Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Tribunale di Napoli , in funzione di giudice del lavoro , dr.ssa Maria
Gallo , all'udienza di discussione del 17.4.2025 ,mediante lettura del dispositivo in calce , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. RG 8267/2024 Lavoro
TRA
rappresentato e difeso, come da procure in calce al ricorso, dagli Parte_1
Avv.ti Aldo Esposito e Ciro Santonicola ed elettivamente domiciliato presso il loro studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), alla via Amato n. 7;
Ricorrente
E
Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli presso i cui uffici, in Via Diaz, n. 11, sono domiciliati per legge,
Convenuti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1)Con ricorso telematico depositato in data 5.4.2024 la parte in epigrafe conveniva in giudizio l'amministrazione scolastica impugnando i provvedimenti con cui era stato disposto il suo depennamento dalle graduatorie di terza fascia ATA, con esclusione dalla graduatoria permanente come collaboratore scolastico , e poi l'annullamento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato , chiedendo :
1. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE
DISAPPLICAZIONE del decreto n. 5039 del 27.06.2023 emesso dall' Pt_2 [...] di AL (TO) di depennamento del candidato Controparte_2
dalle graduatorie di terza fascia ATA, triennio 2018/2021, con invalidità giuridica dei servizi statali svolti negli a.s. 2018/2019 e 2019/2020;
2. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE
DISAPPLICAZIONE del decreto prot. 970 del 22.01.2024 emesso dall' CP_3
di di esclusione dalla graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022,
[...] CP_4 profilo professionale di Collaboratore Scolastico;
3. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA della validità giuridica del servizio statale svolto negli a.s. 2018/2019 e 2019/2020 come Collaboratore Scolastico;
4. ACCERTAMENTO E DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente all' inserimento nella graduatoria permanente ATA, a.s. 2021/2022, per il profilo di Collaboratore
Scolastico;
5. DICHIARARE illegittimo e, comunque, annullare il licenziamento, e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione resistente alla reintegra dell'odierno ricorrente nel proprio posto di lavoro, con le medesime mansioni e qualifica, ed alla corresponsione di tutto quanto dovutogli a titolo di retribuzioni ed oneri accessori, a far data dall'intervenuto licenziamento sino a quella dell'effettiva reintegrazione nel suo posto di lavoro, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge, dichiarando la non interruzione del rapporto di lavoro;
6. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre
IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione agli avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.
Si costituivano in giudizio Controparte_1
, in persona dei legali rappresentanti pro tempore ,
[...] che , per la piena legittimità dell'operato del Dirigente scolastico, deducevano l'infondatezza della domanda del ricorrente e ne chiedevano il rigetto .
All'odierna udienza, la causa veniva decisa come da dispositivo in calce .
2)La domanda non è fondata e va respinta.
I fatti storici a base dei provvedimenti contestati dal ricorrente , culminati con la rimozione dall'incarico di collaboratore scolastico in data 12.2.2024 , sono stati oggetto di accertamento e pronuncia in sede penale , come illustrato dalla memoria 3
della parte convenuta e provato dalla documentazione prodotta allegata al fascicolo telematico.
Gli , in data 29.12.2022, Controparte_5 hanno trasmesso agli l'avviso di conclusione delle indagini Controparte_6 ex art. 415 bis c.p.p., emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Nocera Inferiore, unitamente all'Ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti di soggetti gestori di scuole paritarie, adottata nell'ambito del procedimento penale 4756/2018 RGNR e 4779/2018 RGGIP.
Dall'ordinanza indicata , riportante l'attività investigativa disposta dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, è emersa l'esistenza di un'organizzazione finalizzata alla fittizia assunzione, presso alcune scuole paritarie campane, di 1503 soggetti nelle qualifiche di personale ATA, al fine di far acquisire un maggior punteggio utile per l'aggiornamento degli elenchi del personale ATA disposti per il triennio 2017/2020 (D.M. 640 del 30.08.2017) (all.ti 1 e 1bis produzione ). CP_1
Alla luce di quanto sopra, l' ha invitato gli a CP_3 Controparte_7 procedere, in raccordo con i delle Istituzioni Scolastiche, ad un'attenta verifica CP_8 delle posizioni dei lavoratori indicati nell'ordinanza, individuando i nominativi di coloro che avevano ottenuto i requisiti per accedere alle scuole statali dei rispettivi territori in virtù del dichiarato servizio prestato presso le scuole paritarie dell'
[...] coinvolte nelle indagini, tra le quali “Mini Club I Sogni dei Bimbi” Parte_3
(all. 2).
Orbene, tra i collaboratori scolastici citati nell'ordinanza è risultato il nominativo del ricorrente, in riferimento alla posizione del quale veniva precisato quanto segue:
“138. nato a [...] il [...] e residente a Castel San Giorgio Parte_1 alla via Via D'Auria Cavaliere Vincenzo 44, risulta assunto alle dipendenze della sotto elencata scuola paritaria:” datore di lavoro Mini Club I Sogni dei Bimbi;
data di inizio e fine del servizio: dal 02.01.2017 al 30.10.17 – dal 02.01.2015 al
30.12.2016 – dal 02.01.2017 al 03.10.2017; data invio Uniemens 31.08.2017 – 24.11.2017 – 29.12.2017.
L'ordinanza ha chiarito, altresì, che il ricorrente: “… in data 27/10/2017 ha presentato presso l'Istituto Professionale, via Gorizia 7 - , domanda di CP_4 inserimento nelle graduatorie di circolo e dell'Istituto di terza fascia per il personale A
T A, nella quale ha dichiarato, falsamente, di aver prestato servizio presso la scuola 4
Mini Club i Sogni dei Bimbi dal 2/01/2015 al 30/9/2017. Il servizio dichiarato in domanda è stato valutato ai fini del punteggio ed è stato determinante per
l'assunzione presso l'Istituto Tecnico Industriale Statale Pininfarina Via Ponchielli
Amilcare 16 - 10024 - AL (TO) dal 21/09/2018 al 30/06/2019” (all. 3).
In altri termini, l'odierno ricorrente, nel chiedere l'inserimento nelle graduatorie 3° fascia ATA, indicando n. 30 istituzioni scolastiche nella provincia di , per gli CP_4 anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, ha dichiarato il servizio falsamente prestato in qualità di Collaboratore Scolastico presso l'istituto paritario
“Mini Club I Sogni dei Bimbi” di Nocera Inferiore (SA) dal 02.01.2015 al 31.12.2016
e dal 2.01.2017 al 30.09.2017, per un totale di 33 mesi (all. 4).
Il servizio falsamente dichiarato dal ricorrente ha portato il Dirigente Scolastico dell' esaminati i titoli ed i servizi dichiarati, ai Controparte_9 sensi dell'art. 7 del D.M. del 640/2017, a convalidare, con decreto prot. 4374 del
22.02.2019 (all. 5), il punteggio di 19,15 per il profilo professionale di Collaboratore
Scolastico, di cui 8,25 punti derivanti dai titoli di servizio paritario sopra menzionato.
Alla luce di quanto sopra, il ricorrente è stato individuato quale titolare di rapporti di lavoro a tempo determinato, per l'a.s. 2018/2019 presso l' di Controparte_9
e per l'a.s. 2019/2020 presso il L.A. “Aldo Passoni” di . CP_9 CP_4
Difatti, in un primo momento, le verifiche condotte dalla Scuola, in particolare riferite ai servizi dichiarati come prestati alle dipendenze dell'Istituto paritario MINI
CLUB, si sono concluse positivamente alla luce del certificato di servizio n. 248 del
26/10/2017 rilasciato dallo stesso l'Istituto paritario e della comunicazione dell'Inps di Nocera Inferiore del 18/02/2019 che confermava il versamento dei relativi contributi.
Nel frattempo, in virtù dei servizi prestati nel corso degli anni a seguito dei contratti a termine stipulati dalla G.I. di III fascia, il ricorrente veniva immesso in ruolo nel settembre 2021 dalla c.d. graduatoria 24 mesi ATA nel profilo di collaboratore scolastico ottenendo poi il trasferimento verso la provincia di Napoli a decorrere dal
01.09.2023 (all.ti 6 e 7 ).
