Sentenza 28 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/11/2003, n. 18225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18225 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2003 |
Testo completo
3 0 / REPUBBLICA ITALIANA 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 LA CORTE SUPREMA D. 2 Oggetto Asserito incidente SEZION 8 stradale. Onere della prova Composta dagli Ili i Si i Magistrati: 1 R.G.N. 12009/00 Presidente SABATINI Dott. Francesco Dott. Fabio Consigliere MAZZA 36606 Dott. Giovanni AT PETTI - Rel. Consigliere Cron. 4841 Rep. Dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere Ud. 05/06/03 Dott. Angelo SPIRITO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RE NT, elettivamente domiciliata in ROMA VIA LUIGI SETTEMBRINI 30, presso lo studio dell'avvocato dall'avvocato BRUNOGIANGIACOMO TORNABUONI, difesa RAGIONIERI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
BAYERISHE ASSIC SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA APOLLODORO 26, presso lo studio dell'avvocato NURI VENTURELLI, che la difende, giusta delega in atti;
2003 1304 1 R - resistente
contro
RA VI;
- intimato avversO la sentenza n. 1624/99 del Tribunale di FIRENZE, emessa il 28/06/99 e depositata il 26/07/99 (R.G. 2748/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AT PETTI;
udito 1'Avvocato Carlo CECCHI (per delega Avv. Nuri VENTURELLI); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del febbraio 1997 BR ON, nella veste di danneggiata, conveniva dinanzi, al giudice di pace di Firenze, EC AV nella veste di danneggian- ་ te e l'impresa assicuratrice della auto condotta dal Gera- ci, Bayerische assicurazioni spa e ne chiedeva la condanna in solido per i danni subiti dalla propria autovettura Re- nault, che era stata urtata dalla moto del Geraci il 27 ot- 2 tobre 1995 mentre era ferma in sosta, come emergeva dal verbale CID sotto scritto dalle parti. Si costituiva la sola impresa assicuratrice contestan- do la entità dei danni;
restava contumace il Geraci. La lite era istruita con prova orale e consulenza tec- nica sulla auto incidentata. Il giudice di pace con sen- tenza del 30 ottobre 1997 rigettava la domanda e condanna- va l'attrice alle spese di lite e di CTU. La decisione era appellata dalla BR che ne chiedeva la riforma;
resi- steva l'impresa assicuratrice, restava contumace il Gera- ci. Con sentenza del 26 luglio 1999 il Tribunale di Firen- ze, quale giudice dell'appello rigettava l'appello e con- dannava l'appellante alla rifusione delle spese di lite. Contro la decisione ricorre la BR deducendo due motivi di censura;
la sola impresa resistente ha prodotto note di udienza. MOTIVI DELIA DECISIONE Il ricorso merita accoglimento per quanto ragione es- sendo fondato il primo motivo ed inammissibile il secon- do, perchè nuovo. Nel primo motivo si deduce l'error in iudicando ed il vizio della motivazione, sul rilievo della efficacia proba- 3 toria del CID ai sensi dell'art.5 della legge 26 febbraio 1977 n.39. Poichè le parti interessate dall'incidente han- no, nella qualità di conducenti, firmato congiuntamente la descrizione del sinistro, utilizzando lo apposito modulo ! di constatazione amichevole, il fatto storico ivi descrit- to risulta accertato tra le parti sottoscriventi secondo le modalità descritte (scontro della moto contro la auto in sosta) ed è opponibile all'assicuratore, che può avva- lersi della prova contraria, se contesta la veridicità della dinamica. (Conf. Cass. 21 febrer 2003 u..2659) Orbene nel caso di specie, l'assicuratore, dinanzi al giudice di pace, non contestò le risultanze del CID ma la sola entità dei danni, e dunque non poteva il giudice del- l'appello ignorare la prova fornita dal CID e dalla stessa CTU che confermava la compatibilità fra i danni ai mezzi e la descritta dinamica, ritenendo non utilizza bile la pro- va orale che di per sè era superflua. Contrariamente all'assunto illogico ed apodittico del Tribunale, la BR aveva assolto al proprio onere della prova, esibendo il CID sottoscritto dalla controparte che ne condivideva la descrizione del fatto storico e della sua dinamica e la stessa consulenza tecnica le risulta fa- vorevole, dunque risultava provato sia l'an, sia il quan- 4 tum debeatur. Il motivo merita dunque accoglimento. Risulta inammissibile perchè nuovo il secondo motivo in cui si deduce in via gradata la presunzione di colpa ed è comunque assorbito dall'accoglimento del motivo primo in cui tale presunzione è abbondantemente superata. All'accoglimento del ricorso segue la cassazione con rinvio anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Firenze.
P.Q.M.
accoglie il ricorso per quanto di ragione, cassa in relazione e rinvia anche per le spese ad altra sezione del Tribunale di Firenze. Roma 5 giugno 2003. Il relatore G.B. Petti Il Presidente - Bethon Wh subution IL CANCELLIERE C1 OC AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 2.8 NOV, 2003 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo AT 5