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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 30/01/2025, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 1214/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio di volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1214/2024 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 14.01.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via Vittorio Veneto 124/N - 88900 C.F._1
Crotone – presso lo studio dell'avv. COVELLI PATRIZIA (cod. fisc. - C.F._2
pec: , che la rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
e , nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Crotone (KR) al Corso Mazzini n.93 – C.F._3
presso lo studio dell'avv. FALCONE SALVATORE ANDREA (cod. fisc.
- pec: , che lo rappresenta e difende per mandato C.F._4 Email_2
in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato l'11.11.2024, Pt_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con
[...] Parte_2
rito concordatario in Crotone l'11.05.2013 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Strongoli (KR), al n. 3 – parte II – Serie B – anno 2013); di aver avuto due figli,
nata a [...] il [...] e EA nato il [...]. Per_1
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione e decorsi i termini di legge, dichiarare altresì, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati mantenendo rapporti di mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio riterrà;
2) l'abitazione coniugale, ossia l'alloggio sito in Crotone alla via Discesa Bastione
Castello 4 viene assegnata alla sig.ra che vi abiterà con la prole minore;
Pt_1
3) il SI. ritirerà dalla ex casa coniugale gli effetti personali (indumenti, Pt_2
documenti, oggetti personali ecc…) e gli eventuali oggetti di sua proprietà, laddove non siano stati già prelevati, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4) i figli minori ed EA saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
5) i genitori, in capo ai quali permarrà la responsabilità di legge, si impegnano a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità e limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
6) facoltà di visita per il genitore non collocatario: il padre s'impegna a prelevare la prole da scuola il lunedì e mercoledì , trattenendoli presso di sé sino alle ore 20:00 poi riaccompagnandoli presso il domicilio della sig.ra , dall'uscita da scuola fino Pt_1
alle 20:00 (attività comprese), per la stagione invernale, sino alle ore 22:00 per la stagione estiva, qualora i bambini non volessero andare a Strongoli con il padre per il pranzo del lunedì o del mercoledì, il sig. , una volta prelevati i figli dalla Pt_2
scuola, li accompagnerà presso la nonna materna, garantendo di occuparsi delle attività previste in quei pomeriggi per i minori. Le parti convengono che nella stagione vacanziera, ovvero quando non c'è scuola, il papà potrà trattenere presso di sé i figli il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 09:30 alle ore 21:00; Il padre trascorrerà con i figli due week end al mese, si indicano come week end spettanti per il padre secondo e quarto del mese, ove i bambini staranno presso il papà dal venerdì dall'uscita da scuola fino a domenica alle 20:00 per la stagione invernale, e per le ore
22:00 per la stagione estiva. Nel periodo estivo, i bambini potranno trascorrere con il papà 15 giorni consecutivi tra il mese di luglio e di agosto, oppure una settimana a luglio ed un'altra ad Agosto, secondo accordi che le parti prenderanno entro il 30 di giugno. Per le festività principali le parti sono addivenute al seguente accordo:
Domenica di Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con un altro, se i ragazzi hanno organizzato una gita, prevale l'interesse ed il desiderio dei ragazzi, in questo caso la programmazione deve essere comunicata almeno 15 gg prima.
Natale/Capodanno alternate le vigilie, previo accordo tra i genitori 15 gg prima dei giorni di festa, l'Epifania, ad anni alterni, come accordi da scambiare almeno entro il
10 Dicembre, tenendo altresì conto delle preferenze dei bambini. Le parti, nel rispetto delle esigenze dei minori possono congiuntamente diversificare il sopra esteso piano genitoriale;
7) le parti s'impegnano a prendere gli accordi circa i punti di cui sopra o per gli eventuali imprevisti, che in quanto tali, non devono essere routinari, solo tra loro senza il tramite dei minori;
8) tutte le decisioni riguardanti l'educazione dei figli, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, cure di ogni genere, etc.), con ovvia esclusione delle decisioni da prendere immediatamente, verranno prese concordemente dai genitori, in un tempo massimo di sette giorni dalla comunicazione fatta dal genitore proponente all'altro genitore. Qualora la risposta sulla questione posta e sulla decisione da prendere o sulle spese da effettuare, non dovesse pervenire o dovesse arrivare oltre il predetto termine, il genitore proponente è autorizzato ad agire come meglio crede, pur sempre nell'interesse esclusivo dei figli minori e previa dimostrazione dell'imprescindibilità
e urgenza della spesa, l'altro genitore dovrà comunque rimborsare e/o sostenere il
50% dell'eventuale costo affrontato dal genitore proponente, previa esibizione di regolare fattura;
Il rimborso delle spese dovute, dovrà avvenire entro e non oltre il mese successivo;
9) il SI. verserà alla SI.ra , quale assegno mensile di mantenimento Pt_2 Pt_1
