TAR Palermo, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 522
TAR
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione artt. 31 e 36 D.P.R. 380/2001

    Non è controversa la mancata totale eliminazione degli abusi e la scadenza dei termini per la sanatoria. L'ordinanza di demolizione non è stata interamente eseguita.

  • Accolto
    Violazione art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001 per acquisizione area sproporzionata e non motivata

    L'acquisizione dell'intera particella è priva di motivazione e calcoli che giustifichino l'estensione dell'area necessaria secondo le prescrizioni urbanistiche. Non è stato considerato il fabbricato regolarmente assentito e le opere già demolite.

  • Rigettato
    Qualificazione degli abusi come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3 D.P.R. 380/2001

    Non è stata fornita prova che gli abusi fossero riconducibili a ristrutturazione edilizia o che non potessero essere rimossi senza pregiudizio per la parte conforme. La consistenza degli ampliamenti fa propendere per nuova costruzione.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento e lesione garanzie partecipative

    La comunicazione di avvio del procedimento è implicita nell'ordinanza di demolizione che avvisa delle conseguenze in caso di inottemperanza.

  • Rigettato
    Violazione C.E.D.U., Carta Diritti UE e Costituzione

    L'impossibilità di includere il sedime del manufatto regolarmente assentito nella superficie utile abusivamente costruita esclude il contrasto con i parametri giuridici invocati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Palermo, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 522
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
    Numero : 522
    Data del deposito : 24 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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