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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 9473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9473 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 37838/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
GiudiceDott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 29/10/2024 da nata a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]9 MILANO ITALIA con l'Avv MARCO BIANUCCI
ATTORE
e nato a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...], 81 20147 MILANO ITALIA con l'Avv. SILVIA COMELLI
CONVENUTO
Con comunicazione all' Controparte_2 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 11.12.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE Per_ Disporre l'affido esclusivo della figlia minore Per_ presso la residenza materna, anche a fini 2)Disporre il collocamento prevalente della minore anagrafici;
3)Autorizzare la Sig.ra Parte 1 ad assumere in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337 quater c.
3 c.c., tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e alla scelta della residenza abituale della minore.
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA FREQUENTAZIONE TRA AD E GL:
4)Disporre quanto al diritto di visita:
⚫in via principale: le visite padre-figlia rimangano allo stato sospese perché pregiudizievoli per la Per_ minore
⚫in via subordinata e/o nel prosieguo: gli incontri padre-figlia, da tenersi in ogni caso con modalità assistite e protette, vengano rispristinati unicamente all'esito di un percorso di supporto alla genitorialità da parte del Sig. CP_1 , nonché previo controllo tramite test tossicologici dello stato di negatività dello stesso a sostanze stupefacenti per i motivi esposti in narrativa;
SUL MANTENIMENTO PER LE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE.
5)Disporre a carico del sig. CP_1 l'obbligo di corresponsione in favore della sig.ra Pt_1 di Per un contributo mensile per il mantenimento della minore in relazione alle spese ordinarie l'importo pari ad € 350,00 (trecentocinquanta//00) al mese, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6)Disporre che le spese straordinarie siano suddivise nella misura del 50% ciascuno, secondo il
Protocollo del Tribunale di Milano.
IN VIA ISTRUTTORIA:
▪Disporre idonea Consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare l'idoneità genitoriale, in particolare Per_ del padre, di modo da adottare la miglior decisione per il benessere e la tutela di
▪Ammettersi prova per testi con la Sig.ra Controparte_3 (madre della ricorrente) sui seguenti capitoli di prova: Per
1)Vero che il Sig. CP_1 non si è mai occupato della figlia ? Per_ non ha mai contribuito economicamente al mantenimento di
2) Vero che il Sig. CP_1
? Per 3) Vero che in occasione durante la festa organizzata per del primo compleanno di و quest'ultima, il Sig. CP_1 si presentava evidentemente sotto effetto di stupefacenti?
▪Ammettersi prova per testi del Signor Testimone_1 compagno dell'odierna ricorrente, sui seguenti capitoli di prova: Per
1)Vero che Lei si prende cura di 'sia sotto il profilo economico che affettivo? Per_
2) Vero che il Sig. CP_1 non si è mai interessato né occupato della figlia delegando la sua crescita unicamente alla Signora Pt_1 ?
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
-Rigettare il ricorso della Signora Pt_1 e per l'effetto Per 1. Disporre che la figlia venga affidata ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
2. Disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori, ai quali è richiesto di mantenere un contegno di reciproco rispetto e collaborazione al fine di assicurare alla figlia una serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
3. Disporre che le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione della figlia siano assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. Per_
4. Porre a carico del sig. CP_1 un contributo per il concorso al mantenimento ordinario di nella misura di € 150,00 mensili o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT da corrispondere anticipatamente entro il giorno 10 di ciascun mese mediante bonifico in favore della madre, oltre al 50%, delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano.
6. Statuire la devoluzione integrale del 100% dell'Assegno Unico Universale in favore della sig.ra
Pt_1 unitamente ad ogni altra indennità sociale e/o di sostegno per le famiglie prevista per legge.
7. Disporre che il padre possa vedere e incontrare la figlia, secondo le seguenti modalità:
- accompagnando la figlia a scuola una mattina a settimana e andandola a prendere a scuola un pomeriggio a settimana riaccompagnandola a casa dopo cena;
- durante le vacanze estive una settimana da definire entro il 31 maggio di ogni anno;
- la prima metà delle vacanze natalizie o la seconda metà, ad anni alterni, in modo tale che il giorno di Natale e il giorno di Capodanno vengano trascorsi un anno con la madre ed uno con il padre;
8. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge. In via istruttoria: Ci si oppone alle istanze istruttorie richieste dalla ricorrente, ivi compresa la CTU.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 Controparte_1 hanno avuto una relazione more uxorio
ER riconosciuta da entrambi i genitori tra il 2014 e il 2019 e dalla loro unione è nata il [...]
Parte_1 ha chiesto l'affidamento Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/10/2024 esclusivo della figlia minore ER con collocamento della stessa in via prevalente presso la residenza materna anche ai fini della residenza anagrafica e con facoltà per la stessa di assumere ex articolo 337 quater comma terzo cc tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore mantenendo sospese le frequentazioni con il padre e prevedendo, solo in via subordinata, che gli incontri da padre e figlia possano tenersi con modalità protette ed assistite e ripristinati unicamente all'esito di un percorso di supporto alla genitorialità da parte del padre della minore e previo controllo tramite test tossicologici della negatività dello stesso alle sostanze stupefacenti. Sotto il profilo economico la ricorrente ha chiesto che il padre della minore sia tenuto a corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento della stessa l'importo mensile di euro a 350 oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano
Controparte_1 si è costituito in giudizio oltre il termine al medesimo assegnato
(comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.4.2025) e si è opposto alla richiesta di affidamento super esclusivo della minore alla madre chiedendo che ER venisse affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, sebbene collocata in via preferenziale presso la madre, con facoltà per il medesimo di accompagnare la minore a scuola una mattina a settimana andandola a prendere a scuola un pomeriggio a settimana riaccompagnandola a casa dopo. Sotto il profilo economico chiedeva che venisse contenuto in euro 150 mensili l'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese extra assegno alla medesima riferibili. Ha altresì, infine, chiesto che l'assegno unico venisse integralmente percepito dalla madre
La sola ricorrente compariva e veniva sentita dal GOT all'udienza del 18.3.2025
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 15.4.2025 le parti, regolarmente comparse, sono state sentite dal Giudice Delegato e all'esito dell'udienza, tentata senza esito la conciliazione della controversia, le stesse hanno insistito nelle proprie domande Con ordinanza del 18.4.2024 il giudice delegato ha così statuito:
....Osservato che nel contesto dato non sussistono i presupposti per disporre l'affidamento 66
condiviso della minore sussistendo importanti criticità in capo alla figura paterna che, allo stato escludono che il medesimo possa pienamente e responsabilmente esercitare il ruolo di affidatario.
Le dichiarazioni rese dal sig. CP_1 , i suoi trascorsi giudiziari, l'assenza - volontaria- dalla vita della figlia e la scarsissima consapevolezza della necessità di essere coadiuvato nella istaurazione Per di una relazione proficua con nell'interesse anche proprio ma con modalità non pregiudizievoli per la minore (la minore, che ha molto sofferto l'assenza del padre, non può essere esposta al rischi di una presenza partenza “intermittente” perché questa minerebbe gravemente la sua stabilità emotiva), ne sono un indice importate. Le condizioni sopra indicate giustificano, dunque, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c. risultando la madre il punto di riferimento della figlia, della quale si occupa con competenza e le cui preoccupazioni circa la necessità di conservare una stabilità emotiva nella bambina non sono affatto irragionevoli;
per- avere unaosservato che attesa la situazione e risultando interesse fondamentale di relazione sana" serena e proficua con il padre, deve essere conferito incarico ai servizi sociali competenti per territorio dell'immediata presa in carico della minore e del nucleo famigliare con specifico incarico ai servizi di effettuare una indagine sulla capacità genitoriale di entrambe le parti anche con la collaborazione dei servizi specialistici (ER) avito riguardo alla posizione del padre nonché di valutazione delle condizioni attuali della minore;
osservato che deve altresì' darsi incarico ai Servizi Sociali della presa in carico del sig,
CP_1 predisponendo in un suo favore - anche in collaborazione con i servizi specialistici (ER)
-un percorso di sostegno alla genitorialità predisponendo, solo all'esito di una valutazione positiva circa l'assenza di condizioni pregiudizievoli per la minore e di serietà della volontà del padre di continuità nella relazione, degli incontri tra padre e figlia - da effettuarsi in una prima fase in PAzio neutro e con modalità osservata e con facoltà di sospensione nel caso ci comportamento e condotte inadeguate del padre;
osservato che, quanto alla misura del contributo al mantenimento della minore, deve da un lato considerarsi che il convenuto, costituendosi in giudizio, non ha depositato alcun documento idoneo a fornire le necessarie informazioni circa la propria posizione reddituale e patrimoniale non producendo né le dichiarazioni fiscali né gli estratti di conto corrente né compilando il necessario modello di disclosure. Il medesimo ha peraltro recentissimamente iniziato una regolare attività lavorativa, come dal medesimo dichiarato, con la conseguenza che deve ritenersi che lo steso sia in Per grado di contribuire al mantenente di a cui, invero, debbono essere garantite le esigenze primarie di vita. Alla luce degli elementi disponibili, consideratati il presumibile reddito del Per convenuto (operaio), tenuto altresì conto del fatto che non vendendo e non frequentando il sig, CP_1 non provvede in maniera diretta al suo mantenimento, si ritiene che il medesimo debba corrispondere alla sig.ra Pt_1 l'importo mensile di € 250,00 - importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat- oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di
Milano da intendersi qui integralmente ritrascritte. L'Assegno unico verrà integralmente percepito dalla madre della minore;
ritenuto che
deve essere ordinato al sig. CP_1 di depositare in giudizio entro il 31.10.2025 le dichiarazioni fiscali degli anni 2022, 2023, 2024, il contratto di lavoro, le buste dall'aprile 2025 aprile 2025 all'ottobre 2025 considerato che deve essere rigettata la richiesta di prove orali avanzata dalla ricorrete con memorial depositata in data 20.3.2025b quanto i capitole 1 e 2 (de teste CP_3 sono negativi, e gli ulteriori capitoli contengono valutazioni non demandabili al teste e afferiscono peraltro ad aspetto già oggetto dei disposti approfondimenti;
P.Q.M.
Visto l'art. 473bsi.22 c.p.c ed in via temporanea e urgente così provvede: Per_ 1) Pt_2 la minore nata il [...] via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c, "c.d. affidamento super esclusivo", la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'ePAtrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza
2) DISPONE che la minore sia collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Milano della presa in carico della minore e del nucleo famigliare con specifico incarico ai servizi di effettuare una indagine sulla capacità genitoriale di entrambe le parti anche con la collaborazione dei servizi specialistici (ER) avuto riguardo alla posizione del padre nonché di valutazione delle condizioni attuali della minore;
4) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Milano della presa in carico del sig. CP_1 predisponendo in un suo favore - anche in collaborazione con i servizi specialistici ( ER) – un percorso di sostegno alla genitorialità e predisponendo, solo all'esito di una valutazione positiva circa l'assenza di condizioni pregiudizievoli per la minore e di serietà della volontà del padre di continuità nella relazione, degli incontri tra padre e figlia - da effettuarsi in una prima fase in PAzio neutro e con modalità osservata e con facoltà di sospensione nel caso ci comportamento e condotte inadeguate del padre;
5) ASSEGNA ai servizi sociali termine sino al 15.10.2025 per il deposito della richiesta relazione
6) DISPONE che Controparte_1 verso a Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00 mensili importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'aprile 2026 (base di calcolo aprile 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno di cui Linee Guida del tribunale di Milano da intendersi qui integralmente trascritte;
7) DISPONE che l'assegno unico sia integralmente riconosciuto e percepito dalla Sig. Pt_1
8) ORDINA a Controparte_1 di depositare in giudizio entro il 31.10.2025 le dichiarazioni fiscali degli anni 2022, 2023, 2024, il contratto di lavoro, le buste dall'aprile 2025 aprile 2025 all'ottobre
2025....."
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Milano all'udienza del 6.11.2025, il
Giudice Delegato ritenuta la causa matura per la decisione invitava i procuratori a rassegnare le conclusioni trascritte e a discutere oralmente la controversia. I procuratori precisavano le rispettive conclusioni e discutevano la causa insistendo nelle stesse.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione e definitivamente decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025 Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Alla luce di tutte le emergenze processuali e all'esito dell'attività di osservazione e valutazione effettuata dai Servizi Sociali del Comune di Milano (che hanno ripreso in carico il nucleo famigliare a cui si erano già interessati nel 2021), ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda del convenuto volta all'affidamento condiviso della piccola ER.
L'assenza del sig. CP_1 nella vita della minore, l'intermittenza nella frequentazione con la bambina, la scelta dal medesimo volontariamente attuata di non voler avere contatti con la stessa unitamente alla consapevole decisione di non voler aderire ai percorsi suggeritigli anche con riferimento ad incontri in PAzio neutro con ER, portano il Collegio ad esprimere una valutazione fortemente critica con riferimento alla capacità genitoriale paterna. Il sig. CP_1 per come riferito dai Servizi Sociali (relazione 22.10.2025) del Comune di Milano risulta oggi del tutto incapace di comprendere e interpretare i bisogni di ER (che di contro risulta una bambina fortemente sofferente per l'assenza paterna) e soprattutto di anteporre al proprio desiderio di volerla incontrare liberamente con la collaborazione della sig.ra Pt_1 al di fuori di ogni e qualsiasi cornice giuridica ( PAzio neutro) alla necessità di rispettare il dolore provocato dalla sua intermittenza (per non dire assenza) nella vita della bambina con conseguente necessità -a sua tutela- di accettare non solo la verifica delle proprie condizioni psicofisiche (percorso presso il ER a cui lo stesso non ha dato corso) ma altresì di un percorso di incontro a carattere strutturato. Significativa risulta sul punto la relezione dei servizi sociali che precisa: “.. Le scriventi hanno incontrato il signor CP_1 una sola volta e dopo diversi tentativi di contatto ai quali lo stesso ha risposto in modo indisponente e brusco. In occasione dell'unico colloquio effettuato con lui il signor CP_1 ha addotto la rottura del rapporto con la figlia alla conflittualità tra lui e la signora Pt 1 . L'uomo ha spiegato di aver incontrato l'ultima volta la figlia un anno fa e più di recente per caso in strada ma che la bambina si è rifiutata di Per salutarlo. Dei ricordi riportati dall'uomo è stata rappresentata con una bambina solare e giocosa ma che ultimamente a dire del signor CP_1 è diventata particolarmente critica nei suoi confronti in alcune circostanze lo ha anche biasimato (sembrava mia madre). Per tali ragioni ha interrotto anche le videochiamate con lei. ...Riguardo alla lontananza dalla figlia l'uomo ha Per_ riferito che nel periodo della sua detenzione domiciliare non venivano svolti incontri con nei giorni di sua spettanza. Rispetto all'eventuale ripresa degli incontri presso lo PAzio neutro l'uomo ha dichiarato di sentirsi rassegnato e spiegato di non sapere come tale PAzio possa esservi di aiuto.
Dopo tale colloquio il signor CP_1 non si è più ripresentato agli appuntamenti fissati dal servizio ne ha più contattato gli operatori.."
Di contro ritiene il Collegio che debba essere confermato il provvedimento già assunto in via temporanea e urgente in forza del quale la minore ER è stata affidata in via esclusiva alla madre con concertazione in capo alla stessa della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle scelte relative alla salute, educazione istruzione residenza della minore ( cd affidamento super esclusivo o rafforzato) genitore che costituisce oggi l'unico importante e significativo punto di riferimento per la minore e per nei cui confronti il Collegio non evidenzia profili di criticità risultando la stessa capace di comprendere e rispondere ai bisogni della bambina di cui, di fatto, in via esclusiva di occupa. La sig.ra CP_1 , che certamente ha saputo accogliere la sofferenza e l'amarezza di ER avuto riguardo all'abbandono paterno, si è fatta portatore, invero, dell'esigenza di aiutare la minore nel superamento della condizione di malessere e di disagio che sta vivendo suggerendo il percorso psicologico che, di fatto, la minore sta seguendo dallo scorso settembre. Infondate risultano le accuse alla stessa mosse dal convenuto ( ossia che le attuali reazioni di ER siano il frutto di una manipolazione paterna) laddove, al contrario appare di tutta evidenza che proprio le modalità relazioni del sig. CP_1 abbiano determinato in ER quel senso di delusione e di abbandono che la medesima oggi prova che potrebbe essere superato solo se il sig. CP_1 aderisse a quei percorsi
- a cui di fatto il medesimo non intende aderire- necessari da un lato a supportarlo nella sua genitorialità (indubitabilmente carente) e dall'altro a garantire quella tenuta nella relazione necessaria per la stabilità psicofisica di ER.
Pertanto il provvedimento di affidamento super esclusivo della minore alla madre deve essere confermato
Conseguentemente, alla luce delle emergenze in atti, deve prevedersi che la minore ER sia collocata presso la madre -anche ai fini della residenza anagrafica. Viste le conclusioni di cui alla relazione già richiamata e in particolare considerata l'indisponibilità del signor CP_1 a collaborare con l'ente affidatario, lo stato di malessere psicologico espresso e riferito da ER alla psicologa dei servizi ( la bambina ha rappresentato la propria sofferenza riguardo all'assenza del padre vissuta come disinteresse nei suoi confronti ) ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti oggi per avviare degli incontri tra padre e figlia in PAzio neutro. Non esclude il Tribunale che, effettuato con successo il percorso psicologico pensato per la minore e quindi elaborati dalla stessa il malessere vissuto in questi anni per via dello scarso rapporto con il padre e per la delusione provata per le promesse del Signor CP_1 mai mantenute, la stessa possa essere accompagnata ad una ripresa dei rapporti con il genitore che, in ogni caso, potranno avvenire, inizialmente sempre in PAzio neutro, ma a condizione che il signor CP_1 accetti di effettuare la valutazione tossicologica preliminare all'avvio di un percorso psicologico per lo stesso ossia quei percorsi verso i quali ad oggi manifesta la propria indisponibilità. Deve, peraltro essere mantenuta in favore della minore la presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune di Milano affinché, in collaborazione con i servizi specialisti del territorio (UONPIA) proseguano il monitoraggio della minore e del nucleo famigliare mantenendo attivo in favore di ER il percorso di sostegno psicologico in suo favore attivato.
Sul mantenimento della prole e varie
Quanto ai profili economici evidenzia il Collegio che con le conclusioni via definitiva rassegnate parte ricorrente ha chiesto di determinare in € 350,00 mensili l'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versarle per il mantenimento di ER laddove il sig. CP_1 ha chiesto di contenere in € 150 mensili l'assegno a suo carico per tale onere previsto.
Orbene, quanto alla determinazione dell'assegno per il contributo al mantenimento della minore non può non considerarsi, oltre alla posizione economico contributiva dei genitori della minore, anche il fatto che il sig. CP_1 - che al momento non vede e non tiene con sé la minore - non contribuisce in alcuna misura al suo mantenimento in via diretta.
Quanto alla posizione economico/ patrimoniale della parti va detto che la madre della minore
- dopo aver svolto l'attività di commessa al Caddy's con un guadagno di circa 1.000/1.200 al mese per 13 mensilità- ha cessato detta attività lavorativa in quanto la stessa prevedeva dei turni, con sabato e domenica anche lavorativi incompatibili con la necessità di occuparsi di ER ( oltre che della figlia nata dalla nuova relazione con l'attuale compagno) con il quale convive, è rimasta disoccupata ( percependo una indennità di disoccupazione che scadrà a dicembre 2025di € 800 mensili-) e si è dedicata allo studio per conseguire la latente di guida per la condizione di taxi ( il compagno ha una licenza come taxista). Vive in un immobile di proprietà della made del compagno dividendo con quest'ultimo le spese per luce, gas, acqua, tari etc..
Quanto al padre della minore emerge dalla documentazione prodotta in forza del disposto ordine di esibizione (produzione delle buste paga) risulta che il medesimo che vive con la propria compagna che lavora come cameriera in un immobile in affitto per il quale la copia corrisponde un canone di 650 euro mensili, è stato assunto con contatto a tempo determinato dalla ST PA : risulta che il medesimo ha fruito nel mese di aprile 2025 di un reddito di € 987, in maggio di € 1.376, in giugno di € 1.607,00 in luglio di € 1.274,00, in agosto di € 1260, il settembre 1.157.39 (mensilità in cui è cessato il rapporto di lavoro): nell'annualità precedente era agli arresti domiciliari e ha dichiarato (atto notorio) di non aver svolto attività lavorativa. Si tratta di un soggetto giovane, in salute abile al lavoro e non vi è ragione per ritenere che non possa – scaduto il contratto in essere- reperire altra attività lavorativa.
Alla luce di tutte le emergenze in atti, ritiene quindi il Collegio di dover confermare la misura dell'assegno che il Sig. CP_1 deve ritenersi obbligato a versare quale contributo al mantenimento di Per 1 (€ 250,00 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'aprile 2026 - base di calcolo aprile 2025-) oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alla linee guida del tribunale di Milano approvate nel giugno 2025.
Deve essere confermato il provvedimento con cui è stato previsto che l'assegno unico universale sia riconosciuto e corrisposto in via integrale alla parte attrice- madre della minore- che di fatto se ne occupa in via esclusiva
Sulle spese di lite.
Attesi l'esito del giudizio, vista la soccombenza del convenuto sia con riferimento ai profili relativi alla responsabilità genitoriale sia con riferimento agli aspetti economici Controparte_1 deve essere condannato a rifondere alla parte attrice le spese processuali che si liquidano in assenza di note specifiche in € 2.906,00 per compensi oltre oltre 15% rimborso forfettario cpa e iva come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
37838 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Pt_2 la minore Per 1 nata il [...] via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c, "c.d affidamento super esclusivo", la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'ePAtrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza
2) DISPONE che la minore sia collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Milano in collaborazione con i servizi specialisti del territorio (UONPIA) del monitoraggio della minore e del nucleo famigliare mantenendo attivo in favore di Per 1 il percorso di sostegno psicologico in suo favore attivato;
4) DISPONE che, allo stato, gli incontri tra la minore e il padre rimangano sospesi in attesa del miglioramento delle condizioni psicofisiche della minore nonché in attesa dell'adesione del padre della minore ai percorsi di supporto alla genitorialità e alle verifiche tossicologiche presso il ER (
a cui è subordinata l'eventuale ripresa degli incontri in Spazio Neutro)
5) INCARICA i servizi sociali del Comune di Milano, di ripristinare allorché le condizioni psicologiche della minore lo consentano, e sempre che il padre della minore ne faccia richiesta accettando di aderire ai percorsi di supporto alla genitorialità e presso il ER (dando prova di volontà di mantenere una relazione stabile con la minore) gli incontri tra la stessa e il padre che, peraltro, potranno avvenire inizialmente sempre in PAzio neutro, ma a condizione che il signor
CP_1 accetti di effettuare la valutazione tossicologica preliminare all'avvio di un percorso psicologico verso a6) DISPONE che Controparte_1 Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese,a far data dalla domanda, l'importo di € 250,00 mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'aprile 2026 (base di calcolo aprile 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno di cui Linee Guida del tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 di seguito trascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
-· spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7) CONDANNA Controparte_1 al pagamento in favore di Parte_1 delle spese processuali che in assenza di note specifiche liquida in € 2.906,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario cpa e iva come per legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della sezione IX civile del Tribunale di Milano del
12.11.2025
Si comunichi anche ai servizi sociali del Comne di Milano
Il Presidente rel. est
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente rel est Dott. Laura Maria Cosmai
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
GiudiceDott. Nicola Latour
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 29/10/2024 da nata a [...] il [...] Parte_1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]9 MILANO ITALIA con l'Avv MARCO BIANUCCI
ATTORE
e nato a [...] il [...] Controparte_1
Cod. Fisc. C.F. 2 residente in [...], 81 20147 MILANO ITALIA con l'Avv. SILVIA COMELLI
CONVENUTO
Con comunicazione all' Controparte_2 in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 11.12.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE Per_ Disporre l'affido esclusivo della figlia minore Per_ presso la residenza materna, anche a fini 2)Disporre il collocamento prevalente della minore anagrafici;
3)Autorizzare la Sig.ra Parte 1 ad assumere in via esclusiva, ai sensi dell'art. 337 quater c.
3 c.c., tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, e alla scelta della residenza abituale della minore.
SULLA REGOLAMENTAZIONE DELLA FREQUENTAZIONE TRA AD E GL:
4)Disporre quanto al diritto di visita:
⚫in via principale: le visite padre-figlia rimangano allo stato sospese perché pregiudizievoli per la Per_ minore
⚫in via subordinata e/o nel prosieguo: gli incontri padre-figlia, da tenersi in ogni caso con modalità assistite e protette, vengano rispristinati unicamente all'esito di un percorso di supporto alla genitorialità da parte del Sig. CP_1 , nonché previo controllo tramite test tossicologici dello stato di negatività dello stesso a sostanze stupefacenti per i motivi esposti in narrativa;
SUL MANTENIMENTO PER LE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE.
5)Disporre a carico del sig. CP_1 l'obbligo di corresponsione in favore della sig.ra Pt_1 di Per un contributo mensile per il mantenimento della minore in relazione alle spese ordinarie l'importo pari ad € 350,00 (trecentocinquanta//00) al mese, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
6)Disporre che le spese straordinarie siano suddivise nella misura del 50% ciascuno, secondo il
Protocollo del Tribunale di Milano.
IN VIA ISTRUTTORIA:
▪Disporre idonea Consulenza tecnica d'ufficio al fine di valutare l'idoneità genitoriale, in particolare Per_ del padre, di modo da adottare la miglior decisione per il benessere e la tutela di
▪Ammettersi prova per testi con la Sig.ra Controparte_3 (madre della ricorrente) sui seguenti capitoli di prova: Per
1)Vero che il Sig. CP_1 non si è mai occupato della figlia ? Per_ non ha mai contribuito economicamente al mantenimento di
2) Vero che il Sig. CP_1
? Per 3) Vero che in occasione durante la festa organizzata per del primo compleanno di و quest'ultima, il Sig. CP_1 si presentava evidentemente sotto effetto di stupefacenti?
▪Ammettersi prova per testi del Signor Testimone_1 compagno dell'odierna ricorrente, sui seguenti capitoli di prova: Per
1)Vero che Lei si prende cura di 'sia sotto il profilo economico che affettivo? Per_
2) Vero che il Sig. CP_1 non si è mai interessato né occupato della figlia delegando la sua crescita unicamente alla Signora Pt_1 ?
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA
-Rigettare il ricorso della Signora Pt_1 e per l'effetto Per 1. Disporre che la figlia venga affidata ad entrambi i genitori secondo le modalità dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica.
2. Disporre che la responsabilità genitoriale venga esercitata da entrambi i genitori, ai quali è richiesto di mantenere un contegno di reciproco rispetto e collaborazione al fine di assicurare alla figlia una serena crescita ed un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore.
3. Disporre che le decisioni di maggiore interesse concernenti la salute, l'istruzione e l'educazione della figlia siano assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. Per_
4. Porre a carico del sig. CP_1 un contributo per il concorso al mantenimento ordinario di nella misura di € 150,00 mensili o in quella diversa ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione ISTAT da corrispondere anticipatamente entro il giorno 10 di ciascun mese mediante bonifico in favore della madre, oltre al 50%, delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano.
6. Statuire la devoluzione integrale del 100% dell'Assegno Unico Universale in favore della sig.ra
Pt_1 unitamente ad ogni altra indennità sociale e/o di sostegno per le famiglie prevista per legge.
7. Disporre che il padre possa vedere e incontrare la figlia, secondo le seguenti modalità:
- accompagnando la figlia a scuola una mattina a settimana e andandola a prendere a scuola un pomeriggio a settimana riaccompagnandola a casa dopo cena;
- durante le vacanze estive una settimana da definire entro il 31 maggio di ogni anno;
- la prima metà delle vacanze natalizie o la seconda metà, ad anni alterni, in modo tale che il giorno di Natale e il giorno di Capodanno vengano trascorsi un anno con la madre ed uno con il padre;
8. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre accessori di legge. In via istruttoria: Ci si oppone alle istanze istruttorie richieste dalla ricorrente, ivi compresa la CTU.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte_1 Controparte_1 hanno avuto una relazione more uxorio
ER riconosciuta da entrambi i genitori tra il 2014 e il 2019 e dalla loro unione è nata il [...]
Parte_1 ha chiesto l'affidamento Con ricorso iscritto a ruolo in data 29/10/2024 esclusivo della figlia minore ER con collocamento della stessa in via prevalente presso la residenza materna anche ai fini della residenza anagrafica e con facoltà per la stessa di assumere ex articolo 337 quater comma terzo cc tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore mantenendo sospese le frequentazioni con il padre e prevedendo, solo in via subordinata, che gli incontri da padre e figlia possano tenersi con modalità protette ed assistite e ripristinati unicamente all'esito di un percorso di supporto alla genitorialità da parte del padre della minore e previo controllo tramite test tossicologici della negatività dello stesso alle sostanze stupefacenti. Sotto il profilo economico la ricorrente ha chiesto che il padre della minore sia tenuto a corrisponderle a titolo di contributo al mantenimento della stessa l'importo mensile di euro a 350 oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di Milano
Controparte_1 si è costituito in giudizio oltre il termine al medesimo assegnato
(comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.4.2025) e si è opposto alla richiesta di affidamento super esclusivo della minore alla madre chiedendo che ER venisse affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori, sebbene collocata in via preferenziale presso la madre, con facoltà per il medesimo di accompagnare la minore a scuola una mattina a settimana andandola a prendere a scuola un pomeriggio a settimana riaccompagnandola a casa dopo. Sotto il profilo economico chiedeva che venisse contenuto in euro 150 mensili l'assegno che il medesimo doveva ritenersi obbligato a corrispondere a titolo di contributo per il mantenimento della minore oltre al 50% delle spese extra assegno alla medesima riferibili. Ha altresì, infine, chiesto che l'assegno unico venisse integralmente percepito dalla madre
La sola ricorrente compariva e veniva sentita dal GOT all'udienza del 18.3.2025
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 15.4.2025 le parti, regolarmente comparse, sono state sentite dal Giudice Delegato e all'esito dell'udienza, tentata senza esito la conciliazione della controversia, le stesse hanno insistito nelle proprie domande Con ordinanza del 18.4.2024 il giudice delegato ha così statuito:
....Osservato che nel contesto dato non sussistono i presupposti per disporre l'affidamento 66
condiviso della minore sussistendo importanti criticità in capo alla figura paterna che, allo stato escludono che il medesimo possa pienamente e responsabilmente esercitare il ruolo di affidatario.
Le dichiarazioni rese dal sig. CP_1 , i suoi trascorsi giudiziari, l'assenza - volontaria- dalla vita della figlia e la scarsissima consapevolezza della necessità di essere coadiuvato nella istaurazione Per di una relazione proficua con nell'interesse anche proprio ma con modalità non pregiudizievoli per la minore (la minore, che ha molto sofferto l'assenza del padre, non può essere esposta al rischi di una presenza partenza “intermittente” perché questa minerebbe gravemente la sua stabilità emotiva), ne sono un indice importate. Le condizioni sopra indicate giustificano, dunque, una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c. risultando la madre il punto di riferimento della figlia, della quale si occupa con competenza e le cui preoccupazioni circa la necessità di conservare una stabilità emotiva nella bambina non sono affatto irragionevoli;
per- avere unaosservato che attesa la situazione e risultando interesse fondamentale di relazione sana" serena e proficua con il padre, deve essere conferito incarico ai servizi sociali competenti per territorio dell'immediata presa in carico della minore e del nucleo famigliare con specifico incarico ai servizi di effettuare una indagine sulla capacità genitoriale di entrambe le parti anche con la collaborazione dei servizi specialistici (ER) avito riguardo alla posizione del padre nonché di valutazione delle condizioni attuali della minore;
osservato che deve altresì' darsi incarico ai Servizi Sociali della presa in carico del sig,
CP_1 predisponendo in un suo favore - anche in collaborazione con i servizi specialistici (ER)
-un percorso di sostegno alla genitorialità predisponendo, solo all'esito di una valutazione positiva circa l'assenza di condizioni pregiudizievoli per la minore e di serietà della volontà del padre di continuità nella relazione, degli incontri tra padre e figlia - da effettuarsi in una prima fase in PAzio neutro e con modalità osservata e con facoltà di sospensione nel caso ci comportamento e condotte inadeguate del padre;
osservato che, quanto alla misura del contributo al mantenimento della minore, deve da un lato considerarsi che il convenuto, costituendosi in giudizio, non ha depositato alcun documento idoneo a fornire le necessarie informazioni circa la propria posizione reddituale e patrimoniale non producendo né le dichiarazioni fiscali né gli estratti di conto corrente né compilando il necessario modello di disclosure. Il medesimo ha peraltro recentissimamente iniziato una regolare attività lavorativa, come dal medesimo dichiarato, con la conseguenza che deve ritenersi che lo steso sia in Per grado di contribuire al mantenente di a cui, invero, debbono essere garantite le esigenze primarie di vita. Alla luce degli elementi disponibili, consideratati il presumibile reddito del Per convenuto (operaio), tenuto altresì conto del fatto che non vendendo e non frequentando il sig, CP_1 non provvede in maniera diretta al suo mantenimento, si ritiene che il medesimo debba corrispondere alla sig.ra Pt_1 l'importo mensile di € 250,00 - importo rivalutabile annualmente secondo indici Istat- oltre al 50% delle spese straordinarie come da linee guida del Tribunale di
Milano da intendersi qui integralmente ritrascritte. L'Assegno unico verrà integralmente percepito dalla madre della minore;
ritenuto che
deve essere ordinato al sig. CP_1 di depositare in giudizio entro il 31.10.2025 le dichiarazioni fiscali degli anni 2022, 2023, 2024, il contratto di lavoro, le buste dall'aprile 2025 aprile 2025 all'ottobre 2025 considerato che deve essere rigettata la richiesta di prove orali avanzata dalla ricorrete con memorial depositata in data 20.3.2025b quanto i capitole 1 e 2 (de teste CP_3 sono negativi, e gli ulteriori capitoli contengono valutazioni non demandabili al teste e afferiscono peraltro ad aspetto già oggetto dei disposti approfondimenti;
P.Q.M.
Visto l'art. 473bsi.22 c.p.c ed in via temporanea e urgente così provvede: Per_ 1) Pt_2 la minore nata il [...] via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c, "c.d. affidamento super esclusivo", la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'ePAtrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza
2) DISPONE che la minore sia collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Milano della presa in carico della minore e del nucleo famigliare con specifico incarico ai servizi di effettuare una indagine sulla capacità genitoriale di entrambe le parti anche con la collaborazione dei servizi specialistici (ER) avuto riguardo alla posizione del padre nonché di valutazione delle condizioni attuali della minore;
4) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Milano della presa in carico del sig. CP_1 predisponendo in un suo favore - anche in collaborazione con i servizi specialistici ( ER) – un percorso di sostegno alla genitorialità e predisponendo, solo all'esito di una valutazione positiva circa l'assenza di condizioni pregiudizievoli per la minore e di serietà della volontà del padre di continuità nella relazione, degli incontri tra padre e figlia - da effettuarsi in una prima fase in PAzio neutro e con modalità osservata e con facoltà di sospensione nel caso ci comportamento e condotte inadeguate del padre;
5) ASSEGNA ai servizi sociali termine sino al 15.10.2025 per il deposito della richiesta relazione
6) DISPONE che Controparte_1 verso a Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese, l'importo di € 250,00 mensili importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'aprile 2026 (base di calcolo aprile 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno di cui Linee Guida del tribunale di Milano da intendersi qui integralmente trascritte;
7) DISPONE che l'assegno unico sia integralmente riconosciuto e percepito dalla Sig. Pt_1
8) ORDINA a Controparte_1 di depositare in giudizio entro il 31.10.2025 le dichiarazioni fiscali degli anni 2022, 2023, 2024, il contratto di lavoro, le buste dall'aprile 2025 aprile 2025 all'ottobre
2025....."
Acquisite le relazioni dei Servizi Sociali del Comune di Milano all'udienza del 6.11.2025, il
Giudice Delegato ritenuta la causa matura per la decisione invitava i procuratori a rassegnare le conclusioni trascritte e a discutere oralmente la controversia. I procuratori precisavano le rispettive conclusioni e discutevano la causa insistendo nelle stesse.
La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione e definitivamente decisa nella camera di consiglio del 12.11.2025 Sull'esercizio della responsabilità genitoriale
Alla luce di tutte le emergenze processuali e all'esito dell'attività di osservazione e valutazione effettuata dai Servizi Sociali del Comune di Milano (che hanno ripreso in carico il nucleo famigliare a cui si erano già interessati nel 2021), ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda del convenuto volta all'affidamento condiviso della piccola ER.
L'assenza del sig. CP_1 nella vita della minore, l'intermittenza nella frequentazione con la bambina, la scelta dal medesimo volontariamente attuata di non voler avere contatti con la stessa unitamente alla consapevole decisione di non voler aderire ai percorsi suggeritigli anche con riferimento ad incontri in PAzio neutro con ER, portano il Collegio ad esprimere una valutazione fortemente critica con riferimento alla capacità genitoriale paterna. Il sig. CP_1 per come riferito dai Servizi Sociali (relazione 22.10.2025) del Comune di Milano risulta oggi del tutto incapace di comprendere e interpretare i bisogni di ER (che di contro risulta una bambina fortemente sofferente per l'assenza paterna) e soprattutto di anteporre al proprio desiderio di volerla incontrare liberamente con la collaborazione della sig.ra Pt_1 al di fuori di ogni e qualsiasi cornice giuridica ( PAzio neutro) alla necessità di rispettare il dolore provocato dalla sua intermittenza (per non dire assenza) nella vita della bambina con conseguente necessità -a sua tutela- di accettare non solo la verifica delle proprie condizioni psicofisiche (percorso presso il ER a cui lo stesso non ha dato corso) ma altresì di un percorso di incontro a carattere strutturato. Significativa risulta sul punto la relezione dei servizi sociali che precisa: “.. Le scriventi hanno incontrato il signor CP_1 una sola volta e dopo diversi tentativi di contatto ai quali lo stesso ha risposto in modo indisponente e brusco. In occasione dell'unico colloquio effettuato con lui il signor CP_1 ha addotto la rottura del rapporto con la figlia alla conflittualità tra lui e la signora Pt 1 . L'uomo ha spiegato di aver incontrato l'ultima volta la figlia un anno fa e più di recente per caso in strada ma che la bambina si è rifiutata di Per salutarlo. Dei ricordi riportati dall'uomo è stata rappresentata con una bambina solare e giocosa ma che ultimamente a dire del signor CP_1 è diventata particolarmente critica nei suoi confronti in alcune circostanze lo ha anche biasimato (sembrava mia madre). Per tali ragioni ha interrotto anche le videochiamate con lei. ...Riguardo alla lontananza dalla figlia l'uomo ha Per_ riferito che nel periodo della sua detenzione domiciliare non venivano svolti incontri con nei giorni di sua spettanza. Rispetto all'eventuale ripresa degli incontri presso lo PAzio neutro l'uomo ha dichiarato di sentirsi rassegnato e spiegato di non sapere come tale PAzio possa esservi di aiuto.
Dopo tale colloquio il signor CP_1 non si è più ripresentato agli appuntamenti fissati dal servizio ne ha più contattato gli operatori.."
Di contro ritiene il Collegio che debba essere confermato il provvedimento già assunto in via temporanea e urgente in forza del quale la minore ER è stata affidata in via esclusiva alla madre con concertazione in capo alla stessa della responsabilità genitoriale per quanto attiene alle scelte relative alla salute, educazione istruzione residenza della minore ( cd affidamento super esclusivo o rafforzato) genitore che costituisce oggi l'unico importante e significativo punto di riferimento per la minore e per nei cui confronti il Collegio non evidenzia profili di criticità risultando la stessa capace di comprendere e rispondere ai bisogni della bambina di cui, di fatto, in via esclusiva di occupa. La sig.ra CP_1 , che certamente ha saputo accogliere la sofferenza e l'amarezza di ER avuto riguardo all'abbandono paterno, si è fatta portatore, invero, dell'esigenza di aiutare la minore nel superamento della condizione di malessere e di disagio che sta vivendo suggerendo il percorso psicologico che, di fatto, la minore sta seguendo dallo scorso settembre. Infondate risultano le accuse alla stessa mosse dal convenuto ( ossia che le attuali reazioni di ER siano il frutto di una manipolazione paterna) laddove, al contrario appare di tutta evidenza che proprio le modalità relazioni del sig. CP_1 abbiano determinato in ER quel senso di delusione e di abbandono che la medesima oggi prova che potrebbe essere superato solo se il sig. CP_1 aderisse a quei percorsi
- a cui di fatto il medesimo non intende aderire- necessari da un lato a supportarlo nella sua genitorialità (indubitabilmente carente) e dall'altro a garantire quella tenuta nella relazione necessaria per la stabilità psicofisica di ER.
Pertanto il provvedimento di affidamento super esclusivo della minore alla madre deve essere confermato
Conseguentemente, alla luce delle emergenze in atti, deve prevedersi che la minore ER sia collocata presso la madre -anche ai fini della residenza anagrafica. Viste le conclusioni di cui alla relazione già richiamata e in particolare considerata l'indisponibilità del signor CP_1 a collaborare con l'ente affidatario, lo stato di malessere psicologico espresso e riferito da ER alla psicologa dei servizi ( la bambina ha rappresentato la propria sofferenza riguardo all'assenza del padre vissuta come disinteresse nei suoi confronti ) ritiene il Collegio che non sussistono i presupposti oggi per avviare degli incontri tra padre e figlia in PAzio neutro. Non esclude il Tribunale che, effettuato con successo il percorso psicologico pensato per la minore e quindi elaborati dalla stessa il malessere vissuto in questi anni per via dello scarso rapporto con il padre e per la delusione provata per le promesse del Signor CP_1 mai mantenute, la stessa possa essere accompagnata ad una ripresa dei rapporti con il genitore che, in ogni caso, potranno avvenire, inizialmente sempre in PAzio neutro, ma a condizione che il signor CP_1 accetti di effettuare la valutazione tossicologica preliminare all'avvio di un percorso psicologico per lo stesso ossia quei percorsi verso i quali ad oggi manifesta la propria indisponibilità. Deve, peraltro essere mantenuta in favore della minore la presa in carico da parte dei servizi sociali del Comune di Milano affinché, in collaborazione con i servizi specialisti del territorio (UONPIA) proseguano il monitoraggio della minore e del nucleo famigliare mantenendo attivo in favore di ER il percorso di sostegno psicologico in suo favore attivato.
Sul mantenimento della prole e varie
Quanto ai profili economici evidenzia il Collegio che con le conclusioni via definitiva rassegnate parte ricorrente ha chiesto di determinare in € 350,00 mensili l'assegno che il convenuto deve ritenersi obbligato a versarle per il mantenimento di ER laddove il sig. CP_1 ha chiesto di contenere in € 150 mensili l'assegno a suo carico per tale onere previsto.
Orbene, quanto alla determinazione dell'assegno per il contributo al mantenimento della minore non può non considerarsi, oltre alla posizione economico contributiva dei genitori della minore, anche il fatto che il sig. CP_1 - che al momento non vede e non tiene con sé la minore - non contribuisce in alcuna misura al suo mantenimento in via diretta.
Quanto alla posizione economico/ patrimoniale della parti va detto che la madre della minore
- dopo aver svolto l'attività di commessa al Caddy's con un guadagno di circa 1.000/1.200 al mese per 13 mensilità- ha cessato detta attività lavorativa in quanto la stessa prevedeva dei turni, con sabato e domenica anche lavorativi incompatibili con la necessità di occuparsi di ER ( oltre che della figlia nata dalla nuova relazione con l'attuale compagno) con il quale convive, è rimasta disoccupata ( percependo una indennità di disoccupazione che scadrà a dicembre 2025di € 800 mensili-) e si è dedicata allo studio per conseguire la latente di guida per la condizione di taxi ( il compagno ha una licenza come taxista). Vive in un immobile di proprietà della made del compagno dividendo con quest'ultimo le spese per luce, gas, acqua, tari etc..
Quanto al padre della minore emerge dalla documentazione prodotta in forza del disposto ordine di esibizione (produzione delle buste paga) risulta che il medesimo che vive con la propria compagna che lavora come cameriera in un immobile in affitto per il quale la copia corrisponde un canone di 650 euro mensili, è stato assunto con contatto a tempo determinato dalla ST PA : risulta che il medesimo ha fruito nel mese di aprile 2025 di un reddito di € 987, in maggio di € 1.376, in giugno di € 1.607,00 in luglio di € 1.274,00, in agosto di € 1260, il settembre 1.157.39 (mensilità in cui è cessato il rapporto di lavoro): nell'annualità precedente era agli arresti domiciliari e ha dichiarato (atto notorio) di non aver svolto attività lavorativa. Si tratta di un soggetto giovane, in salute abile al lavoro e non vi è ragione per ritenere che non possa – scaduto il contratto in essere- reperire altra attività lavorativa.
Alla luce di tutte le emergenze in atti, ritiene quindi il Collegio di dover confermare la misura dell'assegno che il Sig. CP_1 deve ritenersi obbligato a versare quale contributo al mantenimento di Per 1 (€ 250,00 mensili – importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'aprile 2026 - base di calcolo aprile 2025-) oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alla linee guida del tribunale di Milano approvate nel giugno 2025.
Deve essere confermato il provvedimento con cui è stato previsto che l'assegno unico universale sia riconosciuto e corrisposto in via integrale alla parte attrice- madre della minore- che di fatto se ne occupa in via esclusiva
Sulle spese di lite.
Attesi l'esito del giudizio, vista la soccombenza del convenuto sia con riferimento ai profili relativi alla responsabilità genitoriale sia con riferimento agli aspetti economici Controparte_1 deve essere condannato a rifondere alla parte attrice le spese processuali che si liquidano in assenza di note specifiche in € 2.906,00 per compensi oltre oltre 15% rimborso forfettario cpa e iva come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
37838 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Pt_2 la minore Per 1 nata il [...] via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c, "c.d affidamento super esclusivo", la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni, comprese quelle per il rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'ePAtrio per la minore, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza
2) DISPONE che la minore sia collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre;
3) INCARICA i Servizi Sociali del Comune di Milano in collaborazione con i servizi specialisti del territorio (UONPIA) del monitoraggio della minore e del nucleo famigliare mantenendo attivo in favore di Per 1 il percorso di sostegno psicologico in suo favore attivato;
4) DISPONE che, allo stato, gli incontri tra la minore e il padre rimangano sospesi in attesa del miglioramento delle condizioni psicofisiche della minore nonché in attesa dell'adesione del padre della minore ai percorsi di supporto alla genitorialità e alle verifiche tossicologiche presso il ER (
a cui è subordinata l'eventuale ripresa degli incontri in Spazio Neutro)
5) INCARICA i servizi sociali del Comune di Milano, di ripristinare allorché le condizioni psicologiche della minore lo consentano, e sempre che il padre della minore ne faccia richiesta accettando di aderire ai percorsi di supporto alla genitorialità e presso il ER (dando prova di volontà di mantenere una relazione stabile con la minore) gli incontri tra la stessa e il padre che, peraltro, potranno avvenire inizialmente sempre in PAzio neutro, ma a condizione che il signor
CP_1 accetti di effettuare la valutazione tossicologica preliminare all'avvio di un percorso psicologico verso a6) DISPONE che Controparte_1 Parte_1 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese,a far data dalla domanda, l'importo di € 250,00 mensili - importo rivalutabile annualmente secondo indici istat dall'aprile 2026 (base di calcolo aprile 2025) oltre al 50% delle spese extra assegno di cui Linee Guida del tribunale di Milano approvate nel giugno 2025 di seguito trascritte
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
-· spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte);
d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
MODALITA' DI RICHIESTA, DI RIMBORSO E DI ANTICIPAZIONE
Avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
7) CONDANNA Controparte_1 al pagamento in favore di Parte_1 delle spese processuali che in assenza di note specifiche liquida in € 2.906,00 per compensi oltre 15% rimborso forfettario cpa e iva come per legge.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio della sezione IX civile del Tribunale di Milano del
12.11.2025
Si comunichi anche ai servizi sociali del Comne di Milano
Il Presidente rel. est
Dott. Laura Maria Cosmai