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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/12/2025, n. 11485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11485 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 27078 /2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Raffaele Sdino - Presidente rel. Eva Scalfati - Giudice Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 27078 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto cumulati TRA
, nata a [...] il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DI PALMA EMILIA presso la quale elettivamente domicilia E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. FRESCA FABRIZIA ELENA presso C.F._2 la quale elettivamente domicilia RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso cumulativo di separazione personale e scioglimento di matrimonio ex art 473 bis.49 e 473-bis.51 cpc, depositato in data 27/12/2023 le parti, e Parte_1
, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in Napoli il 08.04.2000 (atto n. 42, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2000), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale. Aggiungevano che dall'unione tra le parti erano nati due figli: il 20.09.2000, e Per_1
, il 18.04.2003. Per_2
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per l'ulteriore istruzione della domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione;
le parti comparivano all'udienza del 06.11.2025 e in quella sede, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione. All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione. Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 2053/2025 pubblicata in data 27.02.2025 veniva dichiarata la separazione dei coniugi. Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di
1 legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (07.11.2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, e si autorizzano reciprocamente a vivere separatamente, già dalla sottoscrizione del presente ricorso di separazione consensuale, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Napoli, alla via Domenico Fontana n° 41, di proprietà della Sig.
, resterà alla stessa assegnata. Parte_1
3. Gli arredi, oggetti, e suppellettili presenti presso l'abitazione coniugale verranno assegnati alla Sig. , che autorizza sin d'ora il Sig. al ritiro dei soli Parte_1 Controparte_1 effetti personali.
4. Il Signor corrisponderà alla Sig. l'assegno Controparte_1 Parte_1 mensile di € 800,00, somma comprensiva delle spese di mutuo sulla casa e del mantenimento dei figli, con pagamento entro il giorno 27 di ogni mese al seguente Iban: [...], somma che andrà annualmente rivalutata in relazione agli aumenti del costo della vita, come da indice ISTAT, e questo sin dal mese di dicembre 2023.
5. Il Sig. si assume l'obbligo di far fronte, congiuntamente alla Controparte_1 moglie, e quindi nella misura della metà, all'assolvimento degli ulteriori impegni straordinari in favore dei figli, relativi alle spese mediche specialistiche, la cui erogazione non sia prevista dal sistema sanitario nazionale, alle spese scolastiche e universitarie, ripetizioni private documentate, nonché alle spese per le attività sportive praticate dai figli, pallavolo la figlia e calcio il figlio Per_1
(rette mensili, spese di materiali e attrezzature documentate), e questo sin dal mese di Per_2 dicembre 2023, riportandosi per il resto integralmente al Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese dei figli in materia di separazione e divorzi del Tribunale di Napoli.
6. Il Sig. si assume inoltre l'obbligo di far fronte, congiuntamente Controparte_1 alla moglie, e quindi nella misura della metà, e questo sin dal mese di dicembre 2023, all'assolvimento delle spese per la gestione e la cura (spese veterinario-medicine-interventi-polizza assicurativa medica) del cane di famiglia, , di anni 3, di razza Sharpei, fortemente voluto Per_3 dalla famiglia tutta, che resterà con la sig. e i figli e . Parte_1 Per_1 Per_2
7. I figli e ormai maggiorenni, entrambi studenti ed economicamente non Per_1 Per_2 indipendenti, dediti a sporadiche attività lavorative, saltuarie ed occasionali, continueranno a risiedere e coabitare con la propria madre presso la casa coniugale, sita in Napoli, alla via Domenico Fontana n° 41”. Le parti, su rilievo del giudice, all'udienza cartolare del 30.01.2025, depositavano note di trattazione scritta precisando che:
“l'assegno mensile di euro 800,00 posto a carico del signor è comprensivo CP_1 dell'importo di euro 250,00, quale mantenimento indiretto dei figli maggiorenni e che sarà oggetto di rivalutazione annuale ISTAT in relazione al costo della vita, e dell'importo di euro 551,52, quale rata di mutuo contratto a tasso fisso per l'acquisto della casa familiare”. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152-septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473-bis.49 e 473-bis.51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla
2 deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti nata il [...] e Parte_1
, nato il 20/12/1972, a [...], il [...] (parte II, Controparte_1
S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2000);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152-septies disp. att. c.p.c.;
• spese irripetibili. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Presidente rel. Raffaele Sdino
3
, nata a [...] il [...], (c.f. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. DI PALMA EMILIA presso la quale elettivamente domicilia E
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
) rappresentato e difeso dall'avv. FRESCA FABRIZIA ELENA presso C.F._2 la quale elettivamente domicilia RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO Con ricorso cumulativo di separazione personale e scioglimento di matrimonio ex art 473 bis.49 e 473-bis.51 cpc, depositato in data 27/12/2023 le parti, e Parte_1
, chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del Controparte_1 matrimonio in relazione al matrimonio da loro contratto in Napoli il 08.04.2000 (atto n. 42, parte II, S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2000), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale. Aggiungevano che dall'unione tra le parti erano nati due figli: il 20.09.2000, e Per_1
, il 18.04.2003. Per_2
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per l'ulteriore istruzione della domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione;
le parti comparivano all'udienza del 06.11.2025 e in quella sede, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione. All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione. Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 2053/2025 pubblicata in data 27.02.2025 veniva dichiarata la separazione dei coniugi. Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di
1 legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore (07.11.2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione. Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, e si autorizzano reciprocamente a vivere separatamente, già dalla sottoscrizione del presente ricorso di separazione consensuale, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2. La casa coniugale sita in Napoli, alla via Domenico Fontana n° 41, di proprietà della Sig.
, resterà alla stessa assegnata. Parte_1
3. Gli arredi, oggetti, e suppellettili presenti presso l'abitazione coniugale verranno assegnati alla Sig. , che autorizza sin d'ora il Sig. al ritiro dei soli Parte_1 Controparte_1 effetti personali.
4. Il Signor corrisponderà alla Sig. l'assegno Controparte_1 Parte_1 mensile di € 800,00, somma comprensiva delle spese di mutuo sulla casa e del mantenimento dei figli, con pagamento entro il giorno 27 di ogni mese al seguente Iban: [...], somma che andrà annualmente rivalutata in relazione agli aumenti del costo della vita, come da indice ISTAT, e questo sin dal mese di dicembre 2023.
5. Il Sig. si assume l'obbligo di far fronte, congiuntamente alla Controparte_1 moglie, e quindi nella misura della metà, all'assolvimento degli ulteriori impegni straordinari in favore dei figli, relativi alle spese mediche specialistiche, la cui erogazione non sia prevista dal sistema sanitario nazionale, alle spese scolastiche e universitarie, ripetizioni private documentate, nonché alle spese per le attività sportive praticate dai figli, pallavolo la figlia e calcio il figlio Per_1
(rette mensili, spese di materiali e attrezzature documentate), e questo sin dal mese di Per_2 dicembre 2023, riportandosi per il resto integralmente al Protocollo d'intesa tra magistrati e avvocati sulle spese dei figli in materia di separazione e divorzi del Tribunale di Napoli.
6. Il Sig. si assume inoltre l'obbligo di far fronte, congiuntamente Controparte_1 alla moglie, e quindi nella misura della metà, e questo sin dal mese di dicembre 2023, all'assolvimento delle spese per la gestione e la cura (spese veterinario-medicine-interventi-polizza assicurativa medica) del cane di famiglia, , di anni 3, di razza Sharpei, fortemente voluto Per_3 dalla famiglia tutta, che resterà con la sig. e i figli e . Parte_1 Per_1 Per_2
7. I figli e ormai maggiorenni, entrambi studenti ed economicamente non Per_1 Per_2 indipendenti, dediti a sporadiche attività lavorative, saltuarie ed occasionali, continueranno a risiedere e coabitare con la propria madre presso la casa coniugale, sita in Napoli, alla via Domenico Fontana n° 41”. Le parti, su rilievo del giudice, all'udienza cartolare del 30.01.2025, depositavano note di trattazione scritta precisando che:
“l'assegno mensile di euro 800,00 posto a carico del signor è comprensivo CP_1 dell'importo di euro 250,00, quale mantenimento indiretto dei figli maggiorenni e che sarà oggetto di rivalutazione annuale ISTAT in relazione al costo della vita, e dell'importo di euro 551,52, quale rata di mutuo contratto a tasso fisso per l'acquisto della casa familiare”. Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152-septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art 473-bis.49 e 473-bis.51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla
2 deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti nata il [...] e Parte_1
, nato il 20/12/1972, a [...], il [...] (parte II, Controparte_1
S. A, reg. Atti Matrimonio anno 2000);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI (NA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152-septies disp. att. c.p.c.;
• spese irripetibili. Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 14/11/2025
Il Presidente rel. Raffaele Sdino
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