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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 24/06/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
EX ART 282 SEXIES CPC nella causa iscritta a ruolo al n. 3320/2024 R.G., promossa da:
numero di impresa BE , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Colfontaine, Belgio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Martucci Schisa, C.F.
C.F._1
- ATTRICE -
contro
C.F. e P.IVA , con sede in San Vendemiano, TV, in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Andrea Lensi Orlandi Cardini, C.F. e Paola Furiosi, C.F. C.F._2
C.F._3
- CONVENUTA -
Oggetto: Concorrenza sleale e competenza per materia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice, Parte_1
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a) Accertare e dichiarare che la convenuta ha posto in essere gli atti di concorrenza sleale descritti in atti;
b) Per l'effetto, ordinare alla convenuta di cessare la commercializzazione dei prodotti che costituiscono imitazione dei prodotti commercializzati dall'attrice; c) Ordinare altresì alla convenuta di ritirare dal mercato i prodotti già posti in vendita;
d) In linea subordinata, ordinare alla convenuta di introdurre nei propri prodotti elementi di differenziazione idonei a far venire meno l'effetto di imitazione;
e) Condannare la società convenuta al risarcimento dei danni nella misura da quantificarsi in separata sede;
f) Ordinare la pubblicazione della sentenza;
g) Condannare parte convenuta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli ordini;
h) Con vittoria di spese e compensi.
Per la convenuta, CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
i. In via preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza, affinché la controversia venga riassegnata alle Sezioni Specializzate in Materia d'Impresa competenti;
ii. In via preliminare, dichiarare nullo l'atto di citazione per carenza dei requisiti previsti dall'art. 163, n. 3 r 4 c.p.c.;
iii. Nel merito, rigettare tutte le domande formulate da nei Parte_1 confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto;
CP_1 iv. In ogni caso, condannare a rifondere a spese, Parte_1 CP_1 competenze, diritti e onorari del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto Parte_1 in giudizio la lamentando la violazione della disciplina in materia di CP_1 concorrenza sleale. Nello specifico, l'attrice ha sostenuto che la convenuta avrebbe prodotto e commercializzato degli ignitori in quarzo che costituirebbero un'imitazione servile del proprio prodotto denominato "IGNITER VULCANO", tale da ingenerare confusione sul mercato. Sulla base di tali allegazioni, ha richiesto l'inibizione della commercializzazione, il ritiro dei prodotti dal mercato e il risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio la la quale, oltre a contestare nel merito la CP_1 fondatezza delle pretese avversarie, ha sollevato in via preliminare un'eccezione di
2 incompetenza per materia di questo Tribunale.
Sulle contrapposte posizioni in punto di competenza
La parte attrice ha insistito per la competenza del Tribunale ordinario, qualificando la fattispecie come un'ipotesi di "concorrenza sleale pura".
Ha argomentato che, non essendo essa titolare di alcun brevetto o altro diritto di privativa industriale sui propri prodotti, la controversia non presenterebbe alcuna interferenza, nemmeno indiretta, con l'esercizio di diritti di proprietà industriale, radicando così la competenza secondo i criteri ordinari.
Di contro, la parte convenuta ha eccepito la competenza per materia delle
Sezioni Specializzate in Materia di Impresa. Ha sostenuto che la controversia, incentrandosi sulla presunta imitazione della forma esteriore di un prodotto e sulla sua capacità di generare confusione, rientri a pieno titolo nella nozione di
"concorrenza sleale interferente".
Ciò in quanto la valutazione richiesta al giudice atterrebbe alla capacità individualizzante della forma del prodotto, elemento che, anche in assenza di registrazione, è concettualmente riconducibile alla tutela dei segni distintivi e del design industriale.
Motivazione della decisione
L'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta è fondata e merita accoglimento.
Il riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Sezioni Specializzate in
Materia di Impresa si fonda sulla distinzione tra concorrenza sleale "pura" e
"interferente". La giurisprudenza ha da tempo chiarito che tale discrimine non dipende dalla mera sussistenza di un titolo di privativa industriale registrato, bensì dalla natura stessa della pretesa azionata, “causa petendi”, e dall'oggetto dell'accertamento che il giudice è chiamato a compiere.
Nel caso di specie, l'attrice fonda la propria domanda sulla presunta riproduzione pedissequa delle caratteristiche morfologiche dei propri ignitori, che essa stessa qualifica come una "innovazione in termini di design".
La tutela invocata si basa sull'assunto che la forma esteriore del prodotto
3 " " possegga un'efficacia individualizzante, tale da renderlo Pt_2 riconoscibile e ricollegabile a una specifica impresa.
Un simile impianto argomentativo impone al giudice una valutazione che travalica i confini della mera scorrettezza professionale per addentrarsi nel nucleo tematico della proprietà industriale. Stabilire se una determinata forma di un prodotto sia banale o arbitraria, funzionale o dotata di capacità distintiva, e se la sua riproduzione sia idonea a confondere il consumatore, costituisce un accertamento che "interferisce" intrinsecamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, come delineati dal D.Lgs. 30/2005, Codice della Proprietà
Industriale.
Come correttamente dedotto dalla difesa della convenuta, si ha interferenza in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione, debba verificarsi se i comportamenti dedotti ledano un'esclusiva, anche di fatto, basata sulla capacità distintiva di un segno, ivi inclusa la forma del prodotto. Del resto, "l'imitazione servile confusoria della forma dei prodotti oggetto di controversia rientra nella competenza delle
Sezioni Specializzate, trattandosi di fattispecie che vanno considerate almeno indirettamente interferenti con l'esercizio dei diritti di Proprietà Intellettuale", cfr.
Tribunale di Torino, decisione del 24 maggio 2013.
Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la cognizione della sezione specializzata si configura "in tutte le ipotesi in cui deve verificarsi se i comportamenti di concorrenza sleale dedotti interferiscano con un diritto di esclusiva", cfr. Cass. n. 21762/2013; Cass. n. 3454/2022.
Pertanto, la presente controversia, per come è stata prospettata dalla stessa parte attrice, non può essere qualificata come "pura", ma deve essere ricondotta nell'alveo della competenza funzionale delle Sezioni Specializzate in Materia di
Impresa, ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168. Per il circondario di questo
Tribunale, la competenza territoriale spetta alla Sezione Specializzata istituita presso il Tribunale di Venezia.
Va quindi dichiarata l'incompetenza per materia di questo Tribunale, con conseguente assegnazione del termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sebbene la decisione verta
4 su una questione preliminare. In alternativa, si ritiene più equo riservare la statuizione sulle spese alla definizione nel merito del giudizio. Si opta per questa seconda soluzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, pronunciando sulla sola questione preliminare,
**CHIARA la propria incompetenza per materia a decidere sulla presente controversia.
INDICA quale giudice competente a conoscere della causa la Sezione
Specializzata in Materia di Impresa presso il Tribunale di Venezia.
ASSEGNA alle parti il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente.
Rimette al definitivo la pronuncia sulle spese di lite.
Così deciso in Treviso, in data 20 giugno 2025.
Treviso, 24/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Deli
Luca, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
EX ART 282 SEXIES CPC nella causa iscritta a ruolo al n. 3320/2024 R.G., promossa da:
numero di impresa BE , con sede in Parte_1 P.IVA_1
Colfontaine, Belgio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Alfredo Martucci Schisa, C.F.
C.F._1
- ATTRICE -
contro
C.F. e P.IVA , con sede in San Vendemiano, TV, in CP_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti
Andrea Lensi Orlandi Cardini, C.F. e Paola Furiosi, C.F. C.F._2
C.F._3
- CONVENUTA -
Oggetto: Concorrenza sleale e competenza per materia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice, Parte_1
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a) Accertare e dichiarare che la convenuta ha posto in essere gli atti di concorrenza sleale descritti in atti;
b) Per l'effetto, ordinare alla convenuta di cessare la commercializzazione dei prodotti che costituiscono imitazione dei prodotti commercializzati dall'attrice; c) Ordinare altresì alla convenuta di ritirare dal mercato i prodotti già posti in vendita;
d) In linea subordinata, ordinare alla convenuta di introdurre nei propri prodotti elementi di differenziazione idonei a far venire meno l'effetto di imitazione;
e) Condannare la società convenuta al risarcimento dei danni nella misura da quantificarsi in separata sede;
f) Ordinare la pubblicazione della sentenza;
g) Condannare parte convenuta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'adempimento degli ordini;
h) Con vittoria di spese e compensi.
Per la convenuta, CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
i. In via preliminare, accertare e dichiarare la propria incompetenza, affinché la controversia venga riassegnata alle Sezioni Specializzate in Materia d'Impresa competenti;
ii. In via preliminare, dichiarare nullo l'atto di citazione per carenza dei requisiti previsti dall'art. 163, n. 3 r 4 c.p.c.;
iii. Nel merito, rigettare tutte le domande formulate da nei Parte_1 confronti di in quanto infondate in fatto ed in diritto;
CP_1 iv. In ogni caso, condannare a rifondere a spese, Parte_1 CP_1 competenze, diritti e onorari del presente giudizio.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha convenuto Parte_1 in giudizio la lamentando la violazione della disciplina in materia di CP_1 concorrenza sleale. Nello specifico, l'attrice ha sostenuto che la convenuta avrebbe prodotto e commercializzato degli ignitori in quarzo che costituirebbero un'imitazione servile del proprio prodotto denominato "IGNITER VULCANO", tale da ingenerare confusione sul mercato. Sulla base di tali allegazioni, ha richiesto l'inibizione della commercializzazione, il ritiro dei prodotti dal mercato e il risarcimento del danno.
Si è costituita in giudizio la la quale, oltre a contestare nel merito la CP_1 fondatezza delle pretese avversarie, ha sollevato in via preliminare un'eccezione di
2 incompetenza per materia di questo Tribunale.
Sulle contrapposte posizioni in punto di competenza
La parte attrice ha insistito per la competenza del Tribunale ordinario, qualificando la fattispecie come un'ipotesi di "concorrenza sleale pura".
Ha argomentato che, non essendo essa titolare di alcun brevetto o altro diritto di privativa industriale sui propri prodotti, la controversia non presenterebbe alcuna interferenza, nemmeno indiretta, con l'esercizio di diritti di proprietà industriale, radicando così la competenza secondo i criteri ordinari.
Di contro, la parte convenuta ha eccepito la competenza per materia delle
Sezioni Specializzate in Materia di Impresa. Ha sostenuto che la controversia, incentrandosi sulla presunta imitazione della forma esteriore di un prodotto e sulla sua capacità di generare confusione, rientri a pieno titolo nella nozione di
"concorrenza sleale interferente".
Ciò in quanto la valutazione richiesta al giudice atterrebbe alla capacità individualizzante della forma del prodotto, elemento che, anche in assenza di registrazione, è concettualmente riconducibile alla tutela dei segni distintivi e del design industriale.
Motivazione della decisione
L'eccezione preliminare sollevata dalla parte convenuta è fondata e merita accoglimento.
Il riparto di competenza tra Tribunale ordinario e Sezioni Specializzate in
Materia di Impresa si fonda sulla distinzione tra concorrenza sleale "pura" e
"interferente". La giurisprudenza ha da tempo chiarito che tale discrimine non dipende dalla mera sussistenza di un titolo di privativa industriale registrato, bensì dalla natura stessa della pretesa azionata, “causa petendi”, e dall'oggetto dell'accertamento che il giudice è chiamato a compiere.
Nel caso di specie, l'attrice fonda la propria domanda sulla presunta riproduzione pedissequa delle caratteristiche morfologiche dei propri ignitori, che essa stessa qualifica come una "innovazione in termini di design".
La tutela invocata si basa sull'assunto che la forma esteriore del prodotto
3 " " possegga un'efficacia individualizzante, tale da renderlo Pt_2 riconoscibile e ricollegabile a una specifica impresa.
Un simile impianto argomentativo impone al giudice una valutazione che travalica i confini della mera scorrettezza professionale per addentrarsi nel nucleo tematico della proprietà industriale. Stabilire se una determinata forma di un prodotto sia banale o arbitraria, funzionale o dotata di capacità distintiva, e se la sua riproduzione sia idonea a confondere il consumatore, costituisce un accertamento che "interferisce" intrinsecamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, come delineati dal D.Lgs. 30/2005, Codice della Proprietà
Industriale.
Come correttamente dedotto dalla difesa della convenuta, si ha interferenza in tutte le ipotesi in cui, ai fini della decisione, debba verificarsi se i comportamenti dedotti ledano un'esclusiva, anche di fatto, basata sulla capacità distintiva di un segno, ivi inclusa la forma del prodotto. Del resto, "l'imitazione servile confusoria della forma dei prodotti oggetto di controversia rientra nella competenza delle
Sezioni Specializzate, trattandosi di fattispecie che vanno considerate almeno indirettamente interferenti con l'esercizio dei diritti di Proprietà Intellettuale", cfr.
Tribunale di Torino, decisione del 24 maggio 2013.
Tale orientamento trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la cognizione della sezione specializzata si configura "in tutte le ipotesi in cui deve verificarsi se i comportamenti di concorrenza sleale dedotti interferiscano con un diritto di esclusiva", cfr. Cass. n. 21762/2013; Cass. n. 3454/2022.
Pertanto, la presente controversia, per come è stata prospettata dalla stessa parte attrice, non può essere qualificata come "pura", ma deve essere ricondotta nell'alveo della competenza funzionale delle Sezioni Specializzate in Materia di
Impresa, ai sensi del D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168. Per il circondario di questo
Tribunale, la competenza territoriale spetta alla Sezione Specializzata istituita presso il Tribunale di Venezia.
Va quindi dichiarata l'incompetenza per materia di questo Tribunale, con conseguente assegnazione del termine di legge per la riassunzione della causa dinanzi al giudice competente. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, sebbene la decisione verta
4 su una questione preliminare. In alternativa, si ritiene più equo riservare la statuizione sulle spese alla definizione nel merito del giudizio. Si opta per questa seconda soluzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, pronunciando sulla sola questione preliminare,
**CHIARA la propria incompetenza per materia a decidere sulla presente controversia.
INDICA quale giudice competente a conoscere della causa la Sezione
Specializzata in Materia di Impresa presso il Tribunale di Venezia.
ASSEGNA alle parti il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice dichiarato competente.
Rimette al definitivo la pronuncia sulle spese di lite.
Così deciso in Treviso, in data 20 giugno 2025.
Treviso, 24/06/2025
Il Giudice
dott. Deli Luca
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