosi piuttosto limitata a ribadire l'illegittimità della penale medesima per difetto dei presupposti previsti dall'art. 12 del contratto all'epoca vigente inter partes (ossia il contratto del 28.5.2012), sul presupposto (già sostenuto in sede di contestazioni stragiudiziali) secondo cui tale articolo consentiva 18 l'applicazione delle penali “solo nelle ipotesi di particolare gravità, che non siano state oggetto di una immediata rimozione”. Tale ultimo assunto risulta tuttavia privo di alcun pregio, in quanto al citato articolo 12 si prevede esclusivamente che “In caso di inadempimento o adempimento inesatto ad “ ” saranno RT applicate penali nella misura del 5% dell'importo contrattuale” senza affatto condizionare l'applicabilità delle penali alla sussistenza di inadempimenti particolarmente gravi.
Alla luce di quanto sopra, le doglianze formulate da parte attrice, in ordine alla presunta illegittimità della penale applicata dall'amministrazione convenuta non risultano fondate, non essendo riuscita a fornire la prova del RT
a a contrastare gli addebiti del
CP_1
Deve, pertanto, ritenersi che il abbia PA legittimamente trattenuto la somma di euro 268.804, 26 sui canoni relativi all'anno 2012, sicché la pretesa de qua deve essere disattesa.
Le considerazioni che precedono inducono al rigetto della domanda in esame, con conseguente assorbimento di ogni altra questione sollevata sul punto.
Ne discende altresì il rigetto della pretesa attorea tesa alla condanna del al pagamento della somma di cui alla fattura n. 32 del 3 CP_1 ott , pari ad euro 70.280, 90, asseritamente dovuti a titolo di interessi moratori (calcolati ex D.lgs. 231/2022 dal 19 giugno 2013 al 30 settembre 2016) per il mancato pagamento della fattura n. 7 del 19.06.2013, nonché quella tesa alla condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento della somma di euro 91.437, 63, a titolo di interessi maturati, in conseguenza del mancato pagamento della citata fattura n. 7 del 19.06.2013, nel periodo dal 1 ottobre 2016 al 31 dicembre 2020.
II) La fattura n. 6 del 23 novembre 2017
Per quanto concerne, poi, l'ulteriore credito di euro 916.014, 43, portato dalla fattura n. 6 del 23 novembre 2017, relativa agli interessi moratori ex D.lgs. 231/2002, asseritamente derivanti dal ritardato pagamento delle fatture n.52/2008, n. 45/2010, n. 46/2010, n. 47/2010 e n. 253/2011, emesse dalla società in RT relazione ai corrispettivi di manutenzione straordinaria occorre svolgere alcune precisazioni preliminari.
Il quantum complessivamente portato dalle fatture di cui sopra, per come riconosciuto dalla stessa attrice, è stato interamente corrisposto 19 dal , all'esito di apposita procedura di PA approvazione del debito fuori bilancio.
Infatti, in sede di accordo transattivo del 19.12.2013, il
[...]
, a fronte della dichiarazione resa da - PA RT con cui quest'ultima si è affermata creditrice nei confronti dell' CP_5 della complessiva somma di euro 2.423.067, 74 per attività di manutenzione straordinaria effettuata negli anni dal 2006 al 2010 (nonché, secondo quanto infra si dirà, dell'ulteriore quota di interessi maturati e maturandi dall'1.1.2012 sul credito ceduto a di CP_8 cui all'art. 6, punto b, del contratto del 28.05.2012) - ha chiarito trattarsi di pretesa astrattamente configurabile un debito fuori bilancio ed ha pertanto rinviato la valutazione circa l'an ed il quantum della stessa (comunque in quella sede non riconosciuta) alla conclusione della formale procedura di cui all'art. 194 co. 1 lett. e) del TUEL.
Da quanto emerge dagli atti di causa, il convenuto, con CP_1 deliberazione n. 272 del 20.12.2013 della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, ha poi provveduto al riconoscimento del predetto debito fuori bilancio (doc. 5 parte convenuta). In particolare, la Commissione Straordinaria ha riconosciuto i debiti fuori bilancio per complessivi euro 2.423.537,74 derivanti dalla manutenzione straordinaria eseguita dalla società nel RT periodo compreso tra il 1° luglio 2006 ed il 31 dicembre 2010. A tale delibera è seguito, all'esito di approvazione del piano di rientro, il pagamento della somma di euro 2.423.537,74 in favore dell'odierna attrice.
Ciò posto, la domanda attorea tesa al riconoscimento degli interessi moratori maturati sulla predetta somma nel periodo compreso tra l'emissione di ciascuna delle singole fatture più sopra citate ed il relativo pagamento non può essere accolta.
