Art. 1.
All'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1958, n. 818 , e che ha la finalita' di svolgere ricerche e studi nel campo congiunturale, e' attribuita la personalita' giuridica di diritto pubblico.
L'Istituto e' posto sotto la vigilanza del Ministero del bilancio.
All'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (Isco), riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 1958, n. 818 , e che ha la finalita' di svolgere ricerche e studi nel campo congiunturale, e' attribuita la personalita' giuridica di diritto pubblico.
L'Istituto e' posto sotto la vigilanza del Ministero del bilancio.