TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 309
TAR
Sentenza 22 aprile 2026

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  • Improcedibile
    Violazione di legge, difetto di motivazione, omesso esame della proposta e inattendibilità del procedimento applicativo dei criteri di valutazione

    Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, sia perché le manifestazioni si sono già svolte e non è stata fornita prova della realizzazione del progetto del ricorrente, sia perché è stata impugnata la graduatoria provvisoria anziché quella definitiva.

  • Inammissibile
    Violazione di legge, difetto di motivazione, omesso esame della proposta e inattendibilità del procedimento applicativo dei criteri di valutazione

    I motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per mancata prova della notifica ai controinteressati graduati nelle posizioni quattordicesima e quindicesima.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 309
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
    Numero : 309
    Data del deposito : 22 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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