Sentenza 22 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 22/04/2026, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00309/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00515/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 515 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da LI IC in proprio e quale titolare della ditta individuale “Casa Editrice Leonida”, rappresentato e difeso dall'avvocato IC Francesco Meduri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Emidio Morabito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Circolo Culturale Rhegium Julii, Accademia del Tempo Libero, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della graduatoria provvisoria di cui alla determinazione dirigenziale n. 2354 del 07.07.2022 relativa all’avviso pubblico “React-Eu PON Città Metropolitane 2014-2020 Cod. RC 6.2.1.a AZIONE PILOTA PER UN DISTRETTO CULTURALE E TURISTICO DELLA CITTA' DI REGGIO CALABRIA Sub Int. 1”, diretto all'assegnazione di contributi economici per la realizzazione di manifestazioni culturali nell'ambito dell'evento “50° Anniversario dal Ritrovamento dei Bronzi di Riace”, nonché di ogni altro atto prodromico, concomitante e susseguente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 15/2/2023:
per l’annullamento della determinazione n. 4936 del 06/12/2022, ad oggetto “ approvazione graduatoria definitiva dei progetti ammessi al finanziamento ”
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° aprile 2026 il dott. IO IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
Con il ricorso all’esame del Collegio parte ricorrente impugna la graduatoria provvisoria relativa all’erogazione di contributi pubblici finalizzati al sostegno di iniziative culturali commemorative del cinquantenario dal ritrovamento dei Bronzi di Riace, previsti dal PON 2014/2020 ( 6.2.1.a azione pilota per un distretto culturale e turistico della Città di Reggio Calabria Sub Int. 1 ).
Il ricorrente aveva presentato domanda per la sezione B del bando relativo (“ Eventi culturali e artistici diffusi con ingresso gratuito ”, per la cui realizzazione sussisteva uno stanziamento pari a complessivi € 120.000,00) e si collocava nella posizione n. 26, totalizzando 63 punti. Questa collocazione non gli consentiva di accedere al contributo, perché lo stanziamento complessivo era risultato sufficiente a finanziare solo i partecipanti collocatisi tra il n. 1 e il n. 15 della graduatoria, il cui punteggio minino, utile ai fini della percezione del contributo, era di 70 punti.
Esercitato il proprio diritto di accesso agli atti e ritenuto illegittimo il posizionamento della propria proposta progettuale in seno alla graduatoria, ha, quindi, proposto ricorso, basato su di un unico motivo di diritto, così rubricato, Violazione di legge, difetto di motivazione, omesso esame della proposta e inattendibilità del procedimento applicativo dei criteri di valutazione.
Si dice che il criterio n. 2 previsto dal bando, denominato “storicizzazione dell’evento”, prevede l’attribuzione di 0,50 punti per ogni edizione dell’evento proposto fino al raggiungimento di un massimo di cinque punti. Il ricorrente, con la domanda di partecipazione, indicava di aver già realizzato sei edizioni dell’evento posto a base della proposta progettuale, che, perciò, costituiva la settimana edizione. Parte resistente, al riguardo, attribuiva soltanto tre punti, considerando quali elementi di valutazione soltanto le edizioni già concluse, senza valutare quella in corso.
Si deduce che l’edizione in corso, con riferimento ad altri partecipanti, veniva, invece, tenuta in considerazione ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Si deduce, poi, che il criterio n. 6, denominato “ sostegno alle reti culturali tra soggetti esperti e più giovani e alla creatività emergente ”, prevede l’attribuzione di cinque punti nel caso in cui la realizzazione della proposta progettuale preveda la collaborazione con soggetti culturali/artistici giovani, ossia costituiti da meno di cinque anni e da almeno sei mesi. La proposta di parte ricorrente, si dice, prevedeva la collaborazione a titolo gratuito con l’associazione culturale “Xenia Book Fair”, costituita nel dicembre 2021. Si lamenta, quindi, la mancata attribuzione del relativo punteggio al progetto di parte ricorrente.
Si afferma che l’amministrazione non era titolare di alcun potere di valutazione, ma soltanto del vincolato potere di verifica della sussistenza dei presupposti ai fini dell’applicazione del punteggio.
Si evidenzia, inoltre, che il criterio n. 9, denominato “ interventi di educazione e promozione ambientale del pubblico ”, prevede l’attribuzione di cinque punti. Si critica la mancata assegnazione di alcun punteggio per tale criterio, in quanto, si sostiene, la proposta progettuale del ricorrente contiene specifiche azioni tese ad accrescere il senso di responsabilità verso l’ambiente.
Parte ricorrente ha, poi, proposto ricorso per motivi aggiunti per impugnare la graduatoria definitiva successivamente approvata, predisposta a seguito della rettifica di alcuni punteggi relativi a taluni progetti, senza riguardare direttamente quello di parte ricorrente.
