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Sentenza 11 marzo 2024
Sentenza 11 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/03/2024, n. 10171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10171 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS BI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere TIZIANO MASINI;
il 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Marilia Di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10171 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 10/01/2024 Ritenuto in fatto Con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di CR AG avverso la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 15 marzo 2023, in quanto con l'atto di impugnazione non è stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, prevista, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen. L'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 164,571 e 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., inosservanza di norme a pena d'inammissibilità ed omessa motivazione, in quanto agli atti del fascicolo è presente l'elezione di domicilio dell'imputato presso lo studio del medesimo difensore, dove, del resto, è stata notificata l'ordinanza di inammissibilità; il testo della norma prevede che sia "depositata" la dichiarazione o l'elezione di domicilio, a differenza di quanto previsto dal comma 1 quater dell'art. 581 cod. proc. pen., che richiede invece la formalizzazione del mandato ad impugnare "ex novo", rilievo che consentirebbe di affermare che la dichiarazione o la elezione di domicilio possano essere anche precedenti alla presentazione del gravame, come peraltro si dovrebbe trarre dal disposto dell'art. 164 cod. proc. pen., che chiarisce che detta dichiarazione o elezione, anche se preesistente, abbia effetto ai fini della citazione in giudizio ex art. 601 cod. proc. pen.. Ove diversamente intesa, la norma processuale rischierebbe di valicare i limiti della legittimità costituzionale a causa dell'inutile compressione del diritto di difesa. In via subordinata, chiede in proposito di sollevare questione di legittimità costituzionale di tale norma, in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost.. Il difensore sottolinea la preminenza costituzionale del diritto di difesa nel processo, la rilevanza del principio di non colpevolezza, vulnerata da ingiuste limitazioni all'esercizio del diritto d'impugnazione, un contrasto con l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, esaltato dalla facoltà d'impugnazione delle parti nel procedimento penale come riconosciuto dalla giurisprudenza della Consulta. Aggiunge il ricorrente che la norma censurata svilisce il ruolo del difensore che abbia promosso o intenda promuovere appello nell'interesse dell'assistito, in un contesto normativo che, in modo contraddittorio, consente a che l'imputato possa impugnare le sentenze tramite un "procuratore" senza necessità di dichiarare o eleggere domicilio;
infine, il legislatore, in una prospettiva di snellimento degli adempimenti di cancelleria, avrebbe potuto prevedere l'elezione di domicilio ex lege presso lo studio del difensore, senza subordinare l'ammissibilità dell'impugnazione ad un incombente ingiustificato. 2 Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Dato incontroverso è che, con l'atto di appello, il difensore non abbia depositato la dichiarazione o la elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione, prescritta, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, dell'art. 581, comma 1 - ter, cod. proc. pen. (applicabile, nel caso in esame, per effetto della disciplina transitoria di cui all'art. 89 comma 3 del Decr. Lgs. n. 150 del 2022). E' invero espressamente sancito dall'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. che, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, debba sempre essere depositata anche la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio e la sanzione processuale, in mancanza dell'allegazione, è quella dell'inammissibilità dell'atto di impugnazione medesimo. La previsione è perentoria ed inequivoca, nel senso di esigere un deposito, concomitante o comunque formalizzato tempestivamente, dei due distinti scritti (l'atto di impugnazione e la dichiarazione o elezione di domicilio), con la conseguenza che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello (impregiudicati, naturalmente, gli altri profili disciplinati dalla legge, che possano in ipotesi condizionarla), il secondo documento deve essere in ogni caso depositato entro la scadenza del termine per impugnare. Va anche aggiunto che, in linea con un'interpretazione attenta all'intenzione del legislatore, la dichiarazione o elezione di domicilio (che deve essere depositata anche quando l'atto di gravame sia materialmente redatto e depositato dal difensore), in quanto finalizzata a consentire la valida e funzionale citazione dell'imputato per il giudizio di appello, deve essere necessariamente successiva alla deliberazione della sentenza impugnata perché la scelta di rivolgersi ad altro giudice per la rivisitazione del verdetto di primo grado pertiene all'imputato, nel cui esclusivo interesse il mezzo d'impugnazione è stabilito e concretamente attivato. 3. La dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. è manifestamente infondata. La ratio ispiratrice dell'introduzione dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., a differenza di quanto osservato nel motivo di ricorso, è orientata alla tutela dell'imputato e del difensore proprio nell'esercizio della facoltà (formalmente espletabile disgiuntamente, ai sensi dell'art. 571 cod. proc. pen. ma , naturalmente, sempre e solo in quanto di utilità per l'imputato) di proporre impugnazione - segnatamente l'appello - avverso una sentenza di prima istanza. Quanto al primo profilo, la norma appare coerente con l'esigenza di garantire la partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, che rappresenta uno dei cardini delle più recenti 3 modifiche del sistema penale, originariamente fondato sui canoni della conoscenza legale degli atti (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail Darwish Mhame, in motivazione;
sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, Zagar Abderrazak, Rv. 281483; sez. 5, n. 19919 del 5 aprile 2023, Ehigiator, non massimata); con la dichiarazione o l'elezione di domicilio l'imputato fornisce dimostrazione dell'autenticità e tangibilità della scelta personale ed "informata" di opporsi e contrastare la decisione di primo grado. Quanto al secondo profilo, essa è funzionale alla salvaguardia delle prerogative e del ruolo del difensore, perché la domiciliazione è il risultato di un'opzione riservata all'imputato e non di una predeterminazione ex lege, che potrebbe non essere sufficiente ad evitare l'insorgenza di difficoltà nei contatti con l'assistito ai fini di una sua corretta erudizione ed informazione a riguardo della pendenza e dell'andamento del processo di secondo grado;
in altre parole, l'innovazione normativa ha voluto evitare che l'unico soggetto interessato allo svolgimento del giudizio di appello, ed al quale soltanto spetta la decisione di proporre impugnazione, possa sottrarsi alle notificazioni di rito, cagionando, eventualmente anche con dolo, un ingiustificato ritardo nella definizione del giudizio da lui precedentemente richiesto. E' poi evidente che, contestualmente, la disposizione di nuovo conio persegua lo scopo di agevolare le procedure di notificazione prodromiche alla celebrazione del giudizio di impugnazione e, quindi, di contenere il fenomeno dei vizi delle notifiche e delle comunicazioni funzionali all'instaurazione del contraddittorio (e pertanto anche nella prospettiva del rispetto del relativo e fondamentale principio di cui all'art. 111 comma 2 Cost.), in linea con quanto previsto dal legislatore con la delega legislativa della legge 27 settembre 2021, n.134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»); l'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega stabilisce espressamente di prevedere che «fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza [...] con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione». In proposito, la Relazione illustrativa al Decr. Lgs. n. 150 del 2022, il cui art. 33 comma 1 lett. d) ha inserito il comma 1 ter dell'art. 581 cod. proc. pen., ha precisato che "viene [...] perseguito il fine di innalzare il livello qualitativo dell'atto d'impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria [....1".Dopo la spiegazione dei criteri seguiti per un affinamento della disciplina della specificità dei motivi d'impugnazione in vista della valorizzazione della funzione di controllo espressa dal giudizio di appello, la Relazione ha puntualizzato che " 11 comma 1- ter dell'art. 581 c.p.p., in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione". 