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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/07/2025, n. 1081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1081 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5127/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Siracusa in viale Santa Panagia n. 136/R presso lo studio dell'avv. Gianfranco Bellassai che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
, nato il [...] a [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
, nata il [...] a [...], (c.f. ), CP_2 C.F._3 [...]
nata il [...] ad [...] (c.f. Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI
OGGETTO: azione possessoria
Con decreto del 06/04/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 45+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. chiedeva innanzi al Tribunale di Siracusa azione a tutela Parte_1 del possesso riguardo lo stacco di terreno identificato al del Comune di Pachino al foglio 11, CP_4 particella 2820 assumendo che negli ultimi giorni del mese di novembre del 2021 fosse stata lesa mediante la apposizione di rete metallica con paletti in ferro e cartelli con scritto “proprietà privata”.
( ulteriore rispetto a quella già posta in essere dal 2) . Controparte_5
Deduceva che la propria qualità di possessore e di aver provveduto tra il 2005 e il 2006 alla cura dell'area più prossima al parcheggio, meglio identificata nelle particella 3248 3263 e la parte più a nord della particella 2820 e dal 2016 anche quella posta più a sud della detta p.lla 2820 , collocata di fronte a due edifici condominiali, inizialmente con propri mezzi assumendo che prima del suo intervento l'area in questione fosse piena di grandi acacie, rovi, materiale di risulta, anche edile, e di 2
potatura abbandonato nei decenni, legna bruciata nonché enormi piante selvatiche alte sino a tre metri che creavano con le loro ramificazioni un groviglio così fitto tale da costituire un vero e proprio muro naturale da non rendere accessibile l'utilizzo del terreno non solo a chi volesse addentrarsi con un'autovettura fuoristrada, ma neanche entrarvi facilmente a piedi.
Deduceva poi che dal 2019 ne affidato l'esecuzione di tali lavori a terzi, al fine di rimuovere l'abbondante materiale di risulta e che la avvenuta interclusione dell'area configurava una evidente violazione del potere di fatto esercitato sulla cosa;
che, resosi conto dello spoglio, si era recato presso lo studio dell'amministratore del condominio “Il CO” che aveva negato la responsabilità sui fatti lamentati;
affermava ancora che alla fine di agosto – primi giorni di settembre dell'anno 2022 aveva appreso da uno dei condomini, che costui insieme ad altri condomini, aveva Controparte_1 provveduto ad intercludere l'area mediante l'apposizione della rete di recinzione.
Tanto premesso chiedeva che e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 eliminassero l'interclusione di oltre 2200 metri quadrati posta in essere sulla particella 2820, foglio
11 del N.C.T. del Comune di Pachino, rimuovendo la recinzione realizzata sulla predetta particella innanzi all'edificio condominiale di color giallo paglierino denominato Il CO in cui CP_1
e hanno le loro proprietà immobiliari, con vittoria
[...] CP_2 Controparte_3 delle spese.
Costituitisi in giudizio e deducendo, in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 via preliminare, la decadenza per tardività dell'azione promossa posto che la realizzazione della recinzione dell'area oggetto di causa era avvenuta in data 08/10/2021 e nel merito, contestando quanto dedotto da parte ricorrente, rilevando che sin dalla costruzione del “Il CO” l'area CP_5 antistante era sempre stata utilizzata come parcheggio, curandone flora e fauna anche al fine di prevenire lo sviluppo di incendi, con affidamento delle a terzi a partire dall'anno 2008, dell'incarico per l'espletamento della pulizia, della scerbatura e della manutenzione dell'area per cui è lite, unitamente al adiacente denominato che, nei rapporti interni, si era quasi CP_5 CP_6 sempre assunto l'incarico di espletare il relativo servizio salvo richiedere la metà delle relative spese, provvedendo in tal modo all'estirpazione delle erbacce ed alla realizzazione di una zona stagna fuoco lungo l'intero lato ovest del e del adiacente Il CO Controparte_7 CP_5
Con ordinanza del 21 dicembre 2023 il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso per mancanza di prova della tempestività dell'azione.
Con ordinanza del 02/03/2024 si rigettava il reclamo proposto da confermando Parte_1
l'ordinanza reclamata.
Con ricorso ex art. 703 comma 4 c.p.c. chiedeva assegnarsi i termini per la Parte_1 prosecuzione della chiesta tutela in sede di merito. 3
Lamentava l'errata valutazione dei presupposti e delle prove a supporto della decadenza dell'azione, analizzati senza tenere in considerazione il fatto che non si conoscessero gli autori dello spoglio, individuati solo a seguito attraverso la telefonata del 14 ottobre 2022.
Quanto al merito contestava i risultati della verifica delle prove documentali lamentando, in particolare che non dimostravano la realizzazione di opere stagnafuoco per tutta l'estensione dell'area in oggetto, come dimostrato dalle aerofotografie relative al periodo 2007 -2016, da cui risultava come successivamente al proprio intervento, tale area risultava libera da qualsiasi materiale di risulta e da erba.
Deduceva peraltro la necessità di estendere l'istruttoria, anche attraverso l'audizione di altri informatori e il richiamo di quelli escussi per evidenziare nello specifico in cosa consistessero i lavori.
Tanto premesso chiedeva di disporre la prosecuzione giudizio chiedendo l'accoglimento della domanda e ordinando ad e di eliminare Controparte_1 CP_2 Controparte_3 la recinzione di mq. 2200 realizzata sul terreno della p.lla 2820 foglio 11 del N.C.T. del Comune di
Pachino, di cui assumeva aver avuto il possesso in via esclusiva prima della sua realizzazione, comunque di eliminare ogni traccia della recinzione realizzata sulla predetta particella innanzi al suddetto condominio. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano, quindi, e che, in via preliminare, Controparte_1 CP_2 Controparte_3 insistevano sulla intervenuta decadenza dell'azione e, quanto al merito, sul fatto che non vi era prova in ordine alla sussistenza dei presupposti della tutela possessoria.
A tal fine deducevano che l'area antistante il fabbricato ed oggetto di causa era sempre stata utilizzata sia per giardino, ma soprattutto per il parcheggio e che come già allegato nella fase sommaria, i primi condomini ad abitare nello stabile si erano occupati di ripulire la zona, attività che era poi stata affidata a terzi come da ricevute prodotte.
Faceva rilevare che l'attività asseritamente svolta dal ricorrente a far tempo dal 2019 non riguardava il lotto di terreno recintato, come peraltro confermato dall'informatore in quanto i lavori Pt_2 del 2020 potevano considerarsi isolati e transitori per le caratteristiche del periodo e che piuttosto quelli del 2021 avevano determinato il loro dissenso, manifestato attraverso l'apposizione dei paletti di recinzione.
Con decreto del 06/04/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 45+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
***** la lesione, ad opera dei convenuti, del possesso dallo stesso asseritamente Parte_3 esercitato nell' area di terreno identificata con la p.lla 2820 foglio 11, sul presupposto che negli ultimi 4
giorni del mese di novembre del 2021 sia stata apposta una interclusione (ulteriore rispetto a quella già posta in essere dal ) attraverso l'istallazione della medesima rete metallica Parte_4 con paletti in ferro e cartelli con scritto “proprietà privata”.
La fase cautelare si è conclusa con il rigetto del ricorso, confermato anche in sede di reclamo, sul presupposto dell'intervenuta decadenza dell'azione da parte del ricorrente, stante il decorso del termine annuale dall'avvenuto spoglio.
Assume, in questa fase, il ricorrente che dalle acquisizioni processuali emergerebbero invece elementi sufficienti a supporto sia della tempestività dell'azione quanto della sussistenza del potere di fatto sull'area per cui è causa, concretizzatosi in attività conforme ai presupposti del possesso.
In punto di diritto va rilevato che il possesso è tutelato dall'ordinamento giuridico con le azioni di reintegrazione e di manutenzione, previste dagli artt. 1168 e 1170 c.c., al fine di garantire, nell'interesse collettivo, il diritto alla sua conservazione contro atti di spoglio violento o clandestino e di molestia e per evitare il turbamento della pace sociale (ne cives ad arma veniant), indipendentemente dalla esistenza di titolo giustificativo, essendo esso considerato valore di per sé meritevole di tutela (cfr. Cass. n. 8075/2003), senza che rilevino le qualificazioni giuridiche delle pretese o gli eventuali stati soggettivi di mala fede del possessore (cfr. Cass. n. 5281/1994).
