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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 22/05/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il 28.04.2025, a seguito di discussione ex art. 6 del D.Lgs.
n. 150/2011 ed art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 49 dell'anno 2022
TRA
, quale titolare della omonima ditta individuale, Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano Matera e Antonio Gaudio, in virtù di mandato allegato al ricorso introduttivo;
- opponente –
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
, rappresentato e difeso dai funzionari delegati Controparte_2
dott.ssa Antonella Cangiano e Antonio Romanelli ex art. 417 bis c.p.c.;
- opposto –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c. e disposta per l'udienza del 28/04/2025. Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 05.01.2022 proponeva opposizione avverso Parte_1
l'ordinanza-ingiunzione del 16.10.2020 e notificata il 07.12.2021, con la quale il Capo dell' (ora IAM di ) ingiungeva il pagamento Controparte_2 CP_1 della somma complessiva di € 15.017,45, a titolo di sanzione amministrativa, per aver il datore di lavoro, impiegato i lavoratori subordinati , , , CP_3 Persona_1 Persona_2
e , per la giornata del 17.05.2018, senza preventiva Controparte_4 Persona_3
comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro.
A tal fine, a sostegno della propria domanda il ricorrente, dopo aver premesso di essere titolare della omonima Azienda Agricola corrente in Andria, la cui attività prevalente consiste nella
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coltivazione di alberi da frutto e di oliveti, ha dedotto: che nel periodo intercorrente tra il
12/05/2018 ed il 20/06/2018, dovendo far fronte alla raccolta stagionale di ciliegie, assumeva, con regolare comunicazione alle competenti autorità n. 17 lavoratori stagionali, considerata l'urgenza della raccolta del suddetto frutto, caratterizzato da una repentina deperibilità; che nella mattinata del 17/05/2018, alle prime luci dell'alba, i dipendenti Parte_2 Per_4
, e (regolarmente assunti),
[...] Parte_3 Controparte_5 CP_6
comunicavano al Signor responsabile del reperimento del personale della Persona_5
ricorrente che, per comprovate esigenze di salute, si sarebbero assentati dal Parte_4
posto di lavoro;
che a seguito di tale circostanza veniva immediatamente avvertito della necessità di provvedere alla sostituzione dei lavoratori assenti, essendovi l'urgenza di procedere alla raccolta del quantitativo previsto di ciliegie che, nell'arco di poche ore, avrebbero superato il punto di maturazione subendo alterazioni irreversibili;
che infatti, la giornata del 17/05/2018, era caratterizzata da fattori come le elevate temperature, nonché l'elevato tasso di umidità, che avrebbero comportato inevitabilmente lacerazioni e spaccature del ridetto frutto, ragion per cui, inaspettatamente, si vedeva costretto a sostituire tale forza lavoro, assumendo i 5 lavoratori oggetto di contestazione ovvero i signori , , , CP_3 Persona_1 Persona_2
e ; che prontamente si recava dal proprio referente, Signor Controparte_4 Persona_3
, presso la , in modo tale da procedere alla opportuna Parte_5 Controparte_7
comunicazione di assunzione alle competenti Autorità; che nella medesima giornata, tuttavia, i
Funzionari dell' di eseguivano un accesso ispettivo Controparte_2 CP_2
presso la Ditta, al fine di verificare il rispetto delle norme relative alla regolarità dei rapporti di lavoro, accertando in tale occasione la presenza, oltre di 12 operai regolarmente assunti, di ulteriori 5 (cinque) lavoratori impiegati con urgenza. Ha dedotto altresì che: al momento dell'accesso non era più presente sul posto di lavoro, essendosi recato presso la di CP_7
Andria, al fine di consegnare al proprio referente i documenti dei lavoratori occupati con emergenza, di talché gli veniva preclusa la possibilità di effettuare dichiarazioni in contraddittorio, nonché di fornire le opportune spiegazioni, circa l'assoluta indifferibilità dell'impiego di manodopera, la cui assunzione formale veniva differita soltanto di poche ore per causa di forza maggiore;
che il verbale di primo accesso veniva ritirato e sottoscritto dal dipendente e solo dopo gli veniva consegnato;
che reso edotto dell'accaduto, Parte_6
soltanto dopo diverse ore, nella medesima giornata, provvedeva a trasmettere le proprie dichiarazioni, unitamente alle certificazioni mediche e conseguenti comunicazioni di assunzione, al competente Ispettorato;
che a seguito di tanto, nessuna comunicazione di risposta o di contestazione di illecito disciplinare gli veniva mossa e solo nel mese di novembre 2021, veniva a conoscenza della propria debitoria, nei confronti dell' Controparte_8
[..