4 La norma in commento è stata elaborata in un'ottica sistemica, che ha incluso l'introduzione dell'art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale "in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater"; ha coinvolto la modifica dell'art. 164 (rubricato "Durata del domicilio dichiarato o eletto"), secondo cui "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1"; in particolare, è stata sostituita la locuzione contenuta nella previgente formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen. - che stabiliva che "la dichiarazione o l'elezione di domicilio è valida per ogni stato e grado del procedimento" - e la disposizione da ultimo modellata dal legislatore ha dunque escluso - a conferma della previsione della necessità di una autonoma ed ulteriore dichiarazione od elezione, proiettata sul giudizio di impugnazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - che la dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente nel fascicolo possa esonerare l'impugnante dal deposito di un nuovo e diverso atto a tali fini. E come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, la richiesta di formalizzazione di una nuova dichiarazione od elezione di domicilio, condizione di ammissibilità dell'impugnazione, non sfugge al canone costituzionale della ragionevolezza, perché muove anche dall'esperienza della durata dei giudizi e del tempo trascorso dalla fase delle indagini — nel corso della quale potrebbe già essere intervenuta una dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. — a quella della impugnazione. Pertanto, la scelta del legislatore di modulare la durata di efficacia della prima elezione o dichiarazione cli domicilio, esigendone il rinnovo, attualizzandola, è compatibile con l'evolversi dei tempi, nei quali è sempre più avvertito il diritto alla mobilità del cittadino ed appare dunque coerente la richiesta di un aggiornamento del domicilio eletto o dichiarato a ridosso del nuovo grado di giudizio, con il risultato di ottenere garanzia dell'effettività della conoscenza della citazione per il giudizio medesimo (sez.5, n. 46831 del 22/09/2023, Iacuzio, non mass.). Ben lungi dall'intendimento di restringere le maglie del diritto di proporre appello e dunque di sacrificare l'inviolabile diritto di difesa dell'imputato, il legislatore ha voluto in questo modo realizzare un equo contemperamento tra detto diritto, esaltato in base alle coordinate normative che rimarcano e responsabilizzano la figura predominante del soggetto nel cui esclusivo interesse il gravame è attivato e rivalutano, anche attraverso il perfezionamento espositivo dei requisiti dell'atto propulsivo, il compito dell'organo giurisdizionale deputato al riesame della pronuncia di primo grado - artt. 24 comma 2, 27 comma 2, 111 comma 1 e comma 2 primo alinea e comma 6 e 117 comma 1 Cost. - e l'esigenza, fondata precipuamente sul rispetto del principio di ragionevole durata del processo, che rinviene tutela nell'art. 111 comma 2 secondo alinea Cost., di una più celere ed efficiente organizzazione dello sviluppo del procedimento penale e degli strumenti dell'attività giurisdizionale propriamente detta, anche 5 nella prospettiva di allontanare il pericolo della patologia dell'abuso del diritto, avversata anche dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art.17) e di scongiurare l'eventuale dichiarazione di improcedibilità di cui all'art. 344 bis cod. proc. pen. (cfr. sez.5, n. 46831 del 22/09/2023, Iacuzio, non mass.; sez.4, n. 22140 del 03/05/2023, En Naji, Rv.284645). Né, proprio per le ragioni esposte, è ravvisabile alcuna violazione dei principi di ordine sovranazionale, in particolare dell'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, n. 881, e dall'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con L. 9 aprile 1990, n. 98, che prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato. La salvaguardia di tale diritto è assicurata dalla giurisprudenza convenzionale, che anche recentemente ha ribadito i principi consolidati in materia — cfr. Corte Edu, Sezione 5, ud. 02/05/2023, OC
contro
