Sentenza 17 giugno 2021
Parere definitivo 2 febbraio 2023
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 25/02/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01599/2025REG.PROV.COLL.
N. 00897/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 897 del 2022, proposto da Franella Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Quarto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio IG LI in Roma, via Girolamo Da Carpi n.6;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 4163/2021
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Quarto;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 febbraio 2025 il Cons. Sergio Zeuli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha rigettato il ricorso proposto dalla parte appellante avverso il provvedimento del Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale di Quarto n. 29561 del 6 agosto 2019 recante diniego del permesso di costruire con riferimento alla realizzazione di un fabbricato di due unità abitative, “Corpo E”, in ampliamento a fabbricati esistenti ai sensi della L. Regionale Campania n.1 del 2011.
A supporto del gravame la parte espone le seguenti circostanze:
il 13 agosto del 2014 ha presentato al comune di Quarto istanza di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato per civile abitazione, “Corpo E”, in ampliamento ai fabbricati esistenti, edificati in virtù dei permessi di costruire nn.176/2009, 60/2012 e della S.C.I.A. 84/2013 del 20 maggio del 2013;
in precedenza la parte aveva ottenuto anche le autorizzazioni sismiche, il 21 aprile del 2010 per il corpo C, il 16 novembre del 2010 per il corpo D, il 30 novembre 2011 per il corpo B e il 29 luglio del 2013 per il corpo A;
inoltre l’appellante aveva conseguito l’autorizzazione n.26 dell’1 luglio del 2011, inerente l’allaccio alla pubblica fogna, alla rete di distribuzione idrica, del gas metano, dell’energia elettrica e della rete telefonica;
con istanza del 13 agosto del 2014 la società appellante chiedeva il permesso di costruire, ai sensi della l.r. n.1 del 2011, per la realizzazione di un corpo di fabbrica che comprende due unità abitative da edificare su un fondo sito in via Masullo, riportato al catasto terreni al foglio 11, part.1324 zona PRG “Bb67” in ampliamento della misura del 20% alla volumetria esistente, per la parte di proprietà esclusiva della Franella Immobiliare s.r.l.;
dopo circa cinque anni dalla proposizione dell’istanza, l’amministrazione con atto prot. n.4637 del 6 febbraio del 2019, comunicava, ai sensi dell’art.10 bis della L. n.241 del 1990, i motivi ostativi all’accoglimento, argomentando che:
- l’immobile ricadrebbe in area di rischio vulcanico ai sensi della DGR n.699 del 23 dicembre del 2014, con conseguente applicazione dell’art.4 comma 2 l.r. n.19/2009;
- l’intervento non sarebbe conforme ai parametri individuati dall’art.4, comma 1 lett. a), b) e c) della l.r. n.19/2009;
- la conformazione del sottotetto termico non sarebbe conforme agli standard progettuali previsti dal Regolamento Edilizio approvato con delibera della Commissione Straordinaria, coi poteri di Consiglio comunale n.162 del 25 novembre del 2014;
a seguito di detta nota, l’esponente replicava il 19 marzo del 2019, sostenendo che, al momento della presentazione dell’istanza, non si era ancora definitivamente attuata la disciplina della cd. “zona rossa” di rischio vulcanico, essendo in itinere il relativo procedimento; il calcolo del volume andava parametrato a quello degli immobili in sua proprietà, e non a quello di tutti gli immobili esistenti, e che dunque il limite volumetrico era stato rispettato; gli immobili oggetto di intervento si componevano di un piano interrato destinato a deposito/garage, piano terra e primo piano, destinati a civili abitazioni; la conformazione del sottotetto è adeguata alle prescrizioni del nuovo Regolamento edilizio del comune di Quarto.
Col provvedimento impugnato, ribadendo le argomentazioni svolte, la parte appellata negava il permesso, nonostante: a. il quinquennio decorso dalla presentazione dell’istanza; b. l’intervento urbanistico avesse preceduto la delibera di Giunta Regionale n.669 del 23 dicembre del 2014; c. l’iter di formazione delle Direttive per i Piano di evacuazione dalla zona rossa non fossero stati completati, né era stata approvata la legge regionale speciale, come avvenuto per la zona vesuviana; d. l’intervento era conforme alla normativa vigente;
il provvedimento richiamava, con riferimento alla zona rossa dei Campi Flegrei, l’atto della Commissione Straordinaria del 25 novembre del 2015, n. 35057, con cui l’amministrazione, nel prendere atto della perimetrazione della cd. “zona rossa”, affidava ai Settori pianificazione, affinché ne tenessero conto, “nella programmazione e pianificazione del territorio comunale, menzionando l’atto del Presidente del Consiglio dei Ministeri del 24 giugno del 2016”, di conseguenza affermava l’inapplicabilità della l.r. n.19 del 2009 essendo l’intero territorio di Quarto ricompreso all’interno della Zona Rossa, e sanciva altresì, quale ulteriore motivo ostativo, l’esistenza di un’eccedenza volumetrica dell’intervento rispetto al limite dei 1500 mc. previsto dall’art.4, comma 1 della l.r. n.19 del 2009;
censurava la non conformità del sottotetto rispetto agli standard progettuali contenuti nel regolamento edilizio allora vigente;
la parte impugnava il provvedimento di diniego innanzi al TAR Campania, sede di Napoli.
