Articolo 1 della Legge 30 luglio 1959, n. 616
Articolo 2
Versione
29 agosto 1959
Art. 1.
All'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1958, n. 818 , e che ha la finalita' di svolgere ricerche e studi nel campo congiunturale, e' attribuita la personalita' giuridica di diritto pubblico.
L'Istituto e' posto sotto la vigilanza del Ministero del bilancio.
Entrata in vigore il 29 agosto 1959