Francia — i quali, per quanto di interesse ai fini della presente decisione, fermo il diritto di accesso a un tribunale, garantito dall'articolo 6§1 della Convenzione, che deve essere «concreto ed effettivo» e non «teorico e illusorio» (Bellet c. Francia, 4 dicembre 1995, § 36, serie A n. 333 B), hanno chiarito che «Il diritto a un tribunale, di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto (Golder c. Regno Unito, 21 febbraio 1975, § 36, serie A n. 18), non è assoluto, e si presta a restrizioni implicite, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso", purchè siano funzionali ad uno scopo legittimo, sussista un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (Guérin c. Francia, 29 luglio 1998, § 37, Recueil des arréts et décisions 1998, V)» e siano prevedibili (cfr. Corte Edu,causa AC c. ZI ([GC], n. 40160/12). Nel caso posto all'attenzione di questa Corte di Cassazione non vi è dubbio che l'adempimento relativo alla elezione/dichiarazione di domicilio sia stato previsto, anche nei suoi esiti sanzionatori ove non rispettato, in quanto esplicitamente indicato dalla legge processuale, concretamente applicabile in ragione della disciplina transitoria richiamata, prevista dal d.lgs n. 150 del 2022 (cfr. sez. 5, n. 46831 del 2023, cit.). Del resto, anche la giurisprudenza della Consulta ha avuto occasione di evidenziare la compatibilità costituzionale di regole processuali che si ispirino "all'esigenza di bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la speditezza del processo, semplificando le modalità delle notifiche e contrastando eventuali comportamenti dilatori ed ostruzionistici" (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 136 del 2008); la ragionevole (art. 3 Cost.) durata del processo è un diritto del cittadino e, segnatamente, anche dell'imputato nel più ampio contesto dell'invulnerabile diritto di difesa, ed il suo riconoscimento non confligge con il principio di economia processuale, al quale anzi è complementare. 6 Il Presidente Pertanto, ad avviso del Collegio, la questione posta è affetta da manifesta infondatezza, dal momento che la norma censurata non è lesiva dei diritti della difesa, della presunzione di non colpevolezza e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti del giudice (in senso analogo, cfr. Sez. 3, n. 50322 del 30/11/2023, Guzzon, non massimata e Sez. 4, n. 44376 del 19/10/2023, Marino, non massimata). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2024 Il consigliere estensore
il 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr.ssa Marilia Di Nardo, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 10171 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 10/01/2024 Ritenuto in fatto Con l'impugnata ordinanza, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di CR AG avverso la sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 15 marzo 2023, in quanto con l'atto di impugnazione non è stata depositata la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, prevista, a pena di inammissibilità, dall'art. 581, comma 1 ter cod. proc. pen. L'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, lamenta l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 164,571 e 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., inosservanza di norme a pena d'inammissibilità ed omessa motivazione, in quanto agli atti del fascicolo è presente l'elezione di domicilio dell'imputato presso lo studio del medesimo difensore, dove, del resto, è stata notificata l'ordinanza di inammissibilità; il testo della norma prevede che sia "depositata" la dichiarazione o l'elezione di domicilio, a differenza di quanto previsto dal comma 1 quater dell'art. 581 cod. proc. pen., che richiede invece la formalizzazione del mandato ad impugnare "ex novo", rilievo che consentirebbe di affermare che la dichiarazione o la elezione di domicilio possano essere anche precedenti alla presentazione del gravame, come peraltro si dovrebbe trarre dal disposto dell'art. 164 cod. proc. pen., che chiarisce che detta dichiarazione o elezione, anche se preesistente, abbia effetto ai fini della citazione in giudizio ex art. 601 cod. proc. pen.. Ove diversamente intesa, la norma processuale rischierebbe di valicare i limiti della legittimità costituzionale a causa dell'inutile compressione del diritto di difesa. In via subordinata, chiede in proposito di sollevare questione di legittimità costituzionale di tale norma, in relazione agli artt. 24, 27 e 111 Cost.. Il difensore sottolinea la preminenza costituzionale del diritto di difesa nel processo, la rilevanza del principio di non colpevolezza, vulnerata da ingiuste limitazioni all'esercizio del diritto d'impugnazione, un contrasto con l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, esaltato dalla facoltà d'impugnazione delle parti nel procedimento penale come riconosciuto dalla giurisprudenza della Consulta. Aggiunge il ricorrente che la norma censurata svilisce il ruolo del difensore che abbia promosso o intenda promuovere appello nell'interesse dell'assistito, in un contesto normativo che, in modo contraddittorio, consente a che l'imputato possa impugnare le sentenze tramite un "procuratore" senza necessità di dichiarare o eleggere domicilio;
