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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 17/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4176/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4176/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Letizia Cecconi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Letizia Cecconi;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché dichiari lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Riparbella (PI) in data 04/06/1988, alle condizioni di cui al ricorso.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che in costanza di matrimonio sono nate due figlie, in data 29/05/2002 e in data 06/05/1995, Persona_1 Persona_2 quest'ultima maggiorenne ed economicamente autosufficiente già al momento della separazione personale dei coniugi.
Con decreto emesso in data 04/11/2024 il Giudice relatore ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 16.01.2025 in trattazione scritta, nella quale ha rimesso la causa in decisione. Il ricorso, depositato in data 30.10.2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Riparbella (PI) il 04/06/1988 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Riparbella (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1988 Parte 1 n. 1.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_1 continuerà a asa coniugale sita in Riparbella (PI), Via Roma n. 49, di proprietà esclusiva del Sig. he provvederà al mantenimento diretto della Parte_1 stessa;
2) I signori e sosterranno al 50% le spese straordinarie di Parte_1 CP_1 cui al protocollo CNF in favore della figlia;
Persona_1
3) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver già regolato e definito ogni rapporto economico tra di loro pendente e quindi di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e ragione di legge.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Riparbella (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 16.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4176/2024 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Letizia Cecconi;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , con l'Avv. Letizia Cecconi;
CP_1 C.F._2
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni il procuratore delle parti precisava le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi lo scioglimento del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30.10.2024 e Parte_1 CP_1 hanno adito l'intestato Tribunale affinché dichiari lo scioglimento del matrimonio da essi contratto in Riparbella (PI) in data 04/06/1988, alle condizioni di cui al ricorso.
A sostegno della domanda le parti hanno allegato che in costanza di matrimonio sono nate due figlie, in data 29/05/2002 e in data 06/05/1995, Persona_1 Persona_2 quest'ultima maggiorenne ed economicamente autosufficiente già al momento della separazione personale dei coniugi.
Con decreto emesso in data 04/11/2024 il Giudice relatore ha fissato per la comparizione delle parti l'udienza del 16.01.2025 in trattazione scritta, nella quale ha rimesso la causa in decisione. Il ricorso, depositato in data 30.10.2024, è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole la cui audizione appare, pertanto, manifestamente superflua.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Riparbella (PI) il 04/06/1988 tra e , trascritto nei registri dello stato civile del Parte_1 CP_1
Comune di Riparbella (PI) nel Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1988 Parte 1 n. 1.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) La figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_1 continuerà a asa coniugale sita in Riparbella (PI), Via Roma n. 49, di proprietà esclusiva del Sig. he provvederà al mantenimento diretto della Parte_1 stessa;
2) I signori e sosterranno al 50% le spese straordinarie di Parte_1 CP_1 cui al protocollo CNF in favore della figlia;
Persona_1
3) I ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di aver già regolato e definito ogni rapporto economico tra di loro pendente e quindi di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo e ragione di legge.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato Civile del Comune di Riparbella (PI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 16.01.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai