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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/11/2025, n. 3022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3022 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
n. 1717/2018 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1717/2018,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Siniscalchi, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia, alla Via Luca Giordano n. 23, in Napoli, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
CONDOMINIO PA IO di Via G. Imbroda n. 148 in Nola (NA), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelina Tufano, presso il cui studio elettivamente domicilia, alla Via Dei Mille n. 7, in Nola (NA), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
NONCHE'
AVV. ANGELINA TUFANO, rappresentata e difesa da sé stessa e domiciliata presso il suo studio alla
Via Dei Mille n. 7, in Nola (NA)
APPELLATA
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3648/2017 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da e verbali atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., osserva il Tribunale che, con atto di appello ritualmente notificato, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 3648/2017 emessa, in data 31.3.2017, dal Giudice di Pace di Nola e depositata in Cancelleria in data 25.7.2017, con la quale veniva rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo - reso in forma provvisoriamente esecutiva – n. 1486/2015 del 18.11.2015, proposta da nei Parte_1
confronti del Condominio Palazzo Iorio di Via G. Imbroda n. 148 in Nola (NA) (d'ora in poi, semplicemente, Condominio) e volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo col quale il Giudice di
Pace di Nola aveva ingiunto al di pagare, al ricorrente Condominio, la somma di € 3.238,73, Pt_1
oltre interessi legali dalla domanda e spese della fase monitoria (liquidate in € 79,50 per esborsi ed €
568,10 per competenze legali, oltre accessori di legge), a titolo di mancato pagamento delle somme dovute in ragione del bilancio consuntivo per l'anno 2014, approvato dall'assemblea del Condominio con la delibera dell'8.5.2015, oltre spese del giudizio, liquidate in complessivi € 650,00, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione al difensore del Condominio opposto, avv. Angelina Tufano.
Con il proposto appello, il , premesso di essere “proprietario di locali nel Condominio per complessivi Pt_1
millesimi 232,66” (così a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta), chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi, in particolare, “l'improponibilità della domanda monitoria per il frazionamento delle pretese obbligazioni”, nonché dichiararsi nullo ovvero annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni contenute nell'atto di citazione in appello, cui si fa qui espresso rinvio, e chiedeva, altresì, la condanna dell'avv. Angelina Alfano “a rimborsare al Sig. la somma di € Parte_1
767,60, corrisposta dall'appellante al procuratore antistatario di parte convenuta in primo grado”, nonché “condannare il Condominio ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'opponente della somma equitativamente determinata”, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2 Si costituivano in giudizio il Condominio e l'avv. Angelina Tufano, che insistevano per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria in data 11.5.2018, cui si rinvia, nonché chiedevano di “condannare l'appellante al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in favore dell'appellato da liquidarsi in via equitativa ed in ogni caso nei limiti di € 1.100,00”. L'avv. Alfano chiedeva, altresì, condannarsi l'appellante “al ristoro delle spese e competenze professionali necessitate per la propria costituzione in giudizio”.
La causa, quindi, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione di ruolo, all'esito dell'udienza del 19.6.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni con rito cartolare ex art. 127 ter
c.p.c. – è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
In primo luogo, deve essere dichiarata l'ammissibilità e la tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza - che non risulta notificata - avvenuta in data 25.7.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello a mezzo P.E.C. del 26.02.2018
(cadendo il 25.02.2018 di domenica, con conseguente proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 155 c.p.c.: cfr. ricevute di accettazione e di consegna delle notifiche, depositate dall'appellante in formato .eml ed allegate al suo fascicolo telematico) ed iscrizione a ruolo in data 08.3.2018; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e
336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'appello vada rigettato, per i motivi di seguito esposti.
Il Giudice di Pace, in ordine all'eccezione relativa alla violazione del divieto di parcellizzazione del credito sollevata dal , alla luce della circostanza che il Condominio agiva “per il solo pagamento delle somme Pt_1
asseritamente dovute in forza del bilancio consuntivo 2014, e non anche per quelle asseritamente dovute in forza del bilancio preventivo 2015” (cfr. pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione in primo grado, nonché pag. 7 dell'atto di citazione
3 in appello), ha ritenuto, sulla scorta di quanto precisato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4090/2017 - la quale ha sancito il principio della infrazionabilità del credito riferita ad un singolo credito e non anche ad una pluralità di crediti facenti capo ad un rapporto complesso - che tale doglianza fosse infondata poiché “le somme di cui l'attore lamenta il frazionamento non costituiscono un credito unitario, bensì crediti diversi riferibili ad un unitario rapporto, quello condominiale” (cfr. pag. 3 della sentenza appellata, allegata al fascicolo telematico dell'appellante).
Ed infatti, la Suprema Corte, in adunanza plenaria, già con la pronuncia n. 26961/2009, chiariva che l'infrazionabilità del credito è riferita sempre ad un singolo credito, non anche ad una pluralità di crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso, in quanto la tesi secondo la quale più crediti distinti, relativi ad un medesimo rapporto di durata, debbano essere necessariamente azionati tutti nello stesso processo non trova conferma nella disciplina processuale, risultando, piuttosto, questa costruita intorno ad una prospettiva diversa. Il sistema processuale risulta, infatti, strutturato su di una ipotesi di proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti, come autorizza a ritenere la disciplina di cui agli artt. 31, 40 e 104 c.p.c. in tema di domande accessorie, connessione e proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte.
Con la medesima pronuncia, la Corte ha, altresì, precisato che una generale previsione di improponibilità della domanda relativa ad un credito dopo la proposizione da parte dello stesso creditore di domanda riguardante altro e diverso credito, anche se relativo ad un unico rapporto complesso, risulterebbe ingiustamente gravatoria della posizione del creditore, costretto ad avanzare tutte le pretese creditorie in un unico processo e, quindi, dinanzi allo stesso giudice e con la medesima disciplina processuale, con indebita sottrazione alla autonoma disciplina prevista per i diversi crediti vantati. In tale modo, si verrebbe a verificare un danno non solo per il creditore ma per l'intera economia, risultando un sistema inidoneo a garantire l'agile soddisfazione del credito ed a favorire la circolazione del danaro.
Ciò posto, benché il principio di correttezza e buona fede, nonché il principio del giusto processo, non consentano al creditore di una determinata somma di denaro, qualora la somma sia dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento,
4 contestuali o scaglionate nel tempo, tuttavia tale ipotesi non ricorre nella fattispecie concreta sub iudice, atteso che - in disparte dalla circostanza che le somme dovute in ragione del bilancio consuntivo e quelle dovute in ragione del bilancio preventivo afferiscono a distinti diritti di credito: CP_1
mentre il bilancio consuntivo è un quadro retrospettivo di tutte le spese sostenute nel corso dell'anno, suddivise per singola voce di spesa e per singola unità immobiliare, il bilancio preventivo è, invece, un documento prospettico che stima le spese che si prevede di sostenere nell'anno contabile successivo - risulta assorbente il fatto che non è possibile ravvisare, nella fattispecie, alcuna duplicazione istruttoria e, tantomeno, un possibile conflitto di giudicati (cfr. Cass civ., Sez. Un., n. 4090/2017) né un aggravamento della posizione del debitore con conseguente ingiustificato aggravio del sistema giudiziario (cfr. Cass. civ.,
n. 8530/2020), poiché, nel caso de quo, il Condominio non ha agito separatamente nei confronti dell'appellante, promuovendo un'azione per ottenere la condanna del al pagamento delle quote Pt_1
condominiali dovute in ragione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2014 ed un'altra per ottenere il pagamento delle quote condominiali dovute in ragione del bilancio preventivo relativo all'anno 2015, avendo il Condominio agito, unicamente, al fine di ottenere il recupero delle somme dovute, come innanzi anticipato, dal in ragione del bilancio consuntivo per l'anno 2014, approvato dall'assemblea Pt_1
del Condominio con delibera dell'8.5.2015 (cfr. delibera e bilancio consuntivo del 2014, in all.ti nn. 1, 2
e 3 del fascicolo della fase monitoria, depositato dal Condominio unitamente alla comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, il credito condominiale non risulta, in alcun modo, frazionato o parcellizzato in più richieste di pagamento.
Conseguentemente, la doglianza dell'appellante, poiché infondata, non può essere accolta.
L'appellante lamenta, inoltre, della errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, in ordine all'eccepita inesigibilità del credito condominiale, per l'importo di € 1.163,30, come approvato dalla delibera dell'8.5.2015, per le competenze professionali dovute all'avv. Angelina Alfano nei giudizi in cui il medesimo avvocato aveva “prestato il proprio patrocinio in favore del Condominio e contro il Sig.
[...]
(così a pag. 19 dell'atto di citazione in appello), nonché si duole della “mancata approvazione del Pt_1
piano di riparto” da parte dell'assemblea condominiale (cfr. pag. 19 dell'atto di citazione in appello) ed,
5 altresì, della nullità del piano di riparto adottato dall'amministratore “in violazione dei criteri di legge per la ripartizione degli oneri condominiali” (cfr. pag. 21 del medesimo atto).
Al riguardo, occorre, innanzitutto, evidenziare che, nel richiamare il regime di impugnabilità a cui sono sottoposte le delibere assembleari condominiali, l'art. 1137 c.c., al comma 2, prevede che “contro le delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 11482/2019) ha chiarito che: «Nel procedimento di opposizione
a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate».
Posto, inoltre, che «debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), o che non rientra nella competenza dell'assemblea, quelle che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini nonché le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto» (cfr. Cass. SS.UU., n. 4806/2005), le doglianze prospettate dall'odierno appellante, risultano inquadrabili nell'ambito del rimedio di annullabilità ex art. 1137 c.c. e devono, pertanto, ritenersi assoggettate alla relativa disciplina di impugnazione e, dunque, al termine di decadenza ivi previsto.
Non avendo, dunque, il tempestivamente impugnato la delibera assembleare de qua, è decaduto Pt_1
dalla possibilità di farne valere vizi che avrebbero potuto comportarne l'annullamento.
Pertanto, detta delibera costituisce valido presupposto per la richiesta di ingiunzione, rappresentando, invero, la prova dell'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile del Condominio.
Anche sotto tale profilo, dunque, l'appello deve essere rigettato.
Quanto, poi, alle contestazioni sollevate dall'appellante in ordine alla eccepita assenza del piano di riparto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in tema di riscossione degli oneri condominiali, «non
è comunque motivo di revoca dell'ingiunzione, la mancata approvazione del riparto, atteso che le spese dei lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni deliberati dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle
6 millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c., cosicché ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito, che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino (Cass.
18072/2012)» (Cass. civ., n. 4672/2017).
Ed ancora, giova rammentare che, ove sia mancata l'approvazione del piano di riparto da parte dell'assemblea, l'amministratore del condominio è, comunque, munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza dell'art. 1130, comma 3, c.c. (cfr. Cass. n. 20003/2020).
Alla luce delle considerazioni che precedono, devono rigettarsi le doglianze dell'appellante aventi ad oggetto la validità ed il merito della delibera de qua, la cui perdurante efficacia, in assenza di sua impugnazione, consente di ritenere senz'altro provato il credito del Condominio.
L'appellante si duole, inoltre, del fatto che il Giudice di Pace aveva rigettato l'eccezione di avvenuto pagamento del credito condominiale, attraverso la compensazione, ex art. 1243 c.c., tra il credito dell'appellante, derivante dalla sentenza n. 1672/2012, emessa dal Tribunale di Nola (cfr. sentenza del
09.6.2012, in all. n. 12 del fascicolo monitorio), ed il debito nei confronti del Condominio.
Il motivo d'appello innanzi sintetizzato è parimenti infondato.
Ed invero, il Giudice di prime cure, correttamente, riscontrava la mancanza di documentazione dalla quale poter ricavare l'effettiva debenza della somma a credito che il intendeva compensare con Pt_1
il debito di quest'ultimo nei confronti del Condominio, giacché l'appellante ometteva di fornire la prova del passaggio in giudicato della suindicata sentenza.
Sul punto, è opportuno richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno precisato che: «La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo» (cfr. Cass. SS. UU., n. 23225/2016).
Pertanto, anche tale motivo di appello deve essere rigettato, attesa la mancanza del presupposto della
(prova della) definitività del credito opposto in compensazione.
7 L'appellante impugna, poi, “la parte della sentenza in cui il Giudice di Pace ha ritenuto non raggiunta la prova che rispetto all'importo totale azionato in sede monitoria (€ 3.238,73), € 993,30 non fossero dovuti in quanto già pagati dal
Sig. prima ancora del deposito del ricorso per d.i., con il bonifico bancario del 05.11.2015” (così a pag. 5 Pt_1
dell'atto di citazione in appello).
Occorre evidenziare, al riguardo, che l'imputazione di pagamento, regolata dal combinato disposto degli artt. 1193 e 1195 c.c., comporta in capo al creditore la facoltà di scegliere, in assenza di imputazione da parte del debitore, a quale tra più rapporti obbligatori della medesima specie imputare determinate prestazioni.
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, precisato che: «In tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 c.c., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato l'imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore
dell'acquiescenza» (cfr. Cass. civ. n. 917/2013).
Nel caso di specie, il non ha espressamente dichiarato di imputare il pagamento ad un debito Pt_1
determinato, per poi lamentare che il Condominio abbia deciso, a sua discrezione, di imputare il pagamento ad un debito preesistente, portato dal decreto ingiuntivo n. 1226/2014, emesso dal Tribunale di Nola il 02.11.2014 (cfr. all. n. 9 del fascicolo monitorio); non risultando, allora, alcuna tempestiva contestazione da parte del circa l'imputazione di pagamento effettuata dal Condominio, Pt_1
nemmeno nell'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo (in all. f del fascicolo di parte del Condominio nel giudizio di primo grado), deve ritenersi che il abbia acconsentito all'imputazione medesima. Pt_1
8 In definitiva, l'appello proposto da deve essere rigettato e la sentenza impugnata Parte_1
interamente confermata.
Infine, assorbita dalla su esposta motivazione quella proposta dall'appellante, non merita accoglimento nemmeno la domanda proposta dagli appellati, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nei confronti dell'appellante, non ravvisandosi i presupposti dell'aver il agito in giudizio con mala fede o colpa grave, né Pt_1
avendo le parti appellate provato di aver subito danni per effetto della condotta di controparte.
Per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza dell'appellante e, pertanto, considerata l'unitarietà della difesa del Condominio e dell'avv. Tufano, si liquidano in favore del Condominio, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori tabellari medi, ridotti per la fase di trattazione, data l'assenza di istruttoria in questo grado di giudizio.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , per le ragioni di cui in parte motiva e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del giudizio di appello, in Parte_1
favore del Condominio Palazzo Iorio di Via G. Imbroda n. 148 in Nola (NA), in persona
9 dell'amministratore pro tempore, che liquida in € 2.127,00 per compensi professionali, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 10.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, in funzione di Giudice
d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1717/2018,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Siniscalchi, presso il cui studio Parte_1
elettivamente domicilia, alla Via Luca Giordano n. 23, in Napoli, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
E
CONDOMINIO PA IO di Via G. Imbroda n. 148 in Nola (NA), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Angelina Tufano, presso il cui studio elettivamente domicilia, alla Via Dei Mille n. 7, in Nola (NA), come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
APPELLATO
NONCHE'
AVV. ANGELINA TUFANO, rappresentata e difesa da sé stessa e domiciliata presso il suo studio alla
Via Dei Mille n. 7, in Nola (NA)
APPELLATA
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 3648/2017 del Giudice di Pace di Nola.
Conclusioni per le parti: come da e verbali atti di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., e dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., osserva il Tribunale che, con atto di appello ritualmente notificato, ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 3648/2017 emessa, in data 31.3.2017, dal Giudice di Pace di Nola e depositata in Cancelleria in data 25.7.2017, con la quale veniva rigettata l'opposizione al decreto ingiuntivo - reso in forma provvisoriamente esecutiva – n. 1486/2015 del 18.11.2015, proposta da nei Parte_1
confronti del Condominio Palazzo Iorio di Via G. Imbroda n. 148 in Nola (NA) (d'ora in poi, semplicemente, Condominio) e volta ad ottenere la revoca del decreto ingiuntivo col quale il Giudice di
Pace di Nola aveva ingiunto al di pagare, al ricorrente Condominio, la somma di € 3.238,73, Pt_1
oltre interessi legali dalla domanda e spese della fase monitoria (liquidate in € 79,50 per esborsi ed €
568,10 per competenze legali, oltre accessori di legge), a titolo di mancato pagamento delle somme dovute in ragione del bilancio consuntivo per l'anno 2014, approvato dall'assemblea del Condominio con la delibera dell'8.5.2015, oltre spese del giudizio, liquidate in complessivi € 650,00, oltre spese generali, IVA
e CPA come per legge, con attribuzione al difensore del Condominio opposto, avv. Angelina Tufano.
Con il proposto appello, il , premesso di essere “proprietario di locali nel Condominio per complessivi Pt_1
millesimi 232,66” (così a pag. 2 della comparsa di costituzione e risposta), chiedeva, in riforma della sentenza impugnata, dichiararsi, in particolare, “l'improponibilità della domanda monitoria per il frazionamento delle pretese obbligazioni”, nonché dichiararsi nullo ovvero annullare o revocare il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni contenute nell'atto di citazione in appello, cui si fa qui espresso rinvio, e chiedeva, altresì, la condanna dell'avv. Angelina Alfano “a rimborsare al Sig. la somma di € Parte_1
767,60, corrisposta dall'appellante al procuratore antistatario di parte convenuta in primo grado”, nonché “condannare il Condominio ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore dell'opponente della somma equitativamente determinata”, il tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
2 Si costituivano in giudizio il Condominio e l'avv. Angelina Tufano, che insistevano per il rigetto dell'appello, per tutte le ragioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta, depositata in Cancelleria in data 11.5.2018, cui si rinvia, nonché chiedevano di “condannare l'appellante al risarcimento ex art. 96 c.p.c. in favore dell'appellato da liquidarsi in via equitativa ed in ogni caso nei limiti di € 1.100,00”. L'avv. Alfano chiedeva, altresì, condannarsi l'appellante “al ristoro delle spese e competenze professionali necessitate per la propria costituzione in giudizio”.
La causa, quindi, dopo taluni rinvii dettati da esigenze di razionale organizzazione di ruolo, all'esito dell'udienza del 19.6.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni con rito cartolare ex art. 127 ter
c.p.c. – è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c. a decorrere dalla comunicazione dell'ordinanza.
In primo luogo, deve essere dichiarata l'ammissibilità e la tempestività dell'appello, proposto nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dalla pubblicazione della gravata sentenza - che non risulta notificata - avvenuta in data 25.7.2017, a fronte della notifica dell'atto di appello a mezzo P.E.C. del 26.02.2018
(cadendo il 25.02.2018 di domenica, con conseguente proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 155 c.p.c.: cfr. ricevute di accettazione e di consegna delle notifiche, depositate dall'appellante in formato .eml ed allegate al suo fascicolo telematico) ed iscrizione a ruolo in data 08.3.2018; inoltre, l'atto di gravame è conforme ai principi espressi dall'art. 342 c.p.c., essendo state formulate doglianze specifiche all'impugnata sentenza.
Va, poi, chiarito che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello, né di riproposizione
(cfr. art. 346 c.p.c.), né, ancora, che sia dipendente dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e
336 c.p.c.), si è formato il giudicato interno, con esonero del Tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'appello vada rigettato, per i motivi di seguito esposti.
Il Giudice di Pace, in ordine all'eccezione relativa alla violazione del divieto di parcellizzazione del credito sollevata dal , alla luce della circostanza che il Condominio agiva “per il solo pagamento delle somme Pt_1
asseritamente dovute in forza del bilancio consuntivo 2014, e non anche per quelle asseritamente dovute in forza del bilancio preventivo 2015” (cfr. pagg. 2 e 3 dell'atto di citazione in primo grado, nonché pag. 7 dell'atto di citazione
3 in appello), ha ritenuto, sulla scorta di quanto precisato dalla Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 4090/2017 - la quale ha sancito il principio della infrazionabilità del credito riferita ad un singolo credito e non anche ad una pluralità di crediti facenti capo ad un rapporto complesso - che tale doglianza fosse infondata poiché “le somme di cui l'attore lamenta il frazionamento non costituiscono un credito unitario, bensì crediti diversi riferibili ad un unitario rapporto, quello condominiale” (cfr. pag. 3 della sentenza appellata, allegata al fascicolo telematico dell'appellante).
Ed infatti, la Suprema Corte, in adunanza plenaria, già con la pronuncia n. 26961/2009, chiariva che l'infrazionabilità del credito è riferita sempre ad un singolo credito, non anche ad una pluralità di crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso, in quanto la tesi secondo la quale più crediti distinti, relativi ad un medesimo rapporto di durata, debbano essere necessariamente azionati tutti nello stesso processo non trova conferma nella disciplina processuale, risultando, piuttosto, questa costruita intorno ad una prospettiva diversa. Il sistema processuale risulta, infatti, strutturato su di una ipotesi di proponibilità in tempi e processi diversi di domande intese al recupero di singoli crediti facenti capo ad un unico rapporto complesso esistente tra le parti, come autorizza a ritenere la disciplina di cui agli artt. 31, 40 e 104 c.p.c. in tema di domande accessorie, connessione e proponibilità nel medesimo processo di più domande nei confronti della stessa parte.
Con la medesima pronuncia, la Corte ha, altresì, precisato che una generale previsione di improponibilità della domanda relativa ad un credito dopo la proposizione da parte dello stesso creditore di domanda riguardante altro e diverso credito, anche se relativo ad un unico rapporto complesso, risulterebbe ingiustamente gravatoria della posizione del creditore, costretto ad avanzare tutte le pretese creditorie in un unico processo e, quindi, dinanzi allo stesso giudice e con la medesima disciplina processuale, con indebita sottrazione alla autonoma disciplina prevista per i diversi crediti vantati. In tale modo, si verrebbe a verificare un danno non solo per il creditore ma per l'intera economia, risultando un sistema inidoneo a garantire l'agile soddisfazione del credito ed a favorire la circolazione del danaro.
Ciò posto, benché il principio di correttezza e buona fede, nonché il principio del giusto processo, non consentano al creditore di una determinata somma di denaro, qualora la somma sia dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento,
4 contestuali o scaglionate nel tempo, tuttavia tale ipotesi non ricorre nella fattispecie concreta sub iudice, atteso che - in disparte dalla circostanza che le somme dovute in ragione del bilancio consuntivo e quelle dovute in ragione del bilancio preventivo afferiscono a distinti diritti di credito: CP_1
mentre il bilancio consuntivo è un quadro retrospettivo di tutte le spese sostenute nel corso dell'anno, suddivise per singola voce di spesa e per singola unità immobiliare, il bilancio preventivo è, invece, un documento prospettico che stima le spese che si prevede di sostenere nell'anno contabile successivo - risulta assorbente il fatto che non è possibile ravvisare, nella fattispecie, alcuna duplicazione istruttoria e, tantomeno, un possibile conflitto di giudicati (cfr. Cass civ., Sez. Un., n. 4090/2017) né un aggravamento della posizione del debitore con conseguente ingiustificato aggravio del sistema giudiziario (cfr. Cass. civ.,
n. 8530/2020), poiché, nel caso de quo, il Condominio non ha agito separatamente nei confronti dell'appellante, promuovendo un'azione per ottenere la condanna del al pagamento delle quote Pt_1
condominiali dovute in ragione del bilancio consuntivo relativo all'anno 2014 ed un'altra per ottenere il pagamento delle quote condominiali dovute in ragione del bilancio preventivo relativo all'anno 2015, avendo il Condominio agito, unicamente, al fine di ottenere il recupero delle somme dovute, come innanzi anticipato, dal in ragione del bilancio consuntivo per l'anno 2014, approvato dall'assemblea Pt_1
del Condominio con delibera dell'8.5.2015 (cfr. delibera e bilancio consuntivo del 2014, in all.ti nn. 1, 2
e 3 del fascicolo della fase monitoria, depositato dal Condominio unitamente alla comparsa di costituzione e risposta).
Pertanto, il credito condominiale non risulta, in alcun modo, frazionato o parcellizzato in più richieste di pagamento.
Conseguentemente, la doglianza dell'appellante, poiché infondata, non può essere accolta.
L'appellante lamenta, inoltre, della errata valutazione, da parte del giudice di prime cure, in ordine all'eccepita inesigibilità del credito condominiale, per l'importo di € 1.163,30, come approvato dalla delibera dell'8.5.2015, per le competenze professionali dovute all'avv. Angelina Alfano nei giudizi in cui il medesimo avvocato aveva “prestato il proprio patrocinio in favore del Condominio e contro il Sig.
[...]
(così a pag. 19 dell'atto di citazione in appello), nonché si duole della “mancata approvazione del Pt_1
piano di riparto” da parte dell'assemblea condominiale (cfr. pag. 19 dell'atto di citazione in appello) ed,
5 altresì, della nullità del piano di riparto adottato dall'amministratore “in violazione dei criteri di legge per la ripartizione degli oneri condominiali” (cfr. pag. 21 del medesimo atto).
Al riguardo, occorre, innanzitutto, evidenziare che, nel richiamare il regime di impugnabilità a cui sono sottoposte le delibere assembleari condominiali, l'art. 1137 c.c., al comma 2, prevede che “contro le delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio, ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data di deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. n. 11482/2019) ha chiarito che: «Nel procedimento di opposizione
a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate».
Posto, inoltre, che «debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), o che non rientra nella competenza dell'assemblea, quelle che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini nonché le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto» (cfr. Cass. SS.UU., n. 4806/2005), le doglianze prospettate dall'odierno appellante, risultano inquadrabili nell'ambito del rimedio di annullabilità ex art. 1137 c.c. e devono, pertanto, ritenersi assoggettate alla relativa disciplina di impugnazione e, dunque, al termine di decadenza ivi previsto.
Non avendo, dunque, il tempestivamente impugnato la delibera assembleare de qua, è decaduto Pt_1
dalla possibilità di farne valere vizi che avrebbero potuto comportarne l'annullamento.
Pertanto, detta delibera costituisce valido presupposto per la richiesta di ingiunzione, rappresentando, invero, la prova dell'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile del Condominio.
Anche sotto tale profilo, dunque, l'appello deve essere rigettato.
Quanto, poi, alle contestazioni sollevate dall'appellante in ordine alla eccepita assenza del piano di riparto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, in tema di riscossione degli oneri condominiali, «non
è comunque motivo di revoca dell'ingiunzione, la mancata approvazione del riparto, atteso che le spese dei lavori di manutenzione straordinaria delle parti comuni deliberati dall'assemblea si ripartiscono tra i condomini secondo le tabelle
6 millesimali, ai sensi dell'art. 1123 c.c., cosicché ricorrono le condizioni di liquidità ed esigibilità del credito, che consentono al condominio di richiederne il pagamento con procedura monitoria nei confronti del singolo condomino (Cass.
18072/2012)» (Cass. civ., n. 4672/2017).
Ed ancora, giova rammentare che, ove sia mancata l'approvazione del piano di riparto da parte dell'assemblea, l'amministratore del condominio è, comunque, munito di legittimazione all'azione per il recupero degli oneri condominiali promossa nei confronti del condomino moroso, in forza dell'art. 1130, comma 3, c.c. (cfr. Cass. n. 20003/2020).
Alla luce delle considerazioni che precedono, devono rigettarsi le doglianze dell'appellante aventi ad oggetto la validità ed il merito della delibera de qua, la cui perdurante efficacia, in assenza di sua impugnazione, consente di ritenere senz'altro provato il credito del Condominio.
L'appellante si duole, inoltre, del fatto che il Giudice di Pace aveva rigettato l'eccezione di avvenuto pagamento del credito condominiale, attraverso la compensazione, ex art. 1243 c.c., tra il credito dell'appellante, derivante dalla sentenza n. 1672/2012, emessa dal Tribunale di Nola (cfr. sentenza del
09.6.2012, in all. n. 12 del fascicolo monitorio), ed il debito nei confronti del Condominio.
Il motivo d'appello innanzi sintetizzato è parimenti infondato.
Ed invero, il Giudice di prime cure, correttamente, riscontrava la mancanza di documentazione dalla quale poter ricavare l'effettiva debenza della somma a credito che il intendeva compensare con Pt_1
il debito di quest'ultimo nei confronti del Condominio, giacché l'appellante ometteva di fornire la prova del passaggio in giudicato della suindicata sentenza.
Sul punto, è opportuno richiamare la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno precisato che: «La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 secondo comma cod. civ., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo» (cfr. Cass. SS. UU., n. 23225/2016).
Pertanto, anche tale motivo di appello deve essere rigettato, attesa la mancanza del presupposto della
(prova della) definitività del credito opposto in compensazione.
7 L'appellante impugna, poi, “la parte della sentenza in cui il Giudice di Pace ha ritenuto non raggiunta la prova che rispetto all'importo totale azionato in sede monitoria (€ 3.238,73), € 993,30 non fossero dovuti in quanto già pagati dal
Sig. prima ancora del deposito del ricorso per d.i., con il bonifico bancario del 05.11.2015” (così a pag. 5 Pt_1
dell'atto di citazione in appello).
Occorre evidenziare, al riguardo, che l'imputazione di pagamento, regolata dal combinato disposto degli artt. 1193 e 1195 c.c., comporta in capo al creditore la facoltà di scegliere, in assenza di imputazione da parte del debitore, a quale tra più rapporti obbligatori della medesima specie imputare determinate prestazioni.
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, precisato che: «In tema di imputazione del pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibile dall'art. 1195 c.c., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri legali di cui all'art. 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo, solo quando né il debitore, né il creditore abbiano effettuato l'imputazione. La dichiarazione di imputazione del creditore deve però essere accettata dal debitore e, qualora sia inserita nello stesso documento contenente la quietanza, la ricezione del documento da parte del debitore si riferisce solo alla quietanza in esso contenuta e soddisfa il suo interesse a conservare la prova documentale dell'avvenuto pagamento, ma non presuppone un accordo sull'imputazione; perché la ricezione del documento assuma valore di prova dell'accettazione dell'imputazione operata dal creditore è necessario, difatti, che da parte del debitore essa non venga immediatamente o prontamente contestata, atteso che la mancata tempestiva contestazione assume il valore
dell'acquiescenza» (cfr. Cass. civ. n. 917/2013).
Nel caso di specie, il non ha espressamente dichiarato di imputare il pagamento ad un debito Pt_1
determinato, per poi lamentare che il Condominio abbia deciso, a sua discrezione, di imputare il pagamento ad un debito preesistente, portato dal decreto ingiuntivo n. 1226/2014, emesso dal Tribunale di Nola il 02.11.2014 (cfr. all. n. 9 del fascicolo monitorio); non risultando, allora, alcuna tempestiva contestazione da parte del circa l'imputazione di pagamento effettuata dal Condominio, Pt_1
nemmeno nell'opposizione al suddetto decreto ingiuntivo (in all. f del fascicolo di parte del Condominio nel giudizio di primo grado), deve ritenersi che il abbia acconsentito all'imputazione medesima. Pt_1
8 In definitiva, l'appello proposto da deve essere rigettato e la sentenza impugnata Parte_1
interamente confermata.
Infine, assorbita dalla su esposta motivazione quella proposta dall'appellante, non merita accoglimento nemmeno la domanda proposta dagli appellati, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nei confronti dell'appellante, non ravvisandosi i presupposti dell'aver il agito in giudizio con mala fede o colpa grave, né Pt_1
avendo le parti appellate provato di aver subito danni per effetto della condotta di controparte.
Per quanto riguarda le spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza dell'appellante e, pertanto, considerata l'unitarietà della difesa del Condominio e dell'avv. Tufano, si liquidano in favore del Condominio, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n.
147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori tabellari medi, ridotti per la fase di trattazione, data l'assenza di istruttoria in questo grado di giudizio.
Si dà atto, infine, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, entrata in vigore l'1.01.2013, che ha modificato l'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n. 115, che sancisce che “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando come Giudice
d'appello, nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da , per le ragioni di cui in parte motiva e, per Parte_1
l'effetto, conferma la sentenza appellata;
2. Condanna alla refusione delle spese processuali del giudizio di appello, in Parte_1
favore del Condominio Palazzo Iorio di Via G. Imbroda n. 148 in Nola (NA), in persona
9 dell'amministratore pro tempore, che liquida in € 2.127,00 per compensi professionali, oltre IVA
e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso;
3. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dell'applicabilità, a carico dell'appellante, della sanzione pari al contributo unificato già versato al momento della proposizione dell'appello.
Così deciso il 10.11.2025
Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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