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Sentenza 27 giugno 2024
Sentenza 27 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/06/2024, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 4252/2017 R.G. e promossa
da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
attori
con il patrocinio dell'avv. FRANCHINA MARIA LUISA,
contro
fu , in persona RT Controparte_2
del curatore speciale Controparte_3
convenuta
con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
e contro
( ) Controparte_4 P.IVA_1
pagina 1 di 17 convenuto
con il patrocinio dell'avv. FALCOMATA' LUCIA
( ). C.F._1
*
Conclusioni per gli attori:
“a) Il sig. che ha realizzato sopra gli Parte_1
appezzamenti di terreno in premessa descritti nel corpo di
fabbrica “B” un appartamento composto da piano Terra, Piano
primo e Piano secondo, con corte esclusiva (numero subalterno
provvisorio indicato nella perizia dell'Ing. n. 15) Per_1
e, nel corpo di fabbrica “A”, un appartamento al piano primo
nonchè la cantina posta al piano terra, identificata nella
perizia di parte dell'Ing. allegato 7 subalterno Per_1
provvisorio 16, ne è divenuto proprietario per maturata
usucapione; b) Che il Sig. che ha realizzato Parte_4
sopra gli appezzamenti di terreno in premessa descritti nel
corpo di fabbrica “A” un appartamento posto al piano secondo
nonchè la cantina posta al piano terra, identificata nella
perizia di parte dell'Ing. allegato 7 subalterno Per_1
provvisorio 17, ne è divenuto proprietario per maturata
usucapione; c) Che la Sig.ra che ha Parte_2
realizzato sopra gli appezzamenti di terreno in premessa
descritti nel corpo di fabbrica “A” un appartamento posto al
piano terzo nonchè la cantina posta al piano terra,
pagina 2 di 17 identificata nella perizia di parte dell'Ing. Per_1
allegato 7 subalterno provvisorio 18, ne è divenuta
proprietaria per maturata usucapione;
d) Che il Sig. Parte_3
, che ha realizzato sopra gli appezzamenti di terreno
[...]
in premessa descritti nel corpo di fabbrica “A” un
appartamento posto al piano quarto nonchè la cantina posta al
piano terra, identificata nella perizia di parte dell'Ing.
allegato 7 subalterno provvisorio 19, ne è divenuto Per_1
proprietario per maturata usucapione”.
Conclusioni per il convenuto - Avv. in Controparte_3
qualità di curatore speciale di fu RT CP_3
maritata : Pt_1
“rigettare la domanda attorea, siccome infondata tanto in
fatto che in diritto”.
Conclusioni per il convenuto - : Controparte_4
“Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e
diritto. Con vittoria di spese e competenze”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.11.2017, Pt_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
premettendo di aver rispettivamente posseduto in Pt_4
pagina 3 di 17 modo pacifico, pubblico e non interrotto per oltre vent'anni i seguenti beni immobili:
- una porzione di terreno della superficie di mq. 90 sito nel comune di località Gallico, Controparte_4
attualmente censito al N.C.T. del Comune di
[...]
al fg. 2, part. 218, qualità agrumeto, CP_4
intestato formalmente ad fu RT CP_3
maritata , Pt_1
- una porzione di terreno della superficie di mq. 46 sito nel comune di sez. Gallico attualmente Controparte_4
censito al N.C.T. del Comune di al fg. Controparte_4
2, part. 237, qualità incolto sterrato intestato formalmente al comune di Controparte_4
- una superficie di mq. 67 della ex strada comunale
Pattinari – oggi strada comunale “via Mirto”, di proprietà del Controparte_4
- di aver edificato a proprie spese, tra il 1967 e 1976,
due fabbricati adibiti a civile abitazione e di averli successivamente accatastati;
- i fabbricati insistevano sia su terreni di proprietà
esclusiva (identificati alle partt. 217, 2019 e 220) sia sulle porzioni dei fondi (e della strada) indicate in premessa (partt. 218, 237 e 67 mq. porzione della ex strada comunale Pattinari);
pagina 4 di 17 - in particolare, il corpo di fabbrica “A”, costituito da cinque piani fuori terra e lastrico solare all'interno del quale si trovano le rispettive unità immobiliari dei germani , occupava una superficie di mq 90 della Pt_1
part. 218, una superficie di mq. 46 della part. 237 ed una superficie di mq 43 della ex sede della strada comunale di Pattinari;
- il corpo di fabbrica “B”, costituito da due piani fuori terra più un terrazzo con annessa pertinenza esclusiva costituita da un marciapiede posto al lato Sud (lato ingresso principale) e da una corte ai lati Est e Nord,
comunicante al primo piano con il corpo di fabbrica “A”,
di cui costituisce un'unica unità immobiliare, occupava una superficie di mq. 24 della porzione della ex sede della strada comunale Pattinari;
- l'accatastamento dava la stura alla creazione di particelle provvisorie, ed in particolare:
o il corpo di fabbrica “A” veniva censito al catasto fabbricati del comune di fg. 2, Controparte_4
partt. prov. 1019, 1020 e 1021 (rispettivamente a partire dalle partt. 2018, 237 e mq 43 della strada comunale);
o il corpo di fabbrica “B” veniva censito al catasto fabbricati del comune di al fg. 2, Controparte_4
pagina 5 di 17 part. prov. 1022 (a partire dai 24 mq della strada comunale);
- abita un appartamento posto al piano Parte_1
terra, al primo piano ed al secondo piano del corpo di fabbrica “B” attualmente censito al N.C.F. del comune di al fg. 2, part. originaria porzione Controparte_4
della ex strada comunale di Pattinari, part. prov. 1022,
sub. prov. n. 15; nonché un appartamento posto al primo piano del corpo di fabbrica “A” con annessa cantina,
attualmente censito al N.C.F. del comune di
[...]
al fg. 2, part. 218 (prov. 1019), 237 (prov. CP_4
1020) e porzione di strada comunale (part. prov. 10229),
sub. prov. 16;
- abita un appartamento posto al secondo Parte_4
piano del corpo di fabbrica “A” con annessa cantina posta al piano terra attualmente censito al N.C.F. del comune di al fg. 2, part. 218 (prov. Controparte_4
1019), 237 (prov. 1020) e porzione di strada comunale
(part. prov. 10229), sub. prov. 17;
- abita un appartamento posto al terzo Parte_2
piano del corpo di fabbrica “A” con annessa cantina posta al piano terra attualmente censito al N.C.F. del comune di al fg. 2, part. 218 (prov. Controparte_4
1019), 237 (prov. 1020) e porzione di strada comunale pagina 6 di 17 (part. prov. 10229), sub. prov. 18;
- abita un appartamento posto al quarto Parte_3
piano del corpo di fabbrica “A” con annessa cantina posta al piano terra attualmente censito al N.C.F. del comune di al fg. 2, part. 218 (prov. Controparte_4
1019), 237 (prov. 1020) e porzione di strada comunale
(part. prov. 10229), sub. prov. 19;
- che fu maritata , RT CP_3 Pt_1
intestataria formale del fondo identificato alla part. 218, con provvedimento della Corte d'Appello di Reggio
Calabria depositato il 15.5.2017 veniva dichiarata scomparsa, con conseguente nomina del curatore speciale in persona dell'Avv. Controparte_3
convenivano in giudizio in qualità di Controparte_3
curatore speciale di fu RT Controparte_2
ed il Comune affinché venisse
[...] Controparte_4
dichiarata l'usucapione dei beni immobili oggetto di domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
21.2.2018 si costituiva in giudizio l'avv. , il quale CP_3
contestava gli assunti attorei e chiedeva il rigetto della domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13.2.2018 si costituiva in giudizio il Controparte_4
il quale eccepiva l'inammissibilità della domanda
[...]
pagina 7 di 17 attorea attesa la natura indisponibile del bene da usucapire;
deduceva che gli immobili edificati sui terreni in parola erano stati realizzati in difetto di concessione edilizia,
contestava gli assunti attorei e, chiedeva il rigetto della domanda.
Regolarmente instaurato il contraddittorio all'udienza del
22.2.2018 la causa veniva istruita mediante escussione testi.
Precisate le conclusioni all'udienza del 15.1.2024, la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata per le ragioni di seguito esposte.
*
1. Eccezioni preliminari: indisponibilità dei beni e
violazione di norme edilizie (part. 237 e mq 67 ex
strada comunale)
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni, sollevate dalla difesa dell'amministrazione comunale di in Controparte_4
punto di non usucapibilità degli immobili sul presupposto della loro appartenenza al patrimonio indisponibile dell'ente comunale e di violazione delle norme edilizie.
Ed invero, affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei pagina 8 di 17 beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati ad un pubblico servizio ex art 826 co. 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva,
concreta e attuale destinazione del bene al pubblico servizio
(S.U. Ord. 7035/2023, Trib. Reggio Calabria sent. 499/2023).
La richiesta del doppio requisito si giustifica in quanto soltanto così l'amministrazione può dimostrare la seria volontà e la necessità di destinare il bene ad un fine pubblico e di assoggettarlo ad un regime preferenziale rispetto a quello comune.
Orbene, nel caso di specie, i beni immobili formalmente intestati al non rivestono il CP_4 Controparte_4
carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, difettando sia il profilo formale – soggettivo della preordinata destinazione alla salvaguardia di interessi pubblici, sia quello materiale – oggettivo dell'effettività
della destinazione impressa, non avendo il , su cui CP_4
incombeva l'onere, dimostrato l'attuale e concreta destinazione degli appezzamenti ad un pubblico servizio.
Ne consegue, pertanto, che i beni oggetto di causa sono pagina 9 di 17 soggetti al diritto comune e, come tali, suscettibili di usucapione.
Parimenti infondata è l'eccezione di violazione delle norme edilizie sul presupposto che gli immobili edificati sui terreni in questione siano stati costruiti in assenza di
“autorizzazione edilizia”.
Sul punto, va condivisa la giurisprudenza dei giudici di legittimità secondo cui a nulla rileva, ai fini del perfezionamento dei requisiti ad usucapionem, il fatto che gli immobili siano stati edificati senza il permesso di costruire poiché tale vizio ha rilevanza solo sul piano pubblicistico, inficiando unicamente il rapporto tra pubblica amministrazione e privato (Cass. 28481/2023).
Conseguentemente la censura è infondata.
*
2. Merito: presupposti dell'acquisto per usucapione
La relazione tecnica di parte redatta dall'ing. Per_2
(doc. 3 – attori) con la documentazione fotografica
[...]
ad essa allegata e le visure catastali prodotte dagli attori descrivono compiutamente i beni oggetto di causa, costituiti da due appezzamenti di terreno (part. 218 mq. 90 e part. 237
mq. 46) e da una porzione della ex strada comunale di
Pattinari (oggi denominata “via Mirto”) della superficie di mq 67 sulla cui superficie insistono due corpi di fabbrica pagina 10 di 17 realizzati dai germani nell'anno 1976, anno di Pt_1
presentazione della domanda di condono edilizio (pag. 2 –
CTU).
Già lo stato dei luoghi, per come descritto in perizia,
conduce a ritenere provato l'utilizzo regolare degli immobili da parte degli attori.
Orbene, in primo luogo va evidenziato che nessuno dei convenuti costituiti ha mai contestato in modo specifico e circostanziato il possesso pieno ed esclusivo del bene nel ventennio antecedente alla proposizione del giudizio da parte degli attori e, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria testimoniale, la relativa circostanza va ritenuta provata.
Invero, i testi sentiti, tutti attendibili in ragione della precisione nella descrizione dei beni e della coerenza intrinseca delle dichiarazioni, sicché vi è prova della conoscenza diretta dei luoghi di causa, hanno concordemente dichiarato che gli attori sono entrati in possesso dei terreni negli anni '70 del secolo scorso e, da quel momento,
lo hanno utilizzato uti dominus in modo ininterrotto.
In particolare, il testimone escusso, Testimone_1
ha offerto una ricostruzione chiara dei luoghi di causa localizzandoli in modo puntuale (S. Domenica di Gallico).
Ha poi evidenziato che il fabbricato si sviluppa per cinque piani ed è stato realizzato dagli attori negli anni '70.
pagina 11 di 17 Le dichiarazioni di hanno trovato puntuale riscontro Tes_1
nelle dichiarazioni del testimone Testimone_2
Ed invero questo, con riferimento ai beni oggetto di causa,
ha riferito: “il fabbricato dei sig.ri è stato Pt_1
realizzato in via Mirto frazione di S. Domenica di Gallico,
qualche anno prima del 1980. Il fabbricato è stato da sempre
utilizzato dai fratelli anche se adesso vi sono i Pt_1
figli in due appartamenti. La costruzione è stata realizzata
in economia dai fratelli e man mano che ultimavano Pt_1
gli appartamenti vi andavano ad abitare. La sig.ra
[...]
è la figlia di e abita nel Parte_2 Parte_5
palazzo dalla data di ultimazione. Lo ha sempre utilizzato la
figlia”.
Tale circostanza è stata ulteriormente confermata dal teste il quale ha precisato che i terreni sulla Testimone_3
cui superficie sorgono gli immobili, “sono stati utilizzati
dai fratelli sin dagli anni '76 ed anche prima”. Pt_1
Nello specifico ha dichiarato che: “sul terreno vi è un
fabbricato di quattro piani utilizzato per ciascun piano dai
fratelli Nell'appartamento di Pt_1 Parte_5
abita da circa trent'anni la figlia”.
Quanto dichiarato dai testimoni trova poi riscontro nella CTP
di parte attrice, datata 27.6.2016.
Ed invero, nella relazione in parola viene documentato che pagina 12 di 17 “l'immobile di che trattasi è costituito da un fabbricato a
cinque piani fuori terra al cui interno sono ubicate le
singole unità abitative dei germani (Corpo A) e da Pt_1
un corpo aggiunto (Corpo B) a piano terra, piano primo e
piano secondo” (pagg. 1 e 2 – CTU).
Nello specifico, con riferimento ai corpi di fabbrica la perizia evidenzia che “il corpo “A” risulta realizzato tra il
1967 ed il 1976 come desumibile dalle domande di condono,
mentre l'epoca di realizzazione del corpo di fabbrica “B”
risale al 1976 (anno di presentazione della domanda di
condono)”.
Ne consegue che gli attori, sui quali grava il relativo onere ex art. 2697 c.c. (Cass. 12984/2002), hanno dato prova dell'esercizio del possesso ad usucapionem dei beni, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Pisa
n. 1027/2015), che il Tribunale condivide.
Conseguentemente parte attrice ha provato il possesso pubblico e pacifico uti dominus dell'immobile in oggetto a partire dagli anni '70 del secolo scorso e sino alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
La domanda attorea merita pertanto accoglimento.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza del Controparte_4
e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base
[...]
pagina 13 di 17 del D.M. 55/2014, scaglione di valore da € 5.201,00 a
26.000,00 €, stabilito in ragione dell'art. 15 c.p.c., e valori tabellari medi, non essendovi ragioni per discostarsene.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra gli attori e la scomparsa,
tenuto conto del tenore delle difese, di mero stile.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. accerta l'avvenuta usucapione e dichiara l'avvenuto acquisto della piena ed esclusiva proprietà da parte di
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e delle porzioni di terreno site nel Parte_4
comune di Reggio Calabria (RC), località Gallico, così
esattamente individuate catastalmente:
a. mq. 90 (occupati dal “fabbricato “A”) del terreno (AGRUMETO) sito in Controparte_4
località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di sez. Controparte_4
Gallico, fg. 2, part. 218 (n. part. prov. 1019);
b. mq 46 (occupati dal “fabbricato A”) del terreno
(INCOLT. ) sito in CP_5 Controparte_4
pagina 14 di 17 località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di sez. Controparte_4
Gallico, fg. 2, part. 237 (n. part. prov. 1019);
c. complessivi mq 67 (di cui 43 occupati dal fabbricato “A” e 24 occupati dal fabbricato “B”)
della ex sede della strada Comunale Pattinari
(nn. partt. provv., rispettivamente, n. 1021 e n. 1022);
2. accerta l'avvenuta usucapione e dichiara l'avvenuto acquisto della piena ed esclusiva proprietà da parte di dell'immobile posto al piano terra, al Parte_1
primo piano ed al secondo piano del corpo di fabbrica
“B”, nonché sull'immobile posto al primo piano del corpo di fabbrica “A” con annessa cantina, attualmente censito al NCF del comune di sez. Gallico: Controparte_4
d. fg. 2, part. originaria porzione della ex strada comunale di Pattinari, part. prov. 1022, sub.
prov. n. 15;
e. fg. 2, part. 218 (prov. 1019);
f. fg. 2, part. 237 (prov. 1020);
g. porzione di strada comunale (part. prov.
10229), sub. prov. 16;
3. accerta l'avvenuta usucapione e dichiara l'avvenuto acquisto della piena ed esclusiva proprietà da parte di pagina 15 di 17 dell'immobile posto al secondo piano del Parte_4
corpo di fabbrica “A” con annessa cantina posta al piano terra attualmente censito al N.C.F. del comune di
[...]
: CP_4
h. fg. 2, part. 218 (prov. 1019);
i. fg.2, part.237 part. (prov. 1020);
j. porzione di strada comunale (part. prov.
10229), sub. prov. 17;
4. accerta l'avvenuta usucapione e dichiara l'avvenuto acquisto della piena ed esclusiva proprietà da parte di dell'immobile posto al terzo piano Parte_2
del corpo di fabbrica “A” con annessa cantina posta al piano terra attualmente censito al N.C.F. del comune di
: Controparte_4
k. fg. 2, part. 218 (prov. 1019);
l. fg. 2, part. 237 (prov. 1020);
m. porzione di strada comunale (part. prov.
10229), sub. prov. 18;
5. accerta l'avvenuta usucapione e dichiara l'avvenuto acquisto della piena ed esclusiva proprietà da parte di dell'immobile posto al quarto piano Parte_3
del corpo di fabbrica “A” con annessa cantina posta al piano terra attualmente censito al N.C.F. del comune di
: Controparte_4
pagina 16 di 17 n. al fg. 2, e fg. 2, part. 218 (prov. 1019);
o. fg. 2, part. 237 (prov. 1020);
p. porzione di strada comunale (part. prov. 10229),
sub. prov. 19;
6. ordina la trascrizione della sentenza presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari;
7. condanna il al pagamento in Controparte_4
favore degli attori, in solido tra loro, delle spese di lite che vengono liquidate in € 5077,00, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
8. compensa le spese di lite tra il Controparte_4
e fu
[...] RT Controparte_2
, in persona del curatore speciale.
[...]
Reggio Calabria, 27 giugno 2024
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 17 di 17
Tribunale Ordinario di Reggio di Calabria
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di primo grado iscritta al n. 4252/2017 R.G. e promossa
da
e Parte_1 Parte_2 Parte_3
Parte_4
attori
con il patrocinio dell'avv. FRANCHINA MARIA LUISA,
contro
fu , in persona RT Controparte_2
del curatore speciale Controparte_3
convenuta
con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
e contro
( ) Controparte_4 P.IVA_1
pagina 1 di 17 convenuto
con il patrocinio dell'avv. FALCOMATA' LUCIA
( ). C.F._1
*
Conclusioni per gli attori:
“a) Il sig. che ha realizzato sopra gli Parte_1
appezzamenti di terreno in premessa descritti nel corpo di
fabbrica “B” un appartamento composto da piano Terra, Piano
primo e Piano secondo, con corte esclusiva (numero subalterno
provvisorio indicato nella perizia dell'Ing. n. 15) Per_1
e, nel corpo di fabbrica “A”, un appartamento al piano primo
nonchè la cantina posta al piano terra, identificata nella
perizia di parte dell'Ing. allegato 7 subalterno Per_1
provvisorio 16, ne è divenuto proprietario per maturata
usucapione; b) Che il Sig. che ha realizzato Parte_4
sopra gli appezzamenti di terreno in premessa descritti nel
corpo di fabbrica “A” un appartamento posto al piano secondo
nonchè la cantina posta al piano terra, identificata nella
perizia di parte dell'Ing. allegato 7 subalterno Per_1
provvisorio 17, ne è divenuto proprietario per maturata
usucapione; c) Che la Sig.ra che ha Parte_2
realizzato sopra gli appezzamenti di terreno in premessa
descritti nel corpo di fabbrica “A” un appartamento posto al
piano terzo nonchè la cantina posta al piano terra,
pagina 2 di 17 identificata nella perizia di parte dell'Ing. Per_1
allegato 7 subalterno provvisorio 18, ne è divenuta
proprietaria per maturata usucapione;
d) Che il Sig. Parte_3
, che ha realizzato sopra gli appezzamenti di terreno
[...]
in premessa descritti nel corpo di fabbrica “A” un
appartamento posto al piano quarto nonchè la cantina posta al
piano terra, identificata nella perizia di parte dell'Ing.
allegato 7 subalterno provvisorio 19, ne è divenuto Per_1
proprietario per maturata usucapione”.
Conclusioni per il convenuto - Avv. in Controparte_3
qualità di curatore speciale di fu RT CP_3
maritata : Pt_1
“rigettare la domanda attorea, siccome infondata tanto in
fatto che in diritto”.
Conclusioni per il convenuto - : Controparte_4
“Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto e
diritto. Con vittoria di spese e competenze”.
*
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 6.11.2017, Pt_1
, e
[...] Parte_2 Parte_3 [...]
premettendo di aver rispettivamente posseduto in Pt_4
pagina 3 di 17 modo pacifico, pubblico e non interrotto per oltre vent'anni i seguenti beni immobili:
- una porzione di terreno della superficie di mq. 90 sito nel comune di località Gallico, Controparte_4
attualmente censito al N.C.T. del Comune di
[...]
al fg. 2, part. 218, qualità agrumeto, CP_4
intestato formalmente ad fu RT CP_3
maritata , Pt_1
- una porzione di terreno della superficie di mq. 46 sito nel comune di sez. Gallico attualmente Controparte_4
censito al N.C.T. del Comune di al fg. Controparte_4
2, part. 237, qualità incolto sterrato intestato formalmente al comune di Controparte_4
- una superficie di mq. 67 della ex strada comunale
Pattinari – oggi strada comunale “via Mirto”, di proprietà del Controparte_4
- di aver edificato a proprie spese, tra il 1967 e 1976,
due fabbricati adibiti a civile abitazione e di averli successivamente accatastati;
- i fabbricati insistevano sia su terreni di proprietà
esclusiva (identificati alle partt. 217, 2019 e 220) sia sulle porzioni dei fondi (e della strada) indicate in premessa (partt. 218, 237 e 67 mq. porzione della ex strada comunale Pattinari);
pagina 4 di 17 - in particolare, il corpo di fabbrica “A”, costituito da cinque piani fuori terra e lastrico solare all'interno del quale si trovano le rispettive unità immobiliari dei germani , occupava una superficie di mq 90 della Pt_1
part. 218, una superficie di mq. 46 della part. 237 ed una superficie di mq 43 della ex sede della strada comunale di Pattinari;
- il corpo di fabbrica “B”, costituito da due piani fuori terra più un terrazzo con annessa pertinenza esclusiva costituita da un marciapiede posto al lato Sud (lato ingresso principale) e da una corte ai lati Est e Nord,
comunicante al primo piano con il corpo di fabbrica “A”,
di cui costituisce un'unica unità immobiliare, occupava una superficie di mq. 24 della porzione della ex sede della strada comunale Pattinari;
- l'accatastamento dava la stura alla creazione di particelle provvisorie, ed in particolare:
o il corpo di fabbrica “A” veniva censito al catasto fabbricati del comune di fg. 2, Controparte_4
partt. prov. 1019, 1020 e 1021 (rispettivamente a partire dalle partt. 2018, 237 e mq 43 della strada comunale);
o il corpo di fabbrica “B” veniva censito al catasto fabbricati del comune di al fg. 2, Controparte_4
pagina 5 di 17 part. prov. 1022 (a partire dai 24 mq della strada comunale);
- abita un appartamento posto al piano Parte_1
terra, al primo piano ed al secondo piano del corpo di fabbrica “B” attualmente censito al N.C.F. del comune di al fg. 2, part. originaria porzione Controparte_4
della ex strada comunale di Pattinari, part. prov. 1022,
sub. prov. n. 15; nonché un appartamento posto al primo piano del corpo di fabbrica “A” con annessa cantina,
attualmente censito al N.C.F. del comune di
[...]
al fg. 2, part. 218 (prov. 1019), 237 (prov. CP_4
1020) e porzione di strada comunale (part. prov. 10229),
sub. prov. 16;
- abita un appartamento posto al secondo Parte_4
piano del corpo di fabbrica “A” con annessa cantina posta al piano terra attualmente censito al N.C.F. del comune di al fg. 2, part. 218 (prov. Controparte_4
1019), 237 (prov. 1020) e porzione di strada comunale
(part. prov. 10229), sub. prov. 17;
- abita un appartamento posto al terzo Parte_2
piano del corpo di fabbrica “A” con annessa cantina posta al piano terra attualmente censito al N.C.F. del comune di al fg. 2, part. 218 (prov. Controparte_4
1019), 237 (prov. 1020) e porzione di strada comunale pagina 6 di 17 (part. prov. 10229), sub. prov. 18;
- abita un appartamento posto al quarto Parte_3
piano del corpo di fabbrica “A” con annessa cantina posta al piano terra attualmente censito al N.C.F. del comune di al fg. 2, part. 218 (prov. Controparte_4
1019), 237 (prov. 1020) e porzione di strada comunale
(part. prov. 10229), sub. prov. 19;
- che fu maritata , RT CP_3 Pt_1
intestataria formale del fondo identificato alla part. 218, con provvedimento della Corte d'Appello di Reggio
Calabria depositato il 15.5.2017 veniva dichiarata scomparsa, con conseguente nomina del curatore speciale in persona dell'Avv. Controparte_3
convenivano in giudizio in qualità di Controparte_3
curatore speciale di fu RT Controparte_2
ed il Comune affinché venisse
[...] Controparte_4
dichiarata l'usucapione dei beni immobili oggetto di domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
21.2.2018 si costituiva in giudizio l'avv. , il quale CP_3
contestava gli assunti attorei e chiedeva il rigetto della domanda.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data
13.2.2018 si costituiva in giudizio il Controparte_4
il quale eccepiva l'inammissibilità della domanda
[...]
pagina 7 di 17 attorea attesa la natura indisponibile del bene da usucapire;
deduceva che gli immobili edificati sui terreni in parola erano stati realizzati in difetto di concessione edilizia,
contestava gli assunti attorei e, chiedeva il rigetto della domanda.
Regolarmente instaurato il contraddittorio all'udienza del
22.2.2018 la causa veniva istruita mediante escussione testi.
Precisate le conclusioni all'udienza del 15.1.2024, la causa passa ora in decisione sulla base delle conclusioni rassegnate in epigrafe.
*
Tanto premesso in fatto, la domanda è fondata per le ragioni di seguito esposte.
*
1. Eccezioni preliminari: indisponibilità dei beni e
violazione di norme edilizie (part. 237 e mq 67 ex
strada comunale)
Vanno preliminarmente disattese le eccezioni, sollevate dalla difesa dell'amministrazione comunale di in Controparte_4
punto di non usucapibilità degli immobili sul presupposto della loro appartenenza al patrimonio indisponibile dell'ente comunale e di violazione delle norme edilizie.
Ed invero, affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei pagina 8 di 17 beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati ad un pubblico servizio ex art 826 co. 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva,
concreta e attuale destinazione del bene al pubblico servizio
(S.U. Ord. 7035/2023, Trib. Reggio Calabria sent. 499/2023).
La richiesta del doppio requisito si giustifica in quanto soltanto così l'amministrazione può dimostrare la seria volontà e la necessità di destinare il bene ad un fine pubblico e di assoggettarlo ad un regime preferenziale rispetto a quello comune.
Orbene, nel caso di specie, i beni immobili formalmente intestati al non rivestono il CP_4 Controparte_4
carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, difettando sia il profilo formale – soggettivo della preordinata destinazione alla salvaguardia di interessi pubblici, sia quello materiale – oggettivo dell'effettività
della destinazione impressa, non avendo il , su cui CP_4
incombeva l'onere, dimostrato l'attuale e concreta destinazione degli appezzamenti ad un pubblico servizio.
Ne consegue, pertanto, che i beni oggetto di causa sono pagina 9 di 17 soggetti al diritto comune e, come tali, suscettibili di usucapione.
Parimenti infondata è l'eccezione di violazione delle norme edilizie sul presupposto che gli immobili edificati sui terreni in questione siano stati costruiti in assenza di
“autorizzazione edilizia”.
Sul punto, va condivisa la giurisprudenza dei giudici di legittimità secondo cui a nulla rileva, ai fini del perfezionamento dei requisiti ad usucapionem, il fatto che gli immobili siano stati edificati senza il permesso di costruire poiché tale vizio ha rilevanza solo sul piano pubblicistico, inficiando unicamente il rapporto tra pubblica amministrazione e privato (Cass. 28481/2023).
Conseguentemente la censura è infondata.
*
2. Merito: presupposti dell'acquisto per usucapione
La relazione tecnica di parte redatta dall'ing. Per_2
(doc. 3 – attori) con la documentazione fotografica
[...]
ad essa allegata e le visure catastali prodotte dagli attori descrivono compiutamente i beni oggetto di causa, costituiti da due appezzamenti di terreno (part. 218 mq. 90 e part. 237
mq. 46) e da una porzione della ex strada comunale di
Pattinari (oggi denominata “via Mirto”) della superficie di mq 67 sulla cui superficie insistono due corpi di fabbrica pagina 10 di 17 realizzati dai germani nell'anno 1976, anno di Pt_1
presentazione della domanda di condono edilizio (pag. 2 –
CTU).
Già lo stato dei luoghi, per come descritto in perizia,
conduce a ritenere provato l'utilizzo regolare degli immobili da parte degli attori.
Orbene, in primo luogo va evidenziato che nessuno dei convenuti costituiti ha mai contestato in modo specifico e circostanziato il possesso pieno ed esclusivo del bene nel ventennio antecedente alla proposizione del giudizio da parte degli attori e, tenuto conto degli esiti dell'istruttoria testimoniale, la relativa circostanza va ritenuta provata.
Invero, i testi sentiti, tutti attendibili in ragione della precisione nella descrizione dei beni e della coerenza intrinseca delle dichiarazioni, sicché vi è prova della conoscenza diretta dei luoghi di causa, hanno concordemente dichiarato che gli attori sono entrati in possesso dei terreni negli anni '70 del secolo scorso e, da quel momento,
lo hanno utilizzato uti dominus in modo ininterrotto.
In particolare, il testimone escusso, Testimone_1
ha offerto una ricostruzione chiara dei luoghi di causa localizzandoli in modo puntuale (S. Domenica di Gallico).
Ha poi evidenziato che il fabbricato si sviluppa per cinque piani ed è stato realizzato dagli attori negli anni '70.
pagina 11 di 17 Le dichiarazioni di hanno trovato puntuale riscontro Tes_1
nelle dichiarazioni del testimone Testimone_2
Ed invero questo, con riferimento ai beni oggetto di causa,
ha riferito: “il fabbricato dei sig.ri è stato Pt_1
realizzato in via Mirto frazione di S. Domenica di Gallico,
qualche anno prima del 1980. Il fabbricato è stato da sempre
utilizzato dai fratelli anche se adesso vi sono i Pt_1
figli in due appartamenti. La costruzione è stata realizzata
in economia dai fratelli e man mano che ultimavano Pt_1
gli appartamenti vi andavano ad abitare. La sig.ra
[...]
è la figlia di e abita nel Parte_2 Parte_5
palazzo dalla data di ultimazione. Lo ha sempre utilizzato la
figlia”.
Tale circostanza è stata ulteriormente confermata dal teste il quale ha precisato che i terreni sulla Testimone_3
cui superficie sorgono gli immobili, “sono stati utilizzati
dai fratelli sin dagli anni '76 ed anche prima”. Pt_1
Nello specifico ha dichiarato che: “sul terreno vi è un
fabbricato di quattro piani utilizzato per ciascun piano dai
fratelli Nell'appartamento di Pt_1 Parte_5
abita da circa trent'anni la figlia”.
Quanto dichiarato dai testimoni trova poi riscontro nella CTP
di parte attrice, datata 27.6.2016.
Ed invero, nella relazione in parola viene documentato che pagina 12 di 17 “l'immobile di che trattasi è costituito da un fabbricato a
cinque piani fuori terra al cui interno sono ubicate le
singole unità abitative dei germani (Corpo A) e da Pt_1
un corpo aggiunto (Corpo B) a piano terra, piano primo e
piano secondo” (pagg. 1 e 2 – CTU).
Nello specifico, con riferimento ai corpi di fabbrica la perizia evidenzia che “il corpo “A” risulta realizzato tra il
1967 ed il 1976 come desumibile dalle domande di condono,
mentre l'epoca di realizzazione del corpo di fabbrica “B”
risale al 1976 (anno di presentazione della domanda di
condono)”.
Ne consegue che gli attori, sui quali grava il relativo onere ex art. 2697 c.c. (Cass. 12984/2002), hanno dato prova dell'esercizio del possesso ad usucapionem dei beni, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di merito (Trib. Pisa
n. 1027/2015), che il Tribunale condivide.
Conseguentemente parte attrice ha provato il possesso pubblico e pacifico uti dominus dell'immobile in oggetto a partire dagli anni '70 del secolo scorso e sino alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
La domanda attorea merita pertanto accoglimento.
*
Le spese di lite seguono la soccombenza del Controparte_4
e vanno liquidate, come in dispositivo, sulla base
[...]
pagina 13 di 17 del D.M. 55/2014, scaglione di valore da € 5.201,00 a
26.000,00 €, stabilito in ragione dell'art. 15 c.p.c., e valori tabellari medi, non essendovi ragioni per discostarsene.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra gli attori e la scomparsa,
tenuto conto del tenore delle difese, di mero stile.
P. Q. M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa domanda e disattesa ogni ulteriore eccezione e deduzione:
1. accerta l'avvenuta usucapione e dichiara l'avvenuto acquisto della piena ed esclusiva proprietà da parte di
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
e delle porzioni di terreno site nel Parte_4
comune di Reggio Calabria (RC), località Gallico, così
esattamente individuate catastalmente:
a. mq. 90 (occupati dal “fabbricato “A”) del terreno (AGRUMETO) sito in Controparte_4
località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di sez. Controparte_4
Gallico, fg. 2, part. 218 (n. part. prov. 1019);
b. mq 46 (occupati dal “fabbricato A”) del terreno
(INCOLT. ) sito in CP_5 Controparte_4
pagina 14 di 17 località Gallico, identificato al catasto terreni del comune di sez. Controparte_4
Gallico, fg. 2, part. 237 (n. part. prov. 1019);
c. complessivi mq 67 (di cui 43 occupati dal fabbricato “A” e 24 occupati dal fabbricato “B”)
della ex sede della strada Comunale Pattinari
(nn. partt. provv., rispettivamente, n. 1021 e n. 1022);
2. accerta l'avvenuta usucapione e dichiara l'avvenuto acquisto della piena ed esclusiva proprietà da parte di dell'immobile posto al piano terra, al Parte_1
primo piano ed al secondo piano del corpo di fabbrica
“B”, nonché sull'immobile posto al primo piano del corpo di fabbrica “A” con annessa cantina, attualmente censito al NCF del comune di sez. Gallico: Controparte_4
d. fg. 2, part. originaria porzione della ex strada comunale di Pattinari, part. prov. 1022, sub.
prov. n. 15;
e. fg. 2, part. 218 (prov. 1019);
f. fg. 2, part. 237 (prov. 1020);
g. porzione di strada comunale (part. prov.
10229), sub. prov. 16;
3. accerta l'avvenuta usucapione e dichiara l'avvenuto acquisto della piena ed esclusiva proprietà da parte di pagina 15 di 17 dell'immobile posto al secondo piano del Parte_4
corpo di fabbrica “A” con annessa cantina posta al piano terra attualmente censito al N.C.F. del comune di
[...]
: CP_4
h. fg. 2, part. 218 (prov. 1019);
i. fg.2, part.237 part. (prov. 1020);
j. porzione di strada comunale (part. prov.
10229), sub. prov. 17;
4. accerta l'avvenuta usucapione e dichiara l'avvenuto acquisto della piena ed esclusiva proprietà da parte di dell'immobile posto al terzo piano Parte_2
del corpo di fabbrica “A” con annessa cantina posta al piano terra attualmente censito al N.C.F. del comune di
: Controparte_4
k. fg. 2, part. 218 (prov. 1019);
l. fg. 2, part. 237 (prov. 1020);
m. porzione di strada comunale (part. prov.
10229), sub. prov. 18;
5. accerta l'avvenuta usucapione e dichiara l'avvenuto acquisto della piena ed esclusiva proprietà da parte di dell'immobile posto al quarto piano Parte_3
del corpo di fabbrica “A” con annessa cantina posta al piano terra attualmente censito al N.C.F. del comune di
: Controparte_4
pagina 16 di 17 n. al fg. 2, e fg. 2, part. 218 (prov. 1019);
o. fg. 2, part. 237 (prov. 1020);
p. porzione di strada comunale (part. prov. 10229),
sub. prov. 19;
6. ordina la trascrizione della sentenza presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari;
7. condanna il al pagamento in Controparte_4
favore degli attori, in solido tra loro, delle spese di lite che vengono liquidate in € 5077,00, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario;
8. compensa le spese di lite tra il Controparte_4
e fu
[...] RT Controparte_2
, in persona del curatore speciale.
[...]
Reggio Calabria, 27 giugno 2024
Il Giudice
dott. Filippo Meneghello
pagina 17 di 17