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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 135/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 135/2024
All'udienza del 13/03/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv MICHELI MASSIMILIANO . Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA
.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il d.ssa Laura Tonelli. I procuratori chiedono concordemente dichiararsi cessata materia del contendere avendo l'ente provveduto allo sgravio del debito oggetto dell'odierna impugnazione. L'avv. Micheli insiste per la condanna alle spese atteso che lo sgravio è di dicembre 2024 laddove il ricorso è stato notificato all'Inps a febbraio del 2024, essendosi comunque adoperato in precedenza in via amministrativa;
l'avv. Quarta insiste per la compensazione quantomeno parziale delle spese. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 10.45 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 135/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MICHELI MASSIMILIANO Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTA ROSSELLA CP_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno concluso come da relativo verbale, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere, a seguito dell'accoglimento in sede amministrativa della richiesta attorea, come emerge dalla documentazione prodotta in atti.
Avendo l' , in sede amministrativa, accolto la domanda attorea oggetto anche del presente CP_2 giudizio deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di causa, esse possono compensarsi nei limiti della metà, alla luce del comportamento dell' che ha provveduto allo sgravio, nelle more del giudizio;
il residuo - liquidato CP_2 come precisato in dispositivo - va peraltro posto a carico dell'Ente, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa - nei limiti della metà- le spese di lite, ponendo il residuo, liquidato in €.1.000,00, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, a carico dell'I.N.P.S..
1 Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
2
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 135/2024
All'udienza del 13/03/2025 davanti al Giudice, D.ssa Antonella DE LUCA, compare per parte ricorrente l'avv MICHELI MASSIMILIANO . Per parte resistente è presente l' avv QUARTA ROSSELLA
.
I procuratori delle parti dichiarano che al collegamento non sono presenti soggetti terzi sprovvisti di legittimazione a partecipare all'udienza Le parti esprimono il consenso a tale modalità di trattazione telematica dell'udienza. È presente ai fini del tirocinio ex art. 73 dl 69/13 il d.ssa Laura Tonelli. I procuratori chiedono concordemente dichiararsi cessata materia del contendere avendo l'ente provveduto allo sgravio del debito oggetto dell'odierna impugnazione. L'avv. Micheli insiste per la condanna alle spese atteso che lo sgravio è di dicembre 2024 laddove il ricorso è stato notificato all'Inps a febbraio del 2024, essendosi comunque adoperato in precedenza in via amministrativa;
l'avv. Quarta insiste per la compensazione quantomeno parziale delle spese. I difensori dichiarano di rinunciare a esser presenti alla lettura della sentenza I procuratori delle parti dichiarano che l'udienza, alla quale hanno partecipato effettivamente nel rispetto del contraddittorio, si è svolta regolarmente.
Il Giudice previa Camera di Consiglio alle ore 10.45 in assenza dei difensori, emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Giudice D.ssa Antonella DE LUCA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 135/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. MICHELI MASSIMILIANO Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTA ROSSELLA CP_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
All'udienza odierna, i procuratori delle parti hanno concluso come da relativo verbale, chiedendo darsi atto della cessazione della materia del contendere, a seguito dell'accoglimento in sede amministrativa della richiesta attorea, come emerge dalla documentazione prodotta in atti.
Avendo l' , in sede amministrativa, accolto la domanda attorea oggetto anche del presente CP_2 giudizio deve dichiararsi cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di causa, esse possono compensarsi nei limiti della metà, alla luce del comportamento dell' che ha provveduto allo sgravio, nelle more del giudizio;
il residuo - liquidato CP_2 come precisato in dispositivo - va peraltro posto a carico dell'Ente, in base al principio della cd. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) compensa - nei limiti della metà- le spese di lite, ponendo il residuo, liquidato in €.1.000,00, oltre
I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, a carico dell'I.N.P.S..
1 Sentenza resa ex artt. 429 e 281-sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza e allegazione al verbale.
Lucca, 13 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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