CASS
Sentenza 31 marzo 2026
Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 12216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12216 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso il decreto del 20/10/2025 del MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA di Catanzaro udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;
lette le conclusioni del P.G., Roberto Patscot, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 20 ottobre 2025 il magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47- quinquies ord. pen. presentata dalla condannata XXXXXXXXXXXXXXX. L’istante era stata condannata con sentenza irrevocabile alla pena di 5 anni di reclusione e 22.500 euro di multa per il reato degli artt. 73 e 80 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. A quanto rappresentato nell’istanza, nel momento in cui è divenuta definitiva la condanna, la condannata si trovava in stato di arresti domiciliari per la causa per cui si procedeva. Il magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza, in quanto ha rilevato che non era stato emesso ancora l’ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12216 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 13/02/2026 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore. Con il primo motivo deduce violazione di legge perché il decreto impugnato non ha verificato che la condannata avesse espiato già in regime di arresti domiciliari esecutivi il terzo della pena che è necessaria per accedere al beneficio. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per mancata considerazione del superiore interesse del minore, figlio della condannata, che si trova in situazione di vulnerabilità. Con il terzo motivo deduce violazione di legge perché il provvedimento è stato emesso de plano anziché all’esito di udienza camerale. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Roberto Patscot, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il sistema della detenzione domiciliare speciale per le condannate, che siano madri di prole di età non superiore ad anni dieci, previsto dall’art. 47-quinquies, comma 1, ord. pen. consente alle stesse, “se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli”, la possibilità di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, “al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli”. La norma in esame, che in origine permetteva di accedere al beneficio soltanto “dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo”, era stata poi modificata con l’aggiunta della disposizione del comma 1-bis, inserito dall’art. 1, comma 3, lett. b), l. 21 aprile 2011, n. 62, che - pur mantenendo come presupposto per accedere alla misura alternativa il limite minimo di pena già espiata - consente, salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, che l’espiazione del terzo della pena (o dei quindici anni, in caso di ergastolo) necessaria per l’accesso all’istituto avvenga, a sua volta, “presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza”, tutto ciò sempre “al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli”. In definitiva, in conseguenza del combinato di quanto disposto dal comma 1 e dal comma 1-bis dell’art. 47-quinquies, è tutta la pena che le condannate madri di prole di età 2 non superiore ad anni dieci, salvo che quelle condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, possono scontare nella detenzione domiciliare speciale ad esse destinata, purché previa una doppia valutazione prognostica del Tribunale di sorveglianza: una prima effettuata, agli effetti di cui al comma 1-bis, per la espiazione del limite di pena minimo necessario per poter avere accesso all’istituto (e che deve avere ad oggetto l’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga); una seconda effettuata, agli effetti del comma 1, per l’accesso all’istituto della detenzione domiciliare speciale in senso proprio (e che deve avere ad oggetto l’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti). Un’ulteriore anticipazione della soglia di accesso all’istituto è, poi, avvenuta per effetto dell’intervento della giurisprudenza costituzionale che, con sentenza n. 30 dell’11 gennaio 2022, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima legge”. L’art. 47, comma 4, appena citato dispone che “l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione”, ed aggiunge nel secondo periodo che “quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza”; secondo il terzo periodo della norma “l'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni”. La pronuncia della Corte costituzionale n. 30 del 2022 ha, nella sostanza, uniformato il sistema della detenzione domiciliare speciale per le madri di figli di età inferiore a dieci anni con quello dell’affidamento in prova, e ne ha ammesso l’applicazione provvisoria da parte del magistrato di sorveglianza in attesa della decisione del Tribunale. 