Difatti, l'azione, presuppone, ancor prima del compimento dello spoglio, l'esistenza di un potere di fatto sulla cosa, in una situazione di piena autonomia rispetto alla situazione giuridica sottostante, in quanto mira al recupero della disponibilità di un bene o alla cessazione della molestia accertata, prescindendo dal diritto soggettivo che su di esso possa avere o meno il soggetto passivo o attivo dello spoglio o della turbativa. Ciò che viene e deve essere dedotto nel giudizio possessorio è pertanto solo una situazione di fatto, con la conseguenza che ciò che può e deve essere tutelato nell'ambito del giudizio possessorio è lo ius possessionis, ovverosia l'effettivo esercizio delle facoltà e dei poteri nei quali si esplica la signoria sulla cosa.
Condizione imprescindibile per poter esercitare la tutela possessoria è che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1168 e 1170 c.c.. l'azione sia proposta entro un termine a pena decadenza, che se lo spoglio è clandestino, è di un anno, decorrente dalla molestia (o dallo spoglio).
La tempestività dell'azione rispetto al termine decadenziale è onere dimostrativo che incombe in capo al ricorrente.
In particolare secondo il Supremo Collegio nel caso di spoglio clandestino, ha chiarito che “….in incombe su colui che assume di averlo subìto l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio” (Cass. Civ. n. 23870/2021). 5
In questa logica la giurisprudenza consolidata a cui si ritiene di prestare continuità ha precisato che la tempestività dell'azione di spoglio non è da intendersi come rimessa alla soggettiva conoscenza dello spoglio ma è ricollegata alla conoscibilità dello stesso secondo la diligenza dell'uomo medio, ovvero a quello in cui di fatto la scoperta sarebbe stata possibile secondo i caratteri dell'agente modello.
Consolidato è sul punto il convincimento del Supremo Collegio secondo cui “ In tema di reintegrazione nel possesso, il requisito della clandestinità dello spoglio sussiste ogni qual volta lo spossessamento avviene mediante atti che non possano venire a conoscenza di colui che è stato privato del possesso o della detenzione, sicché ciò che rileva è che il possessore o il detentore, usando
l'ordinaria diligenza ed avuto riguardo alle concrete circostanze in cui lo spossessamento si è verificato, si siano trovati nell'impossibilità di averne conoscenza, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito che, ove sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 8911/2017)”
Quanto al caso di specie, in adesione a al richiamato indirizzo giurisprudenziale , va rilevato che dalle acquisizioni processuali, al contrario di quanto affermato dal ricorrente non emergono elementi idonei , neanche in questa fase di merito, a dimostrare la tempestività dell'azione possessoria proposta
Si aggiunga poi che non può configurarsi la pretesa clandestinità del lamentato spoglio, che per le sue caratteristiche estrinseche, risolvendosi lo spossessamento in un'attività esteriore peraltro posta in essere in uno spazio aperto intercluso, posto in una zona abitata, caratterizzata anche dalla presenza costante e continua dello stesso ricorrente nei luoghi tale da rendere del tutto improbabile secondo le regole dell'id quod plerumque accidit da parte dell'interessato la impossibilità di esserne a conoscenza , inerendo ad opere del tutto visibili.
Si aggiunga poi che non può ai fini della collocazione temporale della condotta qualificarsi come lesiva, ritenersi provato e non opportunamente contestato il fatto che lo spoglio si sia concretizzato in data 08/10/2021, dovendosi al tal fine ritenere dirimente dal punto di vista probatorio lo screenshot di WhatsApp, riportante la conversazione intrattenuta tra e il condomino Controparte_1
, dal quale è possibile evincere la data effettiva della realizzazione, oltre che Parte_5 dell'avvenuta recinzione.
Non è inutile osservare che in ogni caso l' ha rappresentato di aver avuto la conoscenza dello Pt_1 spoglio nel mese di novembre del 2021, sebbene con formulazione alquanto generica in ordine alla individuazione specifica del giorno in cui si sarebbe recato sui luoghi, tale da non consentire, eventualmente di evidenziare con esattezza un termine utile ad escludere la tardività dell'azione. 6
Pertanto, collocato lo spoglio nel giorno 08/10/2021, ed essendo iscritta a ruolo la causa in data
11/11/2022, è evidente che la domanda risulti tardiva.
