Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 24/02/2026, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00522/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00581/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 581 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniele Buffa, Marco Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Daniele Buffa in Palermo, via Principe di Villafranca n. 91;
contro
Comune di Carini, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Davide Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- dell'ordinanza n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2024 del Comune di Carini (pratica n. -OMISSIS-), notificata in data 21 febbraio 2024 al Sig. -OMISSIS-, di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione n. -OMISSIS- del 04.11.2022;
- della nota del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Carini prot. n. -OMISSIS- del 17.02.2024, notificata congiuntamente all'ordinanza n. -OMISSIS- sopra indicata in data 21 febbraio 2024;
- della trascrizione gratuita nei registri immobiliari, in favore del patrimonio del Comune di Carini, delle opere analiticamente indicate nell'ordinanza n. -OMISSIS- e della relativa area pertinenziale consistente in un lotto di terreno identificato in catasto al fg. -OMISSIS-, part. -OMISSIS-, con superficie catastale complessiva di mq -OMISSIS-;
- di ogni altro atto richiamato nei predetti provvedimenti e comunque di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale rispetto a quelli sopra indicati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il dott. BA AL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la parte ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2024 del Comune di Carini (pratica n. -OMISSIS-), notificata in data 21 febbraio 2024 al Sig. -OMISSIS-, di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione n. -OMISSIS- del 04.11.2022.
La ricorrente ha riferito:
- che con ordinanza n. -OMISSIS-, era stata ingiunta al Sig. -OMISSIS- la demolizione di talune opere abusive, che venivano richiamate in modo analitico nel corpo del provvedimento impugnato, in relazione ad un preesistente fabbricato oggetto di concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS-, sito in contrada Piraineto su un lotto di terreno identificato in catasto al fg. -OMISSIS-, part. -OMISSIS- sub 4 con superficie catastale complessiva di mq. -OMISSIS-;
- di avere intrapreso i lavori di demolizione, presentando al Comune apposita SCIA “trasmessa con nota prot. n. -OMISSIS- del 07.02.2023 dal tecnico incaricato dalla ditta ai fini di ottemperare all’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 04.11.2022”;
- che, ultimati i lavori di ripristino, la nota del Corpo di Polizia Municipale del Comune di Carini prot. n. -OMISSIS- dava atto che dal sopralluogo effettuato in data 13/02/2024 risultavano “ demolite le coperture dei manufatti realizzati a ridosso del confine Sud – Est (locale di sgombero, locale tecnico, portico adibito a cucina) e la copertura realizzata nelle adiacenze dei suddetti manufatti ”, mentre non erano stati demoliti gli ampliamenti dell’immobile principale, per i quali il proprietario dichiarava al personale operante di voler presentare istanza di sanatoria ex art. 36 t.u. edilizia;
- che, non tenendo conto di quanto sopra, il Comune ha adottato l’impugnata ordinanza di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione con contestuale determinazione dell’area da acquisire al patrimonio comunale, pari all’intera estensione della particella catastale su cui insistono gli abusi per mq -OMISSIS-.
La ricorrente ha pertanto chiesto l’annullamento dell’atto di accertamento dell’inottemperanza dell’ingiunzione di demolizione dell’ordine di demolizione, deducendone l’illegittimità sulla base dei seguenti motivi di censura:
I. Violazione a falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 31 e 36; Eccesso di potere per difetto ed erroneità di istruttoria, nonché per errore nei presupposti in fatto ed in diritto; contraddittorietà con precedenti provvedimenti; travisamento ed illogicità manifesta; difetto ed erroneità di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990, violazione e falsa applicazione dell'art. 97 della Costituzione e degli ordinari canoni del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa ;
II. Violazione a falsa applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, sotto ulteriore profilo; omessa indicazione dell’area di sedime dell’abuso e mancata effettuazione del previo frazionamento catastale con conseguente difetto di istruttoria, perplessità ed indeterminatezza dell’azione amministrativa; eccesso di potere per irragionevolezza manifesta e sproporzione; contrasto con precedenti provvedimenti ;
III. Violazione a falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 3, 31 e 33; difetto ed erroneità di motivazione, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge n. 241 del 1990; travisamento manifesto ;
IV. Violazione a falsa applicazione degli artt. 7, 8, 10 e 10 bis della legge n. 241 del 1990, omessa comunicazione di avvio del procedimento e lesione delle garanzie partecipative del privato, eccesso di potere per errata ed insufficiente istruttoria ;
V. Violazione e falsa applicazione della C.E.D.U. (convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), art. 8 ed art. 1 del protocollo addizionale; Violazione e falsa applicazione della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, artt. 1, 3, 7 e 17; violazione e falsa applicazione dell'art. 42 della Costituzione .