[...] [
[...]
per la complessiva somma di euro 15.017,45 nascente dal verbale unico di accertamento
[...]
e notificazione n. BA00003/2018-224-01 del 18/09/2018, notificato da parte dell' Controparte_2 ad un indirizzo errato;
che anche l'opposta ordinanza ingiuntiva veniva notificata presso un
[...] indirizzo errato;
che solo in data 07/12/2021, dopo più di tre anni dall'accesso ispettivo presso la gli veniva notificata l'ordinanza-ingiunzione n. 60900 del Parte_7
16/10/2020 a mezzo racc. A/R, all'indirizzo Via Don Riccardo Lotti n. 240, in Andria, presso la sede legale dell' stessa, venendo a conoscenza solo n tale occasione, della Parte_4 sanzione irrogata, all'esito di un procedimento ove lo stesso non ha mai potuto partecipare.
Poste le circostanze in fatto, in diritto, invece, ha dedotto: la nullità dell'ordinanza di ingiunzione per violazione dell'obbligo di contestazione, notificazione ex art. 14 L. 689/81 e violazione del principio del contraddittorio;
l'assoluta infondatezza dell'illecito contestato non configurandosi nel caso di specie l'ipotesi delle c.d. assunzioni per motivi di urgenza (per cui la comunicazione dell'assunzione, anche con modalità semplificata, deve essere fatta il giorno antecedente), ma quella delle c.d. assunzioni per causa di forza maggiore che, in virtù delle note esplicative n. 440 del 04.01.2007 n. 4746 del 14.02.2007 del Ministero del Lavoro, è consentito al datore di lavoro di comunicare l'assunzione entro il termine massimo di 5 giorni dall'inizio della prestazione lavorativa.
Per tutte queste ragioni ha chiesto, previa sospensione dell'esecuzione del titolo esecutivo opposto, in via principale di annullare l'ordinanza-ingiunzione n. 60900/2020 emessa dall' con la quale è stata comminata la sanzione Controparte_2 amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 11 della L. 689/81, nella misura complessiva di €
15.017,45 ed in via subordinata di rideterminare l'importo della sanzione irrogata nella misura del minimo edittale, considerata la buona fede del ricorrente e la palese volontà dello stesso di non sottrarsi ad onere, anche in considerazione del contesto emergenziale nel quale lo stesso ha agito, in virtù della deperibilità della merce da raccogliere;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Costituendosi in giudizio, l' ha eccepito l'infondatezza della spiegata opposizione. CP_9
Più specificatamente ha evidenziato: che in data 17.05.2018 il personale in servizio presso l' di effettuava un accesso ispettivo presso un fondo in Controparte_2 CP_2
agro di Andria, contrada Lamagenzana, nel corso del quale venivano trovati intenti al lavoro di raccolta di ciliegie n. 17 lavoratori alle dipendenze di , tra cui anche i Parte_1
cinque lavoratori sopra generalizzati, i quali rilasciavano ai verbalizzanti spontanee dichiarazioni inerenti il proprio rapporto di lavoro;
che al momento dell'accesso ispettivo tutti i lavoratori venivano trovati intenti alla raccolta di ciliegie “muniti di cestini di raccolta e scale” e che mentre per gli altri 12 operai venivano visionati i documenti attestanti la regolare assunzione, per
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i cinque dipendenti citati risultava l'assenza della comunicazione di assunzione, per cui se ne disponeva l'allontanamento dal luogo di lavoro;
che il sig. dichiarava di aver CP_3 iniziato a lavorare proprio in quella giornata e di aver come datore di lavoro lo ”, di Parte_1
ricevere le direttive dallo stesso, di non aver ricevuto copia del contratto , di svolgere le mansioni di “raccolta ciliegie”, che il lavoro è organizzato dallo , che la retribuzione era “da Parte_1 pattuire”; che tutte queste circostante venivano confermate con dichiarazioni precise e concordanti dagli altri lavoratori ovvero , , Persona_1 Persona_2 Controparte_4
