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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. II, sentenza 21/01/2026, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 252/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2307/2023 depositato il 18/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 392/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 20/03/2023
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT n. 0108490 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 293/2022 l' avv. Resistente_1, avvocato presso la EG IA, impugnava il silenzio rifiuto opposto ad una istanza di rimborso per €.3.254,39 - somma derivante da maggiore tassazione operata su emolumenti professionali maturati nel 2018 e corrisposti dalla EG
IA nel 2020.
Lamentava il ricorrente che tali emolumenti erano stati sottoposti a tassazione ordinaria, nel mentre dovevano essere sottoposti a tassazione separata, stante il ritardo nella corresponsione.
Richiamava a sostegno della propria tesi anche il regolamento regionale che aveva istituito il "fondo per la disciplina dei compensi regionali all'avvocatura regionale".
Radicatosi il contraddittorio l'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi, Ade) opponeva che non si poteva applicare la tassazione separata allorché il ritardo nei pagamenti sia fisiologico, e che nel caso di specie non vi era la prova che il ritardo potesse essere addebitato alla EG IA .
Con sentenza n. 392/203 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari accoglieva il ricorso.
Affermavano i primi giudici:
< consolidato un orientamento giurisprudenziale univoco, e da ultimo la Suprema Corte, che con pronuncia ordinanza n 3925/2022 ha affermato testualmente il principio secondo cui il ritardo nei pagamenti, tale d giustificare la "tassazione ordinaria", deve essere contenuto nei 120 giorni, per ritenersi "fisiologico">>;
< giudizi definiti nell'anno 2018 (giudizi conclusi con compensazione di spese ovvero con omessa pronunci sulle spese processuali) e che questi emolumenti sono stati erroneamente tassati con tassazione ordinaria e non già con tassazione separata da parte della EG IA sebbene erogati oltre il termine di gg. 120, definito" termine fisiologico" dalla Suprema Corte.>>.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 2307/2023 l'Ade interponeva appello.
Resisteva l'appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, così l'Ade censura l'impugnata sentenza richiamando alcuni principi affermati dalla
S.C.:
< siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa,
(come nel caso di specie), ma è anche necessario che il ritardo nella corresponsione non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici necessari per l'erogazione degli emolumenti>>;
< procedure, implichino necessariamente un disallineamento cronologico rispetto al periodo di maturazione del compenso, tale iato assume rilevanza, come presupposto della tassazione separata, soltanto quando il ritardo non sia fisiologico, ma esorbiti dalla normale dinamica del rapporto contrattuale, cui l'emolumento accede>>;
nella specie < valutazione doveva essere effettuata necessariamente dopo il 31 dicembre 2018, visto l'iter istruttorio per «comunicazioni parcelle da parte degli avvocati, l'impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei compensi professionali» appreso dalla lettura delle Determine Dirigenziali allegate alle istanze e considerato il breve lasso di tempo intercorso fra l'anno di maturazione dei compensi variabili (2018) e l'anno di tassazione (2020), si può ragionevolmente sostenere che, nel caso di specie, il ritardo sia assolutamente fisiologico con conseguenziale legittimità della tassazione ordinaria applicata>>;
< ritardo sia patologicamente imputabile alla EG IA e considerato che, vertendo la presente controversia in tema di restituzione di tributi, l'onere della prova dei fatti costitutivi il relativo diritto spetta all'appellato, per i motivi sopra esposti si ritiene non dovuto il rimborso di cui è causa>>.
L'Ade aggiunge che < motivazione, in quanto il Collegio giudicante ha omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li ha indicati senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento>>.
L'appello è fondato.
Cass. 6875/2025 (pronunciata in caso analogo di avvocato interno della EG IA) ha affermato: In materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R. non sono qualificabili come "arretrati" - soggetti a tassazione separata - gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, avvenuta nell'anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico alla natura del rapporto dal quale originano, essendo la necessaria conseguenza dell'espletamento di particolari procedure per la loro quantificazione ed effettiva liquidazione (cfr. Cass. V, n. 3581/2020). Punto di intersezione non è quindi il passaggio all'anno successivo, quanto la "fisiologia" del ritardo, in ragione delle procedure necessarie alla liquidazione. Nel caso dei giudici tributari la dilazione di pagamento è stata ritenuta fisiologica entro i 120 giorni (cfr. Cass. V, n. 5742/2022), ma così non può essere per i compensi degli avvocati interni ad Enti pubblici di varia sorta, con rapporto di lavoro contrattualizzato, in cui la procedura di liquidazione dei compensi variabili (c.d. "propine", mutuando la terminologia dell'Avvocatura di Stato) è soggetta alla redazione di notule, di visti interni e di liquidazione da parte dell'Ufficio personale, una volta che il singolo contenzioso sia definito e si possano quantificare le spese rifuse e gli esiti raggiunti.
Orbene, a seguito di richiesta di informazioni da parte dell'Ufficio, la EG IA ha precisato quanto segue con nota del 7.2.2022:
“il Regolamento Regionale n. 5 del 6 marzo 2017, pubblicato sul BURP n. 29 suppl. del 09/03/2017, in esecuzione del detto art. 9 del DL 90/2014 - ed anche in attuazione dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, nonché in conformità alle disposizioni normative di cui all'art. 37 del
CCNL del 23.12.19999 (Dirigenza Comparto Autonomie Locali), all'art. 27 del CCNL 14.9.2000, integrato e successivo al CCNL 1.4.1999 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali - ha disciplinato la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, con decorrenza 1° gennaio 2015, ovvero per tutti i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato a partire dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dalla data di conferimento del mandato, prevedendo una disciplina più snella e di più rapida applicazione.
Ai sensi dell'art. 2 del citato RR 5/2017 agli avvocati regionali competono, nella misura e con le modalità stabilite con il successivo art. 3, commi 1, 2 e 3, i compensi per l'attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della EG IA, espletata nell'ambito di procedimenti giudiziali in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale, che si concludano con esito favorevole all'Ente, nei limiti di cui al tetto finanziario colletto, di cui all'art. 9, co. 6, del DL 90/2014, e dei tetti individuali di ciascun avvocato, di cui al comma 7.
I compensi per i contenziosi vinti con spese compensate gravano su apposito stanziamento del Bilancio dell'Ente, denominato “Fondo per i compensi professionali agli Avvocati dell'Avvocatura Regionale”, alimentato nella misura e secondo le modalità di cui al citato art. 3 del Regolamento e, se non utilizzato nell'esercizio, confluiscono in un apposito accantonamento del risultato di amministrazione. A tal proposito, l'Avvocatura Regionale ha curato, in data 5.10.2019, la richiesta di un parere alla Corte sulla quantificazione del cd tetto finanziario collettivo, previsto dall'art. 9, co. 6, del DL 90/2014. La Corte dei
Conti, con deliberazione 97/2019/PAR del 30/10/2019, ha emesso il parere richiesto.
Chiarito il quadro regolatorio, questa Sezione:
- nell'anno 2019 ha concluso i procedimenti per i pagamenti dei compensi spettanti per le sentenze depositate nel 2014 - ultimo anno di vigenza del R.R. 2/2010 - (rimangono alcuni pagamenti da completare, nei confronti di due avvocati, per i compensi relativi ad alcune fattispecie residuali del regolamento previgente);
- nell'anno 2020 ha concluso i procedimenti per i pagamenti dei compensi spettanti per le sentenze depositate negli anni 2015 e 2018;
- nell'anno 2021, ha concluso i procedimenti per i pagamenti dei compensi spettanti per le sentenze depositate negli anni 2016, 2017 e 2019 (per quest'ultima annualità, sono stati completati i pagamenti dei compensi spettanti per le cause vinte con spese compensate e residuano i pagamenti, di limitato importo, dei compensi per i contenziosi vinti con spese recuperate dalla controparte, ai sensi dell'art. 9, co. 3 e 5, nei limiti dei tetti individuali di cui al co. 7).
Pertanto, con riferimento ai compensi professionali spettanti ai legali interni dell'Avvocatura per i giudizi definiti favorevolmente e con la compensazione delle spese di lite, depositati nell'anno 2018, con deliberazione n. 1316 del 07/08/2020, la Giunta Regionale ha autorizzato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione derivante da somme accantonate del risultato di amministrazione, per apportare gli stanziamenti sui pertinenti capitoli di spesa, dando atto che la spesa complessiva rispetta il limite di
€ 1.157.918,97 compreso di IRAP (€ 1.083.577,34 oltre IRAP), pari al tetto collettivo, di sensi dell'art. 9, co. 6, del DL 90/2014.
L'istruttoria svolta dal responsabile di PO (limitatamente alle n. 495 notule relative ai giudizi favorevoli definiti con la compensazione delle spese di lite presentate dagli avvocati regionali con riferimento ai provvedimenti depositati nell'anno 2018), è stata effettuata in osservanza dei criteri di riparto di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del RR 5/2017:
- tenendo conto del rispetto del “tetto finanziario collettivo” (per i giudizi definiti con la compensazione delle spese di lite) e di quello “retributivo individuale annuale” introdotti dall'art. 9, commi 6 e 7, DL
90/2014, conv. in L. 114/2014;
- tenendo conto delle novelle legislative intervenute e, quindi, dell'esatta applicazione dei diversi parametri / tariffe professionali intervenuti (DM 140/2012, DM 55/2014 e DM 37/2018) in relazione all'epoca in cui è stato conferito l'incarico;
- detraendo la quota parte da destinarsi - ai sensi del co. 3 del citato art.
5 - a trattamento accessorio incentivante del personale amministrativo in servizio presso l'Avvocatura;
e si è conclusa, per la parte di competenza di questa Sezione, con l'adozione delle determine dirigenziali recanti numero dalla 224 alla 249 del 26.8.2020>>.
Con successiva nota del 25 febbraio 2022 la EG ha ribadito che:
< dell'Avvocatura regionale per i casi di specie, si rileva sempre, con distinta e prefissata segmentazione temporale articolata su una pluralità di annualità, l'avvenuta definizione del giudizio con la pertinente pronuncia giudiziaria, la successiva presentazione della notula da parte di ciascun legale officiato, la susseguente validazione della stessa che consente, evidentemente, di determinare l'entità della posta di bilancio da utilizzare, cui corrisponde la relativa procedura (ordinaria) di utilizzo o autorizzazione della spesa, con adozione finale delle Determinazioni dirigenziali di liquidazione e pagamento dei menzionati compensi professionali, cui questo ufficio dà finalizzazione mediante inserimento nel primo cedolino paga utile ed applicazione delle relative ritenute fiscali.
Non si rilevano ritardi patologici attribuibili al sostituto d'imposta, anzi, la complessità dell'iter procedimentale descritto e seguito rende di fatto irrealizzabile un pagamento con diversa o più contratta articolazione temporale, rendendo del tutto fisiologica la liquidazione in periodi di imposta successivi, proprio per la particolarità delle procedure di quantificazione e corresponsione del quantum debeatur, cui corrispondono tempi giuridici e tecnici necessitati, strettamente correlati alla natura stessa degli emolumenti de quibus”.
Di analogo contenuto è la successiva nota del 7 maggio 2022.
Dunque, la EG ha dovuto provvedere alla liquidazione dei compensi all'esito della verifica dei risultati dei singoli procedimenti giudiziari, dell'esame delle notule degli avvocati, dei capitoli di spese e delle autorizzazioni degli uffici competenti.
Ne consegue che il pagamento dei compensi avvenuto nel 2020 appare, nella specie, fisiologico e conseguente al necessario espletamento delle procedure di quantificazione degli importi da erogare agli avvocati e alla successiva liquidazione.
L'appellato non ha specificamente contestato la necessità di tale iter amministrativo. ma ha, da un lato, eccepito la “mancata impugnazione, da parte dell'ufficio, della statuizione del giudice di prime cure relativa al carattere non fisiologico del ritardo nell'erogazione degli emolumenti arretrati in questione” e, dall'altro lato, ha sostenuto che il termine di 120 giorni è quello entro il quale è possibile affermare il carattere “fisiologico” del ritardo nella corresponsione di emolumenti arretrati da lavoro dipendente.
L'obiezione non coglie nel segno.
Premesso che il principio affermato dalla S.C. con la citata sentenza n. 6875/2025 (e con quella omologa n. 6878/2025) fa giustizia della tesi secondo cui il termine fisiologico” del ritardo nella corresponsione di emolumenti arretrati da lavoro dipendente è sempre quello di 120 giorni, l'Ufficio, laddove ha sostenuto che ai fini della tassazione separata “non è sufficiente che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa, (come nel caso di specie), ma è anche necessario che il ritardo nella corresponsione non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici necessari per l'erogazione degli emolumenti”, ha implicitamente, ma chiaramente, contestato che il termine di 120 giorni possa essere sempre considerato come quello oggettivamente fisiologico del ritardo, giacché ha sostenuto che occorre aver riguardo, invece, “ai tempi giuridici e tecnici necessari per l'erogazione degli emolumenti”.
In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettato il ricorso proposto dall'avv. Resistente_1.
L'originaria dubbiezza della lite (attestata dal diverso esito dei due gradi del giudizio) giustifica la integrale compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della IA accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'originario ricorso proposto dall'avv. Resistente_1.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Bari, 19 gennaio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NETTIS VITO FRANCESCO, Presidente e Relatore
CAVONE FRANCESCO, Giudice
GRECO RICCARDO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2307/2023 depositato il 18/10/2023
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 392/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BARI sez. 4 e pubblicata il 20/03/2023
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT n. 0108490 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso iscritto al n. R.G. 293/2022 l' avv. Resistente_1, avvocato presso la EG IA, impugnava il silenzio rifiuto opposto ad una istanza di rimborso per €.3.254,39 - somma derivante da maggiore tassazione operata su emolumenti professionali maturati nel 2018 e corrisposti dalla EG
IA nel 2020.
Lamentava il ricorrente che tali emolumenti erano stati sottoposti a tassazione ordinaria, nel mentre dovevano essere sottoposti a tassazione separata, stante il ritardo nella corresponsione.
Richiamava a sostegno della propria tesi anche il regolamento regionale che aveva istituito il "fondo per la disciplina dei compensi regionali all'avvocatura regionale".
Radicatosi il contraddittorio l'Agenzia delle Entrate (d'ora in poi, Ade) opponeva che non si poteva applicare la tassazione separata allorché il ritardo nei pagamenti sia fisiologico, e che nel caso di specie non vi era la prova che il ritardo potesse essere addebitato alla EG IA .
Con sentenza n. 392/203 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bari accoglieva il ricorso.
Affermavano i primi giudici:
< consolidato un orientamento giurisprudenziale univoco, e da ultimo la Suprema Corte, che con pronuncia ordinanza n 3925/2022 ha affermato testualmente il principio secondo cui il ritardo nei pagamenti, tale d giustificare la "tassazione ordinaria", deve essere contenuto nei 120 giorni, per ritenersi "fisiologico">>;
< giudizi definiti nell'anno 2018 (giudizi conclusi con compensazione di spese ovvero con omessa pronunci sulle spese processuali) e che questi emolumenti sono stati erroneamente tassati con tassazione ordinaria e non già con tassazione separata da parte della EG IA sebbene erogati oltre il termine di gg. 120, definito" termine fisiologico" dalla Suprema Corte.>>.
Con ricorso iscritto al n. R.G. 2307/2023 l'Ade interponeva appello.
