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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 05/11/2025, n. 3306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3306 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5884/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – indennizzo da polizza assicurativa infortuni TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Aniello De Controparte_1
Ruberto, come da procura in atti;
APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Controparte_2
Russo, come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 31.10.2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 3909/15 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che accogliendo la domanda proposta da Controparte_2
l'aveva condannata a pagare al predetto attore la somma di euro 4.609,74, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, a titolo di indennizzo preteso su polizza infortuni, nonché le spese di lite, liquidate in € 2.750,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario. Esponeva che il aveva agito in primo grado CP_2 producendo la polizza infortuni n. 28500088432 per le lesioni personali dallo stesso riportate nell'evento dannoso del 26.5.11, quando, mentre percorreva a piedi la Via G. Nicotera in Nocera Inferiore (Sa), era caduto al suolo a causa di un marciapiede dissestato. L'attore aveva dedotto di aver riportato un
“trauma contusivo al braccio sinistro con distorsione del tendine bicipitale”, da cui sarebbero conseguiti postumi permanenti valutati nella misura del 5- 6% di danno biologico, ma che la compagnia assicurativa aveva denegato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 l'indennizzo. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e l'inoperatività della polizza, poiché - alla stregua delle valutazioni espresse nella relazione del suo fiduciario dr. che aveva certificato Persona_1
l'insussistenza di postumi permanenti - le lesioni riportate dall'attore non superavano la franchigia contrattuale del 3% e quindi alcun indennizzo poteva essere erogato a termini della Polizza Infortuni sottoscritta dall'attore. Espletata la prova per testi, alla luce della CTU medico legale, il Giudice di Pace aveva emesso l'impugnata sentenza. L'appellante deduceva a motivi: 1) l'erronea e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1888 c.c., in quanto l'attore aveva l'onere di provare in forma scritta la valida esistenza del contratto assicurativo indicato, nonché di tutte le clausole e condizioni dello stesso, da cui poter desumere la dimostrazione obiettiva della piena operatività della polizza alla data dell'infortunio e della insussistenza di esclusioni o limitazioni contrattuali;
2) l'erronea valutazione della documentazione acquisita al giudizio e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che l'attore si era limitato a depositare in giudizio un mero frontespizio di polizza, privo di sottoscrizione e clausole, come tale inidoneo ad integrare ex art. 1888 c.c. la necessaria prova scritta del contratto assicurativo;
3) l'erroneità della decisione del GdP nella parte in cui aveva rigettato il rilievo sollevato dalla compagnia assicurativa in ordine alla determinante incidenza della franchigia del 3% prevista dal contratto assicurativo, argomentando che
“nulla è stato provato in tal senso dalle , avendo così ribaltato Controparte_1 il principio di ripartizione dell'onere della prova. Per tali motivi chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza e il rigetto della domanda attorea proposta in primo grado;
in subordine ridure l'ammontare dell'indennizzo attribuito all'attore per le lesioni al solo importo eccedente la franchigia contrattuale del 3%, e, quanto al rimborso delle spese, alla parte eccedente lo scoperto del 10% con un minimo di € 150,00, come previsto dalle condizioni di assicurazione, parte integrante del contratto di cui alla polizza infortuni n. 28500088432; condannare l'attore alla restituzione in favore dell'appellante tutte le somme che dovessero risultare versate da quest'ultima in virtù della sentenza impugnata e non dovute all'esito dell'impugnativa, anche per interessi e spese processuali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo rimborso. Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_2
