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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/01/2025, n. 4361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4361 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N………
Dispositivo pubblicato in udienza
_______________________________________________
REPUBBLICA IANA
IN NOME DEL POPOLO IANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
4° Sezione Lavoro
nella persona dei Magistrati:
Alessandro Nunziata Presidente rel.
Gabriella Piantadosi Consigliere
Alessandra Lucarino Consigliere
all' udienza del 10-12-2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in 2° grado iscritta al n.2020-24 RGAC, vertente
TRA
, in persona del Pt_1 Parte_2 legale rappresentante pt (avv.ti Massimiliano Morelli e Paola
Tortato)
parte appellante
E
1
Luigi Vocella)
parte appellata dando lettura del seguente dispositivo
rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del presente grado, che si liquidano in euro 3.200, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, da distrarre a favore del procuratore antistatario;
dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115-02.
Il Presidente
Alessandro Nunziata
2 OGGETTO: ricorso in appello depositato il 19-7-2024 avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata in data 25-6-2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Come da ricorso in appello e memoria di costituzione in appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-1 Così viene descritto nella sentenza impugnata lo svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 07/02/2024, Controparte_1 premesso di aver lavorato, a decorrere dal 15.1.2013, alle dipendenze della ass.ne Controparte_2 dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Roma del 9.1.2020, con autorizzazione all'esercizio provvisorio di quattro rami di azienda, tra i quali anche quello cui egli era addetto, e premesso altresì di non aver ricevuto il pagamento degli stipendi di novembre
2018 (salvo una parte), dicembre 2018, gennaio 2019, febbraio 2019
e tredicesima mensilità, ha esposto di aver presentato domanda di ammissione al passivo in relazione alle mensilità non pagate e al
TFR maturato, pari a euro 10.847,36, e di essere stato ammesso al passivo per euro 17.938,64 di cui euro 10.847,36 a titolo di TFR ed euro 7.091,28 per crediti da lavoro subordinato.
Ha anche dedotto che, nell'ambito della procedura concorsuale, è stata esperita la procedura sindacale ex art. 47 l. 428/1990, all'esito della quale è stato concluso l'affitto del ramo di azienda
(accoglienza) - cui egli era addetto - alla soc. SIAR SRL, evidenziando che l'accordo sindacale prevedeva espressamente che i crediti maturati sino all'affitto, incluso il TFR, non dovessero essere trasferiti all'affittuaria, e che, per tale motivo, in data
7.4.2023, ha inoltrato richiesta all' di accesso al Fondo di Pt_1
Garanzia per il pagamento del TFR e dei crediti di lavoro, domanda inopinatamente rigettata con comunicazione via PEC del 27.7.2023, per la pretesa non operatività della garanzia a fronte della cessione
3 del contratto ai sensi dell'art. 2112 c.c., decisione confermata anche all'esito del ricorso amministrativo, sul presupposto che l'accordo sindacale preliminare nel caso di specie non fosse stato raggiunto e l'atto di cessione non prevedesse alcuna deroga all'applicazione dell'art. 2112 c.c..
Il ricorrente ha quindi dedotto l'illegittimità del diniego opposto dall' in quanto l'accordo preliminare volto alla continuazione Pt_1 dell'attività lavorativa prevedeva la deroga all'art. 2112 c.c., con mantenimento dei debiti maturati sino al trasferimento in capo alla fallita, come precisato nella comunicazione a lui indirizzata dal curatore fallimentare in data 20.4.2020, nella comunicazione del
25.03.2020 ex art. 47 legge n. 428/90 inviata dalla curatela a tutte le organizzazioni sindacali ed alla società cessionaria e nell'ulteriore accordo sindacale dell'08.04.2020, procedura espressamente richiamata nel contratto notarile di affitto di ramo di azienda.
Ha anche evidenziato che il rapporto di lavoro con la società fallita
è comunque terminato al momento della cessazione dell'affitto, intervenuta il 22.7.2020, essendo stato, egli, poi assunto alle dipendenze della nuova appaltatrice del servizio di Parte_3 la soc. coop. a seguito di cessione del ramo di azienda, CP_3 con espressa previsione del non trasferimento del TFR alla detta società.
Tanto esposto e dedotto, il ricorrente ha quindi convenuto in giudizio l' per vederlo condannare al pagamento, in suo favore, Pt_1 della somma di euro 10.847,36 a titolo di TFR a carico del fondo di garanzia , oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al Pt_1 saldo e con vittoria di spese da distrarsi.
Si è costituito l' , contestando l'avversa pretesa evidenziando Pt_1 che il motivo del rigetto risiede nell'assenza di deroga all'applicabilità dell'art. 2112 c.c. in seno all'accordo di cessione del ramo di azienda dalla società fallita (cui il ramo era stato retrocesso a seguito della risoluzione del contatto di affitto alla SIAR) alla cessionaria coop. soc. accordo Controparte_4 non preceduto da alcuna consultazione sindacale e non contenente
4 alcuna deroga all'applicabilità dell'art. 2112 c.c., anzi espressamente richiamato nell'atto notarile.
Ha anche evidenziato che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, proprio in virtù della cessione del ramo di azienda, il suo rapporto di lavoro non è affatto cessato, ma anzi proseguito con la cessionaria, rammentando, in proposito, che stante la natura autonoma del credito di natura previdenziale vantato dal lavoratore di una azienda insolvente nei confronti dell' l' non è Pt_1 Pt_2 affatto vincolato dalla ammissione del credito per TFR allo stato passivo della procedura concorsuale, di talché, in difetto di un presupposto di legge, quale è la cessazione del rapporto, per l'operatività della garanzia, l' ben può rifiutare l'accesso Pt_2 al fondo di garanzia. Ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
-2 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha così statuito:
1. - Condanna l' , quale gestore del fondo di garanzia ex art. 2 Pt_1
l. n. 297/1982, al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 10.847,36 a titolo di TFR maturato alle dipendenze della ass.ne sino al Controparte_2
31.12.2019, oltre interessi e rivalutazione dal trasferimento al saldo;
2. - Condanna l' alla rifusione, in favore dell'avv. VOCELLA Pt_1
LUIGI, procuratore antistatario, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.843,00, di cui euro 2.800,00 per compensi professionali ed euro 43,00 per esborsi, oltre spese forfettarie IVA
e CPA come per legge.
-3 Avverso questa sentenza ha proposto appello l' . Pt_1
-4 Lamenta la parte appellante che erroneamente il primo giudice:
-1 ha ritenuto che si versasse in una fattispecie di deroga alla garanzia di cui all'art. 2112 cc, escludendo così l'obbligazione solidale del cessionario per il pagamento del TFR maturato alle dipendenze del cedente, malgrado la pacifica continuazione del rapporto di lavoro mediante trasferimento al cessionario, per
5 giungere alla conclusione che il Fondo di Garanzia dell' deve Pt_1 provvedere al pagamento del TFR maturato nei confronti del cedente, nonostante la continuazione del rapporto di lavoro con il cessionario, laddove difettava il presupposto fattuale previsto dall'art. 2 della l. n. 297/1982, rappresentato appunto dalla cessazione del rapporto di lavoro;
-2 è pervenuto alla conclusione che, nel caso di società fallite, le disposizioni in materia di cessione di ramo d'azienda previste dall'art. 2112 cc non trovassero applicazione, salvo il caso in cui fossero state pattuite delle condizioni di miglior favore negli accordi raggiunti a seguito delle procedure di consultazione sindacale, laddove: a) l'art.47 comma 5 della Legge n.428 del 1990 prevede la disapplicazione dell'art. 2112 cc solo nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata;
b) nella fattispecie che forma oggetto del presente giudizio, invece,
è pacifico che il Tribunale fallimentare ha disposto la continuazione dell'attività dell' fallita;
c) la disposizione in Parte_4 parola ha natura di norma imperativa (come tale inderogabile dalle parti); d) conseguentemente l'eventuale patto stipulato in violazione della stessa è affetto da nullità assoluta ex art. 1418, comma 1 cc;
e) la nullità può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse.
-5 Si è costituita la parte appellata, che ha resistito al gravame.
-6 Preliminarmente, precisa la Corte che si tiene conto, ai fini della decisione, dei soli documenti ritualmente prodotti, per i quali siano state specificamente allegate nel grado le ragioni della produzione e della rilevanza. Il giudizio di rilevanza della prova documentale, necessario per consentire al giudice di pronunciarsi, presuppone infatti non soltanto la materiale produzione, ma anche che la parte alleghi specificamente le ragioni della produzione in relazione al contenuto dei documenti.
