Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2004, n. 26309
CASS
Sentenza 14 maggio 2004

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In tema di gratuito patrocinio, la sanzione di nullità assoluta per la omessa decisione nel termine imposto dalla legge, prevista dall'art. 96, comma primo d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, non comporta l'automatica nullità di tutti gli atti successivi, ma solamente di quelli compiuti nel periodo tra la scadenza del termine e il provvedimento, pure in ritardo, assunto e sempre che si tratti di atti che abbiano concretamente leso il diritto di difesa dell'imputato. (Fattispecie in cui tra la presentazione dell'istanza e il suo accoglimento non era stata compiuta alcuna attività processuale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 14/05/2004, n. 26309
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26309
    Data del deposito : 14 maggio 2004

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