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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 24/11/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Nr.283/2023 R.G. Trib.
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, AR AM, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 05.11.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Vitello (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Caltanissetta nella via Malta n. 10,
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo (C.F. e C.F._3
AN DO (C.F. ), - in virtù di procura generale alle liti conferita con C.F._4 atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in data 23.1.2023, Racc. 7131, Rep. Persona_1
37590 - ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta Via Cavour n. 116, presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 08.03.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha premesso di aver prestato attività agricola, negli anni: 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, con la mansione di bracciante agricolo stagionale, alle dipendenze dell'azienda agricola AR PE, per 102 giornate lavorative agricole.
Che l' di Caltanissetta, con n. 5 provvedimenti del 13-14 ottobre 2022 (allegati al CP_1 ricorso), intimava al ricorrente di pagare i seguenti importi: € 2.682,74 per l'anno 2010; € 2.779,85 per il 2011; € 2.780,58 per il 2012; € 2.658,20 per il 2013; € 2.779,85 per il 2014, con la seguente motivazione: “sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nomativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”.
Ciò posto, il deducendo la illegittimità del provvedimento di disconoscimento e Parte_1 assumendo di avere svolto attività lavorativa in favore della ditta citata, con il presente ricorso ha chiesto: “- ritenere e dichiarare il diritto del Signor al riconoscimento delle Parte_1 giornate lavorative per tutti gli anni in contestazione con con conseguente diritto al riconoscimento dell'iscrizione del proprio nominativo negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- per l'effetto condannare l' convenuto all'iscrizione del nominativo del ricorrente nel citato CP_1 elenco, con ogni conseguenza di legge;
-e, conseguentemente dichiarare il diritto del signor alla ritenzione di quanto Parte_1 liquidato a titolo di indennità di disoccupazione agricola per tuti gli anni in contestazione;
- e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal signor a titolo di indennità Parte_1 di disoccupazione agricola;
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si è tempestivamente costituito l' CP_1 che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso essendo divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli non avendo provveduto all'impugnazione nel termine di 120 giorni stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 22,
DL 7/70, conv. con L. 83/70.
Nel merito e in via subordinata, ha chiesto il rigetto del ricorso anche alla luce delle verifiche ispettive condotte presso l'azienda BI e i cui esiti sono contenuti nel verbale di accertamento allegato alla memoria, dalle quali sono emerse gravi anomalie in ordine all'attività agricola denunciata dalla società datrice di lavoro oltre che dalle ulteriori indagini penali che hanno portato alla richiesta, da parte della presso il Tribunale di Enna, di rinvio Controparte_2
a giudizio del Bilardi per il reato di truffa ai danni dell' consistente nell'assunzione fittizia di CP_1
515 braccianti agricoli nonché del Decreto Penale di Condanna n. 190/18 (doc. 21) emesso nei confronti del ricorrente per i seguenti reati: “reato p.e p. dall'art. 110-640 comma 2 n. 1 cp (truffa ai danni dello )”. CP_3 L'istruttoria ha avuto luogo attraverso l'esame delle prove documentali in atti ritenuta la superfluità delle prove orali richieste.
La causa pertanto è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 05.11.2025, non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
***
Preliminarmente va esaminata, stante la natura assorbente, l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, formulata dall' ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, convertito in L. CP_1
n. 83/1970.
Il rilievo è fondato pertanto il ricorso deve essere respinto.
Stabilisce il menzionato art. 22 che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
La giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento ormai costante, evidenziato la natura di decadenza sostanziale del predetto termine di 120 giorni previsto per la proposizione del ricorso giudiziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 8 della l. n. 533 del 1973
(cfr., ex plurimis, Cass. 1ottobre 1997, n. 9595; 21 aprile 2001, n. 5942; 8 novembre 2003, n.
16803; 10 agosto 2004, n. 15460; 18 maggio 2005, n. 10393).
Tale interpretazione è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 192 del 2005, non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini di decadenza, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi).
Quanto alla decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, che fa riferimento ai “provvedimenti definitivi” adottati ai sensi del medesimo decreto, giova rilevare che la definitività dell'atto impugnato può discendere, alternativamente, dalla definizione, nei termini di legge, del procedimento instaurato a seguito di ricorso alla competente autorità amministrativa ovvero dalla mancata contestazione in sede amministrativa del provvedimento medesimo con conseguente inutile spirare del termine previsto per la proposizione del ricorso amministrativo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, il riferimento contenuto nel D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi “va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato”
(Cass. civ., sez. lav., 10 febbraio 2014, n. 2898). Con riferimento a questa seconda ipotesi, deve considerarsi che la disciplina dettata dall'art. 17 del menzionato D.L. n. 7/1970, concernente i ricorsi amministrativi presentati avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi, pur non abrogata formalmente, è stata integralmente sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n.
375/1993, come ritenuto dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass., 15 dicembre 2016, n. 25925) e reso evidente dalla disposizione transitoria contenuta nel comma 3.
Il richiamato art. 11 d.lgs. n. 375/1993 ha previsto la possibilità di proporre, contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e contro la non iscrizione, entro il termine di trenta giorni, ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. Il comma secondo dello stesso articolo stabilisce, poi, che, contro le decisioni della commissione provinciale, può essere proposto, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al Servizio contributi agricoli unificati, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto.
Orbene, con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di 120 giorni per il ricorso giurisdizionale, l'orientamento ormai invalso nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr., da ultimo, sez. lav., 21 marzo 2017, n. 7180) è quello di ritenere che, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 375/1993, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorra dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., in senso conforme, Cass. n. 2898 del 2014, cit.; Cass.
27.12.2011, n. 29070; Cass. 16.1.2007, n. 813).
Nell'ipotesi in cui, invece, l'interessato non si sia attivato nel prescritto termine di trenta giorni per proporre tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione Integrazione Salariale
ER CO (CISOA) avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi, il provvedimento medesimo diverrà “definitivo” e l'azione giudiziaria dovrà essere esercitata entro i 120 giorni successivi alla scadenza del termine medesimo di 30 giorni, stabilito per la presentazione del primo dei due ricorsi amministrativi, dovendosi escludere, invece, che alla presentazione di un ricorso tardivo consegua la possibilità di uno spostamento in avanti del dies a quo del suddetto termine di decadenza (cfr. Cass. civ., 29 maggio 2007, n. 12603).
Nella fattispecie in esame, l'Istituto previdenziale ha dato prova dell'avvenuta notifica del provvedimento di cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli delle giornate lavorative denunciate in favore del ricorrente per gli anni dal 2010 al 2014, mediante pubblicazione sul proprio sito del secondo elenco nominativo trimestrale relativo al 2017 degli ER CO a tempo determinato, dei Compartecipanti Familiari, Piccoli Coloni e Piccoli Coltivatori (pubblicato sul sito
INTERNET dell'Istituto dal 15/09/2017 al 16/10/2017-allegato in comparsa di costituzione-).
Nel predetto elenco alle pagine 3 e 4 dal n. 30 al n. 34 risulta il nominativo del ricorrente, gli anni d'interesse (dal 2010 al 2014), le giornate originariamente iscritte e, infine, quelle risultanti a seguito della variazione e pari zero.
Tale modalità di notificazione è conforme al dettato di cui all'art. 38, comma 7, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge di conversione n. 111/2011, secondo cui “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1 pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione…”.
Dunque, dalla data del 16.10.2017, giorno ultimo di pubblicazione dell'elenco, inizia a decorrere il termine di 120 giorni per la definizione del procedimento amministrativo nonché quello, ulteriore, di 120 giorni ex art. 22, DL 7/70 per l'impugnazione giudiziaria.
Ora, nel caso di specie, il ricorrente non ha proposto ricorso amministrativo avverso il superiore provvedimento di cancellazione dagli elenchi al competente CISOA, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 11 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, sicché la cancellazione è divenuta definitiva.
Il ricorso giudiziario è stato depositato in data 08.03.2023, quindi ben oltre lo spirare del termine di 120 giorni di cui all'art. 22 D.L. del 1970, n. 7, decorrenti dalla data di definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Ciò posto, il ricorrente è decaduto dalla possibilità di muovere qualsivoglia contestazione alla cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2010 al 2014.
La definitività del provvedimento comporta anche l'infondatezza nel merito delle domande volte alla dichiarazione di legittimità delle prestazioni erogate.
La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a "provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi".
È sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione del provvedimento stesso.
Deve dunque dichiararsi l'intervenuta decadenza del ricorrente dall'azione con conseguente inammissibilità del ricorso.
Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
Caltanissetta, 24 novembre 2025
Il GOP
AR AM
R E P UB B L IC A I T A LI A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Caltanissetta, AR AM, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 05.11.2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da
nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Vitello (C.F. ) ed elettivamente C.F._2 domiciliato in Caltanissetta nella via Malta n. 10,
- ricorrente contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti dell'INPS Carmelo Russo (C.F. e C.F._3
AN DO (C.F. ), - in virtù di procura generale alle liti conferita con C.F._4 atto a rogito del dott. notaio in Fiumicino, in data 23.1.2023, Racc. 7131, Rep. Persona_1
37590 - ed elettivamente domiciliato in Caltanissetta Via Cavour n. 116, presso l'avvocatura distrettuale dell' CP_1
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato il 08.03.2023 il ricorrente indicato in epigrafe ha premesso di aver prestato attività agricola, negli anni: 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, con la mansione di bracciante agricolo stagionale, alle dipendenze dell'azienda agricola AR PE, per 102 giornate lavorative agricole.
Che l' di Caltanissetta, con n. 5 provvedimenti del 13-14 ottobre 2022 (allegati al CP_1 ricorso), intimava al ricorrente di pagare i seguenti importi: € 2.682,74 per l'anno 2010; € 2.779,85 per il 2011; € 2.780,58 per il 2012; € 2.658,20 per il 2013; € 2.779,85 per il 2014, con la seguente motivazione: “sono stati corrisposti trattamenti di famiglia non spettanti a causa della mancanza dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nomativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”.
Ciò posto, il deducendo la illegittimità del provvedimento di disconoscimento e Parte_1 assumendo di avere svolto attività lavorativa in favore della ditta citata, con il presente ricorso ha chiesto: “- ritenere e dichiarare il diritto del Signor al riconoscimento delle Parte_1 giornate lavorative per tutti gli anni in contestazione con con conseguente diritto al riconoscimento dell'iscrizione del proprio nominativo negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- per l'effetto condannare l' convenuto all'iscrizione del nominativo del ricorrente nel citato CP_1 elenco, con ogni conseguenza di legge;
-e, conseguentemente dichiarare il diritto del signor alla ritenzione di quanto Parte_1 liquidato a titolo di indennità di disoccupazione agricola per tuti gli anni in contestazione;
- e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto dal signor a titolo di indennità Parte_1 di disoccupazione agricola;
Fissata l'udienza per la comparizione delle parti, si è tempestivamente costituito l' CP_1 che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso essendo divenuto definitivo il provvedimento di cancellazione del ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli non avendo provveduto all'impugnazione nel termine di 120 giorni stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 22,
DL 7/70, conv. con L. 83/70.
Nel merito e in via subordinata, ha chiesto il rigetto del ricorso anche alla luce delle verifiche ispettive condotte presso l'azienda BI e i cui esiti sono contenuti nel verbale di accertamento allegato alla memoria, dalle quali sono emerse gravi anomalie in ordine all'attività agricola denunciata dalla società datrice di lavoro oltre che dalle ulteriori indagini penali che hanno portato alla richiesta, da parte della presso il Tribunale di Enna, di rinvio Controparte_2
a giudizio del Bilardi per il reato di truffa ai danni dell' consistente nell'assunzione fittizia di CP_1
515 braccianti agricoli nonché del Decreto Penale di Condanna n. 190/18 (doc. 21) emesso nei confronti del ricorrente per i seguenti reati: “reato p.e p. dall'art. 110-640 comma 2 n. 1 cp (truffa ai danni dello )”. CP_3 L'istruttoria ha avuto luogo attraverso l'esame delle prove documentali in atti ritenuta la superfluità delle prove orali richieste.