e ; che lo stesso datore di lavoro provvedeva all'assunzione tardiva dei Persona_3
cinque lavoratori precisando nella comunicazione di assunzione che la presunta causa di forza maggiore era rappresentata da esigenze sostitutive di altri operai assunti;
che nella serata dello
Con stesso 17 maggio 2018 perveniva comunicazione Pec all' di con la quale il sig. CP_2
confermava la necessità di impiegare i cinque lavoratori non ancora Parte_1
assunti per sostituirne altri assenti, ribadendo la causa di forza maggiore consistente nella necessità di salvaguardare il prodotto ormai maturo e precisando di essere stato proprio lui a contattare i cinque lavoratori nella stessa mattinata del 17 maggio 2018; che gli accertamenti proseguivano nelle date del 6, 16 e 17 luglio 2018 con l'acquisizione di ulteriore documentazione aziendale e in conseguenza di tanto sulla base delle evidenze ispettive, in data
Con 18.09.2018 il personale in servizio presso di redigeva Verbale Unico di Accertamento, CP_2 notificato all'odierno ricorrente il 06.10.2018 per compiuta giacenza, contenente provvedimento di illecito amministrativo ai sensi dell'art. 13, D. Lgs. 124/2004 e dell'art. 14, L. 689/1981, con il quale si accertava che il sig. aveva impiegato i cinque lavoratori sopra Parte_1
citati, senza previo invio della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro e senza che la stessa risultasse da alcuna scrittura o documentazione obbligatori;
che poiché alla scadenza del termine di 60 giorni di cui all'art. 16, L. 689/81 il trasgressore non aveva provveduto al pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta, l'ispettore del lavoro in servizio Con presso di inviava rapporto ai sensi dell'art. 17, L. 689/1981 per l'emissione CP_2 dell'ordinanza ingiunzione;
che al termine dell'istruttoria amministrativa, sulla base della valutazione della documentazione allegata al fascicolo d'ufficio l'opposta Amministrazione emetteva l'ordinanza ingiunzione per cui è causa. Con Ricostruita la vicenda in termini fattuali, in diritto, in via preliminare, l' ha evidenziato: la regolare consegna del verbale di primo accesso ispettivo, non configurandosi alcuna ipotesi di nullità, in quanto nella prassi ispettiva, confortata dalle norme regolamentari, rappresenta una circostanza del tutto normale la consegna del verbale di primo accesso a persona diversa dal datore di lavoro qualora quest'ultimo non sia personalmente presente durante l'accesso in azienda dei funzionari ispettivi;
che nessun difetto vi è in ordine alla notifica degli atti e che di
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conseguenza non possono trovare accoglimento i rilievi in ordine alla intervenuta prescrizione dell'ordinanza-ingiunzione e alla lesione del principio del contraddittorio. Nel merito ha invece evidenziato che la ricostruzione degli accadimenti offerti da parte opponente non è condivisibile, non è supportata dai documenti, essendo tuttavia smentita dalle dichiarazioni dei cinque lavoratori, i quali non fanno alcun riferimento a presunte cause di forza maggiore o ad esigenze sostitutive per il loro impiego irregolare nella giornata del 17 maggio 2018.
Per tutti questi motivi chiedeva in via preliminare la concessione della provvisoria esecutività dell'ordinanza-ingiunzione opposta;
nel merito, invece il rigetto dell'opposizione spiegata;
il tutto con vittoria di spese e competenze di causa.
Con provvedimento dell'11 gennaio 2022 veniva disposta la provvisoria sospensione dell'esecutività dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
La causa veniva istruita oralmente.