La sentenza gravata ha rigettato il ricorso.
Avverso la decisione sono dedotti i seguenti motivi di appello:
I. ERROR IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L.R. N. 19/2009 32. ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DPCM DEL 24.6.2016.
II. ERROR IN IUDICANDO ET IN PROCEDENDO - OMESSA PRONUNCIA SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA. EFFETTO DEVOLUTIVO
“2) VIOLAZIONE ART. 4, COMMA 1 DELLA L.R. N. 19 DEL 2009 – ECCESSO DI POTERE – INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI
3) VIOLAZIONE ART. 10 BIS L. 241 DEL 1990 E L.R. 19 DEL 2009 - VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO – VIOLAZIONE L.R. 19 DEL 2009 – ECCESSO DI POTERE
2. Si è costituito in giudizio il comune di Quarto, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. Il primo motivo d’appello contesta alla sentenza impugnata di avere erroneamente interpretato la l. regionale Campania n. 19 del 2009, cd. “legge sul Piano Casa”.
La parte appellante sostiene che le istanze presentate a norma di quest’ultima, quale legge eccezionale e temporanea, avrebbero dovuto essere valutate con riferimento al regime urbanistico vigente al momento della sua emanazione, e non, viceversa, a quello nel quale l’amministrazione comunale ha emesso il provvedimento di diniego.
Infatti, a quel momento – oltretutto l’amministrazione aveva fatto decorrere cinque anni dalla presentazione della domanda - erano entrate in vigore le più restrittive norme di prevenzione, conseguenti all’inclusione del comune di Quarto nella cd. “zona rossa” dei Campi Flegrei e l’istanza di ampliamento del fabbricato era inevitabilmente divenuta non più accoglibile, venendosi così a frustrare la normativa promozionale del 2009.
Medesimo principio – secondo l’appellante che eleva sul punto apposito motivo, il terzo – andrebbe applicato all’altezza massima del sotto-tetto, imposta dalla delibera della Commissione straordinaria solo il 25 novembre del 2014 e il 2 aprile del 2015, ossia in date successive a quella di presentazione della domanda.
3.1. Entrambi i motivi sono infondati per una serie di ragioni, prima delle quali è la considerazione che, se accolta, la prospettazione in esame consentirebbe di assentire interventi edilizi non conformi alla normativa urbanistica vigente al momento del rilascio del permesso, con effetti contrari alla logica giuridica, oltre che, nel caso di specie, deleteri in relazione alle prospettate esigenze di prevenzione specifica.
3.2. Del resto, che la conformità urbanistica debba sussistere nel corso di tutto l’ iter procedimentale che si conclude col provvedimento di assenso, è, indirettamente, confermato, dalla filosofia immanente anche nell’art. 36 del D.P.R. n. 380 del 2001 che, in relazione al permesso di costruire in sanatoria, richiede, per l’appunto, il requisito della cd. “doppia conformità”, che esige che l’intervento deve essere, per così dire, continuativamente conforme alle previsioni urbanistiche, e dunque che debba tener conto delle eventuali modifiche che, queste ultime, medio tempore , abbiano subìto.
Non a caso, lo stesso testo unico edilizia, emendato sul punto solo di recente, relega al successivo art. 36- bis , e cioè ad ipotesi eccezionali (“difformità minori”), i casi in cui sia sufficiente, per ottenere la sanatoria, la sola conformità alla normativa urbanistica vigente al momento dell’edificazione.
3.3. In sintesi, al caso di specie va senz’altro applicato il principio cd. del “ tempus regit actum” con la conseguenza che il progetto, rientrando in zona successivamente dichiarata ad alto rischio vulcanico, ai sensi della DGR n. 699 del 2014, non può fruire della normativa promozionale contenuta nel cd. “piano-casa”.
3.4. Aggiungasi che – com’è noto – il potere autorizzatorio dell’amministrazione giammai si esaurisce, dunque in alcun modo il tempo trascorso tra il momento della istanza e quello del provvedimento potrebbe incidere, limitandoli, sui poteri valutativi dell’amministrazione.
I quali ultimi andranno evidentemente riferiti allo status quo regolativo dell’area, vigente al momento della decisione.
3.5. Laddove si accedesse all’interpretazione proposta, oltre tutto nel caso di specie si consentirebbe di ampliare una costruzione in una zona ad alto rischio sismico e vulcanico, con aumento dei volumi abitabili e quindi della popolazione residente, vanificando la vincolatività delle mappature nel frattempo approvate, basate anche sui calcoli connessi ai piani di evacuazione delle aree, nel frattempo elaborati.