1.1. In questo contesto il ricorso deduce che la ricorrente si troverebbe nella situazione per poter ottenere il provvedimento provvisorio del magistrato di sorveglianza. Però, nel sistema dell’art. 47-quinquies, come ridisegnato dalla Corte costituzionale con la sentenza citata, l’intervento provvisorio del magistrato di sorveglianza si verifica soltanto quando il condannato è già in espiazione della pena, non quando lo stesso si trova nella 3 situazione dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., del c.d. “libero sospeso”. La Corte costituzionale lo ha scritto espressamente nella motivazione della sentenza n. 30 del 2022, nella parte in cui, rispondendo ad una osservazione della difesa erariale sulla particolare ampiezza della detenzione domiciliare speciale dell’art. 47-quinquies, che prescinde da limiti di pena inflitta, ha precisato che “il sistema è congegnato in modo che l’intervento cautelare del giudice monocratico non possa prescindere dall’espiazione intramuraria della quota preliminare, sicché la fisiologica sommarietà della sua valutazione è bilanciata dai dati oggettivi di un periodo di espiazione “osservata””. L’intervento provvisorio del magistrato di sorveglianza, introdotto con la sentenza n. 30 del 2022, è possibile, pertanto, soltanto in occasione della seconda valutazione prognostica di cui si diceva, ovvero quella agli effetti del comma 1, che presuppone già scontata la frazione preliminare di pena di cui al comma 1-bis, ma non è applicabile alla condannata che è ancora libera. Quest’ultima può ottenere l’intervento cautelare del magistrato di sorveglianza soltanto nei limiti previsti dalla norma generale dell’art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. – ovvero, quando la pena da espiare non è superiore ad un anno e sei mesi – norma generale applicabile ad ogni “libero sospeso”, e non solo alla condannata madre. 1.2. Nel caso in esame, la ricorrente deduce, però, di non essere libera, ma in arresti domiciliari esecutivi, e di aver scontato in presofferto per la stessa causa il terzo della pena che le permette di accedere direttamente alla seconda valutazione prognostica, quella agli effetti di cui al comma 1, in cui, come detto, è ammesso l’intervento cautelare del giudice monocratico. La ricorrente vorrebbe, pertanto, ottenere il provvedimento del magistrato ancora prima che la condanna sia messa in esecuzione da parte del pubblico ministero, atteso che, nel suo caso, l’ordine di esecuzione non potrebbe essere sospeso. L’argomento non è fondato. Dal combinato delle disposizioni degli artt. 656 cod. proc. pen. e 47-quinquies ord. pen. non emerge, per la mancanza di una norma speciale sul punto che deroghi alle regole ordinarie dell’art. 656 cod. proc. pen., la possibilità per la condannata che sia madre di prole di età non superiore ad anni dieci di avere accesso diretto al magistrato di sorveglianza prima ancora che il pubblico ministero ponga in esecuzione la condanna. Anche nella situazione in esame, pertanto, perché possa iniziare la fase davanti alle autorità giudiziarie di sorveglianza, dovrà comunque essere emesso un ordine di esecuzione, che potrà essere sospeso soltanto nelle situazioni in cui l’istituto è ammesso dall’art. 656 citato. Soltanto una volta iniziata l’espiazione, la condannata potrà avere accesso al Tribunale di sorveglianza, ed al magistrato in via provvisoria, secondo le regole dell’art. 47-quinquies ord. pen., come integrato dall’intervento della Corte costituzionale. È, invece, estraneo a questo giudizio, perché riguarda una competenza del giudice dell’esecuzione, la questione della eventuale interpolazione della norma dell’art. 656, comma 4 10, cod. proc. pen., che, entro certi limiti di pena e di titolo di reato, permette al condannato agli arresti domiciliari esecutivi di permanere nello stato detentivo in cui si trova fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, alla luce della norma speciale dell’art. 47-quinquies ord. pen., che ammette la misura alternativa senza limiti di pena ed, una volta espiata la frazione del terzo della pena (o di quindici anni, in caso di condanna all’ergastolo), senza preclusioni dovute al titolo di reato. Ne consegue che il decreto con cui il magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza della condannata, perché non era stato ancora emesso l’ordine che poneva in esecuzione la pena ex art. 656 cod. proc. pen., è conforme al sistema processuale vigente, e che il primo motivo di ricorso deve conseguentemente essere ritenuto inammissibile. 2. Il secondo motivo è, a sua volta, inammissibile, perché esso, deducendo che la condannata ha dimostrato di non rappresentare un pericolo per la collettività e che deve prevalere l’interesse a tutelare il minore vulnerabile, affronta il merto della decisione, e, quindi, deve essere ritenuto aspecifico (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto non conferente con la decisione che ha preso il magistrato. 3. Anche il terzo motivo, di carattere procedurale, è inammissibile, perché, nel procedimento di sorveglianza, l’art. 678 cod. proc. pen. richiama l’art. 666 dello stesso codice, che prevede il potere del giudice di dichiarare inammissibile de plano una istanza, potere che può essere esercitato quando “l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali” (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01), come avvenuto nel caso in esame. 4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6