Il Comune di Carini si è costituito con atto depositato il 10 febbraio 2026, producendo documentazione.
All’udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 la difesa della parte ricorrente ha eccepito la tardiva costituzione del Comune e la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso in fatto, il ricorso può essere accolto nei limiti e con riferimento ai profili di diritto enunciati nel secondo motivo, mentre devono essere respinte le rimanenti censure, come di seguito illustrato.
Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di tardività del deposito della documentazione da parte del Comune (avvenuta in data 10/2/2026, e dunque oltre i termini normativamente fissati). Essa non può essere dunque utilizzata nel presente giudizio. Quanto alla memoria asseritamente depositata lo stesso giorno, si tratta invero dell’atto di costituzione, il quale racchiude soltanto un mero riepilogo dei provvedimenti ritualmente impugnati.
Col primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 31 e 36, d.p.r. 380/2001, poiché il Comune non avrebbe tenuto conto di quanto accertato dal verbale della polizia municipale, pure richiamato dall’ordinanza impugnata, ossia che erano stai eliminati tutti gli abusi non sanabili, tranne gli ampliamenti dell’immobile principale, che il proprietario dichiarava agli ufficiali verbalizzanti di volere regolarizzare ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001.
Il motivo è infondato, poiché non è controverso che gli abusi edilizi, all’esito dei lavori di ripristino intrapresi dal ricorrente, non siano stati del tutto eliminati e che quindi l’ordinanza di demolizione non è stata interamente e fedelmente eseguita, a nulla rilevando che per alcune delle opere da demolire il proprietario avesse dichiarato in sede di sopralluogo della polizia municipale di voler presentare istanza di sanatoria ordinaria, visto che risultavano scaduti abbondantemente i termini di legge per la regolarizzazione ai sensi dell’art. 36, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001.
L’art. 36, comma 1, infatti, consente la presentazione di tale istanza “ fino alla scadenza dei termini di cui agli artt. 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative ” e, dunque, come chiarito dal più alto consesso della giustizia amministrativa, prima della scadenza del termine indicato per demolire o ridurre in pristino ovvero – nel caso in cui ciò sia possibile – prima dell’irrogazione delle sanzioni previste in alternativa dagli artt. 33 e 34 del d.P.R. n. 380/2001 (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, n. 16/2023, § 18).
Nel caso di specie, il ricorrente ha lasciato decorrere infruttuosamente il termine di 90 giorni dall’ingiunzione di demolizione del 4.11.2022 senza mai presentare istanza di sanatoria ai sensi dell’art. 36 per gli ampliamenti relativi all’immobile principale, alla cui mancata tempestiva rimozione conseguono pertanto gli effetti previsti dall’art. 31, comma 3 del d.P.R. n. 380/2001.
Col secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 31, comma 3, t.u. edilizia, poiché il Comune ha provveduto “ ad acquisire – senza alcuna specifica motivazione – un’area di sedime superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita ” e, nel determinare la superficie utile da acquisire, non ha tenuto conto delle demolizioni eseguite dal proprietario né ha considerato che “ il preesistente fabbricato della parte ricorrente [era] perfettamente regolare in quanto oggetto di concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- ”.
Il motivo è fondato.
L’art. 31, comma 3, D.P.R. 380/2001, dando continuità a quanto già previsto dall’art. 7, comma 3, L. 47/1985, dispone: “ Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita ”.
