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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XX, sentenza 05/02/2026, n. 1725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1725 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1725/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
ZI AT, LA
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11155/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Inps Direzione Subprovinciale Roma Eur - Largo J Escriva De Balaguer 11 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso notifica.attigiudiziari.roma@postacert.inps.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259020327767000 IVS 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 204/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha presentato ricorso
contro
Agenzia delle entrate-IS e
contro
I.N.P.S avverso intimazione di pagamento – documento n. 09720259020327767000, emesso dall' Agenzia delle entrate-
IS (P.I./C.F. 13756881002), notificato in data 09.04.2025 a mezzo raccomandata a/r, per la somma complessiva di euro 82.963,48.
Il ricorrente precisa che l'intimazione di pagamento si fondi su diversi titoli, alcuni dei quali, già prescritti.
In particolare:
a) con avviso di addebito – identificativo atto: 397 2 0120014083 358000 – l 'I.N.P.S. sede di Roma Eur, chiedeva il pagamento dei “contributi I.V.S. fissi/ percentuali sul minimale”, con riferimento all'anno 2005, per una somma complessiva pari a euro 4.048,64. Il predetto avviso veniva notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 12.10.2012.
b) Con avviso di addebito – identificativo atto: 39720120021441072000 – l 'I.N.P.S. sede di Roma Eur, chiedeva il pagamento dei “contributi I.V.S. fissi/ percentuali sul minimale”, in riferimento agli anni 2005-2006–
2007–2008–2009–2010–2011–2012, per una somma complessiva pari a euro 9.806, 87.
Il predetto avviso veniva notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 11.01.2013.
c) Con avviso di addebito – identificativo atto: 9720130004520012000 – l 'I.N.P.S. sede di Roma Eur, chiedeva il pagamento dei “contributi I.V.S. fissi/ percentuali sul minimale”, in riferimento all'anno 2011, per una somma complessiva pari a euro 11.005,54. Il predetto avviso veniva notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 26.04.2013
d) Con l'avviso di addebito – identificativo atto: 3972015000427160 5000 – l 'I.N.P.S. sede di Roma Eur, chiedeva il pagamento dei “contributi I.V.S. fissi/ percentuali sul minimale”, in riferimento agli anni 2006–
2007–2008–2009–2010–2011–2012, per una somma complessiva pari a euro 19.525,48. Il predetto avviso veniva notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 22.09.2015.
e) Con avviso di addebito – identificativo atto: 397201 60000917621000– l 'I.N.P.S. sede di Roma Eur, chiedeva il pagamento dei “contributi I.V.S. fissi/ percentuali sul minimale”, in riferimento agli anni 2015– 2016, per una somma complessiva pari ad euro 2.790,94. Il predetto avviso veniva notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 21.04.2016.
f) Con avviso di addebito – identificativo atto: 39720160017 0 283 5 2000 – l 'I.N.P.S. sede di Roma Eur, chiedeva il pagamento dei “contributi I.V.S. fissi/ percentuali sul minimale”, in riferimento agli anni 2015– 2016, per una somma complessiva pari a euro 2.765,29. Il predetto avviso veniva notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 03.11.2016.
g) Con avviso di addebito – identificativo atto: 39720 200000 486 109000 – l 'I.N.P.S. sede di Roma Eur, chiedeva il pagamento dei “contributi I.V.S. fissi/ percentuali sul minimale”, in riferimento agli anni 2016–
2017–2018–2019–2020, per una somma complessiva pari a euro 15.608,98. Il predetto avviso veniva notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 29.02.2020.
Il Sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'atto n. 09720259020327767000 per i seguenti motivi di diritto:
le pretese creditorie dell'Agenzia delle Entrate-IS che si fondano sugli avvisi di cui alla lett. a), b),
c), d), e), f), g), sono infondate in fatto e in diritto, in quanto i presunti crediti sono certamente già prescritti in forza dell'art.3 della Legge n.335/1995, il quale al comma 9° statuisce chiaramente che “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono …. (omissis)… in cinque anni”.
Si costituisce Agenzia delle Entrate – IS che eccepisce la carenza di giurisdizione del giudice adito ex art. 2 dlgs 546/92 per le entrate non aventi natura tributaria di cui agli avvisi di addebito Inps. L'atto opposto non si riferisce a tributi ma a sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, il ricorso avverso tale atto andrà presentato dinanzi al Giudice di Pace (cfr. sent. CTP Roma 15/6/2007 n.
136; CTP Genova sez IV, 30/1/2007 n. 342; CTP Catania, sez VI, 28/12/2006; CTP Bari 10/1/2007 n. 303); mentre il contenzioso sulle le somme dovute all'Inps a titolo di contribuzione previdenziale appartiene alla giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte precisa che oltre ai sette avvisi di addebito Inps per i quali va dichiarato il difetto di giurisdizione,
l'intimazione di pagamento impugnata fa riferimento a due cartelle di pagamento, di cui la prima è stata notificata il 18 luglio 2019 e fa riferimento alla tassa automobilistica anno 2013 per l'importo complessivo di euro 323,14, mentre la seconda cartella è stata notificata il 28 giugno 2023 e fa riferimento ai diritti camera commercio anno 2020 per euro 199,21. Pertanto in applicazione dell'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n.
546/1992, l'intimazione di pagamento non ha integrato un nuovo atto impositivo, ma ha costituito un atto meramente consequenziale, impugnabile esclusivamente per vizi propri. Le censure proposte, invece, hanno riguardato in larga parte vizi attinenti agli atti presupposti, ormai non più sindacabili. È risultata infondata l'eccezione di prescrizione, poiché i termini prescrizionali, sia quinquennali o triennali sono stati interrotti dalla notificazione delle cartelle nonché sospesi e prorogati per effetto della normativa emergenziale Covid-
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorsio avverso le cartelle n. 09720190148502410000 e n.
09720230047130920001. Dichiara il difetto di giurisdizione per le restanti cartelle essendo competente il
Giudice Ordinario, presso il quale il ricorso andrà riassunto nei termini di legge. Compensa le spese di giudizio. Cosi deciso in Roma in data 13 gennaio 2026 Il LA Il Presidente Dott. Donato Andreozzi
Dott. Giuseppe Di Martino
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 20, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:15 con la seguente composizione collegiale:
DI MARTINO GIUSEPPE, Presidente
ZI AT, LA
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11155/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Roma
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Inps Direzione Subprovinciale Roma Eur - Largo J Escriva De Balaguer 11 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso notifica.attigiudiziari.roma@postacert.inps.gov.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259020327767000 IVS 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 204/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 ha presentato ricorso
contro
Agenzia delle entrate-IS e
contro
I.N.P.S avverso intimazione di pagamento – documento n. 09720259020327767000, emesso dall' Agenzia delle entrate-
IS (P.I./C.F. 13756881002), notificato in data 09.04.2025 a mezzo raccomandata a/r, per la somma complessiva di euro 82.963,48.
Il ricorrente precisa che l'intimazione di pagamento si fondi su diversi titoli, alcuni dei quali, già prescritti.
In particolare:
a) con avviso di addebito – identificativo atto: 397 2 0120014083 358000 – l 'I.N.P.S. sede di Roma Eur, chiedeva il pagamento dei “contributi I.V.S. fissi/ percentuali sul minimale”, con riferimento all'anno 2005, per una somma complessiva pari a euro 4.048,64. Il predetto avviso veniva notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 12.10.2012.
b) Con avviso di addebito – identificativo atto: 39720120021441072000 – l 'I.N.P.S. sede di Roma Eur, chiedeva il pagamento dei “contributi I.V.S. fissi/ percentuali sul minimale”, in riferimento agli anni 2005-2006–
2007–2008–2009–2010–2011–2012, per una somma complessiva pari a euro 9.806, 87.
Il predetto avviso veniva notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 11.01.2013.
c) Con avviso di addebito – identificativo atto: 9720130004520012000 – l 'I.N.P.S. sede di Roma Eur, chiedeva il pagamento dei “contributi I.V.S. fissi/ percentuali sul minimale”, in riferimento all'anno 2011, per una somma complessiva pari a euro 11.005,54. Il predetto avviso veniva notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 26.04.2013
d) Con l'avviso di addebito – identificativo atto: 3972015000427160 5000 – l 'I.N.P.S. sede di Roma Eur, chiedeva il pagamento dei “contributi I.V.S. fissi/ percentuali sul minimale”, in riferimento agli anni 2006–
2007–2008–2009–2010–2011–2012, per una somma complessiva pari a euro 19.525,48. Il predetto avviso veniva notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 22.09.2015.
e) Con avviso di addebito – identificativo atto: 397201 60000917621000– l 'I.N.P.S. sede di Roma Eur, chiedeva il pagamento dei “contributi I.V.S. fissi/ percentuali sul minimale”, in riferimento agli anni 2015– 2016, per una somma complessiva pari ad euro 2.790,94. Il predetto avviso veniva notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 21.04.2016.
f) Con avviso di addebito – identificativo atto: 39720160017 0 283 5 2000 – l 'I.N.P.S. sede di Roma Eur, chiedeva il pagamento dei “contributi I.V.S. fissi/ percentuali sul minimale”, in riferimento agli anni 2015– 2016, per una somma complessiva pari a euro 2.765,29. Il predetto avviso veniva notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 03.11.2016.
g) Con avviso di addebito – identificativo atto: 39720 200000 486 109000 – l 'I.N.P.S. sede di Roma Eur, chiedeva il pagamento dei “contributi I.V.S. fissi/ percentuali sul minimale”, in riferimento agli anni 2016–
2017–2018–2019–2020, per una somma complessiva pari a euro 15.608,98. Il predetto avviso veniva notificato al Sig. Ricorrente_1 in data 29.02.2020.
Il Sig. Ricorrente_1 propone ricorso avverso l'atto n. 09720259020327767000 per i seguenti motivi di diritto:
le pretese creditorie dell'Agenzia delle Entrate-IS che si fondano sugli avvisi di cui alla lett. a), b),
c), d), e), f), g), sono infondate in fatto e in diritto, in quanto i presunti crediti sono certamente già prescritti in forza dell'art.3 della Legge n.335/1995, il quale al comma 9° statuisce chiaramente che “le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono …. (omissis)… in cinque anni”.
Si costituisce Agenzia delle Entrate – IS che eccepisce la carenza di giurisdizione del giudice adito ex art. 2 dlgs 546/92 per le entrate non aventi natura tributaria di cui agli avvisi di addebito Inps. L'atto opposto non si riferisce a tributi ma a sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, il ricorso avverso tale atto andrà presentato dinanzi al Giudice di Pace (cfr. sent. CTP Roma 15/6/2007 n.
136; CTP Genova sez IV, 30/1/2007 n. 342; CTP Catania, sez VI, 28/12/2006; CTP Bari 10/1/2007 n. 303); mentre il contenzioso sulle le somme dovute all'Inps a titolo di contribuzione previdenziale appartiene alla giurisdizione del Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro.
.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte precisa che oltre ai sette avvisi di addebito Inps per i quali va dichiarato il difetto di giurisdizione,
l'intimazione di pagamento impugnata fa riferimento a due cartelle di pagamento, di cui la prima è stata notificata il 18 luglio 2019 e fa riferimento alla tassa automobilistica anno 2013 per l'importo complessivo di euro 323,14, mentre la seconda cartella è stata notificata il 28 giugno 2023 e fa riferimento ai diritti camera commercio anno 2020 per euro 199,21. Pertanto in applicazione dell'art. 19, commi 3 e 4, del d.lgs. n.
546/1992, l'intimazione di pagamento non ha integrato un nuovo atto impositivo, ma ha costituito un atto meramente consequenziale, impugnabile esclusivamente per vizi propri. Le censure proposte, invece, hanno riguardato in larga parte vizi attinenti agli atti presupposti, ormai non più sindacabili. È risultata infondata l'eccezione di prescrizione, poiché i termini prescrizionali, sia quinquennali o triennali sono stati interrotti dalla notificazione delle cartelle nonché sospesi e prorogati per effetto della normativa emergenziale Covid-
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorsio avverso le cartelle n. 09720190148502410000 e n.
09720230047130920001. Dichiara il difetto di giurisdizione per le restanti cartelle essendo competente il
Giudice Ordinario, presso il quale il ricorso andrà riassunto nei termini di legge. Compensa le spese di giudizio. Cosi deciso in Roma in data 13 gennaio 2026 Il LA Il Presidente Dott. Donato Andreozzi
Dott. Giuseppe Di Martino