La causa pertanto è stata rinviata per discussione e decisione all'udienza del 05.11.2025, non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nei termini meglio precisati con precedente ordinanza ritualmente comunicata alle parti.
Il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti alla scadenza del termine previsto dall'art. 127 ter c.p.c., decide, fuori udienza, la controversia con sentenza.
***
Preliminarmente va esaminata, stante la natura assorbente, l'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria, formulata dall' ai sensi dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, convertito in L. CP_1
n. 83/1970.
Il rilievo è fondato pertanto il ricorso deve essere respinto.
Stabilisce il menzionato art. 22 che “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
La giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento ormai costante, evidenziato la natura di decadenza sostanziale del predetto termine di 120 giorni previsto per la proposizione del ricorso giudiziale, così da non essere suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 8 della l. n. 533 del 1973
(cfr., ex plurimis, Cass. 1ottobre 1997, n. 9595; 21 aprile 2001, n. 5942; 8 novembre 2003, n.
16803; 10 agosto 2004, n. 15460; 18 maggio 2005, n. 10393).
Tale interpretazione è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale, con sentenza n. 192 del 2005, non in contrasto con i precetti degli artt. 3 e 38 Cost., in base al rilievo che la previsione degli indicati termini di decadenza, per contestare in sede giurisdizionale i provvedimenti di iscrizione o di mancata iscrizione ovvero di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, è giustificata dall'esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione, avuto riguardo al fatto che essa costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali (quali l'indennità di malattia e di maternità) collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l'accredito, in ciascun anno, dei contributi (corrispondenti al numero di giornate risultanti dagli elenchi stessi).
Quanto alla decorrenza del termine decadenziale previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7/1970, che fa riferimento ai “provvedimenti definitivi” adottati ai sensi del medesimo decreto, giova rilevare che la definitività dell'atto impugnato può discendere, alternativamente, dalla definizione, nei termini di legge, del procedimento instaurato a seguito di ricorso alla competente autorità amministrativa ovvero dalla mancata contestazione in sede amministrativa del provvedimento medesimo con conseguente inutile spirare del termine previsto per la proposizione del ricorso amministrativo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, infatti, il riferimento contenuto nel D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi “va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto dei previsti gravami amministrativi, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso aperto su ricorso dell'interessato”
(Cass. civ., sez. lav., 10 febbraio 2014, n. 2898). Con riferimento a questa seconda ipotesi, deve considerarsi che la disciplina dettata dall'art. 17 del menzionato D.L. n. 7/1970, concernente i ricorsi amministrativi presentati avverso l'iscrizione o la mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura ovvero contro la cancellazione dagli elenchi stessi, pur non abrogata formalmente, è stata integralmente sostituita dall'art. 11 del d.lgs. n.
375/1993, come ritenuto dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cass., 15 dicembre 2016, n. 25925) e reso evidente dalla disposizione transitoria contenuta nel comma 3.
Il richiamato art. 11 d.lgs. n. 375/1993 ha previsto la possibilità di proporre, contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e contro la non iscrizione, entro il termine di trenta giorni, ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto. Il comma secondo dello stesso articolo stabilisce, poi, che, contro le decisioni della commissione provinciale, può essere proposto, entro trenta giorni, ricorso alla commissione centrale preposta al Servizio contributi agricoli unificati, che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente detto termine, il ricorso si intende respinto.
Orbene, con riferimento al dies a quo di decorrenza del termine decadenziale di 120 giorni per il ricorso giurisdizionale, l'orientamento ormai invalso nella giurisprudenza della Corte di
Cassazione (cfr., da ultimo, sez. lav., 21 marzo 2017, n. 7180) è quello di ritenere che, in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi ai sensi dell'art. 11, d.lgs. n. 375/1993, il termine di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorra dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità ad un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto ex lege dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza (cfr., in senso conforme, Cass. n. 2898 del 2014, cit.; Cass.
27.12.2011, n. 29070; Cass. 16.1.2007, n. 813).
Nell'ipotesi in cui, invece, l'interessato non si sia attivato nel prescritto termine di trenta giorni per proporre tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione Integrazione Salariale
ER CO (CISOA) avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi, il provvedimento medesimo diverrà “definitivo” e l'azione giudiziaria dovrà essere esercitata entro i 120 giorni successivi alla scadenza del termine medesimo di 30 giorni, stabilito per la presentazione del primo dei due ricorsi amministrativi, dovendosi escludere, invece, che alla presentazione di un ricorso tardivo consegua la possibilità di uno spostamento in avanti del dies a quo del suddetto termine di decadenza (cfr. Cass. civ., 29 maggio 2007, n. 12603).
Nella fattispecie in esame, l'Istituto previdenziale ha dato prova dell'avvenuta notifica del provvedimento di cancellazione dagli elenchi degli operai agricoli delle giornate lavorative denunciate in favore del ricorrente per gli anni dal 2010 al 2014, mediante pubblicazione sul proprio sito del secondo elenco nominativo trimestrale relativo al 2017 degli ER CO a tempo determinato, dei Compartecipanti Familiari, Piccoli Coloni e Piccoli Coltivatori (pubblicato sul sito
INTERNET dell'Istituto dal 15/09/2017 al 16/10/2017-allegato in comparsa di costituzione-).
Nel predetto elenco alle pagine 3 e 4 dal n. 30 al n. 34 risulta il nominativo del ricorrente, gli anni d'interesse (dal 2010 al 2014), le giornate originariamente iscritte e, infine, quelle risultanti a seguito della variazione e pari zero.
Tale modalità di notificazione è conforme al dettato di cui all'art. 38, comma 7, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dalla legge di conversione n. 111/2011, secondo cui “A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l' provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la CP_1 pubblicazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione…”.
Dunque, dalla data del 16.10.2017, giorno ultimo di pubblicazione dell'elenco, inizia a decorrere il termine di 120 giorni per la definizione del procedimento amministrativo nonché quello, ulteriore, di 120 giorni ex art. 22, DL 7/70 per l'impugnazione giudiziaria.
Ora, nel caso di specie, il ricorrente non ha proposto ricorso amministrativo avverso il superiore provvedimento di cancellazione dagli elenchi al competente CISOA, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 11 del d.lgs. 11 agosto 1993, n. 375, sicché la cancellazione è divenuta definitiva.
Il ricorso giudiziario è stato depositato in data 08.03.2023, quindi ben oltre lo spirare del termine di 120 giorni di cui all'art. 22 D.L. del 1970, n. 7, decorrenti dalla data di definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
Ciò posto, il ricorrente è decaduto dalla possibilità di muovere qualsivoglia contestazione alla cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per gli anni dal 2010 al 2014.
La definitività del provvedimento comporta anche l'infondatezza nel merito delle domande volte alla dichiarazione di legittimità delle prestazioni erogate.
La decadenza dall'azione giudiziaria ha pacificamente natura sostanziale e quindi la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi con l'iscrizione negli elenchi nominativi, come confermato dalla lettera della legge che fa riferimento a "provvedimenti definitivi da cui derivi una lesione di diritti soggettivi".
È sicuramente vero che gli atti amministrativi di cancellazione dagli elenchi non impediscono di procedere all'accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro, ma ciò vale solo nelle ipotesi in cui non si sia verificata, come nella specie, la decadenza dall'impugnazione del provvedimento stesso.
Deve dunque dichiararsi l'intervenuta decadenza del ricorrente dall'azione con conseguente inammissibilità del ricorso.
Le spese di giudizio sono irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, nella causa in epigrafe indicata
- dichiara inammissibile il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese del giudizio;
Caltanissetta, 24 novembre 2025
Il GOP
AR AM