Articolo 1 della Legge 3 giugno 1949, n. 320
Articolo 2
Versione
10 luglio 1949
Art. 1.
Oltre che nei casi indicati negli articoli 58 e 60 del Codice civile , puo' essere dichiarata la morte presunta, quando taluno 6 scomparso in seguito a fatti dipendenti dalla situazione politico-militare determinatasi tra il 10 giugno 1940 e il 31 dicembre 1945, senza che si abbiano piu' notizie di lui e sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore del Trattato di pace, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430 .
La sentenza dichiarativa della morte presunta determina, il giorno e possibilmente l'ora a cui risale l'ultima notizia.
Qualora non posta determinarsi l'ora, la morte presunta si ha per avvenuta alle ore 24 del giorno indicato.
Entrata in vigore il 10 luglio 1949
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