lette le conclusioni del P.G., Roberto Patscot, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con decreto del 20 ottobre 2025 il magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza di detenzione domiciliare speciale di cui all’art. 47- quinquies ord. pen. presentata dalla condannata XXXXXXXXXXXXXXX. L’istante era stata condannata con sentenza irrevocabile alla pena di 5 anni di reclusione e 22.500 euro di multa per il reato degli artt. 73 e 80 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. A quanto rappresentato nell’istanza, nel momento in cui è divenuta definitiva la condanna, la condannata si trovava in stato di arresti domiciliari per la causa per cui si procedeva. Il magistrato di sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’istanza, in quanto ha rilevato che non era stato emesso ancora l’ordine di esecuzione da parte del pubblico ministero. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12216 Anno 2026 Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE Relatore: RUSSO CARMINE Data Udienza: 13/02/2026 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso la condannata, per il tramite del difensore. Con il primo motivo deduce violazione di legge perché il decreto impugnato non ha verificato che la condannata avesse espiato già in regime di arresti domiciliari esecutivi il terzo della pena che è necessaria per accedere al beneficio. Con il secondo motivo deduce violazione di legge per mancata considerazione del superiore interesse del minore, figlio della condannata, che si trova in situazione di vulnerabilità. Con il terzo motivo deduce violazione di legge perché il provvedimento è stato emesso de plano anziché all’esito di udienza camerale. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, Roberto Patscot, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile. 1. Il sistema della detenzione domiciliare speciale per le condannate, che siano madri di prole di età non superiore ad anni dieci, previsto dall’art. 47-quinquies, comma 1, ord. pen. consente alle stesse, “se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli”, la possibilità di espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, “al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli”. La norma in esame, che in origine permetteva di accedere al beneficio soltanto “dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo”, era stata poi modificata con l’aggiunta della disposizione del comma 1-bis, inserito dall’art. 1, comma 3, lett. b), l. 21 aprile 2011, n. 62, che - pur mantenendo come presupposto per accedere alla misura alternativa il limite minimo di pena già espiata - consente, salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, che l’espiazione del terzo della pena (o dei quindici anni, in caso di ergastolo) necessaria per l’accesso all’istituto avvenga, a sua volta, “presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza”, tutto ciò sempre “al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli”. In definitiva, in conseguenza del combinato di quanto disposto dal comma 1 e dal comma 1-bis dell’art. 47-quinquies, è tutta la pena che le condannate madri di prole di età 2 non superiore ad anni dieci, salvo che quelle condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, possono scontare nella detenzione domiciliare speciale ad esse destinata, purché previa una doppia valutazione prognostica del Tribunale di sorveglianza: una prima effettuata, agli effetti di cui al comma 1-bis, per la espiazione del limite di pena minimo necessario per poter avere accesso all’istituto (e che deve avere ad oggetto l’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga); una seconda effettuata, agli effetti del comma 1, per l’accesso all’istituto della detenzione domiciliare speciale in senso proprio (e che deve avere ad oggetto l’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti). Un’ulteriore anticipazione della soglia di accesso all’istituto è, poi, avvenuta per effetto dell’intervento della giurisprudenza costituzionale che, con sentenza n. 30 dell’11 gennaio 2022, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima legge”. L’art. 47, comma 4, appena citato dispone che “l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione”, ed aggiunge nel secondo periodo che “quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza”; secondo il terzo periodo della norma “l'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni”. La pronuncia della Corte costituzionale n. 30 del 2022 ha, nella sostanza, uniformato il sistema della detenzione domiciliare speciale per le madri di figli di età inferiore a dieci anni con quello dell’affidamento in prova, e ne ha ammesso l’applicazione provvisoria da parte del magistrato di sorveglianza in attesa della decisione del Tribunale. 