3.6. Tanto premesso, l’istanza che la parte aveva formulato ai sensi della legge regionale n.19/2009 (cd. legge sul “Piano casa”) non poteva essere accolta, in quanto riferita ad un’opera da realizzare in area, definita quale zona rossa, in ragione del decreto giuntale n. 699 del 23 dicembre del 2014, come tale non ricompresa nell’operatività della suddetta legge, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. e), della L. Reg. n.19 del 2009.
4. Quanto precede – come fondatamente osservato dal primo giudice – è già di per sé bastevole a sostenere l’infondatezza dell’appello; infatti, quello impugnato è un provvedimento pluri-motivato, dunque una volta dimostrata l’insussistenza di illegittimità, avuto riguardo ad uno solo dei motivi su cui l’atto si fonda, è palese la carenza di interesse della parte appellante a coltivare il presente gravame.
5. Per completezza, conviene aggiungere che anche il secondo motivo d’appello che contesta al primo giudice l’erronea applicazione dell’art. 4, comma 1, della L.R. n.19 del 2009, è infondato.
La parte appellante sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, i tre requisiti - indicati dalla norma, alle lett. a, b, e c - per poter fruire delle agevolazioni costruttive - potrebbero sussistere disgiuntamente, ossia che la presenza, anche di uno solo di essi, sarebbe sufficiente a rendere assentibile l’intervento proposto.
In ogni caso, aggiunge, nel caso di specie sussisteva anche il requisito di cui al punto b) citato, perché la volumetria assentibile, pari a complessivi 1500,00 mc., sarebbe riferibile a quella oggetto dell’intervento, perché l’amministrazione non avrebbe dovuto ricomprendere quella riferibile a tutti i corpi di fabbrica esistenti nell’ambito Bb67, di proprietà altrui. Infatti, specifica la doglianza, il volume è pari a 1487,00 inferiore al limite di mc. 1500.
5.1. Il motivo è infondato.
L’art. 4, comma 1, della L. regionale Campania n.19 del 2009 prevede che, per poter fruire del diritto all’ampliamento, i tre requisiti di cui alle lett. a) (edifici residenziali uni-bi-familiari), b) (volumetria non superiore ai millecinquecento metri cubi), e c) (edifici residenziali composti da non più di tre piani fuori terra, oltre all’eventuale piano sottotetto) devono tutti necessariamente concorrere.
Oltre che dal tenore testuale della disposizione, che i ridetti requisiti debbano concorrere congiuntamente, si desume da ragioni di carattere logico: a voler accedere alla tesi attorea, infatti, come condivisibilmente osservato dalla difesa della parte appellata, si giungerebbe alla conclusione che, in presenza della sola struttura bifamiliare dell’edificio interessato, sarebbe consentito un ampliamento dei volumi edificabili superiore al 20% del costruito, o il superamento dello stesso limite dei millecinquecento metri cubi di volumetria assentibile.
In altre parole, si consentirebbe di ampliare, in modo illimitato i volumi realizzabili, in dispregio non solo dei limiti imposti dallo stesso “piano casa”, ma anche da quelli vigenti in materia urbanistica, che invece possono essere derogati, solo ricorrendo le stringenti condizioni previsti dalla normativa eccezionale del 2009.
Il che non è evidentemente ammissibile.
5.2. Nel caso di specie due dei tre requisiti non ricorrevano.
E difatti l’edificio oggetto dell’intervento non è una villetta uni o bi-familiare, e comunque la volumetria complessiva, valutata unitamente a quella già esistente sul lotto, supera di gran lunga i 1500 mc. assentibili, giungendo a circa 4400 mc. totali.
5.2.1. Se anche si volesse parametrare la ridetta volumetria ai soli edifici in proprietà della parte appellante, il totale complessivo lordo sarebbe pari a 1784,40 mc, dunque comunque sforerebbe rispetto a quello massimo assentibile.
5.2.2. Infine, anche a voler ritenere che il limite dei 1500 mc. indichi la volumetria massima, ebbene quest’ultima comunque dovrebbe rimanere contenuta nel volume massimo di aumento del 20% rispetto a quella già assentita. E poiché non è dato rilevare quest’ultimo dato dalla documentazione prodotta dalla parte appellante - che pertanto, è da ritenersi non aver dato la prova della relativa allegazione – anche sotto questo profilo la deduzione sarebbe infondata.
6. Conclusivamente questi motivi inducono al rigetto del gravame. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali in favore della parte appellata, che si liquidano in complessivi euro 3000,00 (eurotremila,00).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio celebratasi da remoto del giorno 5 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Fabio Franconiero, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Sergio Zeuli | Fabio Franconiero |
IL SEGRETARIO