Va in ogni caso rilevato che la tempestività dell'azione non risulta supportata neppure circoscrivendo la clandestinità alla impossibilità di individuazione dei soggetti che materialmente avrebbero operato l'interclusione, in quanto in ogni caso anche la clandestinità, secondo il richiamato indirizzo, non è riconducibile alla mera ignoranza ma all'impossibilità secondo il criterio di normalità , per il soggetto interessato, di avere conoscenza dello spoglio e delle modalità esecutive dello stesso con l'ordinaria diligenza, elemento fattuale del quale parte ricorrente, pur essendone onerato, non ha fornito prova.
Va poi osservato che priva di rilievo risulta l'assunto che il ricorrente si sarebbe recato, seppur vanamente, nell'immediatezza dello spoglio presso l'amministratore di condominio Il CO,
, al fine di chiedere informazioni sulla eventuale responsabilità del condominio Persona_1 in ordine all'attività di recinzione.
Invero, se anche tale iniziativa dimostrerebbe un iniziale interesse del ricorrente ad individuare i soggetti contro cui esperire l'azione, risulta evidente però che nei mesi successivi nessun'altra attività ha mai posto in essere per il medesimo fine.
Emerge invece un lasso temporale eccessivamente lungo, quasi pari ad un anno, dalla scoperta dello spoglio rispetto a quello in cui, con incontro definito del tutto casuale, apprendeva che era CP_1
l'esecutore dello stesso (settembre 2022), che stride con la presenza ricorrente nei luoghi e con la conoscenza dei condomini dell'edificio dell'area interclusa.
Né a conclusioni diverse potrebbe giungersi invocando il mancato esercizio dell'azione immediatamente dopo tale evento (settembre 2022, ovvero nel momento in cui avrebbe avuto contezza di almeno un autore dello spoglio – e quindi ancora in termini –) sul presupposto del rifiuto, da parte di di fornire i nominativi degli altri condomini che avevano collaborato alla CP_1 lamentata recinzione, conosciuti attraverso la telefonata del 14 ottobre 2022 tra il ricorrente da una parte e e la moglie dall'altro. CP_1
Deve quindi ritenersi, a fronte della rilevata carenza probatoria anche di quest'ultima allegazione, la cui collocazione temporale risulta impossibile, che l'eventuale esercizio dell'azione nei confronti del solo responsabile già individuato, in presenza di situazioni di ignoranza di compossesso o comproprietà, non pregiudica la validità dell'eventuale tutela ripristinatoria.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con principio cui si intende aderire, ha chiarito che “…nel caso di detenzione del bene che si assuma esercitata senza titolo da più soggetti, l'azione di rilascio dello stesso può essere esercitata contro uno solo di essi, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che la pronuncia è idonea a spiegare effetti relativamente a colui che è stato evocato in giudizio e non può pertanto considerarsi "inutiliter data", 7
mentre l'obbligazione risarcitoria eventualmente connessa a quella di rilascio è per sua natura solidale e non dà luogo a litisconsorzio necessario (Cass. civ. 25200/2017).
Tanto basta a ritenere che avrebbe avuto modo di esperire, entro i termini di legge, Parte_1
l'azione di reintegra e che invece, in quanto esercita solo in data 11/11/2022, risulta tardiva e pertanto deve essere rigettata, assorbendo ogni altra questione.
Al rigetto della domanda consegue che le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile complessità bassa) e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
5127/2022 rigetta la domanda promossa da e lo condanna al rimborso delle spese di Parte_1 lite in favore di e che si liquidano in €. 1.700,00 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge.