Con i motivi aggiunti è dedotto un unico motivo di diritto, così rubricato, Violazione di legge, difetto di motivazione, omesso esame della proposta e inattendibilità del procedimento applicativo dei criteri di valutazione.
Vengono, in sintesi, riproposte le critiche già sopra viste, relative al criterio n. 6 e al criterio n. 9 del bando.
In tesi, dunque, sarebbe superata la prova di resistenza, in quanto il progetto di parte ricorrente meriterebbe 73 punti, superando lo “sbarramento” dei 70 punti, totalizzati dall’ultimo in graduatoria.
Il Comune di Reggio Calabria si è costituito per resistere e si è difeso con documenti e memorie.
All’udienza straordinaria del 1° aprile 2026 il ricorso e i motivi aggiunti sono stati trattenuti in decisione.
In udienza, ai sensi dell’art. 73 c. 3 cpa, è stata sollevata di ufficio dal Collegio eccezione di carenza di utilità che potrebbe trarre il ricorrente da un'eventuale pronuncia di accoglimento del ricorso introduttivo del giudizio, tenuto conto che le manifestazioni culturali sono già state svolte e che i contributi verranno assegnati a breve. Tuttavia, parte ricorrente ha manifestato la persistenza dell’interesse al ricorso, indicandolo nella sua “ soddisfazione personale ”. Non ha, però, fornito elementi di prova dell’avvenuta realizzazione del proprio progetto.
Sempre nella discussione orale, parte resistente ha ribadito la propria eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, perché il bando è stato già eseguito e non sono stati impugnati gli altri atti attuativi della procedura.
Relativamente ai motivi aggiunti, ai sensi dell’art. 73 c. 3 cpa, è stata sollevata di ufficio dal Collegio, eccezione di inammissibilità del mezzo di gravame, per mancata prova della notifica ai controinteressati, graduati nella quattordicesima e quindicesima posizione. Parte ricorrente ha dedotto di non essere in grado di reperire la prova della notifica e ha chiesto termini per il suo rinnovo.
Ciò premesso, il ricorso introduttivo del giudizio va dichiarato improcedibile per sopravvenuta duplice carenza di interesse. Da un lato, infatti, non è stata fornita la prova dell’avvenuta realizzazione dell’evento ed essendo il bando concluso non è ravvisabile alcuna utilità pratica alla coltivazione del ricorso. D’altro lato, essendo stata gravata con il ricorso introduttivo la mera graduatoria provvisoria, poi sostituita dalla graduatoria definitiva (approvata, con atto n. 4936 del 6 dicembre 2022), è su quest’ultima che si appunta l’interesse, eventuale, di parte ricorrente. Tuttavia, il ricorso per motivi aggiunti, focalizzato sulla graduatoria definitiva, va dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 41 c. 2 cpa, in quanto manca la prova della notifica ad almeno un controinteressato entro il termine decadenziale ex lege previsto.
Peraltro, il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti non superano nemmeno la prova di resistenza, in quanto i visti 70 punti minimi, risultati necessari all’accesso ai contributi, non è detto sarebbero stati raggiunti dal progetto di parte ricorrente, nemmeno considerando i criteri per i quali è stata lamentata la mancata valorizzazione. Infatti, il ricorrente ritiene che per i criteri n. 6 e n. 9, avrebbe dovuto ricevere complessivamente 10 punti (5 punti per ciascun criterio), tuttavia, come emerge dall’art. 10 del bando, tutti i punteggi relativi ai criteri e ai sub criteri di valutazione dei progetti erano espressamente da intendersi quali “ punteggio max ”, quindi ragionevolmente graduabili in sede di valutazione, nei limiti indicati dal bando. Dunque, non è affatto certo che all’esito della valutazione, il progetto di parte ricorrente (che ha totalizzato 63 punti) anche tenendo conto dei criteri suddetti, avrebbe totalizzato almeno 70 punti, necessari ad accedere al novero dei progetti finanziabili.
In ragione di quanto rilevato, il ricorso introduttivo deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, i motivi aggiunti devono essere dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 41 c. 2 cpa.
Dall’esito del presente giudizio deriva, ai sensi degli artt. 74, comma 2 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la revoca della delibera g.p. n. 4 del 7.3.2023 di ammissione provvisoria di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, per insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza, alla quale deve equipararsi la più radicale manifesta inammissibilità.
Dalla natura della controversia, sono ravvisabili ragioni sufficienti per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti,
- dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti;
- revoca la delibera g.p. n. 4 del 7.3.2023 di ammissione provvisoria di parte ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TE EN, Presidente
Roberta Mazzulla, Consigliere
IO IO, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| IO IO | TE EN |
IL SEGRETARIO