Tanto premesso, in merito alla progressione lavorativa del ricorrente, nel maggio
2023, in virtù delle ulteriori indicazioni fornite dall' (prot. n. 2232 del CP_3
27.02.2023 e n. 4548 del 07.04.2023), indicazioni volte a ripristinare la regolarità delle posizioni nell'ambito delle G.I. III fascia ATA, e dall'ATP di con nota prot. CP_4 5
n. 8173 del 24.05.23 specificamente riferita alla posizione del sig. , l' Pt_1 [...]
di AL, che nel triennio 2014/2017 per primo aveva verificato le CP_9 dichiarazioni rese dall'aspirante nella domanda di III fascia, ha avviato un ulteriore procedimento di verifica delle dichiarazioni rese dal ricorrente nella domanda presentata in occasione dell'inserimento in G.I. III fascia ATA per il triennio
2017/2020 (all.ti 8, 9 e 10).
L'Istituto Scolastico ha così verificato che, effettivamente, il ricorrente, in occasione della presentazione della domanda per il triennio 2017/2020, aveva dichiarato il servizio asseritamente prestato presso l'Istituto paritario “Mini Club I Sogni dei
Bimbi” (cfr., pag. 7 domanda – all. 4). Sulla scorta dei nuovi accertamenti, visto il contenuto delle risultanze investigative disposte dalla Procura di Nocera come Contr comunicate dall' , nonché il contenuto del nuovo riscontro fornito dall'Inps, il quale comunicava che “… a seguito accertamento ispettivo sono stati annullati i rapporti di lavoro intercorsi per i periodi dal 02/01/2015 al 30/12/2016 e dal
02/01/2017 al 03/10/2017 tra il lavoratore e la scuola paritaria Parte_1 denominata “ ”, il Controparte_10 CP_2 ha decretato il depennamento del ricorrente dalle graduatorie di III fascia del personale ATA per il triennio 2017-2020, con decreto prot. n. 8019 del 29.06.2023
(all.ti 11 e 12). Stante l'esclusione disposta , tutti i servizi prestati durante la vigenza della graduatoria , sono stati dichiarati prestati in fatto( e quindi validi solo ai fini economici ) ma risultano privi di validità giuridica ai fini della progressione di carriera e dell'anzianità di servizio .
L'esito degli accertamenti effettuati in sede giudiziale ha sconfessato il precedente provvedimento di convalida delle dichiarazioni rese in domanda, comprensive dei servizi asseritamente prestati presso la scuola paritaria, emesso in primo momento dall'Istituto sulla base del riscontro fornito dalla stessa scuola paritaria CP_2
e sul primo riscontro fornito dall'INPS.
Tali accertamenti, infatti, venivano del tutto superati dall'esito delle indagini condotte dalla Procura e dal successivo annullamento dei contratti di lavoro comunicato anche al ricorrente da parte dell'INPS, ma mai impugnato in via amministrativa .
Alla luce dei fatti descritti e delle conseguenze giuridiche dell'annullamento sia dei contratti di lavoro pregressi che del servizio prestato in virtù degli stessi , il depennamento adottato dalla appare pienamente legittimo. Controparte_11 6
Si è infatti appurato che il ricorrente non risultava più in possesso del requisito previsto per l'ammissione, ossia dello svolgimento di valido servizio nel corrispondente profilo professionale per almeno 24 mesi, ai sensi dell'art.
1.2 del bando indetto con nota prot. n. 4772 del 19.04.2021, il quale prevede testualmente che “per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere anche un'anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non continuativi”
Pertanto, l'Amministrazione ha comunicato al ricorrente, con nota prot. n. 17881 del 13.12.2023, l'avvio del procedimento volto al depennamento dalla graduatoria
ATA “24 mesi” per il profilo professionale di collaboratore scolastico ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990, riconoscendogli la possibilità di accedere agli atti e presentare memorie scritte e documenti integrativi (all. 13).