Siracusa 3 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5127/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] (c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato a Siracusa in viale Santa Panagia n. 136/R presso lo studio dell'avv. Gianfranco Bellassai che lo rappresenta e difende come da procura in atti
ATTORE
CONTRO
, nato il [...] a [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
, nata il [...] a [...], (c.f. ), CP_2 C.F._3 [...]
nata il [...] ad [...] (c.f. Controparte_3 C.F._4
CONVENUTI
OGGETTO: azione possessoria
Con decreto del 06/04/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 45+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 703 c.p.c. chiedeva innanzi al Tribunale di Siracusa azione a tutela Parte_1 del possesso riguardo lo stacco di terreno identificato al del Comune di Pachino al foglio 11, CP_4 particella 2820 assumendo che negli ultimi giorni del mese di novembre del 2021 fosse stata lesa mediante la apposizione di rete metallica con paletti in ferro e cartelli con scritto “proprietà privata”.
( ulteriore rispetto a quella già posta in essere dal 2) . Controparte_5
Deduceva che la propria qualità di possessore e di aver provveduto tra il 2005 e il 2006 alla cura dell'area più prossima al parcheggio, meglio identificata nelle particella 3248 3263 e la parte più a nord della particella 2820 e dal 2016 anche quella posta più a sud della detta p.lla 2820 , collocata di fronte a due edifici condominiali, inizialmente con propri mezzi assumendo che prima del suo intervento l'area in questione fosse piena di grandi acacie, rovi, materiale di risulta, anche edile, e di 2
potatura abbandonato nei decenni, legna bruciata nonché enormi piante selvatiche alte sino a tre metri che creavano con le loro ramificazioni un groviglio così fitto tale da costituire un vero e proprio muro naturale da non rendere accessibile l'utilizzo del terreno non solo a chi volesse addentrarsi con un'autovettura fuoristrada, ma neanche entrarvi facilmente a piedi.
Deduceva poi che dal 2019 ne affidato l'esecuzione di tali lavori a terzi, al fine di rimuovere l'abbondante materiale di risulta e che la avvenuta interclusione dell'area configurava una evidente violazione del potere di fatto esercitato sulla cosa;
che, resosi conto dello spoglio, si era recato presso lo studio dell'amministratore del condominio “Il CO” che aveva negato la responsabilità sui fatti lamentati;
affermava ancora che alla fine di agosto – primi giorni di settembre dell'anno 2022 aveva appreso da uno dei condomini, che costui insieme ad altri condomini, aveva Controparte_1 provveduto ad intercludere l'area mediante l'apposizione della rete di recinzione.
Tanto premesso chiedeva che e Controparte_1 CP_2 Controparte_3 eliminassero l'interclusione di oltre 2200 metri quadrati posta in essere sulla particella 2820, foglio
11 del N.C.T. del Comune di Pachino, rimuovendo la recinzione realizzata sulla predetta particella innanzi all'edificio condominiale di color giallo paglierino denominato Il CO in cui CP_1
e hanno le loro proprietà immobiliari, con vittoria
[...] CP_2 Controparte_3 delle spese.
Costituitisi in giudizio e deducendo, in Controparte_1 CP_2 Controparte_3 via preliminare, la decadenza per tardività dell'azione promossa posto che la realizzazione della recinzione dell'area oggetto di causa era avvenuta in data 08/10/2021 e nel merito, contestando quanto dedotto da parte ricorrente, rilevando che sin dalla costruzione del “Il CO” l'area CP_5 antistante era sempre stata utilizzata come parcheggio, curandone flora e fauna anche al fine di prevenire lo sviluppo di incendi, con affidamento delle a terzi a partire dall'anno 2008, dell'incarico per l'espletamento della pulizia, della scerbatura e della manutenzione dell'area per cui è lite, unitamente al adiacente denominato che, nei rapporti interni, si era quasi CP_5 CP_6 sempre assunto l'incarico di espletare il relativo servizio salvo richiedere la metà delle relative spese, provvedendo in tal modo all'estirpazione delle erbacce ed alla realizzazione di una zona stagna fuoco lungo l'intero lato ovest del e del adiacente Il CO Controparte_7 CP_5
Con ordinanza del 21 dicembre 2023 il giudice di prime cure dichiarava inammissibile il ricorso per mancanza di prova della tempestività dell'azione.
Con ordinanza del 02/03/2024 si rigettava il reclamo proposto da confermando Parte_1
l'ordinanza reclamata.
Con ricorso ex art. 703 comma 4 c.p.c. chiedeva assegnarsi i termini per la Parte_1 prosecuzione della chiesta tutela in sede di merito. 3
Lamentava l'errata valutazione dei presupposti e delle prove a supporto della decadenza dell'azione, analizzati senza tenere in considerazione il fatto che non si conoscessero gli autori dello spoglio, individuati solo a seguito attraverso la telefonata del 14 ottobre 2022.
Quanto al merito contestava i risultati della verifica delle prove documentali lamentando, in particolare che non dimostravano la realizzazione di opere stagnafuoco per tutta l'estensione dell'area in oggetto, come dimostrato dalle aerofotografie relative al periodo 2007 -2016, da cui risultava come successivamente al proprio intervento, tale area risultava libera da qualsiasi materiale di risulta e da erba.
Deduceva peraltro la necessità di estendere l'istruttoria, anche attraverso l'audizione di altri informatori e il richiamo di quelli escussi per evidenziare nello specifico in cosa consistessero i lavori.
Tanto premesso chiedeva di disporre la prosecuzione giudizio chiedendo l'accoglimento della domanda e ordinando ad e di eliminare Controparte_1 CP_2 Controparte_3 la recinzione di mq. 2200 realizzata sul terreno della p.lla 2820 foglio 11 del N.C.T. del Comune di
Pachino, di cui assumeva aver avuto il possesso in via esclusiva prima della sua realizzazione, comunque di eliminare ogni traccia della recinzione realizzata sulla predetta particella innanzi al suddetto condominio. Con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano, quindi, e che, in via preliminare, Controparte_1 CP_2 Controparte_3 insistevano sulla intervenuta decadenza dell'azione e, quanto al merito, sul fatto che non vi era prova in ordine alla sussistenza dei presupposti della tutela possessoria.
A tal fine deducevano che l'area antistante il fabbricato ed oggetto di causa era sempre stata utilizzata sia per giardino, ma soprattutto per il parcheggio e che come già allegato nella fase sommaria, i primi condomini ad abitare nello stabile si erano occupati di ripulire la zona, attività che era poi stata affidata a terzi come da ricevute prodotte.
Faceva rilevare che l'attività asseritamente svolta dal ricorrente a far tempo dal 2019 non riguardava il lotto di terreno recintato, come peraltro confermato dall'informatore in quanto i lavori Pt_2 del 2020 potevano considerarsi isolati e transitori per le caratteristiche del periodo e che piuttosto quelli del 2021 avevano determinato il loro dissenso, manifestato attraverso l'apposizione dei paletti di recinzione.
Con decreto del 06/04/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. ridotti a 45+20 veniva decisa come da dispositivo che segue
***** la lesione, ad opera dei convenuti, del possesso dallo stesso asseritamente Parte_3 esercitato nell' area di terreno identificata con la p.lla 2820 foglio 11, sul presupposto che negli ultimi 4
giorni del mese di novembre del 2021 sia stata apposta una interclusione (ulteriore rispetto a quella già posta in essere dal ) attraverso l'istallazione della medesima rete metallica Parte_4 con paletti in ferro e cartelli con scritto “proprietà privata”.
La fase cautelare si è conclusa con il rigetto del ricorso, confermato anche in sede di reclamo, sul presupposto dell'intervenuta decadenza dell'azione da parte del ricorrente, stante il decorso del termine annuale dall'avvenuto spoglio.
Assume, in questa fase, il ricorrente che dalle acquisizioni processuali emergerebbero invece elementi sufficienti a supporto sia della tempestività dell'azione quanto della sussistenza del potere di fatto sull'area per cui è causa, concretizzatosi in attività conforme ai presupposti del possesso.
In punto di diritto va rilevato che il possesso è tutelato dall'ordinamento giuridico con le azioni di reintegrazione e di manutenzione, previste dagli artt. 1168 e 1170 c.c., al fine di garantire, nell'interesse collettivo, il diritto alla sua conservazione contro atti di spoglio violento o clandestino e di molestia e per evitare il turbamento della pace sociale (ne cives ad arma veniant), indipendentemente dalla esistenza di titolo giustificativo, essendo esso considerato valore di per sé meritevole di tutela (cfr. Cass. n. 8075/2003), senza che rilevino le qualificazioni giuridiche delle pretese o gli eventuali stati soggettivi di mala fede del possessore (cfr. Cass. n. 5281/1994).
Difatti, l'azione, presuppone, ancor prima del compimento dello spoglio, l'esistenza di un potere di fatto sulla cosa, in una situazione di piena autonomia rispetto alla situazione giuridica sottostante, in quanto mira al recupero della disponibilità di un bene o alla cessazione della molestia accertata, prescindendo dal diritto soggettivo che su di esso possa avere o meno il soggetto passivo o attivo dello spoglio o della turbativa. Ciò che viene e deve essere dedotto nel giudizio possessorio è pertanto solo una situazione di fatto, con la conseguenza che ciò che può e deve essere tutelato nell'ambito del giudizio possessorio è lo ius possessionis, ovverosia l'effettivo esercizio delle facoltà e dei poteri nei quali si esplica la signoria sulla cosa.
Condizione imprescindibile per poter esercitare la tutela possessoria è che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1168 e 1170 c.c.. l'azione sia proposta entro un termine a pena decadenza, che se lo spoglio è clandestino, è di un anno, decorrente dalla molestia (o dallo spoglio).
La tempestività dell'azione rispetto al termine decadenziale è onere dimostrativo che incombe in capo al ricorrente.
In particolare secondo il Supremo Collegio nel caso di spoglio clandestino, ha chiarito che “….in incombe su colui che assume di averlo subìto l'onere della prova della tempestività dell'azione di reintegra, il cui termine di un anno inizia a decorrere non già da quando il ricorrente sia venuto effettivamente a conoscenza dello spoglio, bensì da quando egli sia stato nella condizione di potersene accorgere, usando la diligenza ordinaria dell'uomo medio” (Cass. Civ. n. 23870/2021). 5
In questa logica la giurisprudenza consolidata a cui si ritiene di prestare continuità ha precisato che la tempestività dell'azione di spoglio non è da intendersi come rimessa alla soggettiva conoscenza dello spoglio ma è ricollegata alla conoscibilità dello stesso secondo la diligenza dell'uomo medio, ovvero a quello in cui di fatto la scoperta sarebbe stata possibile secondo i caratteri dell'agente modello.
Consolidato è sul punto il convincimento del Supremo Collegio secondo cui “ In tema di reintegrazione nel possesso, il requisito della clandestinità dello spoglio sussiste ogni qual volta lo spossessamento avviene mediante atti che non possano venire a conoscenza di colui che è stato privato del possesso o della detenzione, sicché ciò che rileva è che il possessore o il detentore, usando
l'ordinaria diligenza ed avuto riguardo alle concrete circostanze in cui lo spossessamento si è verificato, si siano trovati nell'impossibilità di averne conoscenza, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito che, ove sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o errori di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità (cfr. Cass. n. 8911/2017)”
Quanto al caso di specie, in adesione a al richiamato indirizzo giurisprudenziale , va rilevato che dalle acquisizioni processuali, al contrario di quanto affermato dal ricorrente non emergono elementi idonei , neanche in questa fase di merito, a dimostrare la tempestività dell'azione possessoria proposta
Si aggiunga poi che non può configurarsi la pretesa clandestinità del lamentato spoglio, che per le sue caratteristiche estrinseche, risolvendosi lo spossessamento in un'attività esteriore peraltro posta in essere in uno spazio aperto intercluso, posto in una zona abitata, caratterizzata anche dalla presenza costante e continua dello stesso ricorrente nei luoghi tale da rendere del tutto improbabile secondo le regole dell'id quod plerumque accidit da parte dell'interessato la impossibilità di esserne a conoscenza , inerendo ad opere del tutto visibili.
Si aggiunga poi che non può ai fini della collocazione temporale della condotta qualificarsi come lesiva, ritenersi provato e non opportunamente contestato il fatto che lo spoglio si sia concretizzato in data 08/10/2021, dovendosi al tal fine ritenere dirimente dal punto di vista probatorio lo screenshot di WhatsApp, riportante la conversazione intrattenuta tra e il condomino Controparte_1
, dal quale è possibile evincere la data effettiva della realizzazione, oltre che Parte_5 dell'avvenuta recinzione.
Non è inutile osservare che in ogni caso l' ha rappresentato di aver avuto la conoscenza dello Pt_1 spoglio nel mese di novembre del 2021, sebbene con formulazione alquanto generica in ordine alla individuazione specifica del giorno in cui si sarebbe recato sui luoghi, tale da non consentire, eventualmente di evidenziare con esattezza un termine utile ad escludere la tardività dell'azione. 6
Pertanto, collocato lo spoglio nel giorno 08/10/2021, ed essendo iscritta a ruolo la causa in data
11/11/2022, è evidente che la domanda risulti tardiva.
Va in ogni caso rilevato che la tempestività dell'azione non risulta supportata neppure circoscrivendo la clandestinità alla impossibilità di individuazione dei soggetti che materialmente avrebbero operato l'interclusione, in quanto in ogni caso anche la clandestinità, secondo il richiamato indirizzo, non è riconducibile alla mera ignoranza ma all'impossibilità secondo il criterio di normalità , per il soggetto interessato, di avere conoscenza dello spoglio e delle modalità esecutive dello stesso con l'ordinaria diligenza, elemento fattuale del quale parte ricorrente, pur essendone onerato, non ha fornito prova.
Va poi osservato che priva di rilievo risulta l'assunto che il ricorrente si sarebbe recato, seppur vanamente, nell'immediatezza dello spoglio presso l'amministratore di condominio Il CO,
, al fine di chiedere informazioni sulla eventuale responsabilità del condominio Persona_1 in ordine all'attività di recinzione.
Invero, se anche tale iniziativa dimostrerebbe un iniziale interesse del ricorrente ad individuare i soggetti contro cui esperire l'azione, risulta evidente però che nei mesi successivi nessun'altra attività ha mai posto in essere per il medesimo fine.
Emerge invece un lasso temporale eccessivamente lungo, quasi pari ad un anno, dalla scoperta dello spoglio rispetto a quello in cui, con incontro definito del tutto casuale, apprendeva che era CP_1
l'esecutore dello stesso (settembre 2022), che stride con la presenza ricorrente nei luoghi e con la conoscenza dei condomini dell'edificio dell'area interclusa.
Né a conclusioni diverse potrebbe giungersi invocando il mancato esercizio dell'azione immediatamente dopo tale evento (settembre 2022, ovvero nel momento in cui avrebbe avuto contezza di almeno un autore dello spoglio – e quindi ancora in termini –) sul presupposto del rifiuto, da parte di di fornire i nominativi degli altri condomini che avevano collaborato alla CP_1 lamentata recinzione, conosciuti attraverso la telefonata del 14 ottobre 2022 tra il ricorrente da una parte e e la moglie dall'altro. CP_1
Deve quindi ritenersi, a fronte della rilevata carenza probatoria anche di quest'ultima allegazione, la cui collocazione temporale risulta impossibile, che l'eventuale esercizio dell'azione nei confronti del solo responsabile già individuato, in presenza di situazioni di ignoranza di compossesso o comproprietà, non pregiudica la validità dell'eventuale tutela ripristinatoria.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità, con principio cui si intende aderire, ha chiarito che “…nel caso di detenzione del bene che si assuma esercitata senza titolo da più soggetti, l'azione di rilascio dello stesso può essere esercitata contro uno solo di essi, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri, atteso che la pronuncia è idonea a spiegare effetti relativamente a colui che è stato evocato in giudizio e non può pertanto considerarsi "inutiliter data", 7
mentre l'obbligazione risarcitoria eventualmente connessa a quella di rilascio è per sua natura solidale e non dà luogo a litisconsorzio necessario (Cass. civ. 25200/2017).
Tanto basta a ritenere che avrebbe avuto modo di esperire, entro i termini di legge, Parte_1
l'azione di reintegra e che invece, in quanto esercita solo in data 11/11/2022, risulta tardiva e pertanto deve essere rigettata, assorbendo ogni altra questione.
Al rigetto della domanda consegue che le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore della causa ( indeterminabile complessità bassa) e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
5127/2022 rigetta la domanda promossa da e lo condanna al rimborso delle spese di Parte_1 lite in favore di e che si liquidano in €. 1.700,00 Controparte_1 CP_2 Controparte_3 oltre spese generali (15%) iva e c.p.a. come per legge.
Siracusa 3 luglio 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore