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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 06/03/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 966/2024
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 06/03/2025, alle ore 11:24, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: presente con l'Avv. MANASSERO DANIELA;
Parte_1
Per , nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice VISTI gli artt. 416, 291 e 171 ult. co. c.p.c. RILEVATE la regolarità e il perfezionamento della notificazione telematica nei confronti del convenuto (v. deposito della ricevuta di avvenuta consegna del gestore di posta elettronica del destinatario, ex art. 6 dpr 68/2005; v. altresì specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 per il formato .eml o .msg);
P.q.m.
DICHIARA la contumacia del convenuto . Controparte_1
L'avv. MANASSERO fa presente che pur avendo la ricorrente rassegnato le dimissioni il 18.1.2024, quanto richiesto in ricorso a titolo di ferie, festività e rol non godute è quanto risulta dall'ultima busta paga consegnata di settembre 2023. Fa presente che si tratterebbe dei dati dell'ultima busta paga di settembre 2023, moltiplicati per la retribuzione oraria. Su invito del Giudice, ricalcola il quantum delle pretese di ferie, rol, festività. La ricorrente dichiara di ridurre la domanda per ferie, permessi ed ex festività come segue, chiedendoli sulla base della busta paga di settembre 2023. Il maturato ferie è di 670 €, il maturato permessi è di 104 €, il maturato ex festività è di 349 €. Domanda dunque tali importi per tali titoli. Dichiara di rinunciare al rateo di 13ma mensilità di € 106,83. Sul TFR fa presente che vi è in atti la C.u. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 966/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MANASSERO Parte_1 C.F._1
. GI , presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 24/12/2024, ha convenuto Parte_1 [...]
davanti al Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo: Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente per il periodo dal 01.04.2021 al 18.01.2024, con inquadramento nel livello 5° del CCNL Imprese Pulizie Artigiane, qualifica di operaia, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- dell'inadempimento imputabile a controparte, consistente nell'omesso versamento della retribuzione dei mesi di novembre, dicembre del 2023 e di gennaio 2024 – per cui ometteva la consegna della relativa busta paga-, della 13ma mensilità per il 2023, del TFR e delle competenze di fine rapporto, pari ad €
10.111,87, di cui € a titolo di 3.426,99;
- dei dati risultanti dalle buste paga prodotte e dalla certificazione unica;
- della diffida ad adempiere datata 18.06.2024.
Parte ricorrente ha domandato di accertare il rispettivo diritto alla retribuzione, al TFR ed alle competenze di fine rapporto e di condannare controparte a corrispondere in suo favore l'importo di € 10.111,87.
Parte resistente non si è costituita nel presente giudizio, nonostante la regolare notificazione perfezionatasi nei suoi confronti a mezzo pec all'indirizzo ini-pec, in data 14.01.2025. Il Giudice ne ha dichiarato la contumacia a verbale di udienza.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti, senza necessità di istruttoria orale.
All'udienza, previa discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione. Pag. 1 di 5 Il ricorso merita accoglimento per i motivi che si vanno ad esporre.
a) Rapporto di lavoro e scadenza.
Parte ricorrente ha dimostrato – in base alla documentazione prodotta- la sussistenza, durata e tipologia del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente, per il periodo dal 01.04.2021 al 18.01.2024, (v. modulo
Unilav delle dimissioni volontarie;
v. buste paga in atti;
v. lettera di assunzione;
v. certificazione unica datoriale, docc. nn. da 2 a 5 compresi, ric.).
Dai listini paga prodotti emergono una serie di elementi di rilievo quali la data di assunzione, la qualifica posseduta, il livello di inquadramento. Dal listino paga di settembre del 2023 emergono i dati per ferie, ex festività e permessi residui, maturati e non goduti.
Provati la fonte negoziale del diritto offerta dal rapporto di lavoro ed il termine di scadenza, la ricorrente ha dimostrato an e quantum del credito vantato a titolo di retribuzione, di TFR e competenze di fine rapporto non corrisposti.