e la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e diritto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 Rimessa la causa in decisione, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. L'appello non è fondato e va pertanto rigettato. Invero l'attore in primo grado ebbe a provare i fatti costitutivi della domanda con prova testimoniale, anche producendo il frontespizio della polizza infortuni n. 28500088432 da lui stipulata con poi CP_3 divenuta . Da parte sua, la compagnia assicurativa non ebbe a Controparte_1 contestare l'esistenza del contratto di assicurazione infortuni, tanto è vero che aprì a pratica assicurativa, dando incarico ad un proprio fiduciario per valutare le lesioni personali subite dal Solo all'esito di tale Controparte_2 valutazione medico legale, l'appellante ebbe ad eccepire l'inoperatività della polizza, solo perché - a suo dire - il danno biologico permanente riportato dall'assicurato non superava il 3%, per cui rientrava tutto nella franchigia prevista dalle condizioni generali di contratto. Invero l'appellante, da una parte ritiene che il avrebbe dovuto produrre la polizza nella sua CP_2 interezza, con evidenza della necessaria sottoscrizione delle parti, ma poi oppone all'assicurato alcune clausole del contratto di assicurazione, non producendo il contratto nella sua interezza, né le condizioni generali di contratto. Anche in appello la compagnia assicurativa non ha prodotto tali documenti, per cui non ha provato l'inoperatività della copertura assicurativa, in base alle clausole contrattuali che prevedono la su indicata franchigia. Premesso che non vi sono ragioni per contestare la correttezza delle valutazioni del medico legale nominato in primo grado, una volta rimasta incontestata già in primo grado la circostanza dell'esistenza del contratto assicurativo infortuni tra le parti, era onere della convenuta – oggi appellante
– provare i fatti ostativi all'operatività della domanda, producendo il contratto e le condizioni generali su cui essi si fondano;
ciò anche in base al principio della vicinanza alla prova. La compagnia aveva a disposizione la documentazione contrattuale completa, ne ha invocato in contenuto, ma non l'ha prodotta né in primo grado, né in grado di appello, pur non avendo contestato l'esistenza del rapporto assicurativo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.201,00 tariffe medie, per studio, introduzione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 2) Condanna l'appellante al pagamento all'appellato delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante e a favore dell'Erario una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto Così deciso in data 5.11.2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5884/2015 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – indennizzo da polizza assicurativa infortuni TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Aniello De Controparte_1
Ruberto, come da procura in atti;
APPELLANTE E
, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria Controparte_2
Russo, come da procura in atti;
APPELLATO
CONCLUSIONI Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 31.10.2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato la Controparte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 3909/15 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che accogliendo la domanda proposta da Controparte_2
l'aveva condannata a pagare al predetto attore la somma di euro 4.609,74, oltre interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo, a titolo di indennizzo preteso su polizza infortuni, nonché le spese di lite, liquidate in € 2.750,00, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, con attribuzione al procuratore antistatario. Esponeva che il aveva agito in primo grado CP_2 producendo la polizza infortuni n. 28500088432 per le lesioni personali dallo stesso riportate nell'evento dannoso del 26.5.11, quando, mentre percorreva a piedi la Via G. Nicotera in Nocera Inferiore (Sa), era caduto al suolo a causa di un marciapiede dissestato. L'attore aveva dedotto di aver riportato un
“trauma contusivo al braccio sinistro con distorsione del tendine bicipitale”, da cui sarebbero conseguiti postumi permanenti valutati nella misura del 5- 6% di danno biologico, ma che la compagnia assicurativa aveva denegato
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/4 l'indennizzo. Nel merito deduceva l'infondatezza della domanda e l'inoperatività della polizza, poiché - alla stregua delle valutazioni espresse nella relazione del suo fiduciario dr. che aveva certificato Persona_1
l'insussistenza di postumi permanenti - le lesioni riportate dall'attore non superavano la franchigia contrattuale del 3% e quindi alcun indennizzo poteva essere erogato a termini della Polizza Infortuni sottoscritta dall'attore. Espletata la prova per testi, alla luce della CTU medico legale, il Giudice di Pace aveva emesso l'impugnata sentenza. L'appellante deduceva a motivi: 1) l'erronea e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1888 c.c., in quanto l'attore aveva l'onere di provare in forma scritta la valida esistenza del contratto assicurativo indicato, nonché di tutte le clausole e condizioni dello stesso, da cui poter desumere la dimostrazione obiettiva della piena operatività della polizza alla data dell'infortunio e della insussistenza di esclusioni o limitazioni contrattuali;
