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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/07/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3889/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3889/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Dolores Caruso
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Desiree Fonte
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 01/07/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Sortino il 12/09/1996
(Atto n. 28, P. II, serie A, uff. 1, anno 1996). Dalla superiore unione nascevano i figli gemelli e (il 13.11.2013), oggi maggiorenni economicamente non Per_1 Per_2 indipendenti.
1 Con decreto n. 474/2021 del 23/09/2021, il Tribunale di Siracusa omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 12/11/2024, chiedeva di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra indicato, nonché la pronuncia delle seguenti ulteriori statuizioni:
- disporre, a carico del ricorrente, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- revocare l'assegnazione della casa coniugale e del relativo garage pertinenziale;
- statuire la non debenza di alcun assegno nei confronti della resistente.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 non si opponeva alla domanda di divorzio.
Contestava, invece, le ulteriori domande del ricorrente, chiedendo in particolare di:
- Stabilire l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 ciascuno;
- Disporre, a carico del ricorrente, l'obbligo di versare la somma di € 200,00 a titolo di assegno divorzile;
- Rigettare la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale e del relativo garage o, in subordine, porre – a carico del ricorrente – l'obbligo di versare alla resistente la somma di € 500,00.
All'udienza del 01/07/2025, fissata per la comparizione delle parti, le parti raggiungevano il seguente accordo, di cui al verbale di udienza:
“assegnazione della casa familiare alla resistente, nonché assegno divorzile in favore della stessa nella misura di euro 200,00 mensili. Con riferimento al mantenimento dei figli si prevede il pagamento diretto di euro 300,00 mensili ciascuno;
spese straordinarie come da protocollo”.
Il Giudice, pertanto, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al
Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dal soprarichiamato decreto di omologa della separazione, emesso dal Tribunale di
Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3889/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Sortino il 12/09/1996 (Atto n. 28, P. II, serie A, uff. 1, anno 1996); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 24.7.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3889/2024 R.G., avente ad oggetto “cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Maria Dolores Caruso
RICORRENTE contro
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Desiree Fonte
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura
*** rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 01/07/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Le parti contraevano matrimonio con rito concordatario in Sortino il 12/09/1996
(Atto n. 28, P. II, serie A, uff. 1, anno 1996). Dalla superiore unione nascevano i figli gemelli e (il 13.11.2013), oggi maggiorenni economicamente non Per_1 Per_2 indipendenti.
1 Con decreto n. 474/2021 del 23/09/2021, il Tribunale di Siracusa omologava la separazione consensuale dei coniugi.
Con ricorso depositato il 12/11/2024, chiedeva di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra indicato, nonché la pronuncia delle seguenti ulteriori statuizioni:
- disporre, a carico del ricorrente, l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- revocare l'assegnazione della casa coniugale e del relativo garage pertinenziale;
- statuire la non debenza di alcun assegno nei confronti della resistente.
Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , la quale Controparte_1 non si opponeva alla domanda di divorzio.
Contestava, invece, le ulteriori domande del ricorrente, chiedendo in particolare di:
- Stabilire l'obbligo del ricorrente di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di € 300,00 ciascuno;
- Disporre, a carico del ricorrente, l'obbligo di versare la somma di € 200,00 a titolo di assegno divorzile;
- Rigettare la domanda di revoca dell'assegnazione della casa coniugale e del relativo garage o, in subordine, porre – a carico del ricorrente – l'obbligo di versare alla resistente la somma di € 500,00.
All'udienza del 01/07/2025, fissata per la comparizione delle parti, le parti raggiungevano il seguente accordo, di cui al verbale di udienza:
“assegnazione della casa familiare alla resistente, nonché assegno divorzile in favore della stessa nella misura di euro 200,00 mensili. Con riferimento al mantenimento dei figli si prevede il pagamento diretto di euro 300,00 mensili ciascuno;
spese straordinarie come da protocollo”.
Il Giudice, pertanto, tratteneva la causa in decisione, con riserva di riferire al
Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n.
898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda. Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dal soprarichiamato decreto di omologa della separazione, emesso dal Tribunale di
Siracusa, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione e non sussistendo sul punto alcuna contestazione tra le parti.
2 L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3889/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
[...]
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in Sortino il 12/09/1996 (Atto n. 28, P. II, serie A, uff. 1, anno 1996); omologa le condizioni del divorzio e provvede in conformità alle condizioni specificate in parte motiva;
compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Siracusa, il 24.7.2025, nella camera di consiglio della Prima Sezione
Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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