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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/05/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 154 /2025 del ruolo generale e promossa
DA
(P.IVA: ) con sede a RO (MC) via Parte_1 P.IVA_1
Roma n. 249 in persona del suo legale rappresentante dott. (C.F.: CP_1
) rappresentata e difesa in virtù di procura alle liti in atti dall'Avv. Avv. Mauro C.F._1
Mocchegiani (C.F. ) nel cui studio in Ancona, Via Astagno n. 3, è C.F._2
elettivamente domiciliata, con indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e notificazioni relative al presente giudizio: Email_1 -reclamante-
CONTRO
in persona del curatore Controparte_2
pro tempore, rag. (P.IVA: , contumace;
Controparte_3 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t. (c.f./p.iva ), contumace;
Controparte_4 P.IVA_2
− reclamate-
OGGETTO
Reclamo avverso la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale n. 86/2025 del 4-
5 febbraio 2025 del Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per la reclamante: “revoca e l'annullamento della sentenza del Tribunale di Macerata (sentenza di
liquidazione giudiziaria della Trasporti Logistica Iommi n. 8/2025 del 4-5 febbraio 2025) in quanto
inammissibili ed infondata.
Con ogni ritenuta conseguenza.”
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto a ruolo in data 19/2/2025, la società ha proposto Parte_1
reclamo avverso la sentenza in epigrafe, con la quale su istanza della il Tribunale di Controparte_4
Macerata ha dichiarato l'apertura della liquidazione giudiziale a carico della reclamante.
Ritualmente citate la procedura di liquidazione giudiziale e la società sono rimaste contumaci;
la
Procura Generale presso l'intestata Corte di Appello ha chiesto di rigettare il reclamo.
Il reclamo appare meritevole di accoglimento.
Nella specie il procedimento di primo grado ha avuto il seguente svolgimento: la società istante l'apertura della liquidazione giudiziale agiva in ragione del credito vantato verso la reclamante, rimasto impagato, dell'importo di € 90.811,05, oltre accessori, per pregresse forniture di gasolio;
nelle more la creditrice chiedeva e otteneva dal Tribunale diversi differimenti d'udienza giustificati dalla pendenza di trattative volte alla definizione della controversia, il tutto sino al 28/1/2025;
in data 28/1/2025, la ditta creditrice depositava atto di desistenza dal ricorso dichiarando che “non ha
più interesse ad insistere nella depositata istanza di liquidazione giudiziale e per l'effetto … desiste
dall'istanza e chiede che il suddetto fascicolo sia archiviato in conseguenza e per l'effetto di questa
desistenza”;
il Tribunale di Macerata, all'esito dell'istruttoria, si riuniva in Camera di Consiglio in data 4-5/2/2025,
pronunciando all'esito la sentenza gravata con cui stabiliva che: “ritenuto che la debitrice versi
effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di adempiere regolarmente le
obbligazioni assunte, avuto riguardo all'inadempimento delle obbligazioni nei confronti del
creditore istante (il quale, nonostante l'elevato ammontare del suo credito, ha per circa un anno
chiesto rinvii per la definizione bonaria della controversia), alla entità della esposizione debitoria
nei confronti dell'Erario (circa euro 1.150.000), nonché alla pendenza di procedure esecutive
mobiliari, come risultante dalla certificazione ex artt. 363 e 364 CCI agli atti”.
Ciò posto, risulta altresì dal registro telematico degli atti di primo grado che la predetta desistenza,
sottoscritta sia dalla parte che dal suo legale, abbia firma apposta da quest'ultimo ai fini del deposito a mezzo PCT alle ore 12,33 del 28/1/2025, e cioè all'esito dell'udienza della fase “prefallimentare”
tenuta in pari data dinanzi al Giudice a ciò delegato, il quale riservava di riferire successivamente in camera di consiglio;
sempre dal citato registro telematico emerge che la desistenza sia stata accettata dalla cancelleria del Tribunale il successivo 29/1/2025, antecedente comunque alla chiusura della camera di consiglio ed emanazione e pubblicazione della sentenza impugnata (4-5/2/2025). Alla luce dei rilievi qui riportati ritiene il Collegio che nella specie debba farsi stretta applicazione dell'art. 43 CCII, il quale dispone che “In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il
procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal
pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero può rinunciare
alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Sull'estinzione il tribunale provvede con
decreto e, nel dichiarare l'estinzione, può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.
Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica
immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro
il giorno successivo. vada applicato”. Ed invero, costituisce principio di diritto affermato dalla
Cassazione (Cassazione civile sez. VI, 21/12/2018, n.33116), peraltro antecedente anche al nuovo
CCII, quello per cui “Il nuovo procedimento per la dichiarazione di fallimento non prevede alcuna
iniziativa d'ufficio e pertanto, anche nella fase prefallimentare, affinché il giudice del merito possa
pronunciarsi, è indispensabile che la domanda dei soggetti a tanto legittimati sia mantenuta ferma.
Ne deriva che la desistenza dell'unico creditore istante, intervenuta anteriormente alla pubblicazione
della sentenza di fallimento, pur se depositata solo in sede di reclamo avverso quest'ultima, determina
la carenza di legittimazione di quel creditore e la conseguente revoca della menzionata sentenza”.
Vi è anche da considerare che “secondo quanto puntualizzato anche recentemente da questa Corte,
che la desistenza o rinuncia del creditore istante rilasciata in data successiva alla dichiarazione di
fallimento, non è idonea a determinare l'accoglimento del reclamo e, conseguentemente, la revoca
della sentenza di fallimento (Cass. 05/05/2016, n. 8980) … e ciò sulla base del consolidato
orientamento di questa Corte, già formatosi nel vigore della precedente disciplina concernente la
dichiarazione di fallimento, a tenore del quale nel giudizio di opposizione della sentenza dichiarativa
di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della stessa e non quelli
sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui l'opposizione tende, presuppone
l'acquisizione della prova che non sussistevano le condizioni per l'apertura della procedura, alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa venne aperta (Cass. 11/02/2011, n.
3479)”.
Pertanto, considerata la serie procedimentale in precedenza descritta, in base alla quale la desistenza dell'unico creditore istante è stata depositata in data ben anteriore non solo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, ma anche alla deliberazione in camera di consiglio da parte del Collegio, il tutto con atto della parte che appare immune da censure,
manifestandosi in esso la dichiarazione di rinuncia con anche istanza di “archiviazione” del procedimento, del quale atto, tuttavia, non viene fatta menzione alcuna nella sentenza gravata, questa
Corte di dover procedere alla revoca del fallimento per la sopravvenuta mancanza di legittimazione ad agire dell'unico creditore istante. Ciò anche in conformità ai precedenti di questa Corte in forza dei quali la rinuncia al ricorso o all'istanza di “fallimento” incide sulla legittimazione del soggetto istante, facendo essa difetto sia nel caso in cui manchi ab origine sia qualora venga successivamente rinunziata, tanto più che nel presente giudizio è venuta meno, anche sul piano del diritto sostanziale,
la qualità di creditore del soggetto che aveva assunto l'iniziativa per la dichiarazione di apertura della liquidazione.
Poiché la presente pronuncia consegue alla perdita di legittimazione del creditore istante, ed in assenza di resistenza delle controparti, rimaste contumaci, sussistono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di lite,
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale n. n. 86/2025 pubblicata il 4-5 febbraio
2025 del Tribunale di Macerata, ogni ulteriore o difforme istanza assorbita o disattesa, così provvede:
- revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della ditta
[...]
(P.IVA: ) e dichiara estinto il giudizio;
Parte_1 P.IVA_1 - nulla per le spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Ancona, nella Camera di Consiglio del 29/4/2025
Il Presidente
dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere relatore/estensore.
dr. Paola De Nisco