TRIB
Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/04/2025, n. 2220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2220 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4214/2024
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4214/2024
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANENTI Parte_1 C.F._1
FERDINANDO
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. AREZZO MARIA e Controparte_1 P.IVA_1
AREZZO DOMENICO;
CONVENUTO
Oggi 23 aprile 2025 alle ore 9.55 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. MANENTI FERDINANDO, oggi sostituito dall'avv. LA Parte_1
PIANA ALFINA Per l'avv. AREZZO MARIA e l'avv. AREZZO DOMENICO;
oggi Controparte_1 sostituiti dall'avv. BURGI' ADRIANA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4214/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in C.SO GARIBALDI N. Parte_1 C.F._1
90 MODICA;
rappresentato e difeso dall'avv. MANENTI FERDINANDO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA RISORGIMENTO N.53 97100 Controparte_1 P.IVA_1
RAGUSA; rappresentato e difeso dall'avv. AREZZO MARIA giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 23 aprile 2025 ai sensi dell'art.281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.04.2024 conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
questo Tribunale, e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
160/2024 emesso dal Tribunale di Catania in data 15.01.2024 con il quale veniva ingiunto a
Rappresentanze Italia S.r.l. società in liquidazione e ad esso opponente – n.q. di fideiussore – il pagamento in solido e senza dilazione della somma di € 72.802,52 per sorte capitale e di € 17.996,06 per interessi al 31.12.2017 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) in favore della odierna opposta, in virtù del contratto di mutuo chirografario del 30.08.2012 e del contratto di fideiussione del
26.02.2009 (con integrazione del 12.08.2009).
L'opponente eccepiva la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, la decadenza della società convenuta dalla garanzia ex art. 1957 c.c. e la violazione del divieto di anatocismo.
Chiedeva, dunque, al Tribunale adito: “In via preliminare, previa fissazione di una udienza ad hoc – o inaudita altera parte – sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, anche solo limitatamente ai garanti, per le motivazioni in atti;
Nel merito: previo accertamento e conseguente declaratoria, revocare in quanto nullo e/o annullabile e/o illegittimo di diritto il Decreto Ingiuntivo n.
160/2024 emesso in data 15.01.2024 (R.G. 12867/2023) dal Tribunale di Catania;
in subordine accertarsi, tramite rettifica dei saldi, la minore somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante CTU che individui e verifichi i parametri economici finanziari normativi ed i criteri contabili con riferimento ai contratti posti a fondamento della pretesa monitoria per cui è causa;
in ogni caso, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia e/o risoluzione, anche parziale, delle fideiussioni rilasciate in favore della presunta debitrice principale;
con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio eccependo la legittimità della pretesa creditoria Controparte_1 azionata e l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendo a questo G.I.: “Rigettare con ogni formulazione, preliminarmente la richiesta di sospensione, e quindi l'opposizione proposta avverso il
D.I. n. 160/2024 per le causali di cui in narrativa, e questo confermando condannare parte opponente al pagamento delle spese e compensi del giudizio”.
Con decreto ex 171 bis cpc del 21.06.2024 il GI, verificata la costituzione del convenuto, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 31.10.2024 questo G.I. rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.04.2025.
pagina 3 di 7 Indi all'udienza del 23.04.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
In data 30.08.2012, stipulava con la società Rappresentanze Italia s.r.l. (oggi Controparte_1
Rappresentanze Italia s.r.l. in liquidazione) il contratto di mutuo chirografario n. 0I B1 896619770 per l'importo di € 150.000,00 da rimborsare in 60 rate mensili.
La società pagava puntualmente solo la prima rata, provvedendo con ritardo al saldo delle rate dalla n.
2 alla n. 29 e omettendo in toto il pagamento delle rate dalla n. 30 alla n. 60.
Rimaneva, quindi, complessivamente inadempiente in relazione alla somma di € 72.802,52 per sorte capitale e di € 17.996,06 per interessi al 31.12.2017.
Delle obbligazioni nascenti dal rapporto de quo rispondeva solidalmente (socio Parte_1
al 95% della società nonché amministratore della stessa sin dalla sua costituzione) in virtù del contratto di fideiussione stipulato in data 26.02.2009 (con integrazione del 12.08.2009).
Del suddetto contratto di mutuo, veniva data disdetta con decadenza dal beneficio del termine e diffida di pagamento a mezzo raccomandate del 25.08.15 ricevute in data 04.09.2015 sia dalla debitrice che dal garante nonché successiva reitera di diffida del 23.11.15 (in atti).
I ripetuti solleciti rimanevano, tuttavia, inevasi.
Atteso il protrarsi dell'inadempimento della controparte in ordine al saldo dell'importo residuo dovuto, si determinava ad agire in giudizio onde recuperare il credito vantato nei Controparte_1
confronti della società Rappresentanze Italia s.r.l. nel frattempo posta in liquidazione.
Otteneva quindi - nei confronti della citata società e del suo fideiussore - il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
Ciò premesso, va – innanzitutto - esaminata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione, sollevata da Controparte_1
Segnatamente, parte opposta sostiene che l'opposizione de qua sarebbe tardiva poiché proposta dopo il termine previsto dalla legge (quindi oltre 40 giorni dalla notifica del d.i.).
All'uopo evidenzia che il ricorso e il decreto ingiuntivo venivano notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza del fideiussore - odierno opponente - in data 1.03.2024; il termine per proporre opposizione sarebbe, quindi, scaduto in data 10.04.2024.
L'opposizione in esame - notificata solo il 15.04.2024 – dovrebbe dunque ritenersi tardiva e pertanto inammissibile.
Giova, al riguardo, precisare che, ai fini della notificazione nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c. che prevede la pagina 4 di 7 necessità che venga prodotto in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio,
l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che: “Il termine di quaranta giorni per l'opposizione del decreto ingiuntivo, ove questo sia stato notificato ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento del procedimento notificatorio per il destinatario, coincidente con quello in cui
l'avviso di deposito dell'atto alla casa comunale è entrato nella sua sfera di conoscibilità” (Cass. Civ., sez. II, ordinanza 21 luglio 2021, n. 20915).
Invero, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti del destinatario occorre: il deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
la raccomandata con avviso di ricevimento per dare notizia del deposito al destinatario.
Tale ultimo adempimento costituisce ulteriore garanzia per il destinatario.
Per questo motivo, si richiede che l'avviso di ricevimento debba essere allegato all'atto notificato e che la sua mancanza provochi la nullità della notificazione (Cass. S.U. 13.1.2005, n. 458).
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che: “Occorre avere prova, non già della consegna, ma del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo. Infatti, l'avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 15782 del 17 maggio 2022).
Orbene, nel caso in esame, la notifica del d.i. si è perfezionata in data 1.03.2024 atteso che in tale data è stata ricevuta la raccomandata informativa, come comprovato dalla produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento.
Pare, quindi, fondata l'eccezione di inammissibilità della proposta opposizione al d.i. - notificata in data 15.04.2024 - essendo stato provato documentalmente (cfr. doc. 28 comparsa responsiva - certificato di gennaio 2024, nonché certificato di residenza aggiornato a giugno 2024 allegato in atti) e non contestato dall'opponente, che l'indirizzo di spedizione (via Isonzo n. 13, San Gregorio di
Catania), ricavabile dalla raccomandata A/R ricevuta in data 1.03.2024, sia la residenza anagrafica dell'opponente, dovendosi escludere una non riconducibilità del luogo al destinatario nonché
pagina 5 di 7 l'inesistenza della notifica, essendosi perfezionata con l'invio della raccomandata informativa (provata dalla produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, cfr. doc. 24 produzione documentale di parte opposta).
Emerge, inoltre, per tabulas che tale raccomandata sia stata consegnata a persona qualificata _1
, identificata in seno alla cartolina di ricevimento come “Addetto alla casa Ufficio o azienda”).
[...]
A tal riguardo l'opponente eccepisce che: “La prova del mancato perfezionarsi della notifica è data dalla insussistenza di alcun rapporto (di famiglia, di lavoro) tra l'opponente e la sig.ra , la _1
quale, dunque, non aveva alcun titolo per riceverlo”.
Giova, tuttavia, rilevare che la presenza del consegnatario della raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. presso l'abitazione dell'interessato giustifica una presunzione legale circa la sussistenza di un rapporto tra i due soggetti tale da ritenere fondata la successiva trasmissione.