Parte ricorrente ha dedotto la circostanza dell'inadempimento del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni e parte resistente, rimasta contumace, non ha fornito prova di aver adempiuto alla propria obbligazione.
b) Principi applicabili.
Allegato l'inadempimento, è onere della resistente fornire prova dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi, in base ai principi generali in materia, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza: “spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (v. cass. civ. sez. lav. sent. n. 4512 del 1992); v. anche “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]”(così, il noto arresto della Cass. civ. Sez. Unite,
30/10/2001, Sent. n. 13533 e ss. conformi;
Cass. civ., Sez. III, 28/01/2002, n. 982; Cass. civ., Sez. lavoro,
09/02/2004, n. 2387; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 11/11/2008, n. 26953; Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
20/01/2015, n. 826; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 04/01/2019, n. 98; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
20/01/2020, n. 1080; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/11/2021, n. 36057; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
22/06/2022, n. 20150; cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 27/02/2023, n. 5853).
La resistente non ha assolto all'onere della prova circa il fatto estintivo -o modificativo o impeditivo- della altrui pretesa (es. dimostrando l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione tramite il pagamento) e per ciò solo la domanda merita di essere accolta.
Pag. 2 di 5 c) Quantum e statuizioni finali.
In virtù della fondatezza del ricorso, controparte deve essere condannata al pagamento dei seguenti importi lordi, ricalcolati a seguito delle rinunce (al rateo di 13ma mensilità) e delle rettifiche (a permessi, ferie, festività) operate dalla ricorrente a verbale di udienza dietro chiarimenti del Giudice: - complessivi € 3.570,47 a titolo di retribuzione dei mesi di novembre (€ 1.417,69), dicembre (€ 1.365,18) del 2023 e di gennaio (€ 787,60) del
2024; - € 1.282,01 a titolo di tredicesima 2023; - € 670,00 a titolo di ferie residue non godute;
- € 104,00 a titolo di permessi r.o.l.; - € 349,00 a titolo di ex festività; - € 3.426,99 a titolo di TFR (come da conteggi in atti e rettifiche operate a verbale di udienza, nonché i dati del listino di settembre del 2023 e il residuo TFR di cui alla certificazione unica datoriale, pari ad € 2.834,93).
Il conteggio di parte può essere posto a fondamento del decidere1: parte ricorrente, infatti, ha correttamente computato le spettanze retributive, applicando le norme del CCNL di riferimento.
Sulle somme così dovute vanno computati ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici Istat
(con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di scadenza fino al saldo effettivo.
d) Condanna alle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri minimi per la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, senza considerare la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit. Con distrazione dei compensi in favore dei procuratori antistatari della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto di e per l'effetto, Parte_1
a. condanna la resistente contumace a pagare in suo favore l'importo complessivo lordo di €
9.402,47 a titolo di retribuzione e competenze di fine rapporto, di cui € 3.426,99 a titolo di
TFR;
2) condanna altresì la parte contumace al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per competenze professionali, oltre spese generali pari al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei procuratori antistatari
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 comma 1 c.p.c.
Così deciso in Lodi, il 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 4 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 12/12/2011, n. 26550: “il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice” (conforme, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 01/09/2023, n. 25593).
Pag. 3 di 5
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DELLA CAUSA tra
Parte_1 PARTE RICORRENTE e
Controparte_1
PARTE RESISTENTE Oggi 06/03/2025, alle ore 11:24, innanzi al dott. Francesco Manfredi, sono comparsi: presente con l'Avv. MANASSERO DANIELA;
Parte_1
Per , nessuno compare. Controparte_1
Il Giudice VISTI gli artt. 416, 291 e 171 ult. co. c.p.c. RILEVATE la regolarità e il perfezionamento della notificazione telematica nei confronti del convenuto (v. deposito della ricevuta di avvenuta consegna del gestore di posta elettronica del destinatario, ex art. 6 dpr 68/2005; v. altresì specifiche tecniche DGSIA del 16 aprile 2014 per il formato .eml o .msg);
P.q.m.
DICHIARA la contumacia del convenuto . Controparte_1
L'avv. MANASSERO fa presente che pur avendo la ricorrente rassegnato le dimissioni il 18.1.2024, quanto richiesto in ricorso a titolo di ferie, festività e rol non godute è quanto risulta dall'ultima busta paga consegnata di settembre 2023. Fa presente che si tratterebbe dei dati dell'ultima busta paga di settembre 2023, moltiplicati per la retribuzione oraria. Su invito del Giudice, ricalcola il quantum delle pretese di ferie, rol, festività. La ricorrente dichiara di ridurre la domanda per ferie, permessi ed ex festività come segue, chiedendoli sulla base della busta paga di settembre 2023. Il maturato ferie è di 670 €, il maturato permessi è di 104 €, il maturato ex festività è di 349 €. Domanda dunque tali importi per tali titoli. Dichiara di rinunciare al rateo di 13ma mensilità di € 106,83. Sul TFR fa presente che vi è in atti la C.u. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti.
Il Giudice
dott. Francesco Manfredi
Pag. 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 966/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. MANASSERO Parte_1 C.F._1
. GI , presso il cui studio è C.F._2 elettivamente domiciliata, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
(C.F. ), contumace;
Controparte_1 P.IVA_1
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 24/12/2024, ha convenuto Parte_1 [...]
davanti al Tribunale di Lodi in funzione di Giudice del Lavoro, deducendo: Controparte_1
- di aver lavorato alle dipendenze della resistente per il periodo dal 01.04.2021 al 18.01.2024, con inquadramento nel livello 5° del CCNL Imprese Pulizie Artigiane, qualifica di operaia, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- dell'inadempimento imputabile a controparte, consistente nell'omesso versamento della retribuzione dei mesi di novembre, dicembre del 2023 e di gennaio 2024 – per cui ometteva la consegna della relativa busta paga-, della 13ma mensilità per il 2023, del TFR e delle competenze di fine rapporto, pari ad €
10.111,87, di cui € a titolo di 3.426,99;
- dei dati risultanti dalle buste paga prodotte e dalla certificazione unica;
- della diffida ad adempiere datata 18.06.2024.
Parte ricorrente ha domandato di accertare il rispettivo diritto alla retribuzione, al TFR ed alle competenze di fine rapporto e di condannare controparte a corrispondere in suo favore l'importo di € 10.111,87.
Parte resistente non si è costituita nel presente giudizio, nonostante la regolare notificazione perfezionatasi nei suoi confronti a mezzo pec all'indirizzo ini-pec, in data 14.01.2025. Il Giudice ne ha dichiarato la contumacia a verbale di udienza.
La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti, senza necessità di istruttoria orale.
All'udienza, previa discussione, il Giudice ha deciso la causa mediante lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione. Pag. 1 di 5 Il ricorso merita accoglimento per i motivi che si vanno ad esporre.
a) Rapporto di lavoro e scadenza.
Parte ricorrente ha dimostrato – in base alla documentazione prodotta- la sussistenza, durata e tipologia del rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente, per il periodo dal 01.04.2021 al 18.01.2024, (v. modulo
Unilav delle dimissioni volontarie;
v. buste paga in atti;
v. lettera di assunzione;
v. certificazione unica datoriale, docc. nn. da 2 a 5 compresi, ric.).
Dai listini paga prodotti emergono una serie di elementi di rilievo quali la data di assunzione, la qualifica posseduta, il livello di inquadramento. Dal listino paga di settembre del 2023 emergono i dati per ferie, ex festività e permessi residui, maturati e non goduti.
Provati la fonte negoziale del diritto offerta dal rapporto di lavoro ed il termine di scadenza, la ricorrente ha dimostrato an e quantum del credito vantato a titolo di retribuzione, di TFR e competenze di fine rapporto non corrisposti.
Parte ricorrente ha dedotto la circostanza dell'inadempimento del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni e parte resistente, rimasta contumace, non ha fornito prova di aver adempiuto alla propria obbligazione.
b) Principi applicabili.