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L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere integralmente rigettata per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, deve essere disattesa l'eccezione di nullità del provvedimento opposto in quanto nella prassi ispettiva, è possibile la consegna del verbale di primo accesso a persona diversa dal datore di lavoro;
infatti qualora il datore di lavoro sia personalmente presente durante l'accesso in azienda dei funzionari ispettivi, sarà lui stesso il destinatario del verbale;
in caso contrario, il verbale di primo accesso ispettivo andrà rilasciato alla persona presente all'ispezione, che dovrà esplicitamente e dichiaratamente assumere l'impegno (“l'obbligo”) a consegnare tempestivamente il verbale al datore di lavoro assente, così come accaduto nel caso de quo. Si tratta di un obbligo che viene assunto non innanzi all'ispettore, ma nei confronti del datore di lavoro. Al riguardo, come noto, la circolare del Ministero del Lavoro n. 6/2014 stabilisce che il verbale deve essere consegnato al datore di lavoro o a chi ne fa le veci, ed in assenza di tali soggetti, a coloro che hanno titolo a riceverlo a norma del codice di rito civile
(artt. 137 ss.), ivi compreso il professionista munito di apposita delega. Il Ministero ritiene, inoltre, che tra i soggetti abilitati alla ricezione dell'atto, non figurino coloro che non intrattengano con il datore un rapporto di lavoro formalizzato. Ne deriva che il verbale non può essere consegnato a lavoratori sommersi, né tantomeno a stranieri privi del permesso di soggiorno. Inoltre la stessa circ. Min. lav. 4 marzo 2014 ha chiarito che solo qualora il datore di lavoro o i soggetti richiamati rifiutino «di ricevere il verbale ovvero non siano presenti al termine dell'accesso ispettivo, gli ispettori devono riportare puntualmente in calce all'atto, le circostanze che hanno impedito la consegna del verbale procedendo successivamente alla notifica dello
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stesso via PEC ai sensi della L. n. 221/2012 e del D.L. n. 179/2012 o a mezzo del servizio postale ai sensi della L. n. 890/1982».
Pure infondata è l'ulteriore eccezione sui presunti difetti di notifica degli atti, sulla presunta intervenuta prescrizione dell'ordinanza-ingiunzione e sulla lesione del principio del contraddittorio.
Innanzitutto, il verbale conclusivo degli accertamenti del 18.09.2018 è stato regolarmente notificato per compiuta giacenza in data 06.10.2018: il sig. risulta residente Parte_1 all'indirizzo di Andria, via Don R. Lotti, 116 dal 18.03.2011 al 16.01.2020, quindi la notifica del predetto verbale dal punto di vista formale è ineccepibile.
Anche l'ordinanza-ingiunzione opposta risulta regolarmente notificata all'indirizzo di residenza del ricorrente in data 07.12.2021 nel rispetto del termine prescrizionale di cinque anni.
Al riguardo, come è noto, il verbale conclusivo degli accertamenti ha valenza di messa in mora per la realizzazione del credito;
l'art. 2943 c.c., infatti, prevede al 4° comma, quali atti interruttivi, ogni atto che valga a costituire in mora il debitore: il legislatore tra i vari atti compiuti dal creditore al fine di realizzare il diritto (atti di esercizio) attribuisce efficacia interruttiva soltanto a quelli rivestiti di forma scritta e recettizi con cui il creditore intima al debitore di adempiere. Infatti l'atto deve provenire dal titolare del diritto e deve essere comunque ricevuto dal soggetto passivo del diritto. In tal senso la data da cui far partire il termine quinquennale va individuata nel 06.10.2018, ossia nella data in cui si è perfezionata la notifica per compiuta giacenza del verbale conclusivo degli accertamenti. Orbene, stabilito che il termine iniziale va individuato nel 06.10.2018, è evidente che rispetto al 07.12.2021, allorquando per l'Amministrazione procedente risulta notificata l'ordinanza-ingiunzione n. 60900 non risultano trascorsi i cinque anni di cui all'art. 28, L. 689/1981.
