Sentenza 14 maggio 2004
Massime • 1
In tema di gratuito patrocinio, la sanzione di nullità assoluta per la omessa decisione nel termine imposto dalla legge, prevista dall'art. 96, comma primo d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta l'automatica nullità di tutti gli atti successivi, ma solamente di quelli compiuti nel periodo tra la scadenza del termine e il provvedimento, pure in ritardo, assunto e sempre che si tratti di atti che abbiano concretamente leso il diritto di difesa dell'imputato. (Fattispecie in cui tra la presentazione dell'istanza e il suo accoglimento non era stata compiuta alcuna attività processuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2004, n. 26309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26309 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Presidente - del 14/05/2004
Dott. DI IORIO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 875
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 47867/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI RI;
contro la sentenza della Corte di Appello di Firenze, 2^ Sezione Penale, in data 25 settembre 2003;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliano Casucci;
Uditi: il P.G. Dott. Santi Consolo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 25 settembre 2003, la Corte d'Appello di Firenze, 2^ Sezione Penale, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'appellante TI RI in ordine ai reati di falso e truffa di cui ai capi b) e c) della rubrica perché l'azione penale non poteva essere promossa per difetto di querela;
riduceva in conseguenza la pena, che quantificava in sei mesi di reclusione per il residuo reato di ricettazione.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, che ne ha chiesto l'annullamento per non avere la Corte territoriale deciso sull'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato entro il termine di dieci giorni stabilito dalla legge. L'istanza, depositata il 10 luglio 2003 era stata infatti accolta con decreto del 4 settembre successivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
La nullità invocata, ancorché assoluta ed insanabile secondo la disposizione dell'art. 96 d.P.R. n. 115/2002, ha ad oggetto solo gli atti processuali eventualmente compiuti nel periodo compreso tra il decimo giorno successivo al deposito della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quello in cui il provvedimento, sia pure in ritardo, è stato assunto. Una diversa interpretazione porrebbe infatti il procedimento in una situazione di stallo non risolvibile se non con la riproposizione della domanda da parte dell'interessato (attività del tutto discrezionale, per il cui mancato esercizio non è previsto dall'ordinamento un potere di supplenza). Si deve pertanto aderire all'interpretazione giurisprudenziale che, adeguando l'infelice formulazione normativa alle esigenze ordinamentali, delimita gli effetti della grave sanzione processuale agli atti eventualmente compiuti nel periodo compreso tra la data entro la quale si doveva provvedere e quella in cui il provvedimento, sia pure in ritardo, è stato assunto (Cass. Sez. 3^, 25.9-28.10.2003 n. 40656; Cass. Sez. 1^, 5.3-17.4.2003 n. 18611) Poiché nel caso in esame tra la presentazione dell'istanza e il suo accoglimento non è stata compiuta alcuna attività processuale, vero essendo che la notifica del decreto di citazione a giudizio e l'avviso al difensore precedono il deposito dell'istanza e che l'udienza è stata celebrata successivamente al provvedimento ammissivo, non vi è luogo a dichiarare nullità alcuna. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2004