infine, il legislatore, in una prospettiva di snellimento degli adempimenti di cancelleria, avrebbe potuto prevedere l'elezione di domicilio ex lege presso lo studio del difensore, senza subordinare l'ammissibilità dell'impugnazione ad un incombente ingiustificato. 2 Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Dato incontroverso è che, con l'atto di appello, il difensore non abbia depositato la dichiarazione o la elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione, prescritta, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, dell'art. 581, comma 1 - ter, cod. proc. pen. (applicabile, nel caso in esame, per effetto della disciplina transitoria di cui all'art. 89 comma 3 del Decr. Lgs. n. 150 del 2022). E' invero espressamente sancito dall'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen. che, con l'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, debba sempre essere depositata anche la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio e la sanzione processuale, in mancanza dell'allegazione, è quella dell'inammissibilità dell'atto di impugnazione medesimo. La previsione è perentoria ed inequivoca, nel senso di esigere un deposito, concomitante o comunque formalizzato tempestivamente, dei due distinti scritti (l'atto di impugnazione e la dichiarazione o elezione di domicilio), con la conseguenza che, ai fini dell'ammissibilità dell'appello (impregiudicati, naturalmente, gli altri profili disciplinati dalla legge, che possano in ipotesi condizionarla), il secondo documento deve essere in ogni caso depositato entro la scadenza del termine per impugnare. Va anche aggiunto che, in linea con un'interpretazione attenta all'intenzione del legislatore, la dichiarazione o elezione di domicilio (che deve essere depositata anche quando l'atto di gravame sia materialmente redatto e depositato dal difensore), in quanto finalizzata a consentire la valida e funzionale citazione dell'imputato per il giudizio di appello, deve essere necessariamente successiva alla deliberazione della sentenza impugnata perché la scelta di rivolgersi ad altro giudice per la rivisitazione del verdetto di primo grado pertiene all'imputato, nel cui esclusivo interesse il mezzo d'impugnazione è stabilito e concretamente attivato. 3. La dedotta questione di illegittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen. è manifestamente infondata. La ratio ispiratrice dell'introduzione dell'art. 581 comma 1 ter cod. proc. pen., a differenza di quanto osservato nel motivo di ricorso, è orientata alla tutela dell'imputato e del difensore proprio nell'esercizio della facoltà (formalmente espletabile disgiuntamente, ai sensi dell'art. 571 cod. proc. pen. ma , naturalmente, sempre e solo in quanto di utilità per l'imputato) di proporre impugnazione - segnatamente l'appello - avverso una sentenza di prima istanza. Quanto al primo profilo, la norma appare coerente con l'esigenza di garantire la partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, che rappresenta uno dei cardini delle più recenti 3 modifiche del sistema penale, originariamente fondato sui canoni della conoscenza legale degli atti (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, Ismail Darwish Mhame, in motivazione;
sez. 3, n. 11813 del 24/11/2020, Zagar Abderrazak, Rv. 281483; sez. 5, n. 19919 del 5 aprile 2023, Ehigiator, non massimata); con la dichiarazione o l'elezione di domicilio l'imputato fornisce dimostrazione dell'autenticità e tangibilità della scelta personale ed "informata" di opporsi e contrastare la decisione di primo grado. Quanto al secondo profilo, essa è funzionale alla salvaguardia delle prerogative e del ruolo del difensore, perché la domiciliazione è il risultato di un'opzione riservata all'imputato e non di una predeterminazione ex lege, che potrebbe non essere sufficiente ad evitare l'insorgenza di difficoltà nei contatti con l'assistito ai fini di una sua corretta erudizione ed informazione a riguardo della pendenza e dell'andamento del processo di secondo grado;
in altre parole, l'innovazione normativa ha voluto evitare che l'unico soggetto interessato allo svolgimento del giudizio di appello, ed al quale soltanto spetta la decisione di proporre impugnazione, possa sottrarsi alle notificazioni di rito, cagionando, eventualmente anche con dolo, un ingiustificato ritardo nella definizione del giudizio da lui precedentemente richiesto. E' poi evidente che, contestualmente, la disposizione di nuovo conio persegua lo scopo di agevolare le procedure di notificazione prodromiche alla celebrazione del giudizio di impugnazione e, quindi, di contenere il fenomeno dei vizi delle notifiche e delle comunicazioni funzionali all'instaurazione del contraddittorio (e pertanto anche nella prospettiva del rispetto del relativo e fondamentale principio di cui all'art. 111 comma 2 Cost.), in linea con quanto previsto dal legislatore con la delega legislativa della legge 27 settembre 2021, n.134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonchè in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»); l'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega stabilisce espressamente di prevedere che «fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza [...] con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione». In proposito, la Relazione illustrativa al Decr. Lgs. n. 150 del 2022, il cui art. 33 comma 1 lett. d) ha inserito il comma 1 ter dell'art. 581 cod. proc. pen., ha precisato che "viene [...] perseguito il fine di innalzare il livello qualitativo dell'atto d'impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria [....1".Dopo la spiegazione dei criteri seguiti per un affinamento della disciplina della specificità dei motivi d'impugnazione in vista della valorizzazione della funzione di controllo espressa dal giudizio di appello, la Relazione ha puntualizzato che " 11 comma 1- ter dell'art. 581 c.p.p., in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione". 4 La norma in commento è stata elaborata in un'ottica sistemica, che ha incluso l'introduzione dell'art. 157-ter, comma 3, cod. proc. pen., a mente del quale "in caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater"; ha coinvolto la modifica dell'art. 164 (rubricato "Durata del domicilio dichiarato o eletto"), secondo cui "la determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1"; in particolare, è stata sostituita la locuzione contenuta nella previgente formulazione dell'art. 164 cod. proc. pen. - che stabiliva che "la dichiarazione o l'elezione di domicilio è valida per ogni stato e grado del procedimento" - e la disposizione da ultimo modellata dal legislatore ha dunque escluso - a conferma della previsione della necessità di una autonoma ed ulteriore dichiarazione od elezione, proiettata sul giudizio di impugnazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente - che la dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente nel fascicolo possa esonerare l'impugnante dal deposito di un nuovo e diverso atto a tali fini. E come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, la richiesta di formalizzazione di una nuova dichiarazione od elezione di domicilio, condizione di ammissibilità dell'impugnazione, non sfugge al canone costituzionale della ragionevolezza, perché muove anche dall'esperienza della durata dei giudizi e del tempo trascorso dalla fase delle indagini — nel corso della quale potrebbe già essere intervenuta una dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi dell'art. 161, comma 1, cod. proc. pen. — a quella della impugnazione. Pertanto, la scelta del legislatore di modulare la durata di efficacia della prima elezione o dichiarazione cli domicilio, esigendone il rinnovo, attualizzandola, è compatibile con l'evolversi dei tempi, nei quali è sempre più avvertito il diritto alla mobilità del cittadino ed appare dunque coerente la richiesta di un aggiornamento del domicilio eletto o dichiarato a ridosso del nuovo grado di giudizio, con il risultato di ottenere garanzia dell'effettività della conoscenza della citazione per il giudizio medesimo (sez.5, n. 46831 del 22/09/2023, Iacuzio, non mass.). Ben lungi dall'intendimento di restringere le maglie del diritto di proporre appello e dunque di sacrificare l'inviolabile diritto di difesa dell'imputato, il legislatore ha voluto in questo modo realizzare un equo contemperamento tra detto diritto, esaltato in base alle coordinate normative che rimarcano e responsabilizzano la figura predominante del soggetto nel cui esclusivo interesse il gravame è attivato e rivalutano, anche attraverso il perfezionamento espositivo dei requisiti dell'atto propulsivo, il compito dell'organo giurisdizionale deputato al riesame della pronuncia di primo grado - artt. 24 comma 2, 27 comma 2, 111 comma 1 e comma 2 primo alinea e comma 6 e 117 comma 1 Cost. - e l'esigenza, fondata precipuamente sul rispetto del principio di ragionevole durata del processo, che rinviene tutela nell'art. 111 comma 2 secondo alinea Cost., di una più celere ed efficiente organizzazione dello sviluppo del procedimento penale e degli strumenti dell'attività giurisdizionale propriamente detta, anche 5 nella prospettiva di allontanare il pericolo della patologia dell'abuso del diritto, avversata anche dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art.17) e di scongiurare l'eventuale dichiarazione di improcedibilità di cui all'art. 344 bis cod. proc. pen. (cfr. sez.5, n. 46831 del 22/09/2023, Iacuzio, non mass.; sez.4, n. 22140 del 03/05/2023, En Naji, Rv.284645). Né, proprio per le ragioni esposte, è ravvisabile alcuna violazione dei principi di ordine sovranazionale, in particolare dell'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con L. 25 ottobre 1977, n. 881, e dall'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con L. 9 aprile 1990, n. 98, che prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato. La salvaguardia di tale diritto è assicurata dalla giurisprudenza convenzionale, che anche recentemente ha ribadito i principi consolidati in materia — cfr. Corte Edu, Sezione 5, ud. 02/05/2023, OC
contro
Francia — i quali, per quanto di interesse ai fini della presente decisione, fermo il diritto di accesso a un tribunale, garantito dall'articolo 6§1 della Convenzione, che deve essere «concreto ed effettivo» e non «teorico e illusorio» (Bellet c. Francia, 4 dicembre 1995, § 36, serie A n. 333 B), hanno chiarito che «Il diritto a un tribunale, di cui il diritto di accesso costituisce un aspetto (Golder c. Regno Unito, 21 febbraio 1975, § 36, serie A n. 18), non è assoluto, e si presta a restrizioni implicite, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso", purchè siano funzionali ad uno scopo legittimo, sussista un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito (Guérin c. Francia, 29 luglio 1998, § 37, Recueil des arréts et décisions 1998, V)» e siano prevedibili (cfr. Corte Edu,causa AC c. ZI ([GC], n. 40160/12). Nel caso posto all'attenzione di questa Corte di Cassazione non vi è dubbio che l'adempimento relativo alla elezione/dichiarazione di domicilio sia stato previsto, anche nei suoi esiti sanzionatori ove non rispettato, in quanto esplicitamente indicato dalla legge processuale, concretamente applicabile in ragione della disciplina transitoria richiamata, prevista dal d.lgs n. 150 del 2022 (cfr. sez. 5, n. 46831 del 2023, cit.). Del resto, anche la giurisprudenza della Consulta ha avuto occasione di evidenziare la compatibilità costituzionale di regole processuali che si ispirino "all'esigenza di bilanciare il diritto di difesa degli imputati e la speditezza del processo, semplificando le modalità delle notifiche e contrastando eventuali comportamenti dilatori ed ostruzionistici" (cfr. Corte Costituzionale, sent. n. 136 del 2008); la ragionevole (art. 3 Cost.) durata del processo è un diritto del cittadino e, segnatamente, anche dell'imputato nel più ampio contesto dell'invulnerabile diritto di difesa, ed il suo riconoscimento non confligge con il principio di economia processuale, al quale anzi è complementare. 6 Il Presidente Pertanto, ad avviso del Collegio, la questione posta è affetta da manifesta infondatezza, dal momento che la norma censurata non è lesiva dei diritti della difesa, della presunzione di non colpevolezza e dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti del giudice (in senso analogo, cfr. Sez. 3, n. 50322 del 30/11/2023, Guzzon, non massimata e Sez. 4, n. 44376 del 19/10/2023, Marino, non massimata). 4.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10/01/2024 Il consigliere estensore