In sintesi, la parte ha l'onere di evidenziare il contenuto e la rilevanza degli stessi, non essendo sufficiente la mera produzione,
6 non accompagnata da allegazioni inerenti alla loro rilevanza (v.
Cass.21032-08).
In particolare, il giudice d'appello ha il potere-dovere di esaminare un documento ritualmente prodotto in primo grado solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza nei propri scritti difensivi (mediante richiamo di esso nella parte argomentativa dei motivi formulati o delle domande ed eccezioni riproposte) illustrando le ragioni, trascurate dal primo giudice, per le quali il contenuto del documento acquisito giustifichi le rispettive deduzioni (v. Cass. SS UU n.4835-23).
-7 I motivi di appello vanno trattati congiuntamente, in quanto connessi.
-8 Statuisce l' art.2 L.297-82 che presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale è istituito il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art.2120 cc, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Qualora il datore di lavoro sia un imprenditore commerciale soggetto alle disposizioni di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267, il lavoratore, per ottenere il , ai fini che qui interessano, pagamento del trattamento di fine rapporto da parte del Fondo, deve provare, oltre all' inadempimento, in tutto o in parte, posto in essere dal debitore, ed allo stato di insolvenza in cui versa quest'ultimo, la cessazione del rapporto di lavoro.
Dispone l' art.2112 cc, nel testo vigente “ratione temporis”, ai fini che qui interessano, che: in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano;
il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento;
con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore
7 può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
L' art.47 L.428-90, sempre nel testo vigente “ratione temporis” (e cioè al 20-4-2020, momento della stipula del contratto di affitto di ramo aziendale alla Siar Srl) ed ai fini che qui interessano, dispone che: quando si intenda effettuare, ai sensi dell' art.2112 cc, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo art.2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto, almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle OO SS competenti;
nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l' art.2112 cc trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività; b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti;
qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non
8 trova applicazione l' art.2112 cc, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore.
-9 a partire dal 15-01-2013, ha prestato attività Parte_5 lavorativa alle dipendenze dell' Controparte_5
; è intervenuto nelle more il fallimento della datrice di
[...] lavoro, dichiarato con sentenza n.6/2020, pubblicata in data 09-01-
2020, del Tribunale di Roma;
il Tribunale, ai sensi dell'art. 104, comma 1, LF, ha autorizzato l'esercizio provvisorio di quattro rami d'azienda (v. sentenza in atti), tra cui quello in cui prestava servizio il lavoratore;
il credito vantato per tfr è stato ammesso allo stato passivo del fallimento (v. verbale 29-7-2021); in data
25-03-2020 sono state inviate le rituali comunicazioni ex art. 47 legge n. 428/90, intendendo il LI procedere all'affitto alla
SIAR società cooperativa sociale a r.l. del ramo d'azienda dedicato ai servizi dell'accoglienza, dove prestava servizio lo;
CP_1 in data 20.04.2020 veniva comunicato, da parte del
[...]
l'avvenuto affitto del ramo d'azienda Controparte_6 denominato “accoglienza”, in conformità all'intesa raggiunta nella procedura di consultazione sindacale prevista dall' art.47, commi 1
e 5, della legge n.428-90 (v. nota 20-4-2020); nell'ambito dell'accordo sindacale è stato previsto che tutti i crediti maturati fino alla data di trasferimento del rapporto di lavoro, compreso il
TFR, non sarebbero stati trasferiti alla società cessionaria (v. nota 20-4-2020, nota 25-3-2020, verbale di consultazione 8-4-2020, art.17 contratto affitto di azienda); il rapporto di lavoro con la
Coop. Siar è proseguito fino alla data del 22.07.2020, quando il ramo di azienda in questione è stato trasferito alla Coop. Zingari
59; in data 23.07.2020 lo è stato assunto da detta CP_1
Cooperativa con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato;
nella comunicazione di cessazione del ramo d'azienda da parte del
LI si è specificato che il tfr non veniva trasferito alla società cessionaria;
il rapporto di lavoro con la Coop. Zingari 59
è cessato il 31-12-2020.