1.1. In questo contesto il ricorso deduce che la ricorrente si troverebbe nella situazione per poter ottenere il provvedimento provvisorio del magistrato di sorveglianza. Però, nel sistema dell’art. 47-quinquies, come ridisegnato dalla Corte costituzionale con la sentenza citata, l’intervento provvisorio del magistrato di sorveglianza si verifica soltanto quando il condannato è già in espiazione della pena, non quando lo stesso si trova nella 3 situazione dell’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., del c.d. “libero sospeso”. La Corte costituzionale lo ha scritto espressamente nella motivazione della sentenza n. 30 del 2022, nella parte in cui, rispondendo ad una osservazione della difesa erariale sulla particolare ampiezza della detenzione domiciliare speciale dell’art. 47-quinquies, che prescinde da limiti di pena inflitta, ha precisato che “il sistema è congegnato in modo che l’intervento cautelare del giudice monocratico non possa prescindere dall’espiazione intramuraria della quota preliminare, sicché la fisiologica sommarietà della sua valutazione è bilanciata dai dati oggettivi di un periodo di espiazione “osservata””. L’intervento provvisorio del magistrato di sorveglianza, introdotto con la sentenza n. 30 del 2022, è possibile, pertanto, soltanto in occasione della seconda valutazione prognostica di cui si diceva, ovvero quella agli effetti del comma 1, che presuppone già scontata la frazione preliminare di pena di cui al comma 1-bis, ma non è applicabile alla condannata che è ancora libera. Quest’ultima può ottenere l’intervento cautelare del magistrato di sorveglianza soltanto nei limiti previsti dalla norma generale dell’art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. – ovvero, quando la pena da espiare non è superiore ad un anno e sei mesi – norma generale applicabile ad ogni “libero sospeso”, e non solo alla condannata madre. 1.2. Nel caso in esame, la ricorrente deduce, però, di non essere libera, ma in arresti domiciliari esecutivi, e di aver scontato in presofferto per la stessa causa il terzo della pena che le permette di accedere direttamente alla seconda valutazione prognostica, quella agli effetti di cui al comma 1, in cui, come detto, è ammesso l’intervento cautelare del giudice monocratico. La ricorrente vorrebbe, pertanto, ottenere il provvedimento del magistrato ancora prima che la condanna sia messa in esecuzione da parte del pubblico ministero, atteso che, nel suo caso, l’ordine di esecuzione non potrebbe essere sospeso. L’argomento non è fondato. Dal combinato delle disposizioni degli artt. 656 cod. proc. pen. e 47-quinquies ord. pen. non emerge, per la mancanza di una norma speciale sul punto che deroghi alle regole ordinarie dell’art. 656 cod. proc. pen., la possibilità per la condannata che sia madre di prole di età non superiore ad anni dieci di avere accesso diretto al magistrato di sorveglianza prima ancora che il pubblico ministero ponga in esecuzione la condanna. Anche nella situazione in esame, pertanto, perché possa iniziare la fase davanti alle autorità giudiziarie di sorveglianza, dovrà comunque essere emesso un ordine di esecuzione, che potrà essere sospeso soltanto nelle situazioni in cui l’istituto è ammesso dall’art. 656 citato. Soltanto una volta iniziata l’espiazione, la condannata potrà avere accesso al Tribunale di sorveglianza, ed al magistrato in via provvisoria, secondo le regole dell’art. 47-quinquies ord. pen., come integrato dall’intervento della Corte costituzionale. È, invece, estraneo a questo giudizio, perché riguarda una competenza del giudice dell’esecuzione, la questione della eventuale interpolazione della norma dell’art. 656, comma 4 10, cod. proc. pen., che, entro certi limiti di pena e di titolo di reato, permette al condannato agli arresti domiciliari esecutivi di permanere nello stato detentivo in cui si trova fino alla decisione del Tribunale di sorveglianza, alla luce della norma speciale dell’art. 47-quinquies ord. pen., che ammette la misura alternativa senza limiti di pena ed, una volta espiata la frazione del terzo della pena (o di quindici anni, in caso di condanna all’ergastolo), senza preclusioni dovute al titolo di reato. Ne consegue che il decreto con cui il magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza della condannata, perché non era stato ancora emesso l’ordine che poneva in esecuzione la pena ex art. 656 cod. proc. pen., è conforme al sistema processuale vigente, e che il primo motivo di ricorso deve conseguentemente essere ritenuto inammissibile. 2. Il secondo motivo è, a sua volta, inammissibile, perché esso, deducendo che la condannata ha dimostrato di non rappresentare un pericolo per la collettività e che deve prevalere l’interesse a tutelare il minore vulnerabile, affronta il merto della decisione, e, quindi, deve essere ritenuto aspecifico (Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto non conferente con la decisione che ha preso il magistrato. 3. Anche il terzo motivo, di carattere procedurale, è inammissibile, perché, nel procedimento di sorveglianza, l’art. 678 cod. proc. pen. richiama l’art. 666 dello stesso codice, che prevede il potere del giudice di dichiarare inammissibile de plano una istanza, potere che può essere esercitato quando “l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali” (Sez. 1, n. 32279 del 29/03/2018, Focoso, Rv. 273714 - 01), come avvenuto nel caso in esame. 4. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 5 IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 6