Resisteva l'appellato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo, così l'Ade censura l'impugnata sentenza richiamando alcuni principi affermati dalla
S.C.:
< siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa,
(come nel caso di specie), ma è anche necessario che il ritardo nella corresponsione non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici necessari per l'erogazione degli emolumenti>>;
< procedure, implichino necessariamente un disallineamento cronologico rispetto al periodo di maturazione del compenso, tale iato assume rilevanza, come presupposto della tassazione separata, soltanto quando il ritardo non sia fisiologico, ma esorbiti dalla normale dinamica del rapporto contrattuale, cui l'emolumento accede>>;
nella specie < valutazione doveva essere effettuata necessariamente dopo il 31 dicembre 2018, visto l'iter istruttorio per «comunicazioni parcelle da parte degli avvocati, l'impegno di spesa, liquidazione e pagamento dei compensi professionali» appreso dalla lettura delle Determine Dirigenziali allegate alle istanze e considerato il breve lasso di tempo intercorso fra l'anno di maturazione dei compensi variabili (2018) e l'anno di tassazione (2020), si può ragionevolmente sostenere che, nel caso di specie, il ritardo sia assolutamente fisiologico con conseguenziale legittimità della tassazione ordinaria applicata>>;
< ritardo sia patologicamente imputabile alla EG IA e considerato che, vertendo la presente controversia in tema di restituzione di tributi, l'onere della prova dei fatti costitutivi il relativo diritto spetta all'appellato, per i motivi sopra esposti si ritiene non dovuto il rimborso di cui è causa>>.
L'Ade aggiunge che < motivazione, in quanto il Collegio giudicante ha omesso di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li ha indicati senza un'approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento>>.
L'appello è fondato.
Cass. 6875/2025 (pronunciata in caso analogo di avvocato interno della EG IA) ha affermato: In materia di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 17 T.U.I.R. non sono qualificabili come "arretrati" - soggetti a tassazione separata - gli emolumenti per i quali il ritardo nella loro corresponsione, avvenuta nell'anno successivo a quello di riferimento, sia fisiologico alla natura del rapporto dal quale originano, essendo la necessaria conseguenza dell'espletamento di particolari procedure per la loro quantificazione ed effettiva liquidazione (cfr. Cass. V, n. 3581/2020). Punto di intersezione non è quindi il passaggio all'anno successivo, quanto la "fisiologia" del ritardo, in ragione delle procedure necessarie alla liquidazione. Nel caso dei giudici tributari la dilazione di pagamento è stata ritenuta fisiologica entro i 120 giorni (cfr. Cass. V, n. 5742/2022), ma così non può essere per i compensi degli avvocati interni ad Enti pubblici di varia sorta, con rapporto di lavoro contrattualizzato, in cui la procedura di liquidazione dei compensi variabili (c.d. "propine", mutuando la terminologia dell'Avvocatura di Stato) è soggetta alla redazione di notule, di visti interni e di liquidazione da parte dell'Ufficio personale, una volta che il singolo contenzioso sia definito e si possano quantificare le spese rifuse e gli esiti raggiunti.
Orbene, a seguito di richiesta di informazioni da parte dell'Ufficio, la EG IA ha precisato quanto segue con nota del 7.2.2022:
“il Regolamento Regionale n. 5 del 6 marzo 2017, pubblicato sul BURP n. 29 suppl. del 09/03/2017, in esecuzione del detto art. 9 del DL 90/2014 - ed anche in attuazione dell'art. 7, comma 2, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18, nonché in conformità alle disposizioni normative di cui all'art. 37 del
CCNL del 23.12.19999 (Dirigenza Comparto Autonomie Locali), all'art. 27 del CCNL 14.9.2000, integrato e successivo al CCNL 1.4.1999 per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali - ha disciplinato la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale, con decorrenza 1° gennaio 2015, ovvero per tutti i giudizi conclusi con provvedimento pubblicato a partire dal 1° gennaio 2015, indipendentemente dalla data di conferimento del mandato, prevedendo una disciplina più snella e di più rapida applicazione.
Ai sensi dell'art. 2 del citato RR 5/2017 agli avvocati regionali competono, nella misura e con le modalità stabilite con il successivo art. 3, commi 1, 2 e 3, i compensi per l'attività professionale di assistenza, difesa e rappresentanza della EG IA, espletata nell'ambito di procedimenti giudiziali in qualunque grado innanzi a qualsiasi organo di giurisdizione ordinaria, amministrativa, tributaria e speciale, che si concludano con esito favorevole all'Ente, nei limiti di cui al tetto finanziario colletto, di cui all'art. 9, co. 6, del DL 90/2014, e dei tetti individuali di ciascun avvocato, di cui al comma 7.
I compensi per i contenziosi vinti con spese compensate gravano su apposito stanziamento del Bilancio dell'Ente, denominato “Fondo per i compensi professionali agli Avvocati dell'Avvocatura Regionale”, alimentato nella misura e secondo le modalità di cui al citato art. 3 del Regolamento e, se non utilizzato nell'esercizio, confluiscono in un apposito accantonamento del risultato di amministrazione. A tal proposito, l'Avvocatura Regionale ha curato, in data 5.10.2019, la richiesta di un parere alla Corte sulla quantificazione del cd tetto finanziario collettivo, previsto dall'art. 9, co. 6, del DL 90/2014. La Corte dei
Conti, con deliberazione 97/2019/PAR del 30/10/2019, ha emesso il parere richiesto.
Chiarito il quadro regolatorio, questa Sezione:
- nell'anno 2019 ha concluso i procedimenti per i pagamenti dei compensi spettanti per le sentenze depositate nel 2014 - ultimo anno di vigenza del R.R. 2/2010 - (rimangono alcuni pagamenti da completare, nei confronti di due avvocati, per i compensi relativi ad alcune fattispecie residuali del regolamento previgente);
- nell'anno 2020 ha concluso i procedimenti per i pagamenti dei compensi spettanti per le sentenze depositate negli anni 2015 e 2018;
- nell'anno 2021, ha concluso i procedimenti per i pagamenti dei compensi spettanti per le sentenze depositate negli anni 2016, 2017 e 2019 (per quest'ultima annualità, sono stati completati i pagamenti dei compensi spettanti per le cause vinte con spese compensate e residuano i pagamenti, di limitato importo, dei compensi per i contenziosi vinti con spese recuperate dalla controparte, ai sensi dell'art. 9, co. 3 e 5, nei limiti dei tetti individuali di cui al co. 7).
Pertanto, con riferimento ai compensi professionali spettanti ai legali interni dell'Avvocatura per i giudizi definiti favorevolmente e con la compensazione delle spese di lite, depositati nell'anno 2018, con deliberazione n. 1316 del 07/08/2020, la Giunta Regionale ha autorizzato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione derivante da somme accantonate del risultato di amministrazione, per apportare gli stanziamenti sui pertinenti capitoli di spesa, dando atto che la spesa complessiva rispetta il limite di
€ 1.157.918,97 compreso di IRAP (€ 1.083.577,34 oltre IRAP), pari al tetto collettivo, di sensi dell'art. 9, co. 6, del DL 90/2014.
L'istruttoria svolta dal responsabile di PO (limitatamente alle n. 495 notule relative ai giudizi favorevoli definiti con la compensazione delle spese di lite presentate dagli avvocati regionali con riferimento ai provvedimenti depositati nell'anno 2018), è stata effettuata in osservanza dei criteri di riparto di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del RR 5/2017:
- tenendo conto del rispetto del “tetto finanziario collettivo” (per i giudizi definiti con la compensazione delle spese di lite) e di quello “retributivo individuale annuale” introdotti dall'art. 9, commi 6 e 7, DL
90/2014, conv. in L. 114/2014;
- tenendo conto delle novelle legislative intervenute e, quindi, dell'esatta applicazione dei diversi parametri / tariffe professionali intervenuti (DM 140/2012, DM 55/2014 e DM 37/2018) in relazione all'epoca in cui è stato conferito l'incarico;
- detraendo la quota parte da destinarsi - ai sensi del co. 3 del citato art.
5 - a trattamento accessorio incentivante del personale amministrativo in servizio presso l'Avvocatura;
e si è conclusa, per la parte di competenza di questa Sezione, con l'adozione delle determine dirigenziali recanti numero dalla 224 alla 249 del 26.8.2020>>.
Con successiva nota del 25 febbraio 2022 la EG ha ribadito che:
< dell'Avvocatura regionale per i casi di specie, si rileva sempre, con distinta e prefissata segmentazione temporale articolata su una pluralità di annualità, l'avvenuta definizione del giudizio con la pertinente pronuncia giudiziaria, la successiva presentazione della notula da parte di ciascun legale officiato, la susseguente validazione della stessa che consente, evidentemente, di determinare l'entità della posta di bilancio da utilizzare, cui corrisponde la relativa procedura (ordinaria) di utilizzo o autorizzazione della spesa, con adozione finale delle Determinazioni dirigenziali di liquidazione e pagamento dei menzionati compensi professionali, cui questo ufficio dà finalizzazione mediante inserimento nel primo cedolino paga utile ed applicazione delle relative ritenute fiscali.
Non si rilevano ritardi patologici attribuibili al sostituto d'imposta, anzi, la complessità dell'iter procedimentale descritto e seguito rende di fatto irrealizzabile un pagamento con diversa o più contratta articolazione temporale, rendendo del tutto fisiologica la liquidazione in periodi di imposta successivi, proprio per la particolarità delle procedure di quantificazione e corresponsione del quantum debeatur, cui corrispondono tempi giuridici e tecnici necessitati, strettamente correlati alla natura stessa degli emolumenti de quibus”.
Di analogo contenuto è la successiva nota del 7 maggio 2022.
Dunque, la EG ha dovuto provvedere alla liquidazione dei compensi all'esito della verifica dei risultati dei singoli procedimenti giudiziari, dell'esame delle notule degli avvocati, dei capitoli di spese e delle autorizzazioni degli uffici competenti.
Ne consegue che il pagamento dei compensi avvenuto nel 2020 appare, nella specie, fisiologico e conseguente al necessario espletamento delle procedure di quantificazione degli importi da erogare agli avvocati e alla successiva liquidazione.
L'appellato non ha specificamente contestato la necessità di tale iter amministrativo. ma ha, da un lato, eccepito la “mancata impugnazione, da parte dell'ufficio, della statuizione del giudice di prime cure relativa al carattere non fisiologico del ritardo nell'erogazione degli emolumenti arretrati in questione” e, dall'altro lato, ha sostenuto che il termine di 120 giorni è quello entro il quale è possibile affermare il carattere “fisiologico” del ritardo nella corresponsione di emolumenti arretrati da lavoro dipendente.
L'obiezione non coglie nel segno.
Premesso che il principio affermato dalla S.C. con la citata sentenza n. 6875/2025 (e con quella omologa n. 6878/2025) fa giustizia della tesi secondo cui il termine fisiologico” del ritardo nella corresponsione di emolumenti arretrati da lavoro dipendente è sempre quello di 120 giorni, l'Ufficio, laddove ha sostenuto che ai fini della tassazione separata “non è sufficiente che gli emolumenti siano corrisposti in un periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata prestata l'attività lavorativa, (come nel caso di specie), ma è anche necessario che il ritardo nella corresponsione non sia fisiologico rispetto ai tempi giuridici e tecnici necessari per l'erogazione degli emolumenti”, ha implicitamente, ma chiaramente, contestato che il termine di 120 giorni possa essere sempre considerato come quello oggettivamente fisiologico del ritardo, giacché ha sostenuto che occorre aver riguardo, invece, “ai tempi giuridici e tecnici necessari per l'erogazione degli emolumenti”.
In conclusione, l'appello va accolto e, in riforma dell'impugnata sentenza, va rigettato il ricorso proposto dall'avv. Resistente_1.
L'originaria dubbiezza della lite (attestata dal diverso esito dei due gradi del giudizio) giustifica la integrale compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della IA accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'originario ricorso proposto dall'avv. Resistente_1.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Bari, 19 gennaio 2026
Il Presidente estensore dott. Vito Francesco Nettis