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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17975 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 50495 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 10 giugno 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Amministrazione del Condominio Via Giuseppe Ferrari 11, in persona del legale rappresentante Avv. Beatrice Scarfò, elettivamente domiciliato in Roma, Via Italo Carlo Falbo 22, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Diaco, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
Sigg.re e , elettivamente domiciliate in Controparte_1 CP_2
Roma, Via T. Folengo 49, presso lo Studio dell'Avv. Antonello
Sodano, che le rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTE OGGETTO: Pagamento oneri condominiali
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 giugno 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'Amministrazione del
[...]
in Roma esponeva che in data 20 ottobre Parte_1
2016 erano stati approvati i bilanci consuntivi delle annualità 2012,
2013, 2014 e 2015 e che le Sigg.re e , proprietarie di un CP_1 CP_2
immobile sino alla vendita in data 16 luglio 2012, avevano omesso di pagare l'importo complessivo di euro 8.206,57.
Evidenziava il proprio diritto di riscuotere quanto da controparte dovuto e concludeva richiedendo la condanna delle resistenti al pagamento della somma di euro 8.206,57, oltre interessi.
Disposta la comparizione delle parti, si costituivano in giudizio le
Sigg.re e , che contestavano la pretesa Controparte_1 CP_2
creditoria di controparte, rilevando l'avvenuto pagamento della cifra di euro 29.826,32 in data 30 luglio 2012, a copertura degli oneri condominiali maturati fino alla data della vendita a terzi del proprio appartamento, avvenuta il 16 luglio 2012.
Deducevano pertanto l'illegittimità della domanda azionata nei loro confronti e concludevano richiedendone il rigetto.
Disposto il mutamento del rito con provvedimento, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 giugno 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della domanda avanzata nella presente sede, parte attrice ha posto l'estratto conto relativo all'appartamento già di proprietà delle convenute, in riferimento a sei differenti voci di composizione, riguardanti
“Coperture Amianto”, “Consolidamento int. c. 10”, “TFR”,
“Ascensori 2007/08”, “Spese Legali Imm.re ” e Per_1
“Rottamazione Equitalia”, per l'importo complessivamente ivi indicato di euro 8.206,57.
Ora, costituendosi in giudizio, le convenute hanno contestato la pretesa attorea, evidenziando di aver corrisposto, all'atto della vendita del proprio immobile, l'importo complessivo di euro 29.826,32 in favore del Condominio.
Dalla documentazione in atti, poi, e segnatamente dal prodotto ordine di bonifico, si evince che il Notaio rogante l'atto di compravendita dell'unità immobiliare delle convenute corrispondeva in favore del la somma di euro 29.830,32, a Parte_1
titolo di “saldo e conto all'11 luglio 2012”, così dovendo ritenersi, tenuto conto di quanto evidenziato, che le convenute abbiano corrisposto tutti gli importi dovuti a titolo di oneri condominiali sino alla data dell'11 luglio 2012.
Deve tuttavia evidenziarsi, in riferimento agli importi posti a base dell'estratto conto condominiale, come l'assemblea del 20 ottobre
2016, come da verbale, approvava i bilanci consuntivi, e i relativi piani di riparto, riguardanti le gestione straordinarie afferenti il consolidamento dell'appartamento , la manutenzione Controparte_3
ascensori degli anni 2007, oltre che la liquidazione del TFR in favore del Sig. Persona_2
Ora, come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che il condomino che venda la proprie unità immobiliare è tenuto al pagamento delle spese di gestione fatte nel periodo in cui era proprietario, e ciò quale diretta conseguenza della natura propter rem delle obbligazioni che sorgono per effetto di tali spese;
in particolare, la Cassazione ha rilevato che la delibera assembleare che approva il rendiconto, se non è vincolante nei confronti di chi, avendo venduto il proprio immobile, non rivesta più, al momento dell'assemblea, la qualità di condomino, tuttavia non significa che la stessa sia del tutto irrilevante nel rapporto di credito e debito fra il e l'ex Parte_1
, dovendosi infatti nella detta delibera ravvisare l'atto Parte_1
rappresentativo, conforme al modello legale, delle spese effettuate per la gestione dei beni comuni e dei conseguenti obblighi di contribuzione a carico dei condomini, già sorti in forza dell'attività di gestione.
In quest'ottica, precisa la Suprema Corte, la delibera si configura come documento avente valore probatorio intrinseco del credito vantato dal , suscettibile di valutazione da parte del Parte_1
Giudice ex art. 116 c.p.c.; pertanto, l'ex è tenuto a Parte_1
contestare, in relazione al rendiconto approvato, le singole voci di spesa per cui ritiene non dovuti i contributi, restando a carico del
, in tal caso, l'onere di provare, in relazione ad esse, il Parte_1
fondamento della propria pretesa (così C.C. 24069/22).
A ciò consegue che, in relazione alle voci di composizione dell'estratto conto riferito alle convenute, nulla debba comunque, ed indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, essere riconosciuto in riferimento alle “Spese legali Imm.re ” e “Rottamazione Per_1
Equitalia”, nulla di specifico risultando depositato in ordine al rendiconto approvato nell'assemblea del 20 ottobre 2016; lo stesso è a dirsi in relazione alla voce “Coperture Amianto”, tenuto conto che il prodotto consuntivo risulta riferirsi all'avvenuta approvazione con delibera assembleare in data 10 aprile 2018, non prodotta in atti.
Peraltro, in riferimento alle prime due voci richiamate, non appaiono in ogni caso rilevanti i prodotti preventivi, relativi al cd Fondo
[...]
e alla Rottamazione Cartelle E quitalia, come anche i Parte_2
depositati consuntivi, nessuno specifico elemento risultando in entrambi presente in relazione all'epoca di effettuazione delle spese relative, con specifico riferimento al periodo antecedente l'alienazione del proprio immobile da parte delle convenute.
In particolare, in riferimento al consuntivo delle spese legali, a fronte dell'indicazione del numero delle sentenze, nessuna data risulta specificata in relazione all'emissione della parcella da parte dell'Avv.
Coletti, mentre, per il consuntivo Rottamazione Cartelle Equitalia, lo stesso risulta far riferimento a cartelle emesse in data successive al
2012 ed, in ogni caso, discende, per come ivi indicato, dalla rielaborazione svolta dalla delibera assembleare in data 24 maggio
2021, non prodotta in atti.
Quanto poi al TFR del Sig. il consuntivo in atti, Persona_2
approvato all'assemblea del 20 ottobre 2016, nulla riporta in relazione al periodo di esecuzione della spesa, così non potendo ritenersi la cifra relativa, in assenza di ulteriori elementi, dovuta dalle convenute, alienanti del proprio immobile nel 2012.
In relazione invece alla voce “Ascensori 2007/08”, il consuntivo prodotto, approvato all'assemblea del 20 ottobre 2016, risulta indicare il dettaglio delle operazioni di riferimento, con elencazioni delle fatture emesse e della data delle stesse, nel biennio 2007 -2008; anche per la voce “Consolidamento int. c 10”, anch'essa approvata nell'assemblea del 20 ottobre 2016, il prodotto consuntivo indica le opere e gli interventi di consolidamento effettuati e riferiti al biennio
2011 – 2012.
In relazione a tali due voci, tenuto conto di quanto evidenziato e dell'avvenuta produzione del rendiconto approvato, nessuna specifica e tempestiva contestazione è stata avanzata da parte convenuta, dovendo pertanto gli importi relativi, pari a complessivi euro
3.306,52, anche tenuto conto dell'illustrata epoca di riferimento dell'attività svolta, essere riconosciuti come dovuti dalla detta parte.
Peraltro, in quest'ottica, non appare rilevante l'avvenuto pagamento da parte delle convenute, nel luglio 2012, della cifra di euro 29.830,32
a titolo di oneri condominiali maturati a quella data, tenuto conto che nell'assemblea del 20 ottobre 2016, si procedeva all'approvazione del consuntivo e quindi all'individuazione, a tale ultima data ed in riferimento comunque al periodo precedente, del conguaglio dovuto da ciascun condomino per le spese in questione, avverso le quali, come chiarito, nessuna specifica doglianza risulta tempestivamente avanzata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, le convenute devono essere condannate al pagamento della complessiva cifra di euro 3.306,52 in favore di parte attrice, dovendo invece, per il resto, la domanda attorea essere rigettata.
Le spese di lite, avuto riguardo al complessivo esito della lite ed alla parziale soccombenza reciproca delle parti, vengono interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. In parziale accoglimento della domanda attrice, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 3.306,52, oltre interessi legali sino al saldo;
II. Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 22 dicembre 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 50495 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 10 giugno 2025, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Amministrazione del Condominio Via Giuseppe Ferrari 11, in persona del legale rappresentante Avv. Beatrice Scarfò, elettivamente domiciliato in Roma, Via Italo Carlo Falbo 22, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Diaco, che lo rappresenta e difende per procura in atti
ATTORE
E
Sigg.re e , elettivamente domiciliate in Controparte_1 CP_2
Roma, Via T. Folengo 49, presso lo Studio dell'Avv. Antonello
Sodano, che le rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTE OGGETTO: Pagamento oneri condominiali
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 giugno 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie conclusioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. l'Amministrazione del
[...]
in Roma esponeva che in data 20 ottobre Parte_1
2016 erano stati approvati i bilanci consuntivi delle annualità 2012,
2013, 2014 e 2015 e che le Sigg.re e , proprietarie di un CP_1 CP_2
immobile sino alla vendita in data 16 luglio 2012, avevano omesso di pagare l'importo complessivo di euro 8.206,57.
Evidenziava il proprio diritto di riscuotere quanto da controparte dovuto e concludeva richiedendo la condanna delle resistenti al pagamento della somma di euro 8.206,57, oltre interessi.
Disposta la comparizione delle parti, si costituivano in giudizio le
Sigg.re e , che contestavano la pretesa Controparte_1 CP_2
creditoria di controparte, rilevando l'avvenuto pagamento della cifra di euro 29.826,32 in data 30 luglio 2012, a copertura degli oneri condominiali maturati fino alla data della vendita a terzi del proprio appartamento, avvenuta il 16 luglio 2012.
Deducevano pertanto l'illegittimità della domanda azionata nei loro confronti e concludevano richiedendone il rigetto.
Disposto il mutamento del rito con provvedimento, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 giugno 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Occorre in primo luogo evidenziare che, a fondamento della domanda avanzata nella presente sede, parte attrice ha posto l'estratto conto relativo all'appartamento già di proprietà delle convenute, in riferimento a sei differenti voci di composizione, riguardanti
“Coperture Amianto”, “Consolidamento int. c. 10”, “TFR”,
“Ascensori 2007/08”, “Spese Legali Imm.re ” e Per_1
“Rottamazione Equitalia”, per l'importo complessivamente ivi indicato di euro 8.206,57.
Ora, costituendosi in giudizio, le convenute hanno contestato la pretesa attorea, evidenziando di aver corrisposto, all'atto della vendita del proprio immobile, l'importo complessivo di euro 29.826,32 in favore del Condominio.
Dalla documentazione in atti, poi, e segnatamente dal prodotto ordine di bonifico, si evince che il Notaio rogante l'atto di compravendita dell'unità immobiliare delle convenute corrispondeva in favore del la somma di euro 29.830,32, a Parte_1
titolo di “saldo e conto all'11 luglio 2012”, così dovendo ritenersi, tenuto conto di quanto evidenziato, che le convenute abbiano corrisposto tutti gli importi dovuti a titolo di oneri condominiali sino alla data dell'11 luglio 2012.
Deve tuttavia evidenziarsi, in riferimento agli importi posti a base dell'estratto conto condominiale, come l'assemblea del 20 ottobre
2016, come da verbale, approvava i bilanci consuntivi, e i relativi piani di riparto, riguardanti le gestione straordinarie afferenti il consolidamento dell'appartamento , la manutenzione Controparte_3
ascensori degli anni 2007, oltre che la liquidazione del TFR in favore del Sig. Persona_2
Ora, come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha evidenziato che il condomino che venda la proprie unità immobiliare è tenuto al pagamento delle spese di gestione fatte nel periodo in cui era proprietario, e ciò quale diretta conseguenza della natura propter rem delle obbligazioni che sorgono per effetto di tali spese;
in particolare, la Cassazione ha rilevato che la delibera assembleare che approva il rendiconto, se non è vincolante nei confronti di chi, avendo venduto il proprio immobile, non rivesta più, al momento dell'assemblea, la qualità di condomino, tuttavia non significa che la stessa sia del tutto irrilevante nel rapporto di credito e debito fra il e l'ex Parte_1
, dovendosi infatti nella detta delibera ravvisare l'atto Parte_1
rappresentativo, conforme al modello legale, delle spese effettuate per la gestione dei beni comuni e dei conseguenti obblighi di contribuzione a carico dei condomini, già sorti in forza dell'attività di gestione.
In quest'ottica, precisa la Suprema Corte, la delibera si configura come documento avente valore probatorio intrinseco del credito vantato dal , suscettibile di valutazione da parte del Parte_1
Giudice ex art. 116 c.p.c.; pertanto, l'ex è tenuto a Parte_1
contestare, in relazione al rendiconto approvato, le singole voci di spesa per cui ritiene non dovuti i contributi, restando a carico del
, in tal caso, l'onere di provare, in relazione ad esse, il Parte_1
fondamento della propria pretesa (così C.C. 24069/22).
A ciò consegue che, in relazione alle voci di composizione dell'estratto conto riferito alle convenute, nulla debba comunque, ed indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, essere riconosciuto in riferimento alle “Spese legali Imm.re ” e “Rottamazione Per_1
Equitalia”, nulla di specifico risultando depositato in ordine al rendiconto approvato nell'assemblea del 20 ottobre 2016; lo stesso è a dirsi in relazione alla voce “Coperture Amianto”, tenuto conto che il prodotto consuntivo risulta riferirsi all'avvenuta approvazione con delibera assembleare in data 10 aprile 2018, non prodotta in atti.
Peraltro, in riferimento alle prime due voci richiamate, non appaiono in ogni caso rilevanti i prodotti preventivi, relativi al cd Fondo
[...]
e alla Rottamazione Cartelle E quitalia, come anche i Parte_2
depositati consuntivi, nessuno specifico elemento risultando in entrambi presente in relazione all'epoca di effettuazione delle spese relative, con specifico riferimento al periodo antecedente l'alienazione del proprio immobile da parte delle convenute.
In particolare, in riferimento al consuntivo delle spese legali, a fronte dell'indicazione del numero delle sentenze, nessuna data risulta specificata in relazione all'emissione della parcella da parte dell'Avv.
Coletti, mentre, per il consuntivo Rottamazione Cartelle Equitalia, lo stesso risulta far riferimento a cartelle emesse in data successive al
2012 ed, in ogni caso, discende, per come ivi indicato, dalla rielaborazione svolta dalla delibera assembleare in data 24 maggio
2021, non prodotta in atti.
Quanto poi al TFR del Sig. il consuntivo in atti, Persona_2
approvato all'assemblea del 20 ottobre 2016, nulla riporta in relazione al periodo di esecuzione della spesa, così non potendo ritenersi la cifra relativa, in assenza di ulteriori elementi, dovuta dalle convenute, alienanti del proprio immobile nel 2012.
In relazione invece alla voce “Ascensori 2007/08”, il consuntivo prodotto, approvato all'assemblea del 20 ottobre 2016, risulta indicare il dettaglio delle operazioni di riferimento, con elencazioni delle fatture emesse e della data delle stesse, nel biennio 2007 -2008; anche per la voce “Consolidamento int. c 10”, anch'essa approvata nell'assemblea del 20 ottobre 2016, il prodotto consuntivo indica le opere e gli interventi di consolidamento effettuati e riferiti al biennio
2011 – 2012.
In relazione a tali due voci, tenuto conto di quanto evidenziato e dell'avvenuta produzione del rendiconto approvato, nessuna specifica e tempestiva contestazione è stata avanzata da parte convenuta, dovendo pertanto gli importi relativi, pari a complessivi euro
3.306,52, anche tenuto conto dell'illustrata epoca di riferimento dell'attività svolta, essere riconosciuti come dovuti dalla detta parte.
Peraltro, in quest'ottica, non appare rilevante l'avvenuto pagamento da parte delle convenute, nel luglio 2012, della cifra di euro 29.830,32
a titolo di oneri condominiali maturati a quella data, tenuto conto che nell'assemblea del 20 ottobre 2016, si procedeva all'approvazione del consuntivo e quindi all'individuazione, a tale ultima data ed in riferimento comunque al periodo precedente, del conguaglio dovuto da ciascun condomino per le spese in questione, avverso le quali, come chiarito, nessuna specifica doglianza risulta tempestivamente avanzata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, le convenute devono essere condannate al pagamento della complessiva cifra di euro 3.306,52 in favore di parte attrice, dovendo invece, per il resto, la domanda attorea essere rigettata.
Le spese di lite, avuto riguardo al complessivo esito della lite ed alla parziale soccombenza reciproca delle parti, vengono interamente compensate.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede;
I. In parziale accoglimento della domanda attrice, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 3.306,52, oltre interessi legali sino al saldo;
II. Compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma il 22 dicembre 2025
IL GIUDICE