Come chiarito in giurisprudenza, “ costituisce ius receptum che l'acquisizione gratuita prevista dal succitato art. 31 opera di diritto e automaticamente allo scadere del termine stabilito nell'ordinanza di demolizione, con la conseguenza che il formale accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione ha solo valenza di titolo per l'immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, cosicché la sua notifica all'interessato ha un'esclusiva funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà. Peraltro, detto effetto acquisitivo di diritto è automatico per le opere abusive e la loro area di sedime, mentre richiede una specificazione, sulla base di adeguata motivazione, per quanto riguarda le aree ulteriori. In proposito, va sottolineato che, mentre per l'area di sedime l'automatismo dell'effetto acquisitivo rende superflua ogni motivazione sul punto, l'individuazione di un'area ulteriore da acquisire (oltre a dover essere precisata con apposite indicazioni relative all'estensione) deve essere giustificata dall'esplicitazione delle opere necessarie ai fini urbanistico-edilizi, che siano destinate ad occupare l'intera zona di terreno che l'autorità comunale intende apprendere (cfr. Consiglio di Stato, A.P., 11 ottobre 2023 n. 16; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 aprile 2021 n. 3171; Consiglio di Stato, Sez. VI, 11 giugno 2019 n. 3916; TAR Campania Napoli, Sez. VII, 27 maggio 2013 n. 2761). Più in particolare, va detto che l'applicazione della norma in esame postula per l'amministrazione comunale l'obbligo di esplicitare le modalità di calcolo (in relazione ai parametri urbanistici in astratto applicabili per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusivamente realizzate) con le quali si perviene all'individuazione di tale area ulteriore, sicché l'amministrazione procedente è tenuta ad indicare la classificazione urbanistica e il relativo regime per l'area oggetto dell'abuso edilizio e, quindi, a sviluppare (in base agli indici di fabbricabilità, territoriale o fondiaria, conseguentemente applicabili), il calcolo della superficie occorrente per la realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, disponendone comunque l'acquisizione - laddove dovesse risultare una superficie superiore - nel limite massimo del decuplo dell'area di sedime (cfr. TAR Campania Napoli, Sez. III, 24 gennaio 2022 n. 446; TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 11 dicembre 2020 n. 6071) ” (T.A.R. Napoli Campania sez. III, 2/01/2025, n. 40).
Nel caso di specie, invece, ci si limita a disporre sic et simpliciter l’acquisizione dell’intera particella n. -OMISSIS- sub -OMISSIS- “con superficie catastale complessiva di mq. -OMISSIS-”, ma non è possibile evincere dall’ordinanza quanta parte della particella acquisita dal Comune sia effettivamente occupata dalle opere abusive né in base a quali calcoli e parametri sia stata accertata l’esatta estensione dell’area “ necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive ” e neppure se sia rispettato il rapporto 1/10 tra area di sedime e pertinenza urbanistica.
Inoltre, l’ordinanza impugnata è priva di qualsiasi motivazione in ordine alla ritenuta necessità di acquisire al patrimonio dell’ente l’intero terreno “identificato in catasto al fg. -OMISSIS- part. -OMISSIS- con superficie catastale complessiva di mq -OMISSIS-”, sul quale insiste peraltro un manufatto regolarmente assentito giusta la concessione edilizia in sanatoria n. -OMISSIS- (l’ordinanza di demolizione adempiuta solo in parte attiene infatti ai soli ampliamenti e non al fabbricato nel suo nucleo principale), la cui area di sedime avrebbe dovuto essere pertanto esclusa dal calcolo della “ complessiva superficie utile abusivamente costruita ” ai sensi dell’art. 31, comma 3, t.u. edilizia. Parimenti, alla determinazione di quest’ultima non concorrono le opere abusive già demolite dal privato in esecuzione dell’ingiunzione di demolizione.
Sotto questi limitati profili la motivazione dell’atto è senza dubbio carente e il provvedimento viziato, senza che incida sulla legittimità dello stesso l’omessa comunicazione di avvio del procedimento diretto a sanzionare la mancata ottemperanza all’ingiunzione di demolizione (motivo IV), dovendo ritenersi già “ implicita nell'ordinanza di demolizione la comunicazione di avvio del procedimento volto all'acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive e all'applicazione della sanzione amministrativa, laddove reca l'avviso che, in caso di inottemperanza, sarebbe stata irrogata la sanzione pecuniaria e disposta l'acquisizione dei beni ” (T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 2/03/2022, n. 2483).
Peraltro, come si è visto, l’impossibilità di includere, secondo una corretta esegesi dell’art. 31, comma 3, t.u., il sedime del manufatto regolarmente assentito in forza di concessione edilizia in sanatoria nella “complessiva superficie utile abusivamente costruita” suscettiva di essere acquisita di diritto e gratuitamente al patrimonio comunale previene ogni eventualità di ipotetico contrasto del provvedimento impugnato (e del disposto normativo di cui fa applicazione) rispetto ai parametri giuridici sovranazionali (art. 1 del protocollo addizionale della C.E.D.U. e art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea) e interni (art. 42 Cost.) invocati dal ricorrente con il quinto motivo di ricorso.
Infine, a parere del Collegio, deve essere disatteso il terzo motivo con il quale si deduce che “ i modesti abusi residui per cui è controversia costituiscono esplicazione di un intervento di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001 (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 5 marzo 2020, n. 1017), il che implica l’applicazione dell’art. 33 del d.P.R. n. 380/2001, risultando fuorviante qualsiasi riferimento all’art. 31 dello stesso d.P.R. con l’ulteriore conseguenza, di non poco conto, dell’impossibilità di acquisizione in favore del Comune delle opere abusive non tempestivamente demolite (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 27 maggio 2022, n. 1749) ”.
Come chiarito in giurisprudenza, “ con il termine ‘fiscalizzazione’ dell'abuso, funzionale ad evidenziare sinteticamente e già a livello definitorio la sua sostanziale monetizzazione, si intende un rimedio alternativo eccezionalmente concesso in luogo della demolizione. In particolare, si può accedere alla fiscalizzazione sia in caso di mancanza, totale difformità o variazione essenziale dal titolo riferito a ristrutturazione edilizia (art. 33, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001); sia a fronte di accertata difformità solo parziale dal permesso di costruire (art. 34, comma 2, e 2-bis, che ne ha esteso l'applicabilità anche agli interventi soggetti a s.c.i.a. alternativa al permesso di costruire di cui all'art. 23, comma 01); sia infine all'esito di un annullamento, giudiziale o in autotutela, del titolo stesso (art. 38). Ma non nell'ipotesi, più grave, di avvenuta realizzazione di una 'nuova opera' in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o variazione essenziale dallo stesso (art. 31) ” (T.A.R. Napoli, sez. I, 28/07/2025, n.5660).
Si è altresì precisato che “ L'applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione, prevista dall'art. 33 del D.P.R. n. 380 del 2001, ha carattere eccezionale e derogatorio. Non compete all'amministrazione valutare preventivamente la possibilità di applicazione della sanzione pecuniaria prima di emettere l'ordine di demolizione. La dimostrazione dell'impossibilità di ottemperare all'ordine di demolizione senza pregiudizio per la parte conforme incombe sul privato interessato e deve essere rigorosa ” (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, Sentenza, 03/11/2025, n. 8514).
Ai fini dell’applicazione dell’art. 33, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, si richiede ancora che le opere effettuate siano riconducibili a una ristrutturazione edilizia. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001 per qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, occorre conservare sempre una identificabile linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all'organismo preesistente (Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 328).
Nel caso in esame non solo non è stata fornita alcuna prova in tal senso, ma addirittura la consistenza degli ampliamenti effettuati fa propendere per la qualificazione dell’intervento edilizio abusivo in termini di “nuova costruzione” con conseguente inapplicabilità della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione ai sensi dell’art. 33, comma 2 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Invero, il proprietario ricorrente non ha provato, come era suo onere, né che gli abusi edilizi non rimossi fossero riconducibili a una ristrutturazione edilizia né, tantomeno, dell’impossibilità di rimuoverli senza pregiudizio per la parte conforme con conseguente inapplicabilità, nella fattispecie, della “fiscalizzazione” dell’abuso ai sensi dell’art. 33, comma 2, cit.
Dunque, alla luce di quanto sin qui argomentato, in accoglimento del secondo motivo di ricorso e disattesi gli ulteriori motivi di censura, l’ordinanza impugnata va annullata, salva la riedizione del potere da parte dell’autorità amministrativa comunale, nella sola parte in cui prevede, senza adeguato supporto istruttorio e motivazionale, l’acquisizione dell’intera particella n. -OMISSIS- sub -OMISSIS- “con superficie catastale complessiva di mq. -OMISSIS-”.
Le spese del giudizio vengono compensate, in ragione dell’accoglimento del ricorso nei termini testé indicati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. -OMISSIS- del 20 febbraio 2024 nei sensi e limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NO EN, Presidente
BA AL, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BA AL | NO EN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.