Invero, come chiarito dalla Suprema Corte “in tema di obbligazioni degli enti locali, il riconoscimento di un debito fuori bilancio è atto discrezionale ed impegna l'ente pubblico dal quale promana, entro i limiti della somma riconosciuta: a tal fine – peraltro – il debito di maggiore importo deve risultare da contratto stipulato nelle forme prescritte. Una volta riconosciuto il debito è produttivo di interessi e di obbligazione risarcitoria ai sensi dell'art. 1224 cod. civ. a decorrere dal riconoscimento, diventando in tale momento liquido ed esigibile” (Cass. n. 1265/2003; Cass n. 19562/2003).
Dunque, poiché la somma di euro 2.423.537,74 è divenuta esigibile nei confronti del soltanto dopo l'adozione della CP_1 PA
20 Delibera per il riconoscimento del debito, deve escludersi che, prima di tale momento, sulla somma medesima siano maturati interessi.
Con riguardo alla pretesa di cui si discorre è, peraltro, da escludersi anche la sussistenza di una qualsivoglia responsabilità dei terzi chiamati, per la considerazione assorbente che il meccanismo invocato dall'attrice di cui all'art. 191 co. 4 TUEL – secondo cui nel caso di acquisizione di beni e servizi in violazione delle previsioni di cui ai precedenti commi, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi del successivo art. 194 co. 1 lett. e), direttamente tra il privato fornitore e l'amministratore o il funzionario che ha consentito la fornitura – opera soltanto laddove non abbia avuto luogo la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. e). Peraltro, parte attrice, assumendo che le presunte responsabilità del e del , deriverebbero dall'aver sottoscritto, il primo, CP_3 CP_2
o del 012 e, il secondo, l'accordo transattivo del 19.12.2013, omette di considerare che i funzionari nei confronti dei quali agire ex art. 191 co. 4 TUEL andrebbero individuati in coloro i quali hanno consentito la fornitura di beni e servizi in assenza di regolare impegno di spesa.
Ad abundantiam si osserva che la tesi attorea secondo cui il , CP_2 sottoscrivendo l'accordo transattivo del 19.12.2013, avrebbe l'impegno di esperire la procedura del riconoscimento del debito per tutti i crediti vantati da in esecuzione dell'art. 6b del RT
Contratto 2012 (senza esclusione dei relativi interessi moratori), oltre ad essere smentita dal tenore testuale dell'accordo medesimo, appare altresì priva di fondamento giuridico, ove si consideri che detto riconoscimento consegue all'attivazione di un procedimento discrezionale, in cui è riservata all'ente la valutazione dell'utilità e dell'arricchimento ottenuti con l'acquisizione di beni e servizi, attraverso l'assunzione di un'obbligazione sprovvista di copertura contabile.
Parimenti priva di fondamento è, poi, anche l'assunto secondo il quale l'Arch. sarebbe personalmente responsabile per i crediti CP_3 maturati da a titolo di interessi moratori sui corrispettivi RT fatturati per utenzione straordinaria eseguita nel periodo 2006-2010, atteso che tali corrispettivi sarebbero stati indicati come dovuti nella premessa 32 del contratto sottoscritto, in data 28.05.2012, dal predetto funzionario, richiamata all'art. 1 del contratto medesimo. Infatti, il riconoscimento del debito fuori bilancio – categoria in cui senz'altro rientrava il debito in parola – deve avvenire espressamente, con apposita deliberazione dell'organo competente, né può essere desunto dal mero comportamento degli organi rappresentativi dell'ente, insufficiente ad esprimere un apprezzamento di carattere generale in ordine alla conciliabilità dei relativi oneri con gli indirizzi di
21 fondo della gestione economico-finanziaria dell'ente e con le scelte amministrative (ex multis Cass. n. 30109/2018).
In conclusione, le domande avanzate da parte attrice con riguardo alla pretesa in esame debbono essere rigettate tanto nei confronti del convenuto che nei confronti dei terzi chiamati.
III) Le fatture n. 157/2012, n. 2/2012, n. 3/2013, n. 40/2013, n. 42/2013, n. 5/2014, n. 7/2014, n. 44/2014, n. 45/2014.
Residua a questo punto da esaminare la domanda attorea tesa alla condanna di parte convenuta al pagamento della somma di euro 878.243, 75, di cui alle fatture n. 157/2012, n. 2/2012, n. 3/2013, n. 40/2013, n. 42/2013, n. 5/2014, n. 7/2014, n. 44/2014, n. 45/2014, nonché alla somma di euro 511.058,98 a titolo di interessi moratori calcolati ex art. D.lgs. 231/2002 sulle predette fatture.
Sul punto si osserva che le fatture di cui innanzi sono state emesse dalla società CQ S.c.p.a. nei confronti del PA
tra il 5 novembre 2012 ed il 1° ottobre 2014, in relazione al
[...]
“Ribaltamento degli oneri (contratto 28/05/2012)”, Controparte_8 ossia al ribaltamento degli oneri gravanti in capo alla predetta società in virtù del contratto di factoring dalla medesima stipulato con
[...] ed in esecuzione del quale ebbe a cedere al predetto Controparte_9 istituto bancario, pro solvendo, i crediti maturati nei confronti dell'odierno convenuto.
L'attrice sostiene, infatti, che l'amministrazione convenuta sarebbe tenuta al pagamento di tali fatture, poiché la stessa, in sede di stipula del contratto del 28.5.2013 ha assunto il seguente impegno “Il
[...]
a far data dal 1° gennaio 2012 si fa carico di tutti gli PA oneri gravanti su in relazione ai crediti vantati dalla RT stessa società nei confronti del e ceduti ad CP_1 CP_8
”.
[...]
Ora, sul punto appare anzitutto utile osservare che assumendo l'impegno appena richiamato, l'odierno convenuto abbia reso una vera e propria dichiarazione di accollo dei costi di factoring gravanti in capo ad . RT
Ancora, si rileva che il , nell'ambito PA dell'accordo transattivo intervenuto tra le stesse parti il successivo 19.12.2013, a fronte della dichiarazione resa, all'art. 1.7., dalla di essere titolare (anche) “dell'ulteriore quota di interessi RT maturati e maturandi dall'1.1.2012 sul credito ceduto ad di CP_8 cui all'art. 6 punto b. del contratto del 28.05.2012”, ritenne trattarsi di una pretesa integrante, in astratto, gli estremi di un debito fuori bilancio e, pertanto, rimise ogni valutazione circa l'an ed il quantum 22 dell'asserito credito al successivo espletamento della procedura di cui all'art. 194 co. 1 lett. e) del TUEL.
Si condivide, dunque, l'assunto attoreo secondo cui la pretesa concernente il ribaltamento dei costi di factoring rimase effettivamente estranea all'oggetto delle rinunce svolte nella predetta sede da
, dovendosi ritenere –anche alla luce del richiamo al RT contratto del 28.05.2012, contenuto nell'art.
1.7. dell'accordo transattivo, – che con il termine “interessi maturati e maturandi dall'1.1.2012” le parti intendessero fare riferimento agli interessi passivi maturati in capo alla società in relazione ai crediti ceduti a e, quindi, ai costi di factoring. Controparte_9
In ordine, poi, alla circostanza che l'amministrazione convenuta non ebbe a riconoscere la pretesa in parola all'esito della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, non può ritenersi configurabile, né in capo al convenuto né tantomeno in capo ai terzi chiamati, alcun tipo responsabilità, ribadendo quanto più sopra chiarito circa le modalità con cui è possibile operare tale riconoscimento ed alla natura discrezionale della procedura ex art. 194 co. 1 lett. e) del TUEL.
Al netto di tale precisazione, la pretesa de quo poteva senz'altro essere azionata in questa sede dalla società attrice, tenuto conto che non risulta che questa sia stata oggetto di rinuncia in sede di accordo transattivo e che, il nell'ambito PA dell'accordo raggiunto, in data 22.07.2014, con Controparte_9 ha definito la posizione debitoria che aveva nei confronti della
[...] predetta società in relazione ai crediti ceduti da , RT limitatamente alla quota capitale ed agli interessi di cui alle fatture oggetto di cessione (doc. 7 parte convenuta).
In altri termini, avuto riguardo al compendio probatorio in atti, non si può ritenere che il debito accollatosi dal in sede di CP_1 sottoscrizione del contratto datato 28.05.2012 - avente, cioè, ad oggetto i costi di factoring gravanti in capo ad - sia stato RT ad oggi assolto dall'Ente medesimo.
Tanto chiarito, la pretesa in esame non può però trovare accoglimento, stante il rilievo assorbente che la stessa non risulta adeguatamente provata.
Infatti, l'attrice si è limitata a produrre delle fatture emesse nei propri confronti da da cui non è dato evincersi il Controparte_9 rapporto contrattuale di riferimento, senza neppure dimostrare di averle regolarmente notificate all'amministrazione convenuta, nonché delle fatture emesse nei confronti del in PA relazione al ribaltamento oneri , tuttavia non Controparte_8 quietanzate. 23 A tanto si aggiunga che l'ulteriore produzione documentale resa da parte attrice in data 21.02.2024 - come già rilevato con ordinanza del 9.04.2024 – è da ritenersi inammissibile e, pertanto, di essa non può tenersi conto ai fini della presente decisione.
Da quanto precede discende il rigetto della domanda in esame, tanto nei confronti del convenuto quanto nei confronti dei terzi CP_1 chiamati.
In definitiva la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Tenuto conto degli esiti complessivi della lite, della complessità delle questioni fattuali e giuridiche trattate, nonché del valore della controversia e del suo oggetto, si ritiene equo disporre la compensazione integrale delle spese di lite, tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, così provvede:
1. Rigetta la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
2. Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Reggio Calabria il 05/07/2025
Il Giudice
Liborio Fazzi
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