Allegato l'inadempimento, è onere della resistente fornire prova dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi, in base ai principi generali in materia, costantemente ribaditi dalla giurisprudenza: “spetta al datore di lavoro, il quale non possa provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste-paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (v. cass. civ. sez. lav. sent. n. 4512 del 1992); v. anche “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento […]”(così, il noto arresto della Cass. civ. Sez. Unite,
30/10/2001, Sent. n. 13533 e ss. conformi;
Cass. civ., Sez. III, 28/01/2002, n. 982; Cass. civ., Sez. lavoro,
09/02/2004, n. 2387; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 11/11/2008, n. 26953; Cass. civ., Sez. III, Sentenza,
20/01/2015, n. 826; Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 04/01/2019, n. 98; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
20/01/2020, n. 1080; Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 23/11/2021, n. 36057; Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
22/06/2022, n. 20150; cfr. Cass. civ. Sez. II Ord., 27/02/2023, n. 5853).
La resistente non ha assolto all'onere della prova circa il fatto estintivo -o modificativo o impeditivo- della altrui pretesa (es. dimostrando l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione tramite il pagamento) e per ciò solo la domanda merita di essere accolta.
Pag. 2 di 5 c) Quantum e statuizioni finali.
In virtù della fondatezza del ricorso, controparte deve essere condannata al pagamento dei seguenti importi lordi, ricalcolati a seguito delle rinunce (al rateo di 13ma mensilità) e delle rettifiche (a permessi, ferie, festività) operate dalla ricorrente a verbale di udienza dietro chiarimenti del Giudice: - complessivi € 3.570,47 a titolo di retribuzione dei mesi di novembre (€ 1.417,69), dicembre (€ 1.365,18) del 2023 e di gennaio (€ 787,60) del
2024; - € 1.282,01 a titolo di tredicesima 2023; - € 670,00 a titolo di ferie residue non godute;
- € 104,00 a titolo di permessi r.o.l.; - € 349,00 a titolo di ex festività; - € 3.426,99 a titolo di TFR (come da conteggi in atti e rettifiche operate a verbale di udienza, nonché i dati del listino di settembre del 2023 e il residuo TFR di cui alla certificazione unica datoriale, pari ad € 2.834,93).
Il conteggio di parte può essere posto a fondamento del decidere1: parte ricorrente, infatti, ha correttamente computato le spettanze retributive, applicando le norme del CCNL di riferimento.
Sulle somme così dovute vanno computati ex art. 429 c.p.c. la rivalutazione monetaria secondo indici Istat
(con rinvio all'art. 150 disp. att. c.p.c.) e poi gli interessi legali (compensativi e di natura risarcitoria); gli interessi legali devono essere computati sulle frazioni di capitale via via rivalutate fino alla pubblicazione della sentenza;
il tutto dalla data di scadenza fino al saldo effettivo.
d) Condanna alle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo giusta le previsioni del
D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e ss. mod.), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, la natura di lavoro, i parametri minimi per la semplicità delle questioni di fatto e di diritto affrontate, senza considerare la liquidazione per la fase istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit. Con distrazione dei compensi in favore dei procuratori antistatari della ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto di e per l'effetto, Parte_1
a. condanna la resistente contumace a pagare in suo favore l'importo complessivo lordo di €
9.402,47 a titolo di retribuzione e competenze di fine rapporto, di cui € 3.426,99 a titolo di
TFR;
2) condanna altresì la parte contumace al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.109,00 per competenze professionali, oltre spese generali pari al 15%, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge;
compensi distratti in favore dei procuratori antistatari
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 comma 1 c.p.c.
Così deciso in Lodi, il 6 marzo 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
Pag. 4 di 5
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 12/12/2011, n. 26550: “il giudice del merito può porre a fondamento della propria decisione una perizia stragiudiziale, anche se contestata dalla controparte, purché fornisca adeguata motivazione di tale sua valutazione, attesa l'esistenza, nel vigente ordinamento, del principio del libero convincimento del giudice” (conforme, Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 01/09/2023, n. 25593).
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