Sentenza 11 marzo 2009
Massime • 1
In tema di ingiuria, la causa di non punibilità della provocazione sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli estremi dell'illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate nella civile convivenza. (Fattispecie in cui è stata ritenuta rilevante ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità la violazione delle regole deontologiche che devono informare i rapporti tra due avvocati).
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2009, n. 21455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21455 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 11/03/2009
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 590
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 281/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN OS nato il [...];
avverso la Sentenza del 13.5.2008 resa dalla Corte d'Appello di Bari;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
sentita la Requisitoria del Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per il l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E RAGIONI DELLA DECISIONE La vicenda riguarda una controversia insorta tra due avvocati, l'attuale ricorrente OS AN e l'avv. MINERVINI Pasquale: il primo è stato imputato del delitto di ingiurie in danno del secondo e condannato - in data 1 febbraio 2005 - dal Tribunale di Trani, decisione confermata - il 13 maggio 2008 - dalla Corte d'Appello di Bari.
Avverso la sentenza della Corte territoriale interpone ricorso il AN invocando l'esimente di cui all'art. 599 c.p. dolendosi della carenza e contraddittorietà della motivazione sul punto della decisione d'appello.
Il ricorso è fondato.
La sentenza impugnata afferma, al di là dell'esatto contenuto delle frasi rivolte dall'avv. MINERVINI all'attuale ricorrente, che il comportamento del primo fu "poco consono" all'udienza del 10 aprile 2001.
Orbene:
- la data della condotta "poco consona" coincide con quella della reazione contestata al AN, sì che non è dato rilevare consistente lasso temporale tra la stessa ed il comportamento ingiurioso del prevenuto, erronea è stata, quindi, l'applicazione della norma penale perché non è stato dato ingresso alla speciale esimente, rispetto alla disposizione generale dettata dall'art. 62 c.p., n.
2. Infatti, il precetto non contiene un vincolo di immediata contestualità, prescrivendo che la reazione all'offesa avvenga "subito dopo", ma di ragionevole consequenzialità eziologica ed anche (ovviamente) cronologica: l'offesa ascritta al ricorrente occorse in evidente risposta al fatto ingiusto che egli addebitava all'avversario ;
- è giurisprudenza costante che il fatto ingiusto altrui assuma rilievo non soltanto nel caso di violazione di disposizioni aventi rilievo penale o anche civilistico, ma anche quando esso sia lesivo di regole comunemente accettate della civile convivenza, tale essendo il dovere deontologico del professionista verso un proprio collega. La sentenza al riguardo tace sulla ragione perché quella condotta non dovesse connotasi di ingiustizia. Dal contesto acquisito al processo si apprende che, anche se ignote le espressioni lesive dell'onore del AN, tuttavia, esse dovevano annoverarsi ad un contesto di lesione al suo onore, costitutivo di condotta "non consona" ai doveri propri del legale. Inoltre, anche se rese in un atto processuale, esse non potevano considerarsi scriminate ai sensi dell'art. 598 c.p., avendo esorbitato dai confini della continenza. Pertanto la decisione della Corte territoriale viene annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2009