In tal senso, il procuratore dell'odierno ricorrente, in data 22.12.2023, con nota acquisita al prot. n. 18315, ha presentato memoria difensiva, invitando l'Amministrazione scolastica a sospendere ed archiviare il procedimento di esclusione dalle graduatorie permanenti.
Successivamente, l' , con decreti prot. n. 970 del 22.1.2024 (all. Controparte_1
14) e n. 1878 del 7.2.2024 (all. 15), ha provveduto al depennamento del ricorrente dalla graduatoria provinciale permanente della Provincia di per l'a.s. CP_4
2021/2022, stante la carenza dei requisiti di accesso al profilo di collaboratore scolastico, e conseguentemente alla revoca dell'immissione in ruolo dello stesso.
Infine, l' di Napoli, sede in cui il ricorrente era stato Controparte_12 trasferito per l'a.s. 2023/2024, ha disposto la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con decreto prot. n. 1122 del 13 febbraio 2024 (all. 16).
3)Tanto premesso , il ricorrente censurava i provvedimenti succedutisi lamentando:
a. l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria ATA terza fascia triennio 2018/2021 per dichiarazione mendace ed invalidità del servizio statale svolto;
b. la validità del servizio statale svolto negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020;
c. il danno subito a seguito del depennamento e della risoluzione del contratto, conseguente al comportamento asseritamente illegittimo dell'Amministrazione resistente.
Le censure sono infondate e vanno esaminate distintamente . 7
3a)In primo luogo, in ordine all'illegittimità del provvedimento di esclusione dalla graduatoria, laddove il affermava di aver prestato regolarmente il servizio Pt_1 dichiarato presso l'istituto paritario di cui sopra , deve evidenziarsi che la falsità delle dichiarazioni del ricorrente è stata accertata nell'ambito di un procedimento penale e che l'Amministrazione, ricevuta l'ordinanza del GIP, non ha potuto far altro che procedere ad una nuova e doverosa valutazione della posizione occupata dalla ricorrente che, in occasione dell'aggiornamento delle G.I. ATA di III fascia 17/20, aveva dichiarato i servizi resi presso la scuola paritaria “Mini Club I Sogni dei
Bimbi”, indicata dalla citata ordinanza. Il provvedimento del Gip , nell'indicare i lavoratori coinvolti, menzionava anche l'odierno ricorrente, rendendo evidente che i servizi dichiarati non fossero provvisti dei requisiti dell'effettività e della validità, previsti dal D.M. 640/2017, con conseguente impossibilità di una loro positiva valutazione ai fini dell'inserimento in graduatoria.
Ed inoltre, non può essere negato come il servizio asseritamente prestato dal ricorrente e dichiarato in domanda non avrebbe potuto, in ogni caso, assicurare l'attribuzione di alcun punteggio aggiuntivo in graduatoria, essendo risultato non regolare e addirittura annullato a seguito di ispezione effettuata dall'INPS.
Né le conseguenze potevano essere differenti posto che la documentazione offerta, risultando viziata ab origine da falsità , non può costituire prova idonea né soddisfare le caratteristiche richieste dal DM n. 640/2017 ai fini dell'effettività del servizio prestato. Ed invero, i servizi per essere valutati devono possedere determinati requisiti e , per essere riferiti a periodi di lavoro effettivamente prestati,
è necessario che gli stessi si siano svolti regolarmente, ossia conformemente alle prescrizioni di legge (ma tanto è stato disconosciuto anche per effetto del riscontro negativo fornito dall'INPS).
Ciò che si chiede, ai fini della positiva valutazione dei servizi dichiarati, è che gli stessi siano effettivi e regolari, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa poiché da essi discende il riconoscimento di un punteggio aggiuntivo in graduatoria. Ed un chiaro indice presuntivo di tale effettività è il fatto che il datore di lavoro abbia provveduto ad assolvere a tutti gli obblighi di legge discendenti dalla stipula di un contratto di lavoro dipendente, tra cui quelli contributivi, su di esso incombenti. 8
Orbene, la caratteristica dell'effettività non può certo tradursi nel riconoscimento indiscriminato di qualsivoglia prestazione lavorativa anche, ad esempio, irregolare, sommersa o illecita ancorché concretamente svolta.
Ed infatti, come rilevato dalla copiosa e condivisibile giurisprudenza del Tribunale di TO , “in assenza di veritiera attestazione della regolarità contributiva
l'Amministrazione scolastica non è messa in condizione di verificare, con adeguato grado di attendibilità, l'effettiva prestazione del servizio pregresso, per cui è del tutto ragionevole che in tali casi non venga attribuito al richiedente alcun punteggio aggiuntivo: diversamente opinando, l'Amministrazione medesima sarebbe tenuta ad effettuare gravosi accertamenti di fatto, che impedirebbero – fra l'altro – una rapida e trasparente compilazione delle graduatorie” (Sent. Trib. TO 114/2020; Sent. n.
1691/2019; Corte d'Appello di TO sent. n. 106/2021; Trib. TO sent. n.
1467/2021).
In tal senso, l'odierno ricorrente non ha allegato alcun elemento utile in merito all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro dichiarato, che sia idoneo a contraddire le risultanze ispettive dell'ordinanza.
L'annullamento del servizio falsamente dichiarato a seguito di un'ispezione dell'INPS ha quindi reso doveroso il depennamento dalla graduatoria, al fine di ripristinare la regolarità della stessa e rispettare i principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione. Sotto questo aspetto, la reazione dell'Amministrazione avverso le mendaci dichiarazioni del ricorrente rappresenta un atto dovuto, privo di margini di discrezionalità, il quale non necessita nemmeno dell'indicazione delle ragioni di pubblico interesse sottese che, infatti, sono in re ipsa
e risiedono nell'esigenza di tutelare la par condicio competitorum.
3b)Con un secondo motivo di doglianza, il ricorrente sosteneva la validità del servizio svolto durante gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020, ritenendo che i 24 mesi di servizio statale sarebbero maturati anche con il punteggio epurato dai titoli falsamente dichiarati. In particolare, i requisiti falsamente dichiarati non costituivano titoli necessari per l'istaurazione del successivo rapporto di lavoro.
Anche tale censura è priva di fondamento perché il ricorrente non avrebbe potuto istaurare il successivo rapporto di lavoro, in quanto al riscontro della dichiarazione mendace consegue non solo l'invalidità del servizio, ma anche la cancellazione dalla graduatoria. 9
Nel caso di specie, infatti, anche se la dichiarazione non veritiera è riferita a titoli di servizio che non costituiscono requisito per l'istaurazione del rapporto di lavoro, le dichiarazioni mendaci del ricorrente costituiscono, ai sensi del Bando concorsuale di cui al D.M. 640/2017, causa idonea e sufficiente a determinare l'esclusione dello stesso dalla graduatoria.
In tal senso, occorre richiamare il disposto dell'art. 8 del D.M. 640 del 2017, il quale dispone che “le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445”.
Dunque, la non veridicità delle dichiarazioni rese dal ricorrente non poteva che comportare il depennamento dalla graduatoria e ciò anche ai sensi della generale disciplina dettata in tema di controlli dall'art. 75 DPR n. 445/2000, pure richiamato dal DM 640 ed applicabile al caso di specie.
In ogni caso, in conformità ad un costante orientamento giurisprudenziale , le disposizioni del bando concorsuale prevalgono sulle norme generali (ex multis, Cons.
St., Sez. VI, n. 1232/2023), in quanto “il bando, costituendo la lex specialis del concorso, deve essere interpretato in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'amministrazione pubblica, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva." (Cons. St., sez. IV, n. 2704/2024).
L'Amministrazione, pertanto, deve limitarsi all'applicazione del disposto dell'art. 8 del D.M. 640 del 2017 sopra riportato, senza disporre di alcun margine di discrezionalità. 10
3c)Con un terzo motivo di doglianza, il ricorrente lamentava il comportamento illegittimo dell'Amministrazione resistente e chiedeva il risarcimento del danno ingiusto cagionato dalla stessa.
Anche tale censura è priva di pregio.
L'Amministrazione scolastica , infatti ,ha legittimamente applicato la normativa – di carattere vincolante – operante nel caso di specie .
Deve , difatti , osservarsi come siano stati rispettati da parte dell'Amministrazione scolastica , nell'intero procedimento che ha interessato il ricorrente, i principi di correttezza e buona fede contrattuale , come emergente da tutti i provvedimenti depositati.
Non sono, poi, emersi dati fattuali che contraddicessero le risultanze dei diversi accertamenti compiuti in sede giudiziaria o ispettiva (scolastica e INPS ) .
Il ricorrente , piuttosto , era ben consapevole dell'annullamento dei rapporti di lavoro con la scuola paritaria interessata dalle indagini perché , come emerso dalle informazioni fornite dall'INPS, tramite pec del 14/06/2023, all'Istituto scolastico piemontese richiedente, al lavoratore era stato notificato , tramite raccomandata, il provvedimento INPS di disconoscimento , avente prot. N.0327326 del
28/10/2020. Avverso tale provvedimento il lavoratore aveva facoltà di proporre ricorso amministrativo ma tanto non è mai avvenuto divenendo definitivo . E ai fini delle successive domande proposte , pur avendo ricevuto la notizia di tale provvedimento di disconoscimento, il ricorrente confermava il punteggio derivante dai servizi disconosciuti , senza mai richiedere all'amministrazione scolastica la rettifica del punteggio e della correlativa posizione in graduatoria. Il suo comportamento, dunque, è stato ripetutamente contrario ai principi di buona fede e correttezza contrattuale, oltre che contrario alle specifiche norme della disciplina vigente, innanzi richiamate.
La domanda risarcitoria, dunque, a fronte della piena legittimità dell'operato della convenuta amministrazione , non può trovare alcun fondamento .
A conforto delle conclusioni raggiunte va rammentato che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato ( cfr. da ultimo Sez. L - , Ordinanza n. 22673 del
19/10/2020 ) che :
In tema di accesso al pubblico impiego, la decadenza del dichiarante "dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera", ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, si verifica ogniqualvolta, 11
in assenza della falsa dichiarazione, l'impiego non sarebbe stato ottenuto, ossia nei casi in cui l'inclusione nella graduatoria concorsuale o selettiva sia diretta conseguenza del mendacio;
ne consegue che la decadenza in questione - risolvendosi in un vizio genetico del contratto, ossia nella nullità dello stesso - va apprezzata in termini di rifiuto dell'amministrazione di continuare a dare esecuzione al rapporto di lavoro, del quale, pertanto, non si potrà tener conto ai fini di successive assunzioni o avanzamenti di carriera. (Nella specie, nella sentenza di merito era stato ritenuto che l'accertamento della falsità ideologica dell'autocertificazione, attestante la esistenza del titolo necessario alla inclusione della lavoratrice nelle graduatorie per il personale ATA relative al triennio 2005/2008, non si riverberasse anche sulla procedura inerente le graduatorie per il successivo triennio 2008/2011; la S.C., nel cassare la predetta sentenza, ha affermato che i rapporti di lavoro svoltisi nella vigenza della graduatoria nella quale la lavoratrice era stata inclusa solo grazie alla dichiarazione mendace non potessero essere in alcun modo valutati ai fini dell'attribuzione dei punteggi).
(Massime precedenti Vedi: N. 17002 del 2019, N. 18699 del 2019, n.13800 del 2017)
Le considerazioni fin qui esposte assorbono e prevalgono su ogni altra doglianza prospettata dal ricorrente e conducono al rigetto del ricorso .
4)L'esistenza di una giurisprudenza di merito variegata , la delicatezza e complessità delle questioni sottese alla soluzione della controversia , giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti .
Esigenze di ruolo della scrivente hanno comportato la fissazione del termine di 60 gg per la stesura della presente motivazione .
P.Q.M.
Il Tribunale così decide :
a)Rigetta il ricorso;
b)Compensa le spese del giudizio;
c)Fissa il termine di 60 gg per il deposito della sentenza .
Così deciso in Napoli il 17.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Maria Gallo 12