per i figli minori, la somma di euro 500,00 (euro cinquecento,00), rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat, da corrispondere entro giorno 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra , le cui coordinate bancario sono già in Parte_1
possesso del sig. , oltre il c.d. assegno unico per intero;
Pt_2
10) le spese straordinarie, di cui al Protocollo d'intesa stipulato tra l'Ordine degli
Avvocati di Crotone e il Tribunale di Crotone in data 05/12/2017 (allegato al ricorso), dovranno sempre essere preventivamente concordate e documentate, tra essi coniugi secondo le regole di cui al punto 10, con ovvia esclusione delle decisioni da prendere immediatamente che sono a carico di entrambi i coniugi al 50%; Per spese straordinarie si intendono, in via esemplificativa, e, non esaustiva, le seguenti voci di spesa: spese mediche non coperte da SSN, quali spese per visite specialistiche, per medicinali, per protesi e terapie, spese dentistiche e ortodontiche, acquisto occhiali da vista e lenti a contatto. Spese scolastiche quali spese di iscrizione, retta scolastica, pre-post scuola, mensa scolastica, assicurazione, acquisto di libri e cancelleria scolastica, spese per visite di istruzione e gite scolastiche, anche all'estero, lezioni private, abbonamento a mezzi di trasporto pubblici;
spese ludico sportive e ricreative, quali corsi sportivi, corsi di musica e correlate spese per l'acquisto dell'attrezzatura ed abbigliamento sportivo, di strumenti musicali e di quanto necessario allo svolgimento dell'attività ricreativa di interesse dei figli, corsi di lingue, campi estivi, vacanze studio anche all'estero, spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
Spese di babysitter se necessarie. Le spese di cui sopra dovranno essere concordate dai genitori, in conformità ai principi dell'affidamento condiviso, ad esclusione delle spese mediche urgenti ed indifferibili e delle spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità (ad esempio percorso terapeutico o iscrizione a scuola privata);
11) per quanto concerne le detrazioni per i figli e/o famigliari a carico, anch'esse verranno richieste al 50% ciascuno, salvo diversa futura pattuizione tra i coniugi;
12) nel corso del rapporto coniugale, entrambi i coniugi hanno percepito redditi separati da lavoro dipendente e pertanto rinunciano reciprocamente al diritto di mantenimento e/o alimentare, dichiarando, dal momento dell'omologazione del presente verbale, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro in ragione e dipendenza della loro unione coniugale e di tutte le questioni controverse di cui al presente atto, salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute da ciascuno.
13) i coniugi dichiarano e riconoscono che tutte le odierne condizioni sono state convenute solo per l'esigenza di dover regolamentare la loro crisi coniugale ed i rapporti finanziari e patrimoniali intercorsi in conseguenza del matrimonio, e ciò quale loro stessa causa giuridica, e che il consenso alla separazione è stato subordinato esclusivamente all'odierno assetto ed al fatto che sia pronunciato decreto di omologa del redigendo verbale di separazione consensuale e contestuale scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
14) è fondamentale che gli accordi vengano rispettati, e per quanto potrà concernere gli orari ed i giorni, circa il trascorrimento dei minori presso il padre, gli accordi devono essere presi con il genitore collocatario e non con i bambini, come previsto tra l'altro dalla riforma Cartabia, che esclude il ruolo di messaggeri o di tramite dei minori;
15) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta di identità valida anche per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
Con decreto del 27.11.2024, il presidente del. assegnava la causa disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte sino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 11.01.2025, le parti depositavano telematicamente e congiuntamente note scritte con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso congiunto cumulativo.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 5.12.2024, acquisita documentazione, con ordinanza del 14.01.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione tra , nata il [...] a [...] Parte_1
(KR), cod. fisc. e , nato il [...] C.F._1 Parte_2 a STRONGOLI (KR), cod. fisc. - matrimonio celebrato con rito C.F._3
concordatario in Crotone l'11.05.2013 - atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Strongoli (KR), al n. 3 – parte II – Serie B – anno 2013 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Strongoli (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
- Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 23.01.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio di volontaria giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile De Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1214/2024 R.G.V.G.., posta in deliberazione con ordinanza del 14.01.2025, vertente tra
, nata il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliata in Via Vittorio Veneto 124/N - 88900 C.F._1
Crotone – presso lo studio dell'avv. COVELLI PATRIZIA (cod. fisc. - C.F._2
pec: , che la rappresenta e difende per Email_1
mandato in calce al ricorso;
e , nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliato in Crotone (KR) al Corso Mazzini n.93 – C.F._3
presso lo studio dell'avv. FALCONE SALVATORE ANDREA (cod. fisc.
- pec: , che lo rappresenta e difende per mandato C.F._4 Email_2
in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO,
intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato l'11.11.2024, Pt_1
e , premesso di aver contratto matrimonio con
[...] Parte_2
rito concordatario in Crotone l'11.05.2013 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Strongoli (KR), al n. 3 – parte II – Serie B – anno 2013); di aver avuto due figli,
nata a [...] il [...] e EA nato il [...]. Per_1
tanto premesso, chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione e decorsi i termini di legge, dichiarare altresì, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate come da ricorso, nei seguenti termini:
1) i coniugi sono autorizzati a vivere separati mantenendo rapporti di mutuo rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio riterrà;
2) l'abitazione coniugale, ossia l'alloggio sito in Crotone alla via Discesa Bastione
Castello 4 viene assegnata alla sig.ra che vi abiterà con la prole minore;
Pt_1
3) il SI. ritirerà dalla ex casa coniugale gli effetti personali (indumenti, Pt_2
documenti, oggetti personali ecc…) e gli eventuali oggetti di sua proprietà, laddove non siano stati già prelevati, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso;
4) i figli minori ed EA saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione prevalente presso la madre;
5) i genitori, in capo ai quali permarrà la responsabilità di legge, si impegnano a curarli, educarli ed istruirli con costanza e continuità e limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
6) facoltà di visita per il genitore non collocatario: il padre s'impegna a prelevare la prole da scuola il lunedì e mercoledì , trattenendoli presso di sé sino alle ore 20:00 poi riaccompagnandoli presso il domicilio della sig.ra , dall'uscita da scuola fino Pt_1
alle 20:00 (attività comprese), per la stagione invernale, sino alle ore 22:00 per la stagione estiva, qualora i bambini non volessero andare a Strongoli con il padre per il pranzo del lunedì o del mercoledì, il sig. , una volta prelevati i figli dalla Pt_2
scuola, li accompagnerà presso la nonna materna, garantendo di occuparsi delle attività previste in quei pomeriggi per i minori. Le parti convengono che nella stagione vacanziera, ovvero quando non c'è scuola, il papà potrà trattenere presso di sé i figli il lunedì ed il mercoledì, dalle ore 09:30 alle ore 21:00; Il padre trascorrerà con i figli due week end al mese, si indicano come week end spettanti per il padre secondo e quarto del mese, ove i bambini staranno presso il papà dal venerdì dall'uscita da scuola fino a domenica alle 20:00 per la stagione invernale, e per le ore
22:00 per la stagione estiva. Nel periodo estivo, i bambini potranno trascorrere con il papà 15 giorni consecutivi tra il mese di luglio e di agosto, oppure una settimana a luglio ed un'altra ad Agosto, secondo accordi che le parti prenderanno entro il 30 di giugno. Per le festività principali le parti sono addivenute al seguente accordo:
Domenica di Pasqua con un genitore e Lunedì dell'Angelo con un altro, se i ragazzi hanno organizzato una gita, prevale l'interesse ed il desiderio dei ragazzi, in questo caso la programmazione deve essere comunicata almeno 15 gg prima.
Natale/Capodanno alternate le vigilie, previo accordo tra i genitori 15 gg prima dei giorni di festa, l'Epifania, ad anni alterni, come accordi da scambiare almeno entro il
10 Dicembre, tenendo altresì conto delle preferenze dei bambini. Le parti, nel rispetto delle esigenze dei minori possono congiuntamente diversificare il sopra esteso piano genitoriale;
7) le parti s'impegnano a prendere gli accordi circa i punti di cui sopra o per gli eventuali imprevisti, che in quanto tali, non devono essere routinari, solo tra loro senza il tramite dei minori;
8) tutte le decisioni riguardanti l'educazione dei figli, lo sviluppo e la salute (scuola, sport, tempo libero, cure di ogni genere, etc.), con ovvia esclusione delle decisioni da prendere immediatamente, verranno prese concordemente dai genitori, in un tempo massimo di sette giorni dalla comunicazione fatta dal genitore proponente all'altro genitore. Qualora la risposta sulla questione posta e sulla decisione da prendere o sulle spese da effettuare, non dovesse pervenire o dovesse arrivare oltre il predetto termine, il genitore proponente è autorizzato ad agire come meglio crede, pur sempre nell'interesse esclusivo dei figli minori e previa dimostrazione dell'imprescindibilità
e urgenza della spesa, l'altro genitore dovrà comunque rimborsare e/o sostenere il
50% dell'eventuale costo affrontato dal genitore proponente, previa esibizione di regolare fattura;
Il rimborso delle spese dovute, dovrà avvenire entro e non oltre il mese successivo;
9) il SI. verserà alla SI.ra , quale assegno mensile di mantenimento Pt_2 Pt_1
per i figli minori, la somma di euro 500,00 (euro cinquecento,00), rivalutata ogni anno secondo gli indici Istat, da corrispondere entro giorno 20 di ogni mese sul conto corrente intestato alla SI.ra , le cui coordinate bancario sono già in Parte_1
possesso del sig. , oltre il c.d. assegno unico per intero;
Pt_2
10) le spese straordinarie, di cui al Protocollo d'intesa stipulato tra l'Ordine degli
Avvocati di Crotone e il Tribunale di Crotone in data 05/12/2017 (allegato al ricorso), dovranno sempre essere preventivamente concordate e documentate, tra essi coniugi secondo le regole di cui al punto 10, con ovvia esclusione delle decisioni da prendere immediatamente che sono a carico di entrambi i coniugi al 50%; Per spese straordinarie si intendono, in via esemplificativa, e, non esaustiva, le seguenti voci di spesa: spese mediche non coperte da SSN, quali spese per visite specialistiche, per medicinali, per protesi e terapie, spese dentistiche e ortodontiche, acquisto occhiali da vista e lenti a contatto. Spese scolastiche quali spese di iscrizione, retta scolastica, pre-post scuola, mensa scolastica, assicurazione, acquisto di libri e cancelleria scolastica, spese per visite di istruzione e gite scolastiche, anche all'estero, lezioni private, abbonamento a mezzi di trasporto pubblici;
spese ludico sportive e ricreative, quali corsi sportivi, corsi di musica e correlate spese per l'acquisto dell'attrezzatura ed abbigliamento sportivo, di strumenti musicali e di quanto necessario allo svolgimento dell'attività ricreativa di interesse dei figli, corsi di lingue, campi estivi, vacanze studio anche all'estero, spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
Spese di babysitter se necessarie. Le spese di cui sopra dovranno essere concordate dai genitori, in conformità ai principi dell'affidamento condiviso, ad esclusione delle spese mediche urgenti ed indifferibili e delle spese corrispondenti a scelte già condivise dai genitori e dotate della caratteristica della continuità (ad esempio percorso terapeutico o iscrizione a scuola privata);
11) per quanto concerne le detrazioni per i figli e/o famigliari a carico, anch'esse verranno richieste al 50% ciascuno, salvo diversa futura pattuizione tra i coniugi;
12) nel corso del rapporto coniugale, entrambi i coniugi hanno percepito redditi separati da lavoro dipendente e pertanto rinunciano reciprocamente al diritto di mantenimento e/o alimentare, dichiarando, dal momento dell'omologazione del presente verbale, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro in ragione e dipendenza della loro unione coniugale e di tutte le questioni controverse di cui al presente atto, salvo gli aggiornamenti periodici in conseguenza dell'aumento delle spese sostenute da ciascuno.
13) i coniugi dichiarano e riconoscono che tutte le odierne condizioni sono state convenute solo per l'esigenza di dover regolamentare la loro crisi coniugale ed i rapporti finanziari e patrimoniali intercorsi in conseguenza del matrimonio, e ciò quale loro stessa causa giuridica, e che il consenso alla separazione è stato subordinato esclusivamente all'odierno assetto ed al fatto che sia pronunciato decreto di omologa del redigendo verbale di separazione consensuale e contestuale scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
14) è fondamentale che gli accordi vengano rispettati, e per quanto potrà concernere gli orari ed i giorni, circa il trascorrimento dei minori presso il padre, gli accordi devono essere presi con il genitore collocatario e non con i bambini, come previsto tra l'altro dalla riforma Cartabia, che esclude il ruolo di messaggeri o di tramite dei minori;
15) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e della carta di identità valida anche per l'espatrio e per quelli dei figli minori.
Con decreto del 27.11.2024, il presidente del. assegnava la causa disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte sino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 11.01.2025, le parti depositavano telematicamente e congiuntamente note scritte con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle condizioni concordate nel ricorso congiunto cumulativo.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 5.12.2024, acquisita documentazione, con ordinanza del 14.01.2025 resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali manifestano sussistere la circostanza della sopravvenuta intollerabilità della convivenza coniugale.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la separazione tra , nata il [...] a [...] Parte_1
(KR), cod. fisc. e , nato il [...] C.F._1 Parte_2 a STRONGOLI (KR), cod. fisc. - matrimonio celebrato con rito C.F._3
concordatario in Crotone l'11.05.2013 - atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del
Comune di Strongoli (KR), al n. 3 – parte II – Serie B – anno 2013 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Strongoli (KR), di annotare la presente sentenza;
- Omologa le condizioni concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
- Nulla per le spese.
- Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 23.01.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Angiuli