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30 giugno 2015
30 giugno 2015
Art. 220-bis. (( (Vigilanza sul sottogruppo nazionale con societa' controllante di Stato membro) )) (( 1. Se l'ultima societa' controllante italiana di cui all'articolo 210, comma 2, e' controllata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un'altra societa' di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista con sede in un altro Stato membro, l'IVASS applica al sottogruppo nazionale con a capo livello l'ultima societa' controllante italiana le disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice, secondo quanto previsto dal presente Capo e fatti salvi gli accordi eventualmente conclusi ai sensi del comma 4.
2. La vigilanza sul sottogruppo di cui al comma 1 e' in ogni caso esercitata dall'IVASS, previa consultazione dell'ultima societa' controllante dello Stato membro e dell'autorita' di vigilanza a livello di gruppo. A tali soggetti l'IVASS riferisce le ragioni della decisione di esercitare la vigilanza sul sottogruppo e informa il Collegio delle Autorita' di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).
3. L'IVASS puo' stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, anche in base agli accordi di coordinamento conclusi con le autorita' degli altri Stati membri.
4. Nel caso in cui sussista un sottogruppo nazionale in un altro Stato membro, l'IVASS puo' concludere accordi di coordinamento con l'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il sottogruppo al fine di stabilire le modalita' di esercizio della vigilanza. L'IVASS puo' esercitare la vigilanza sul sottogruppo nazionale italiano di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall'accordo di coordinamento concluso con l'autorita' di vigilanza dello Stato membro includendo nell'area di vigilanza anche il sottogruppo dell'altro Stato. In tal caso, l'IVASS spiega le ragioni dell'accordo concluso all'ultima societa' controllante del gruppo con sede in un altro Stato membro di cui al comma 1 e all'autorita' di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il collegio delle autorita' di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b ))
2. La vigilanza sul sottogruppo di cui al comma 1 e' in ogni caso esercitata dall'IVASS, previa consultazione dell'ultima societa' controllante dello Stato membro e dell'autorita' di vigilanza a livello di gruppo. A tali soggetti l'IVASS riferisce le ragioni della decisione di esercitare la vigilanza sul sottogruppo e informa il Collegio delle Autorita' di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b).
3. L'IVASS puo' stabilire se e quali disposizioni sulla vigilanza di gruppo di cui al presente codice non applicare al sottogruppo nazionale, anche in base agli accordi di coordinamento conclusi con le autorita' degli altri Stati membri.
4. Nel caso in cui sussista un sottogruppo nazionale in un altro Stato membro, l'IVASS puo' concludere accordi di coordinamento con l'autorita' di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede il sottogruppo al fine di stabilire le modalita' di esercizio della vigilanza. L'IVASS puo' esercitare la vigilanza sul sottogruppo nazionale italiano di cui al comma 1 secondo quanto previsto dall'accordo di coordinamento concluso con l'autorita' di vigilanza dello Stato membro includendo nell'area di vigilanza anche il sottogruppo dell'altro Stato. In tal caso, l'IVASS spiega le ragioni dell'accordo concluso all'ultima societa' controllante del gruppo con sede in un altro Stato membro di cui al comma 1 e all'autorita' di vigilanza sul gruppo. L'IVASS informa il collegio delle autorita' di vigilanza ai sensi degli articoli 207-bis e 207-septies, comma 1, lettera b ))
Commentari • 2
- 1. Polizze unit e index linked: destinatari e limiti agli investimenti nella consultazione IVASSDiritto Bancario Segreteria · https://www.dirittobancario.it/ · 10 maggio 2022 · 0.9538072
Delle novità introdotte con la consultazione dell'IVASS sulle polizze unit e index linked e sulla disciplina dei prodotti vita parleremo al webinar del 24 maggio. Lo scorso 11 marzo, l'IVASS ha pubblicato un documento di consultazione, il numero 3 del 2022, avente ad oggetto la revisione della disciplina regolamentare dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (“Codice delle Assicurazioni Private – CAP), cioè dei contratti unit e index linked. In generale il Regolamento dà attuazione alle norme del CAP partendo dalle disposizioni già presenti nella Circolare 474/2002 per le unit linked e nel Regolamento 32/2009 per le index linked. Le …
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Giurisprudenza • 1
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