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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/09/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1018 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] Controparte_1 C.F._1
GRAPPA (VI) il 20/06/1985,
e
, , nato a [...] Controparte_2 C.F._2
(VI) il 15/06/1979, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato PAN ANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2) I coniugi, in considerazione del superiore interesse delle figlie, dichiarano di voler provvedere nei seguenti termini:
2.a. affido condiviso delle figlie minori e con collocazione prevalente Per_1 Per_2 presso la madre, nell'abitazione in Via Carpellina n. 140 a Bassano del Grappa (VI) tenuto conto della stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere alle necessità di cura ed educazione delle figlie, anche al fine di salvaguardare la continuità e stabilità abitativa e la quotidianità pacificamente consolidatasi;
2.b. il padre terrà con sé e , nel rispetto della organizzazione familiare Per_1 Per_2 precedente la separazione, durante la pausa pranzo dal lunedì al venerdì, recandosi anche presso l'abitazione familiare, nonché, laddove possibile, in ragione degli impegni lavorativi, a fine settimana alternati, dal sabato – dopo la scuola – al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
i coniugi concordano che in caso di impegno lavorativo del padre durante il fine settimana, il padre potrà tenere con sé le figlie una notte nel corso della settimana compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle stesse, riaccompagnandole a scuola il giorno successivo. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie per un periodo di giorni 7 durante le vacanze natalizie un anno compreso il Natale e un anno compreso il Capodanno avendo cura i genitori che le figlie vedano il giorno di Natale per alcune ore anche il genitore con cui non stanno;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
tre settimane anche non consecutive di ferie nel periodo estivo con onere di comunicare all'altro genitore il periodo prescelto entro il 31.05 di ciascun anno;
2.c. si obbliga a corrispondere un contributo al mantenimento delle Controparte_2 figlie e nella misura mensile di 175,00 euro (centosettantacinque/00) Per_1 Per_2 ciascuna, pari a complessivi 350,00 euro (trecentocinquanta/00), da corrispondere in via anticipata a entro il giorno 10 di ogni mese, importo Controparte_1
2 annualmente rivalutabile secondo gli indici istat, con detrazioni fiscali ex art. 12 del
TUIR ed assegno unico universale interamente a favore di;
Controparte_1
2.d. I genitori si obbligano a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per le figlie individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere;
3) i coniugi, in regime di separazione dei beni, si dichiarano economicamente autosufficienti, dichiarano di aver già regolato tra loro ogni pendenza e pertanto non è prevista la corresponsione di alcun assegno di separazione;
4) i coniugi dichiarano di aver, con accordo separato, provveduto a dividere i beni mobili e gli arredi nonché di aver chiuso il conto corrente cointestato;
6) le spese e competenze legali sono integralmente compensate tra le parti;
7) i coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni altro loro rapporto di carattere economico e patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro ad alcun titolo.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in BASSANO DEL GRAPPA (VI) in data
18/04/2009, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 19/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la
3 separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in BASSANO DEL GRAPPA (VI) in Controparte_2
4 data 18/04/2009 con atto trascritto al n. 9, parte II, serie A, anno 2009, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
BASSANO DEL GRAPPA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.08.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice relatore dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1018 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, nata a [...] Controparte_1 C.F._1
GRAPPA (VI) il 20/06/1985,
e
, , nato a [...] Controparte_2 C.F._2
(VI) il 15/06/1979, entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato PAN ANNA
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
1 In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti: omologare con sentenza la separazione consensuale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2) I coniugi, in considerazione del superiore interesse delle figlie, dichiarano di voler provvedere nei seguenti termini:
2.a. affido condiviso delle figlie minori e con collocazione prevalente Per_1 Per_2 presso la madre, nell'abitazione in Via Carpellina n. 140 a Bassano del Grappa (VI) tenuto conto della stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere alle necessità di cura ed educazione delle figlie, anche al fine di salvaguardare la continuità e stabilità abitativa e la quotidianità pacificamente consolidatasi;
2.b. il padre terrà con sé e , nel rispetto della organizzazione familiare Per_1 Per_2 precedente la separazione, durante la pausa pranzo dal lunedì al venerdì, recandosi anche presso l'abitazione familiare, nonché, laddove possibile, in ragione degli impegni lavorativi, a fine settimana alternati, dal sabato – dopo la scuola – al lunedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola;
i coniugi concordano che in caso di impegno lavorativo del padre durante il fine settimana, il padre potrà tenere con sé le figlie una notte nel corso della settimana compatibilmente con gli impegni scolastici e ludici delle stesse, riaccompagnandole a scuola il giorno successivo. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie per un periodo di giorni 7 durante le vacanze natalizie un anno compreso il Natale e un anno compreso il Capodanno avendo cura i genitori che le figlie vedano il giorno di Natale per alcune ore anche il genitore con cui non stanno;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
tre settimane anche non consecutive di ferie nel periodo estivo con onere di comunicare all'altro genitore il periodo prescelto entro il 31.05 di ciascun anno;
2.c. si obbliga a corrispondere un contributo al mantenimento delle Controparte_2 figlie e nella misura mensile di 175,00 euro (centosettantacinque/00) Per_1 Per_2 ciascuna, pari a complessivi 350,00 euro (trecentocinquanta/00), da corrispondere in via anticipata a entro il giorno 10 di ogni mese, importo Controparte_1
2 annualmente rivalutabile secondo gli indici istat, con detrazioni fiscali ex art. 12 del
TUIR ed assegno unico universale interamente a favore di;
Controparte_1
2.d. I genitori si obbligano a corrispondere il 50% delle spese straordinarie per le figlie individuate e regolamentate secondo quanto specificato dal protocollo attualmente vigente presso il Tribunale di Vicenza, che le parti dichiarano di conoscere;
3) i coniugi, in regime di separazione dei beni, si dichiarano economicamente autosufficienti, dichiarano di aver già regolato tra loro ogni pendenza e pertanto non è prevista la corresponsione di alcun assegno di separazione;
4) i coniugi dichiarano di aver, con accordo separato, provveduto a dividere i beni mobili e gli arredi nonché di aver chiuso il conto corrente cointestato;
6) le spese e competenze legali sono integralmente compensate tra le parti;
7) i coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni altro loro rapporto di carattere economico e patrimoniale, per cui nessuno di essi potrà pretendere alcunché dall'altro ad alcun titolo.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il PM conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 18/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in BASSANO DEL GRAPPA (VI) in data
18/04/2009, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato
Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 19/06/2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
***
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la
3 separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso delle figlie minori, alla prevalente collocazione delle stesse presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo ed adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze delle minori;
-le spese straordinarie relative alle figlie minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi in sede di ricorso e nelle note scritte depositate il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge
898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore, affinché questi, trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla sola domanda di separazione, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio in BASSANO DEL GRAPPA (VI) in Controparte_2
4 data 18/04/2009 con atto trascritto al n. 9, parte II, serie A, anno 2009, alle condizioni in epigrafe riportate da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
BASSANO DEL GRAPPA (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.08.2025.
Il giudice estensore
Dott.ssa Biancamaria Biondo
Il Presidente
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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