2) l'erronea valutazione della documentazione acquisita al giudizio e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., atteso che l'attore si era limitato a depositare in giudizio un mero frontespizio di polizza, privo di sottoscrizione e clausole, come tale inidoneo ad integrare ex art. 1888 c.c. la necessaria prova scritta del contratto assicurativo;
3) l'erroneità della decisione del GdP nella parte in cui aveva rigettato il rilievo sollevato dalla compagnia assicurativa in ordine alla determinante incidenza della franchigia del 3% prevista dal contratto assicurativo, argomentando che
“nulla è stato provato in tal senso dalle , avendo così ribaltato Controparte_1 il principio di ripartizione dell'onere della prova. Per tali motivi chiedeva la riforma dell'impugnata sentenza e il rigetto della domanda attorea proposta in primo grado;
in subordine ridure l'ammontare dell'indennizzo attribuito all'attore per le lesioni al solo importo eccedente la franchigia contrattuale del 3%, e, quanto al rimborso delle spese, alla parte eccedente lo scoperto del 10% con un minimo di € 150,00, come previsto dalle condizioni di assicurazione, parte integrante del contratto di cui alla polizza infortuni n. 28500088432; condannare l'attore alla restituzione in favore dell'appellante tutte le somme che dovessero risultare versate da quest'ultima in virtù della sentenza impugnata e non dovute all'esito dell'impugnativa, anche per interessi e spese processuali, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettivo rimborso. Costituitosi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello Controparte_2
e la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto e diritto.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/4 Rimessa la causa in decisione, all'esito dell'udienza di discussione, la causa veniva decisa. L'appello non è fondato e va pertanto rigettato. Invero l'attore in primo grado ebbe a provare i fatti costitutivi della domanda con prova testimoniale, anche producendo il frontespizio della polizza infortuni n. 28500088432 da lui stipulata con poi CP_3 divenuta . Da parte sua, la compagnia assicurativa non ebbe a Controparte_1 contestare l'esistenza del contratto di assicurazione infortuni, tanto è vero che aprì a pratica assicurativa, dando incarico ad un proprio fiduciario per valutare le lesioni personali subite dal Solo all'esito di tale Controparte_2 valutazione medico legale, l'appellante ebbe ad eccepire l'inoperatività della polizza, solo perché - a suo dire - il danno biologico permanente riportato dall'assicurato non superava il 3%, per cui rientrava tutto nella franchigia prevista dalle condizioni generali di contratto. Invero l'appellante, da una parte ritiene che il avrebbe dovuto produrre la polizza nella sua CP_2 interezza, con evidenza della necessaria sottoscrizione delle parti, ma poi oppone all'assicurato alcune clausole del contratto di assicurazione, non producendo il contratto nella sua interezza, né le condizioni generali di contratto. Anche in appello la compagnia assicurativa non ha prodotto tali documenti, per cui non ha provato l'inoperatività della copertura assicurativa, in base alle clausole contrattuali che prevedono la su indicata franchigia. Premesso che non vi sono ragioni per contestare la correttezza delle valutazioni del medico legale nominato in primo grado, una volta rimasta incontestata già in primo grado la circostanza dell'esistenza del contratto assicurativo infortuni tra le parti, era onere della convenuta – oggi appellante
– provare i fatti ostativi all'operatività della domanda, producendo il contratto e le condizioni generali su cui essi si fondano;
ciò anche in base al principio della vicinanza alla prova. La compagnia aveva a disposizione la documentazione contrattuale completa, ne ha invocato in contenuto, ma non l'ha prodotta né in primo grado, né in grado di appello, pur non avendo contestato l'esistenza del rapporto assicurativo. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.201,00 tariffe medie, per studio, introduzione e conclusionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'appello e per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/4 2) Condanna l'appellante al pagamento all'appellato delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante e a favore dell'Erario una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto Così deciso in data 5.11.2025 Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/4