Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 14/03/2025, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2362/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 23/10/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
residente in [...]9-int. 2
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], e CP_1 C.F._2
residente in [...]9-int.2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cristina BELTRAMINI presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in ON CE, via Liberazione, 12, giusta procura allegata al ricorso congiunto;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
“chiedono la separazione personale consensuale alle condizioni sottoesposte,
- i coniugi vivranno separatamente nel reciproco rispetto;
arredano;
il marito trasferirà altrove la propria residenza, asportando i propri effetti personali e provvederà
a volturare contratto e utenze, al medesimo intestate, a favore della moglie;
- i coniugi danno atto della propria indipendenza economica, per cui ciascuno di essi provvederà al proprio mantenimento e dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro;
- il figlio , maggiorenne, rimarrà a vivere con la madre e così anche la figlia , Per_1 Per_2
minorenne, che verrà affidata ad entrambi i coniugi, con residenza e collocazione abitativa presso la madre.
I genitori si fanno carico di garantire il diritto della minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti SInificativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale.
La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole dovranno essere prese di comune accordo;
- il padre potrà tenere e vedere la figlia liberamente e compatibilmente con gli impegni della Per_2
medesima; - il SI. verserà alla SI.ra , quale mantenimento per i propri figli, un CP_1 Pt_1
assegno mensile di euro 600,00. Il padre rimborserà alla moglie, il 70% delle spese straordinarie
(spese mediche non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, spese scolastiche (materiale di cancelleria, libri, trasporto, gite, ecc..) spese richieste dall'esercizio di attività ludico/sportive);
- l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre SI.ra ; - i finanziamenti fatti Parte_1
dai coniugi per la famiglia per complessivi euro 660 verranno pagati per la quota pari al 70% dal marito e per la quota pari al 30% dalla moglie
; - i coniugi presteranno reciproco assenso al rilascio del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche in relazione alla figlia minore.
Spese legali compensate.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 23.10.2024, Parte_1
e premesso di avere contratto matrimonio in Comune di ON CE (VB) in CP_1
data 13.04.2002, hanno chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate. Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e intervenuto il PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che l'accordo raggiunto anche in ordine al mantenimento dei figli , nato il [...] e , nata il [...], è Per_1 Per_2
rispondente al loro superiore interesse.
Va dato atto che i coniugi prestano reciproco assenso al rilascio del passaporto o di ogni altro documento valido per l'espatrio anche in relazione alla figlia minore;
che i finanziamenti fatti dai coniugi per la famiglia per complessivi euro 660 verranno pagati per la quota pari al 70% dal marito e per la quota pari al 30% dalla moglie.
Nulla per spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di conSIlio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
uniti in matrimonio ON CE (VB) in data 13.04.2002 CP_1
- affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e collocazione abitativa Per_2
presso la madre. I genitori si fanno carico di garantire il diritto della minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, a ricevere cura, educazione, istruzione ed assistenza morale da entrambi, a conservare rapporti SInificativi con ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole dovranno essere prese di comune accordo;
- assegna la casa coniugale, sita in Casale Corte Cerro (VB), via Novara n.1/9-int. 2, alla moglie, unitamente ai mobili e suppellettili che la arredano;
il marito trasferirà altrove la propria residenza, asportando i propri effetti personali e provvederà a volturare contratto e utenze, al medesimo intestate, a favore della moglie;
- dà facoltà al padre di tenere e vedere la figlia liberamente e compatibilmente con Per_2
gli impegni della medesima;
- pone a carico del padre il mantenimento per i propri figli, un assegno mensile di € 600,00; il padre rimborserà alla madre il 70% delle spese straordinarie (spese mediche non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, spese scolastiche (materiale di cancelleria, libri, trasporto, gite, ecc..) spese richieste dall'esercizio di attività ludico/sportive);
- dispone che l'assegno unico verrà percepito al 100% dalla madre;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 6.3.2025
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO