Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/05/2002, n. 6361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6361 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLI0 6 36 1 /0 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ali paleon SEZIONE SECONDA CIVILE ронско - роде Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 20710/99 - Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Cron. 18250 Consigliere Rep. 1393 Dott. Umberto GOLDONI BUCCIANTE Consigliere Dott. Ettore Ud. 14/02/02 Rel. Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio dal Sig SOLE 2 SENTENZA 4 ORE per diritti €1.55S... sul ricorso proposto da:
3. MAG 2002 IL'CANCELLIERE t ER AO, ER ND, elettivamente domiciliati in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che li difende studio unitamente all'avvocato giusta QUAGLIERINI, PIERO delega in atti;
ricorrenti - CANCELLER
contro
IE ON, IE DO, IE RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GUIDO RENI 2, presso lo studio dell'avvocato EMILIO SIVIERO, difesi → ALESSANDRO BUSONI, giusta delega indall'avvocato 2002 230 atti;
-1- controricorrenti avverso la sentenza n. 2717/98 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 23/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/02 dal Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE;
udito 1'Avvocato Giuseppe GIGLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Alessandro BUSONI, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
il rigetto del ricorso. A udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza in data 28 settembre 1997, il vice pretore onorario di Firenze, sezione distaccata di Empoli, accoglieva la domanda di reintegrazione, che PA e AN ZE avevano proposto, nei confronti di ON, ME e IO ET, a tutela del possesso della servitù di passaggio, esercitata sul fondo di questi ultimi, in comune di Vinci, per l'utilità del proprio fondo contiguo. ON, ME e IO ET interponevano gravame, cui resistevano le controparti ZE. t Con sentenza in data 29 luglio/23 settembre 1998, il tribunale di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda dei ZE e regolava le spese dei due gradi di giudizio secondo principio di soccombenza. Osservava il tribunale, con riferimento specifico ai materiali probatori acquisiti (dichiarazioni delle persone informate sui fatti, Ciampi, Gallet- ti, UC, IA e Ferrali, nonché atto di acquisto della proprietà dei ZE, documenta- zione fotografica..), che indimostrato era il possesso della servitù di passaggio, di cui si era invocata la reintegrazione. In tale contesto, rilevava l'esistenza di un elemento indiziario, 3 sfavorevole a quel possesso, specificamente raffi- gurato dalla costruzione di una recinzione, risa- lente nel tempo e impediente il transito al fondo dei ZE. Per la cassazione di tale sentenza, PA e AN ZE hanno proposto ricorso in forza di due motivi. ON, ME e IO ET hanno resistito con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, nel denunciare omessa e/o t insufficiente motivazione, i ricorrenti si dolgono che il tribunale a quo abbia ritenuto non provato il possesso della servitù di passaggio, per la cui reintegrazione avevano agito, erroneamente valutan- do alcune risultanze processuali (dichiarazioni delle persone a conoscenza dei fatti, sopralluogo e fotografie) ed inopinatamente omettendo di valutar- ne altre (atto di acquisto della proprietà, dichia- razioni IA e AL..), che, invece, tutte evidenziavano l'esistenza di quel possesso. Con il secondo motivo, denunciando travisamento dei fatti, i ricorrenti si dolgono che il tribunale a quo abbia ritenuto che fosse indizio sfavorevole al 4 loro possesso di servitù di passaggio la colloca- zione in luogo, ad opera di essi ricorrenti, di una il transito, ovvero la recinzione impediente presenza di cancelli obsoleti di accesso, quando invece le prove raccolte evidenziavano circostanze diverse. Entrambi i motivi sono privi di pregio. Ed invero, con riguardo al primo, va osservato che, al di là della formale prospettazione come vizio di motivazione, la doglianza dei ricorrenti si risol- ve, palesemente, in una sostanziale e, in sede di non consentita richiesta di riesame legittimità, del merito, attraverso una nuova scelta e valuta- zione dei materiali probatori, diversa da quella che il tribunale a quo ha operato nell'esercizio della discrezionalità ad esso riservata, con valutazione specifica anche dei materiali indicati come pretermessi. Irriducibile al paradigma di alcuno dei motivi, per cui è ammesso il ricorso per cassazione, è, altre- sì, il secondo motivo. In tale motivo, infatti, si raffigura una ipotesi di travisamento dei fatti, risoltosi nella inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, 5 ipotesi -appunto- contro cui è esperibile non già il ricorso per cassazione, ma il diverso mezzo della revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c. (v. Cass. n. 1195/00, n. 2932/99, n. 6235/98, n. 4310/97 e n. 4018/96); e ciò, prescin- dedotti come dendosi dal rilievo che i fatti travisati costituiscono oggetto. di argomentazione di decisione, aggiuntiva rispetto alla ragione posta a fondamento della sentenza impugnata e specificamente rappresentata dalla mancanza di elementi probatori favorevoli alla assunta esisten- E za di situazione possessoria tutelabile in capo ai ricorrenti. Conclusivamente, quindi, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore dei resistenti, liquidate in euro 86,00, oltre euro 1.500,00 per onorari. Così deciso il 14 febbraio 2002, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. & 11Il cane. Jet. fil presidente Freres deutend hancete Job Hore V DEPOSITATO IN CANCELLERIA 3 MAG. 2002 Roma IL CANCELLIERĘ CI AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in data 1 8 GIU 2002rie 4. al n.26556 verscie C. 149,77 CENTOQUARANTANOVE/77 (euro p. 01 Dirigento Area Cof (Dott.oca Maria Grazia D ARC) Il Responsabile Servizio A Giurizlari (Dr. M. RACCIO N 002 IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Talozico 109TA 29,11 456T 20 66 TOT.149 77 : :