Ordinanza cautelare 16 febbraio 2024
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 01/12/2025, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03445/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00214/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 214 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Franca Pappalardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno e Questura di Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, Via Vecchia Ognina, n. 149;
per l’annullamento
del decreto Cat. -OMISSIS-/Imm./-OMISSIS-, con cui il Questore della Provincia di Catania ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa MA CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto Cat. -OMISSIS-/Imm./-OMISSIS-, il Questore della Provincia di Catania ha rigettato l’istanza del cittadino cinese, sig. -OMISSIS-, di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo n. -OMISSIS-, in ragione della mancata dimostrazione del requisito reddituale richiesto nonché per la mancata produzione della documentazione necessaria ad esitare positivamente l’istanza.
In particolare, durante l’istruttoria, emergeva la mancanza: del certificato d’idoneità alloggiativa; della dichiarazione d’inizio attività e attribuzione della partita iva; della certificazione attestante l’iscrizione della ditta alla camera di commercio del sud est Sicilia ove l’impresa risulta attiva; della comunicazione di vicinato e del contratto di locazione registrato ad uso commerciale (scia); del modello unico relativo all’anno 2022 con ricevuta di trasmissione telematica o impegno alla trasmissione; della dichiarazione di ospitalità ai sensi dell’art. 7 del d. lgs. n. 286/1998; della ricevuta della richiesta di iscrizione/variazione anagrafica.
Avverso il suddetto provvedimento propone ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS-, censurandolo per il seguente motivo:
I. Erronea applicazione dell’art 5 comma 5 del D. Lgs. 286/98. Vizio di motivazione e difetto di istruttoria. Mancata valutazione degli elementi sopravvenuti.
Il ricorrente deduce di essere in possesso di tutti i requisiti per il rilascio del chiesto permesso di soggiorno, come da documentazione in atti.
In conseguenza, non sussisterebbero motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, dovendo l’Amministrazione tener conto degli elementi sopravvenuti ai sensi dell’art. 5, comma 5, prima parte, del d. lgs. n. 286/1998.
Resistono al ricorso il Ministero dell’Interno e la Questura di Catania, depositando documentazione.
Con ordinanza n. 70 del 16 febbraio 2024, questo Tribunale ha respinto l’istanza di tutela cautelare.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2025, la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Secondo pacifico orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi:
- “ Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento proprio e del nucleo familiare costituisce condizione soggettiva non eludibile, ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.lgs. 25.7.1998, n. 286, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno perché attiene alla sostenibilità dell’ingresso e della permanenza dello straniero nella comunità nazionale, in quanto garantisce che egli contribuisca al progresso anche materiale della società e non si dedichi ad attività illecite; inoltre la misura di detto requisito reddituale non è indeterminata e lasciata ad una valutazione caso per caso, bensì è stabilita, per il lavoro subordinato dall’art. 29, comma 3, d.lg. 25 luglio 1998 n. 286 e, per il lavoro autonomo, dall’art. 26, comma 3, cit. d.lg. n. 286 del 1998” (Consiglio di Stato, sez. III, 20/03/2018, n. 1801) ”;
- “ grava sullo straniero richiedente il rinnovo del titolo di soggiorno l’onere di fornire la dimostrazione della disponibilità di un reddito sufficiente proveniente da fonte lecita (Tar Milano n. 2516/2019 cit.; Consiglio di Stato, sez. III, 13 settembre 2018, n. 5380) ” (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. II, 24 gennaio 2025, n. 1477).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato, come era suo onere, di aver percepito, in data anteriore al provvedimento di diniego, redditi imponibili ai fini contributivi derivanti da lavoro corrispondenti al parametro minimo dell’assegno sociale annuo, la cui titolarità costituisce requisito necessario per la regolare permanenza degli stranieri sul territorio nazionale ai sensi della normativa sopra richiamata.
Quanto poi alla rilevanza delle sopravvenienze, secondo condiviso orientamento giurisprudenziale:
- “ l’onere dell’Amministrazione di prendere in considerazione i nuovi e sopraggiunti elementi favorevoli allo straniero, non può che riferirsi a quelli in essere nel momento in cui si esercita la potestà amministrativa, nessuna rilevanza potendo rivestire fatti sopravvenuti (salvo quella di giustificare un eventuale riesame della posizione dello straniero da parte dell’Amministrazione, qualora sollecitato dall’interessato, in un nuovo e diverso procedimento amministrativo), ovvero documenti formati in data successiva; in altre parole, il giudizio circa la legittimità del provvedimento impugnato va condotto necessariamente con riferimento al momento dell’adozione dell’atto medesimo, in ossequio al principio tempus regit actum (CdS, III, 28 maggio 2018, n. 3157) ”;
- “ l’art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nell’imporre all’Amministrazione di prendere in considerazione i “nuovi sopraggiunti elementi” favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall’Amministrazione al momento dell’adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda), mentre nessuna rilevanza può essere attribuita ai fatti sopravvenuti (TAR Campania, VI, 28 maggio 2021, n. 3564; TAR Campania, VI, 29 aprile 2020, n. 1543; TAR Lombardia, I, 12 marzo 2019, n. 534; Id., id., 29 ottobre 2018, n. 2428; Id., id., 31 luglio 2018, n. 1896; CdS, III, ord. 6359/18), ovvero a documentazione posteriore ” (T.A.R. Napoli, (Campania) sez. VI, 8 luglio 2024, n. 4143).
Anche per questo profilo, il ricorrente non fornisce alcuna prova sulla produzione all’Amministrazione della documentazione richiesta, nemmeno successivamente alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
In conseguenza, il ricorso deve essere rigettato, fatta salva la possibilità per il ricorrente di sollecitare nuovamente l’esercizio dei poteri valutativi dell’Amministrazione alla luce delle circostanze e dei documenti sopravvenuti allegati in giudizio.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della costituzione di mera forma dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente e ogni soggetto citato in sentenza.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EP IO, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere
MA CA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA CA | EP IO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.