Tutto ciò premesso, passando all'esame nel merito della spiegata opposizione, essa è infondata e deve essere rigettata per le seguenti ragioni.
In estrema sintesi, in data 17.05.2018 il personale in servizio presso l' CP_2 Controparte_2
di effettuava un accesso ispettivo presso un fondo in agro di Andria, contrada
[...] CP_2
Lamagenzana, nel corso del quale venivano trovati intenti al lavoro di raccolta di ciliegie n. 17 lavoratori alle dipendenze di , tra cui anche i cinque lavoratori sopra Parte_1 generalizzati per i quali risultava l'assenza della comunicazione di assunzione, ragion per cui se ne disponeva l'allontanamento dal luogo di lavoro. La comunicazione di assunzione, come dai
Modelli UNIFICATO-LAV, risulta inviata nella medesima data, alle ore 13.02.48.
Va puntualizzato, sul punto, che, come chiarito dalla S.C. (cfr. Cass., Sez. Lav., 2.10.2008 n.
24416), i verbali redatti dagli ispettori fanno piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che i funzionari attestano avvenuti in loro presenza, mentre per le altre circostanze riferite ai
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verbalizzanti, e in particolare per le dichiarazioni rese dai lavoratori interrogati, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice di merito, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro contenuto consenta di ritenere provati i fatti in questione. In tale ottica si è correttamente ritenuto
(arg. ex Cass., Sez. Lav., 14.5.2014 n. 10427) che le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate in sede ispettiva possano far prova in giudizio e, ove esse siano univoche, non abbisognano di essere ivi confermate, tanto più se il datore di lavoro non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità.
Nel caso di specie, come predetto, è pacifico tra le parti che la data di assunzione della lavoratrice sia la stessa dell'accesso ispettivo.
La ditta opponente invoca la forza maggiore ovvero lo stato di necessità ed urgenza, nonché
l'esimente della buona fede, per giustificare l'impiego dei cinque lavoratori in nero presso il fondo agricolo. In particolare, ha eccepito che l'omesso invio preventivo della comunicazione di assunzione non integra la fattispecie normativa da cui scaturisce la cosiddetta maxisanzione per lavoro nero, in quanto le assunzioni sarebbero state regolarmente effettuate entro 5 giorni dall'instaurazione dei rapporti di lavoro;
infatti si tratterebbe di assunzioni effettuate per “eventi straordinari”, sicché il datore di lavoro sarebbe esonerato dalla comunicazione preventiva al
Centro per l'Impiego.
Com'è noto alle parti, la nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale datata
4.1.2007, dispone, a pag. 10, che “restano escluse dall'obbligo di comunicazione entro il giorno antecedente, quelle assunzioni effettuate a causa di “forza maggiore”, ovvero di avvenimenti di carattere straordinario, che il datore di lavoro non avrebbe potuto oggettivamente prevedere con l'esercizio dell'ordinaria diligenza e che sono tali da imporre un'assunzione immediata. In via esemplificativa (ma non limitativa) sono da ricomprendere gli eventi naturali catastrofici
(incendi, alluvioni, uragani, terremoti, ecc.) ovvero nelle ipotesi di assunzione non procrastinabile per sostituzione di lavoratori che comunicano la propria indisponibilità alla prestazione lavorativa il giorno stesso dell'assenza. Solo in tali casi, in cui la comunicazione non può essere oggettivamente effettuata il giorno prima il verificarsi dell'evento, che risulta per sua stessa natura imprevedibile, la medesima deve essere effettuata entro il primo giorno utile e, comunque, non oltre il 5°giorno”.
Orbene, le ragioni addotte dall'opponente, sebbene integrino, in via astratta, un'ipotesi di forza maggiore, come tale derogatoria dell'ordinaria tempistica di comunicazione ai competenti uffici dell'assunzione di nuova forza lavoro, nel caso di specie non valgono a ritenere illegittimo l'operato dell' . Con
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In primo luogo l'assunto di parte opponente è smentito dalla stessa dichiarazione dello stesso sig. il quale, con pec inviata il 17 maggio 2018 precisava testualmente che i cinque citati Parte_1 lavoratori “sono stati da me contattati per la raccolta delle ciliegie nella stessa mattinata data l'assenza ingiustificata” di altrettanti lavoratori regolarmente assunti (doc. 10 cit.) laddove nel ricorso introduttivo si individua invece nel sig. l'autore della chiamata a lavoro Persona_5
dei 5 operai.
Per_ D'altronde il sig. nella dichiarazione rilasciata nel corso dell'accesso ispettivo, non fa il minimo cenno ad alcun ruolo nella chiamata a lavoro di personale aggiuntivo o sostitutivo (doc.
14); allo stesso modo i dipendenti irregolarmente impiegati nelle proprie dichiarazioni (come si vedrà nel proseguo) riferiscono che è stato proprio il sig. ad effettuare la chiamata a Parte_1 lavoro. D'altronde appare inverosimile che la chiamata al lavoro sia stata effettuata nella stessa giornata del 17 maggio 2018 dal momento che tutti gli operai intervistati hanno dichiarato di aver iniziato a lavorare alle 6.00 del mattino. In altri termini, tale discrasia temporale permette di spostare al giorno precedente l'individuazione da parte dello stesso sig. dei lavoratori Parte_1
da impiegare per la raccolta delle ciliegie nel giorno 17 maggio 2018, escludendo dunque l'impossibilità di predisporre le regolari assunzioni e l'invio delle relative comunicazioni al
Centro per l'Impiego.
Ma vi è più.
Al riguardo, in ordine alla sussistenza della violazione per la quale è stata comminata la
Con sanzione, l' di ha depositato, oltre ad una serie di documenti, anche le dichiarazioni CP_2 acquisiste durante l'attività di indagine espletata.
Più specificatamente Il sig. dichiarava quanto segue: “il mio datore di lavoro è CP_3
”, di aver iniziato a lavorare “oggi 17/5/2018”, di ricevere le direttive da Parte_1
”, di non aver ricevuto copia del contratto (“no, non ancora”), di svolgere le Parte_1 mansioni di “raccolta ciliegie”, che il lavoro è organizzato da , che la retribuzione è Parte_1
“da pattuire”; inoltre aggiungeva: “stamattina sono in questo terreno per effettuare la raccolta ciliegie per conto di Non ho ancora firmato il foglio di ingaggio. Lavorerò 6 ore” ( Parte_1
cfr. doc. 4 parte opposta– dichiarazione ). CP_3
Il sig. dichiarava quanto segue: “il mio datore di lavoro è ”, di Persona_1 Parte_1 aver iniziato a lavorare “oggi 17/5/2018 alle ore 6.00”, di ricevere le direttive da ”, Parte_1 di non aver ricevuto copia del contratto (“no, non ancora”), di svolgere le mansioni di
“bracciante agricolo”, che il lavoro è organizzato da , che la retribuzione è “da Parte_1 pattuire”; inoltre aggiungeva: “ho cominciato stamattina alle ore 6.00 per la raccolta delle ciliegie. Sono stato chiamato da ( cfr doc. 5 parte opposta– dichiarazione Parte_1
)”. Per_1
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Il sig. dichiarava quanto segue: il mio datore di lavoro è ”, di aver Persona_2 Parte_1 iniziato a lavorare “oggi 17/5/2018”, di ricevere le direttive da , di non aver Parte_1 ricevuto copia del contratto (“no, non ancora”), di svolgere le mansioni di “raccolta ciliegie”, che il lavoro è organizzato da , che la retribuzione è “da pattuire”; inoltre aggiungeva: Parte_1
“stamattina ho iniziato a raccogliere le ciliegie per conto di Non ho ancora ricevuto Parte_1 il foglio. Lavorerò 6 ore” ( cfr doc. 6 parte opposta– dichiarazione . Per_2
Il sig. dichiarava quanto segue: il mio datore di lavoro è ”, di Controparte_4 Parte_1 aver iniziato a lavorare “oggi 17/5/2018”, di ricevere le direttive da ”, di non aver Parte_1 ricevuto copia del contratto (“no, non ancora”), di svolgere le mansioni di “raccolta ciliegie”, che il lavoro è organizzato da , che la retribuzione è “da pattuire”; inoltre aggiungeva: Parte_1
“stamattina sono venuto alle 6.00 su questo terreno per effettuare la raccolta ciliegie. Non ho ancora ricevuto il foglio di ingaggio. Lavorerò 6 ore” ( cfr doc. 7 parte opposta– dichiarazione
Molfetta).
Infine, il sig. dichiarava quanto segue: il mio datore di lavoro è Persona_3
”, di aver iniziato a lavorare “oggi 17/5/2018 alle ore 6.00”, di ricevere le direttive
Parte_1 da , di non aver ricevuto copia del contratto (“no, non ancora”), di svolgere le
Parte_1 mansioni di “bracciante agricolo”, che il lavoro è organizzato da ”, che la
Parte_1 retribuzione è “da pattuire”; inoltre aggiungeva: “ho cominciato stamattina la raccolta delle ciliegie. Sono stato chiamato da ” (cfr. doc. 8 parte opposta– dichiarazione
Parte_1
). Per_3
È dunque evidente come i 5 lavoratori con dichiarazioni precise e concordanti hanno espressamente chiarito di aver iniziato a lavorare nella giornata del 17/5/2018”, di ricevere le direttive da ”, di non aver ricevuto copia del contratto, di svolgere le mansioni di Parte_1
“raccolta ciliegie”, che il lavoro era stato organizzato dallo ”, che la retribuzione era Parte_1 da pattuire”; inoltre aggiungevano: “di aver iniziato a raccogliere le ciliegie per conto di
, non facendo però in alcun modo riferimento a presunte cause di forza maggiore, ad Parte_1
esigenze sostitutive per il loro impiego irregolare nella giornata del 17 maggio 2018 o ad esigenze di lavoro straordinarie, non prevedibili e impellenti. Soprattutto nessuno dei 5 lavorati ha riferito la necessità di provvedere al raccolto delle ciliegie proprio in quel giorno né l'odierno opponente ha offerto prove in ordine alla presunta deperibilità del prodotto.
Tanto premesso, va detto però che nel corso del presente giudizio sono stati nuovamente ascoltati i 5 lavoratori interessati, i quali nonostante non abbiano formulato alcun disconoscimento circa la firma apposta in calce al verbale hanno reso dichiarazioni difformi da quanto dichiarato agli ispettori in sede di accesso ispettivo.
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Più specificatamente, ha dichiarato: “il sig. mi contattò la mattina Persona_3 Parte_1
del 17.05.2018 per capire se ero disponibile ad andare a lavorare per la raccolta delle ciliegie a partire dalla stessa giornata, in quanto vi era la necessità di sostituire alcuni operai che in quella giornata non si erano presentati”.
Di analogo tenore le dichiarazioni rese dagli altri lavoratori interessati escussi nel corso dell'istruttoria orale espletata.
E' stato ascoltato altresì nella qualità di testimone , il quale ha dichiarato: Parte_5
“sono il responsabile della sezione di Andria. Nelle prime ore del giorno 17 maggio CP_7
2018, prima dell'apertura degli uffici, indicativamente verso le 7,30/8,30, venivo contattato telefonicamente dal sig. il quale mi riferiva che non erano comparsi sul posto di Parte_1
lavoro dei dipendenti. Conseguentemente ne aveva individuati altri in sostituzione stante la raccolta delle ciliegie in corso chiedendo di provvedere all'assunzione degli stessi. Gli dissi di portarmi i documenti e nell'arco della stessa giornata furono eseguite le assunzioni”.
Dalle dichiarazioni acquisite in giudizio sembrerebbe che la mattina stessa del 17/5/2018 cinque lavoratori contemporaneamente abbiano comunicato al datore di lavoro la loro impossibilità a lavorare per malattia;
che il datore di lavoro abbia chiamato altri cinque e che questi cinque si siano resi disponibili. Il tutto sarebbe avvenuto entro le sei, orario secondo il quale è pacifico che tutti hanno iniziato a lavorare.
Ebbene, questa ricostruzione dei fatti non appare verosimile.
Il problema che si pone nel presente giudizio attiene dunque alla valutazione delle dichiarazioni rese dai dipendenti dinanzi agli ispettori e all'istruttoria svolta nel corso del giudizio, atteso l'evidente contrasto tra le prime e la seconda.
Ebbene, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti”. (cfr., in termini, Cass. n. 9251/2010). Ritiene questo giudicante, così come già ritenuto in giudizi analoghi, che, in ordine alle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, ciò che fa piena prova, perché fatto avvenuto alla presenza degli ispettori medesimi, è che i lavoratori abbiano reso le dichiarazioni così come da quelli verbalizzate. Gli ispettori, in quanto pubblici ufficiali, riportano le dichiarazioni così come rese;
deve escludersi pertanto che possa essere messo in discussione che le domande poste a base delle dichiarazioni siano state fuorvianti o che gli ispettori abbiano verbalizzato qualcosa di diverso da quanto dichiarato (in tal
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caso sarebbe necessaria da parte del dichiarante una querela di falso); invece, ciò che è liberamente apprezzabile dal giudice sul piano probatorio è la veridicità di quanto dichiarato (ben potendo accadere che il dichiarante abbia mentito all'ispettore).
Ciò detto, conformemente all'orientamento espresso sul punto dalla Corte di Appello di Bari, ai fini probatori non vi è una prevalenza delle dichiarazioni rese in udienza rispetto a quelle rese dinanzi agli ispettori;
anzi queste ultime appaiono connotate da maggiore genuinità, perché assunte nell'immediatezza dei fatti, senza alcun preavviso e senza eventuale influenza di fattori
'esterni'.
E' rilevante che nessuno dei soggetti ascoltati abbia parlato di necessità di sostituire altri lavoratori assenti, né alcuno dei cinque lavoratori in questione abbia dichiarato di aver consegnato documenti allo prima di iniziare a lavorare, anzi tutti hanno dichiarato di Parte_1
aver iniziato a lavorare senza aver ancora firmato alcunchè. Inoltre è singolare che i certificati medici dei lavoratori “da sostituire” siano tutti datati 17/5/2018 e con prognosi fino al 17/5/2018, senza che nessuno dei cinque abbia necessitato di un maggior numero di giorni di malattia.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, ritenendo più genuine le dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, comparando il materiale istruttorio acquisito nella fase ispettiva con quello acquisito in sede giudiziale, si ritiene che l'assunzione dei cinque lavoratori trovati in nero al momento dell'accesso ispettivo (durato dalle ore 9,50 alle ore 10,45 del 17/5/2018, come si evince dal verbale di primo accesso ispettivo) non sia avvenuta per esigenze di lavoro straordinarie, non prevedibili e impellenti, né per esigenze sostitutive di lavoratori assenti, né per la necessità di provvedere al raccolto delle ciliegie proprio in quel giorno;
in definitiva si ritiene corretto l'accertamento effettuato dall' con conseguente legittimità della CP_2
sanzione irrogata.
Infine, per quanto riguarda la quantificazione della sanzione, essa appare congrua rispetto alla gravità delle violazioni contestate, tenuto conto del fatto che la quantificazione stessa non è stata oggetto di specifica contestazione.
L'opposizione dunque deve essere integralmente rigettata.
Le spese legali seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'opponente nella misura liquidata nel dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e s.m.i., tenendo conto del fatto che la p.a. resistente è stata difesa da propri funzionari.
P.Q.M.
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato il
05.01.2022 da , quale titolare della omonima ditta individuale, nei Parte_1
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confronti dell' (già Controparte_1 Controparte_2
, rigettata ogni diversa istanza, così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione impugnata;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese processuali della parte opposta, che liquida in
€ 1.888,00 per compensi al difensore, oltre RGS al 15%, CAP e IVA come per legge se dovuti.
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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