La Suprema Corte ritiene che in tali casi possa configurarsi una “presunzione di ricezione” dovendosi
“ragionevolmente ritenere che le persone che per varie ragioni si trovino all'interno dell'abitazione del destinatario consegnino a loro volta il plico o l'atto al suo destinatario” (Cass. 10543/2019).
La raccomandata informativa è stata quindi legittimamente consegnata in data 01.03.2024 presso la residenza del destinatario a persona autorizzata a ricevere le raccomandate.
D'altra parte è evidente che tale soggetto abbia poi consegnato la raccomandata al il quale - Pt_1 conosciuto l'atto - ha proposto opposizione.
Laddove, invece, il non avesse avuto conoscenza della raccomandata ex art 140 c.p.c. (perché Pt_1
non consegnatagli dalla ) non avrebbe ritirato l'atto, non essendo al corrente della sua esistenza. _1
L'eccezione formulata da irca l'inammissibilità della spiegata opposizione Controparte_1
deve quindi trovare accoglimento.
Quest'ultima, fondata ed assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, preclude e priva di rilevanza l'esame delle ulteriori questioni attinenti al merito, prospettate dalle parti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, vanno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4214/2024 RG, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione de quo;
pagina 6 di 7 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Catania, 23 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
pagina 7 di 7
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4214/2024
tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANENTI Parte_1 C.F._1
FERDINANDO
ATTORE
e
(C.F. ), con il patrocinio degli avv. AREZZO MARIA e Controparte_1 P.IVA_1
AREZZO DOMENICO;
CONVENUTO
Oggi 23 aprile 2025 alle ore 9.55 innanzi al GI dott. Vera Marletta, sono comparsi:
Per l'avv. MANENTI FERDINANDO, oggi sostituito dall'avv. LA Parte_1
PIANA ALFINA Per l'avv. AREZZO MARIA e l'avv. AREZZO DOMENICO;
oggi Controparte_1 sostituiti dall'avv. BURGI' ADRIANA
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da atti e difese e chiedono che la causa venga decisa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. .
IL GIUDICE
dott. Vera Marletta
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Vera Marletta, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4214/2024 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in C.SO GARIBALDI N. Parte_1 C.F._1
90 MODICA;
rappresentato e difeso dall'avv. MANENTI FERDINANDO giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in VIA RISORGIMENTO N.53 97100 Controparte_1 P.IVA_1
RAGUSA; rappresentato e difeso dall'avv. AREZZO MARIA giusta procura in atti.
CONVENUTO
Decisa all'udienza del 23 aprile 2025 ai sensi dell'art.281 sexies cpc, sulle conclusioni precisate come da superiore verbale.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 15.04.2024 conveniva in giudizio, innanzi Parte_1
questo Tribunale, e proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
160/2024 emesso dal Tribunale di Catania in data 15.01.2024 con il quale veniva ingiunto a
Rappresentanze Italia S.r.l. società in liquidazione e ad esso opponente – n.q. di fideiussore – il pagamento in solido e senza dilazione della somma di € 72.802,52 per sorte capitale e di € 17.996,06 per interessi al 31.12.2017 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio) in favore della odierna opposta, in virtù del contratto di mutuo chirografario del 30.08.2012 e del contratto di fideiussione del
26.02.2009 (con integrazione del 12.08.2009).
L'opponente eccepiva la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, la decadenza della società convenuta dalla garanzia ex art. 1957 c.c. e la violazione del divieto di anatocismo.
Chiedeva, dunque, al Tribunale adito: “In via preliminare, previa fissazione di una udienza ad hoc – o inaudita altera parte – sospendere l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, anche solo limitatamente ai garanti, per le motivazioni in atti;
Nel merito: previo accertamento e conseguente declaratoria, revocare in quanto nullo e/o annullabile e/o illegittimo di diritto il Decreto Ingiuntivo n.
160/2024 emesso in data 15.01.2024 (R.G. 12867/2023) dal Tribunale di Catania;
in subordine accertarsi, tramite rettifica dei saldi, la minore somma dovuta in relazione a tutto quanto esposto e dedotto in atti, anche mediante CTU che individui e verifichi i parametri economici finanziari normativi ed i criteri contabili con riferimento ai contratti posti a fondamento della pretesa monitoria per cui è causa;
in ogni caso, per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare la nullità/inefficacia e/o risoluzione, anche parziale, delle fideiussioni rilasciate in favore della presunta debitrice principale;
con vittoria di spese e compensi di causa, da distrarre in favore del procuratore antistatario”.
Si costituiva in giudizio eccependo la legittimità della pretesa creditoria Controparte_1 azionata e l'infondatezza dell'opposizione avversaria e chiedendo a questo G.I.: “Rigettare con ogni formulazione, preliminarmente la richiesta di sospensione, e quindi l'opposizione proposta avverso il
D.I. n. 160/2024 per le causali di cui in narrativa, e questo confermando condannare parte opponente al pagamento delle spese e compensi del giudizio”.
Con decreto ex 171 bis cpc del 21.06.2024 il GI, verificata la costituzione del convenuto, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
Con ordinanza del 31.10.2024 questo G.I. rigettava la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e rinviava la causa per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 23.04.2025.
pagina 3 di 7 Indi all'udienza del 23.04.2025 sulle conclusioni precisate come in atti, la causa veniva decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Ciò posto, giova premettere in fatto quanto segue.
In data 30.08.2012, stipulava con la società Rappresentanze Italia s.r.l. (oggi Controparte_1
Rappresentanze Italia s.r.l. in liquidazione) il contratto di mutuo chirografario n. 0I B1 896619770 per l'importo di € 150.000,00 da rimborsare in 60 rate mensili.
La società pagava puntualmente solo la prima rata, provvedendo con ritardo al saldo delle rate dalla n.
2 alla n. 29 e omettendo in toto il pagamento delle rate dalla n. 30 alla n. 60.
Rimaneva, quindi, complessivamente inadempiente in relazione alla somma di € 72.802,52 per sorte capitale e di € 17.996,06 per interessi al 31.12.2017.
Delle obbligazioni nascenti dal rapporto de quo rispondeva solidalmente (socio Parte_1
al 95% della società nonché amministratore della stessa sin dalla sua costituzione) in virtù del contratto di fideiussione stipulato in data 26.02.2009 (con integrazione del 12.08.2009).
Del suddetto contratto di mutuo, veniva data disdetta con decadenza dal beneficio del termine e diffida di pagamento a mezzo raccomandate del 25.08.15 ricevute in data 04.09.2015 sia dalla debitrice che dal garante nonché successiva reitera di diffida del 23.11.15 (in atti).
I ripetuti solleciti rimanevano, tuttavia, inevasi.
Atteso il protrarsi dell'inadempimento della controparte in ordine al saldo dell'importo residuo dovuto, si determinava ad agire in giudizio onde recuperare il credito vantato nei Controparte_1
confronti della società Rappresentanze Italia s.r.l. nel frattempo posta in liquidazione.
Otteneva quindi - nei confronti della citata società e del suo fideiussore - il decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
Ciò premesso, va – innanzitutto - esaminata l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'opposizione, sollevata da Controparte_1
Segnatamente, parte opposta sostiene che l'opposizione de qua sarebbe tardiva poiché proposta dopo il termine previsto dalla legge (quindi oltre 40 giorni dalla notifica del d.i.).
All'uopo evidenzia che il ricorso e il decreto ingiuntivo venivano notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. presso la residenza del fideiussore - odierno opponente - in data 1.03.2024; il termine per proporre opposizione sarebbe, quindi, scaduto in data 10.04.2024.
L'opposizione in esame - notificata solo il 15.04.2024 – dovrebbe dunque ritenersi tardiva e pertanto inammissibile.
Giova, al riguardo, precisare che, ai fini della notificazione nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c. che prevede la pagina 4 di 7 necessità che venga prodotto in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio,
l'avviso di ricevimento o di compiuta giacenza della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale.
Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che: “Il termine di quaranta giorni per l'opposizione del decreto ingiuntivo, ove questo sia stato notificato ai sensi dell'articolo 140 c.p.c., decorre dal momento del perfezionamento del procedimento notificatorio per il destinatario, coincidente con quello in cui
l'avviso di deposito dell'atto alla casa comunale è entrato nella sua sfera di conoscibilità” (Cass. Civ., sez. II, ordinanza 21 luglio 2021, n. 20915).
Invero, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti del destinatario occorre: il deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
la raccomandata con avviso di ricevimento per dare notizia del deposito al destinatario.
Tale ultimo adempimento costituisce ulteriore garanzia per il destinatario.
Per questo motivo, si richiede che l'avviso di ricevimento debba essere allegato all'atto notificato e che la sua mancanza provochi la nullità della notificazione (Cass. S.U. 13.1.2005, n. 458).
La Suprema Corte ha, infatti, affermato che: “Occorre avere prova, non già della consegna, ma del fatto che la raccomandata di avviso sia effettivamente giunta al recapito del destinatario e tale prova è raggiunta a mezzo della produzione dell'avviso di ricevimento, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo. Infatti, l'avviso di ricevimento è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario” (Corte di Cassazione, ordinanza n. 15782 del 17 maggio 2022).
Orbene, nel caso in esame, la notifica del d.i. si è perfezionata in data 1.03.2024 atteso che in tale data è stata ricevuta la raccomandata informativa, come comprovato dalla produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento.
Pare, quindi, fondata l'eccezione di inammissibilità della proposta opposizione al d.i. - notificata in data 15.04.2024 - essendo stato provato documentalmente (cfr. doc. 28 comparsa responsiva - certificato di gennaio 2024, nonché certificato di residenza aggiornato a giugno 2024 allegato in atti) e non contestato dall'opponente, che l'indirizzo di spedizione (via Isonzo n. 13, San Gregorio di
Catania), ricavabile dalla raccomandata A/R ricevuta in data 1.03.2024, sia la residenza anagrafica dell'opponente, dovendosi escludere una non riconducibilità del luogo al destinatario nonché
pagina 5 di 7 l'inesistenza della notifica, essendosi perfezionata con l'invio della raccomandata informativa (provata dalla produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, cfr. doc. 24 produzione documentale di parte opposta).
Emerge, inoltre, per tabulas che tale raccomandata sia stata consegnata a persona qualificata _1
, identificata in seno alla cartolina di ricevimento come “Addetto alla casa Ufficio o azienda”).
[...]
A tal riguardo l'opponente eccepisce che: “La prova del mancato perfezionarsi della notifica è data dalla insussistenza di alcun rapporto (di famiglia, di lavoro) tra l'opponente e la sig.ra , la _1
quale, dunque, non aveva alcun titolo per riceverlo”.
Giova, tuttavia, rilevare che la presenza del consegnatario della raccomandata informativa di cui all'art. 140 c.p.c. presso l'abitazione dell'interessato giustifica una presunzione legale circa la sussistenza di un rapporto tra i due soggetti tale da ritenere fondata la successiva trasmissione.
La Suprema Corte ritiene che in tali casi possa configurarsi una “presunzione di ricezione” dovendosi
“ragionevolmente ritenere che le persone che per varie ragioni si trovino all'interno dell'abitazione del destinatario consegnino a loro volta il plico o l'atto al suo destinatario” (Cass. 10543/2019).
La raccomandata informativa è stata quindi legittimamente consegnata in data 01.03.2024 presso la residenza del destinatario a persona autorizzata a ricevere le raccomandate.
D'altra parte è evidente che tale soggetto abbia poi consegnato la raccomandata al il quale - Pt_1 conosciuto l'atto - ha proposto opposizione.
Laddove, invece, il non avesse avuto conoscenza della raccomandata ex art 140 c.p.c. (perché Pt_1
non consegnatagli dalla ) non avrebbe ritirato l'atto, non essendo al corrente della sua esistenza. _1
L'eccezione formulata da irca l'inammissibilità della spiegata opposizione Controparte_1
deve quindi trovare accoglimento.
Quest'ultima, fondata ed assorbente rispetto ad ogni altra valutazione, preclude e priva di rilevanza l'esame delle ulteriori questioni attinenti al merito, prospettate dalle parti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, liquidate nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa nonché all'attività difensiva concretamente espletata secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, vanno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania – Sezione Quarta civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
4214/2024 RG, così provvede: dichiara l'inammissibilità dell'opposizione de quo;
pagina 6 di 7 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.,
Catania, 23 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott.Vera Marletta
pagina 7 di 7