Articolo 10 della Legge 19 luglio 1957, n. 588
Articolo 9Articolo 11
Versione
11 agosto 1957
Art. 10.
Coloro che conseguiranno la idoneita' negli esami di concorso previsti dal precedente articolo, saranno collocati, anche in soprannumero, nei ruoli delle carriere corrispondenti, con la qualifica iniziale rispettiva, per essere assorbiti nei posti che si renderanno successivamente vacanti.
Entrata in vigore il 11 agosto 1957