9 In data 07-04-2023 lo ha depositato la domanda volta CP_1 alla erogazione da parte dell' , Fondo di Garanzia, dei crediti Pt_1 di lavoro maturati durante l' attività lavorativa svolta alle dipendenze della società ASSOCIAZIONE TU IA (v. ricevuta in atti); la domanda di intervento del Fondo di Garanzia per l'indennità
TFR non è stata accolta poichè “IL RAPPORTO DI LAVORO RISULTA
TRASFERITO ALLA SOC. CF. (ZINGARI 59 SOC. COOP. SOCIALE P.IVA_1
A R.L.) AI SENSI DELL'ART 2112 CC. LA GARANZIA DEL FONDO NON PUO
'OPERARE”; è stato promosso il ricorso amministrativo gerarchico in data 25/10/2023; l' ha respinto il ricorso. Pt_1
La ricostruzione fattuale sopra esposta è pacifica tra le parti.
-10 Nella specie vanno tenuti ben distinti due profili: il primo inerente alla prosecuzione o meno del rapporto di lavoro ai sensi dell' art.2112 cc;
il secondo inerente all' individuazione del soggetto obbligato alla corresponsione del tfr.
Quanto al primo profilo, dalla ricostruzione in fatto sopra operata non emerge che le parti abbiano derogato alla disciplina di cui all' art.2112 cc nella parte in cui dispone che, in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario.
Pertanto, come correttamente accertato dal primo giudice, il rapporto di lavoro dello , nell'ambito del quale il CP_1 credito per TFR è maturato, non è cessato a seguito del fallimento, essendo proseguito, dapprima, con l'affittuario del ramo di azienda
SIAR e poi, previa retrocessione al fallimento, con il cessionario
ZINGARI 59. Tale rapporto di lavoro è cessato il 31-12-2020, secondo quanto affermato dallo stesso nel ricorso in appello (pag.4) Pt_1
La cessazione del rapporto di lavoro viene individuata, di norma, come presupposto indispensabile per la liquidazione del tfr da parte del Fondo di Garanzia, in quanto è in questo momento che il compenso in questione diviene “esigibile”. Ciò anche nel caso di trasferimento di azienda ai sensi dell' art.2112 cc in virtù: a) della
10 continuazione del rapporto;
b) della responsabilità solidale del cessionario imposta di norma per i crediti pregressi, ivi compreso il tfr.
Il richiamo, nel citato art.2, all' art.2120 cc, dunque, rende palese la necessità, affinché sorgano i presupposti per l'intervento del
Fondo, che: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'art. 2120 cc in capo al datore di lavoro;
b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza.
Dunque, in realtà, ciò che rileva, ai fini che qui interessano, è
l' “esigibilità” del tfr. Il che si evince univocamente dalla disciplina legale del Fondo, che si riferisce proprio all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale “al momento in cui il t.f.r. diviene esigibile” (Cass.4897-21).
Stando così le cose, non si può escludere che, in alcuni casi particolari, in deroga alla regola generale, il tfr possa diventare esigibile anche prima della cessazione del rapporto di lavoro: rientra tra tali casi sicuramente quello in esame, in cui nell'ambito di un accordo sindacale stipulato in sede di trasferimento di azienda, si è previsto che il cessionario, in deroga a quanto previsto dall' art.2112 cc, non era tenuto, in solido con il cedente, al pagamento del tfr maturato fino alla data del trasferimento stesso.
Per di più, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 cc, salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore
(Cass.24691-21).
Ne consegue che, nella specie: l' obbligo in questione è rimasto in capo al cedente - datore di lavoro fallito;
è venuto quindi meno uno dei presupposti fondanti l' esigibilità del tfr al momento della
11 cessazione del rapporto di lavoro, e cioè la responsabilità solidale del cessionario (v. “supra”); il tfr è divenuto immediatamente esigibile nei confronti del cedente – datore di lavoro fallito.
Non è, pertanto, ravvisabile alcun ragionevole motivo per imporre al lavoratore di attendere la cessazione del rapporto di lavoro con il cessionario per conseguire il tfr;
ed anzi l' intervento del Fondo di Garanzia è perfettamente in linea con lo scopo per il quale esso
è stato istituito, e cioè quello di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo (art.2 L.297-82).
Opinando diversamente, il lavoratore dovrebbe conseguire il tfr nell' ambito della procedura fallimentare (v. nota 20-4-2020), per di più dovendo attendere il momento della risoluzione del rapporto di lavoro con il cessionario;
il che è esattamente ciò che il legislatore ha voluto evitare con l' istituzione del Fondo di
Garanzia.
Lo stesso , nella circolare n.70-23, afferma: “la Corte di Pt_1
Cassazione, nel riconoscere la natura previdenziale dell'intervento del Fondo di garanzia e la sua autonomia rispetto al credito di lavoro vantato nei confronti del datore di lavoro, ha affermato che tale diritto “si perfeziona (non con la cessazione del rapporto di lavoro ma) al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge
(insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo, ovvero all'esito di procedura esecutiva)”.
La giurisprudenza più recente … , tuttavia, pur confermando la natura previdenziale dell'intervento del Fondo di garanzia e la sua autonomia rispetto all'obbligazione del datore di lavoro, ha ritenuto che il rinvio all'articolo 2120 c.c. contenuto nell'articolo 2 della legge n. 297/1982 “rende palese la necessità, affinché sorgano i presupposti per l'intervento del Fondo, che: a) sia venuto ad esistenza l'obbligo di pagamento del t.f.r. fissato dall'art. 2120 c.c. in capo al datore di lavoro;
b) egli, in tale momento, si trovi in stato di insolvenza” (par.5 A.1). Ed aggiunge:
“Nello specifico, con riferimento alla fattispecie di affitto
12 dell'azienda in fallimento / liquidazione giudiziale, disciplinata dall'articolo 104-bis della legge fallimentare e ora dall'articolo
212 del CCII, è stato stabilito che il credito per TFR, in presenza degli altri requisiti previsti dall'articolo 2 della legge n.
297/1982, sia considerato esigibile all'atto del trasferimento. In tale fattispecie, la disapplicazione del principio della responsabilità solidale può avvenire anche senza l'intervento dell'accordo sindacale (par.
5.1 A4 “Affitto d'azienda in fallimento/liquidazione giudiziale”.
Peraltro, a conferma di quanto esposto, l' art.47 citato, al comma
5 bis, seppure non applicabile “ratione temporis”, in quanto entrato in vigore in un momento successivo, ha previsto, ai fini che qui interessano, proprio che: “Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982,
n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80”.
Nella specie, pacificamente ed in maniera assorbente, nell'ambito dell'accordo sindacale stipulato in sede di affitto di azienda alla
Coop. Siar, è stato previsto che tutti i crediti maturati fino alla data di trasferimento del rapporto di lavoro, compreso il TFR, non sarebbero stati trasferiti a detta società cessionaria. Si è, quindi, senz' altro verificata la deroga di cui sopra, con conseguente obbligo di sostituzione del Fondo di Garanzia al datore di lavoro fallito.
13 -11 La giurisprudenza di legittimità ha sancito che la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di un'eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito nel rispetto delle preclusioni assertive e istruttorie, ferma restando l'impossibilità di ammettere nuove prove funzionali alla dimostrazione degli stessi (Cass.4867-24, che ha confermato, sul punto, la declaratoria di inammissibilità, da parte del giudice di merito, dell'eccezione di nullità di un contratto di locazione, per essere stati introdotti i fatti posti a fondamento della stessa, per la prima volta, in vista dell'udienza di discussione della causa in appello), ricordando che: Cass. SS UU n. 10531 del 2013 intervenne a dirimere un contrasto tra due opposti orientamenti, il primo dei quali affermava che il giudice può rilevare d'ufficio le eccezioni in senso lato, anche in mancanza di allegazione di parte, purché risultino dagli atti del processo ed il secondo dei quali affermava che, per il rilievo d'ufficio, è pur sempre necessaria l'allegazione della parte “in limine litis” del fatto oggetto del rilievo officioso;
le Sezioni Unite, nel 2013, sciolsero il contrasto accogliendo il primo capo dell'alternativa e, cioè, affermando la possibilità per il giudice di rilevare d'ufficio le eccezioni in senso lato, anche in appello, che risultino documentate ex actis, indipendentemente da specifica allegazione di parte.
L' art.47 L.428-90, nel testo vigente “ratione temporis, al comma
5°, dispone che, qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il
14 mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l' art.2112 cc, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore.
La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, nell'ipotesi di trasferimento di imprese o parti di esse il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare, ai fini dell'operatività degli effetti previsti dall'art. 47, comma 5, della l. n. 428 del 1990 non occorre il requisito della cessazione dell'attività di impresa, di essa costitutivo, da riferire esclusivamente alla procedura di amministrazione straordinaria (Cass.24691-21).
In particolare, la Corte di Cassazione ha osservato che: l'art. 5, paragrafo 1, della Direttiva 2001/23/CE che, in deroga agli artt. 3
e 4 della stessa direttiva, rende inapplicabili le tutele ivi previste per i lavoratori in caso di trasferimento di imprese, o di rami di esse, nei casi in cui il cedente sia oggetto di procedura fallimentare, o di una procedura d'insolvenza analoga, a condizione che tale procedura venga aperta al fine di liquidare i beni del cedente e si svolga sotto il controllo di un'autorità competente: il Paragrafo 2 della medesima Direttiva, invece, riespande - quasi interamente - il quadro di garanzie dei lavoratori, prevedendo che, in caso di procedure di insolvenza (a prescindere dalla carattere liquidatorio della procedura), si applichino gli artt. 3 e 4 con alcuni temperamenti, a scelta degli Stati membri, tra i quali il mancato passaggio dei debiti del cedente;
con riguardo alle garanzie da assicurare ai lavoratori di aziende in crisi, l'art. 47 della legge n. 428 del 1990 contiene una diversità di disciplina, ai fini dell'applicazione o meno dell' art.2112 cc tra procedure che presuppongono la cessazione dell'attività d'impresa o, comunque, la sua non continuazione (di cui al comma 5 del medesimo art. 47) e procedure non liquidative (di cui al comma 4-bis dell' art.47) e si
è rilevata la simmetria con le deroghe consentite, rispettivamente, dal paragrafo 1 e dal paragrafo 2 dell' art.5 della Direttiva
15 2001/23/CE; si è affermato che il legislatore ha inteso limitare ai soli casi di procedure concorsuali liquidative nel corso delle quali non sia stata disposta la continuazione o sia cessata l'attività
(ossia all'ipotesi del comma 5 dell' art.47, a differenza del comma
4 bis), la deroga al generale principio della continuità dei rapporti di lavoro di tutti i dipendenti addetti all'azienda trasferita;
è stata, inoltre, ritenuta conforme al diritto comunitario l' inclusione, nell'ambito del comma 5 dell'art. 47 del concordato preventivo ove sia accertata l'impossibilità della continuazione dell'attività, in quanto in tal caso la procedura riveste necessariamente un fine liquidatorio, con la conseguente possibilità della disapplicazione dell'art. 2112 cod.civ. nei confronti dei lavoratori con i quali sia proseguito il rapporto di lavoro con la società cessionaria (cfr. Cass. n. 31946 del 2019); in coerenza con la normativa di fonte comunitaria e di diritto interno, come interpretata, nei rispettivi ambiti, dalla Corte di Giustizia e dalla
Corte di Cassazione, le procedure fallimentari concernenti le imprese cedenti rientrano pienamente (ed anzi prioritariamente) nel campo di applicazione del comma 5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990 (e, corrispondentemente, nel paragrafo 1 dell'art.5 della
Direttiva 2001/23/CE) essendo ontologicamente ed esclusivamente preordinate alla liquidazione della società dichiarata fallita, rappresentando - eventuali segmenti di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, quali l'affitto o la vendita del ramo di azienda - solamente strumenti orientati ad una funzione liquidatoria, finalizzati a conservare il valore di avviamento sul mercato per incrementare il più possibile il compendio aziendale per la distribuzione ai creditori;
nell'ambito della procedura fallimentare, invero, l' eventuale continuazione dell'impresa non è più nella sua piena esplicazione ed è, comunque, sempre finalizzata alla esclusiva liquidazione dei beni;
le procedure fallimentari sono, invero, espressamente richiamate nel paragrafo 1 del comma 5 della Direttiva 2001/23/CE e soddisfano ontologicamente tutti e tre i requisiti ribaditi dalla giurisprudenza comunitaria come innanzi illustrati (ossia l' impresa cedente sia oggetto di una procedura
16 fallimentare - o di una procedura d'insolvenza analoga - la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, la procedura si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica competente); non vi, è, dunque, alcun bisogno di verificarne la ricorrenza, come può, invece, accadere per i casi di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo ove può mancare il fine liquidatorio, potendo essere orientato il piano predisposto dal giudice o alla soddisfazione dei creditori attraverso la continuità aziendale ovvero alla liquidazione del patrimonio;
il testo del comma
5 dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990, interpretato conformemente alla norma comunitaria di cui reca attuazione nonché alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, consente pianamente di includere tutte le procedure fallimentari nell'ambito delle imprese che possono disapplicare l'art. 2112 cc;
in simmetria con il paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva comunitaria
2001/23/CE, il suddetto comma 5 consente solamente alle procedure aventi finalità liquidatorie del patrimonio la possibilità di disapplicare l'art. 2112 cc, e quindi nelle ipotesi di dichiarazione di fallimento (ontologicamente volta alla liquidazione del patrimonio aziendale al fine di soddisfare i creditori) e di
"procedure di insolvenza analoghe" (par.1 Direttiva); la precisazione della continuazione dell'attività in tali casi si impone - per rispetto del dettato comunitario, da interpretarsi in senso restrittivo (CGUE 22.6.2017, citata) - perché, a differenza del fallimento, si tratta di procedure che, per loro natura, possono essere finalizzate (a seconda delle situazioni in cui versa l'impresa) alla liquidazione del patrimonio ovvero al risanamento mediante ristrutturazione;
la conferma della correttezza di tale interpretazione è fornita dal comma , 4-bis, lett. b.bis, dell'art. 47 della legge n. 428 del 1990 che, nell'ambito delle ipotesi in relazione alle quali sono consentite deroghe all'art. 2112 cc
(deroghe di portata più ristretta rispetto a quelle consentite nei casi previsti dal successivo comma 5; cfr., sul punto, Cass. n.10414 del 2020, citata), include "l'amministrazione straordinaria, ai sensi del d.lgs. 8.7.1999, n. 270, in caso di continuazione o di
17 mancata cessazione dell'attività"; quindi, nel contesto del comma 5 dell'art. 47, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario) l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 cc, salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore;
la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe); diversamente, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente che non abbiano come finalità la liquidazione dei beni, il comma 4-bis prevede, come regola,
l'applicazione dell' art. 2112 cc e, dunque, l'accordo con le organizzazioni sindacali non consente di incidere sulla continuità del rapporto di lavoro ma può riguardare esclusivamente le
"condizioni di lavoro", nel contesto di un rapporto di lavoro comunque trasferito;
deve ritenersi, dunque, che, a fronte di espressioni che possono apparire sintatticamente equivoche, deve essere privilegiato il significato conforme al diritto dell'Unione
e alla interpretazione che dello stesso fornisce la CGUE, che, peraltro, nel caso di specie è anche più coerente con l'interpretazione logico-sistematica e con la “voluntas legis”.
-12 Lo stesso , in comparsa di risposta (pag.3), dà atto, che: Pt_1 dal contratto di affitto, art 17, si rileva che tutti i crediti ed i debiti maturati anteriormente al 27.04.2020 erano rimasti in carico alla Virtus;
tale disposizione si riscontra anche nell'accordo in deroga ai sensi dell'art 47 legge n 428 1990 secondo cui i crediti, retributivi o risarcitori, maturati dai lavoratori fino alla data di inizio dell'affitto di ramo d'azienda non sarebbero stati trasferiti, ma rimasti in carico al fallimento (azienda cedente).
Tale disposizione è da ritenere, alla stregua dell' illustrata giurisprudenza, pienamente legittima.
Stando così le cose, il tfr diviene immediatamente esigibile nei confronti del LI del datore di lavoro cedente;
il che, alla
18 stregua delle considerazioni esposte al punto 10, rende legittima la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia, restando del tutto irrilevante il successivo trasferimento di ramo di azienda alla Coop.
Zingari 59.
-13 Alla luce delle assorbenti considerazioni esposte, l' appello deve essere rigettato.
-14 Il gravame viene deciso con applicazione il principio della c.d. ragione più liquida, che consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell' ordine delle questioni da trattare di cui all' art.276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio in linea con l' art.111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre, tra le quali le questioni di ammissibilità dell' appello (v. Cass.663-19, Cass.11548-18 Cass.12002-14).
-15 La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti oggettivi per il versamento a carico della parte appellante di un ulteriore importo per contributo unificato pari a quello già dovuto per la presente impugnazione a norma dell'art.13 DPR n.115-02.
Le spese del grado, liquidate come in dispositivo, anche in considerazione del valore della causa (scaglione fino ad euro
26.000), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
decide come da dispositivo in atti.
Il Presidente est.
Alessandro Nunziata
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